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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice Relatore
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7595/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
pagina 1 di 4 dott.ssa Antonella Guerra Presidente
dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7595/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv.GINI SARA che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Sabrina Felicioni che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento dell'avv. Erminia Contini quale curatrice speciale dei minori
, SABRINA E Per_1 Persona_2
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 29.1.2025 le parti hanno chiesto che venga pronunciata sentenza sullo
status
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
pagina 2 di 4 Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva a norma dell'art. 709 bis c.p.c.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di SELVA DI PROGNO (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
La Giudice est.
dott. Silvia Rizzuto
La Presidente
pagina 3 di 4 dott. Antonella Guerra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice Relatore
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7595/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
pagina 1 di 4 dott.ssa Antonella Guerra Presidente
dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7595/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv.GINI SARA che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Sabrina Felicioni che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento dell'avv. Erminia Contini quale curatrice speciale dei minori
, SABRINA E Per_1 Persona_2
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 29.1.2025 le parti hanno chiesto che venga pronunciata sentenza sullo
status
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
pagina 2 di 4 Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva a norma dell'art. 709 bis c.p.c.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di SELVA DI PROGNO (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
La Giudice est.
dott. Silvia Rizzuto
La Presidente
pagina 3 di 4 dott. Antonella Guerra
pagina 4 di 4