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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
Dott. Massimo Orlando Presidente
Dott. Massimiliano Magliacani Giudice relatore
Dott. Alberto Cecconi Giudice ha pronunciato
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo ai sensi degli artt. 178 e 603 III comma cpc pendente tra:
C.F.: ), con l'avv. Sara Castellani Parte_1 C.F._1
RECLAMANTE
Contro
, con l'avv. Paola Babboni Controparte_1
RECLAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente occorre evidenziare che sul reclamo ai sensi dell'art. 630 III comma cpc avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, il Tribunale in composizione collegiale si deve pronunciare con sentenza.
Sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è costante e risalente nel tempo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14096 del 01/07/2005: “In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di estinzione del processo esecutivo, è configurabile un controllo sistemico del provvedimento di estinzione, avente struttura cognitiva, finalizzata a stabilire se il bene pignorato è destinato a realizzare l'interesse dei creditori ovvero deve rientrare nella disponibilità del debitore. Pertanto, contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. è ammesso reclamo, con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 cod. proc. civ., dinanzi al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza soggetta ad appello, secondo le regole ordinarie, con la conseguenza che sono applicabili i termini indicati dall'art.325 cod. proc. civ. o quelli abbreviati di cui all'art. 327 dello stesso codice”.
pagina 1 di 4 Corte di Cassazione sez. 3, Sentenza n. 14646 del 18/07/2016: “In materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c”.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2185 del 30/01/2018: “In tema di esecuzione forzata, l'ordinanza con cui il collegio del tribunale, in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c., decide sul provvedimento del giudice dell'esecuzione relativo all'estinzione del processo esecutivo ha sostanza di sentenza, soggetta ad appello secondo le regole ordinarie e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 cost”.
II. Con ricorso depositato in data 1 giugno 2025 la debitrice esecutata nell'ambito del processo esecutivo immobiliare iscritto al n.49/2000 proponeva reclamo ai sensi degli artt. 567 IV comma e 630 III comma cpc avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 22 maggio 2021, che aveva revocato la precedente ordinanza di estinzione del processo esecutivo del 13 maggio 2021 ed aveva rimesso il creditore procedente nel termine per il deposito della documentazione ipocatastale. Parte_2
La debitrice esecutata deduceva, ai fini della valutazione del rispetto del termine di decadenza di 20 giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 630 III comma cpc, che aveva avuto conoscenza dell'ordinanza reclamata solo a seguito di accesso agli atti autorizzato in data 16 maggio 2025 perché non si era mai costituita nel processo esecutivo immobiliare.
Aggiungeva la reclamante che l'ordinanza del 22 maggio 2021 non era mai stata comunicata alla debitrice esecutata.
A sostegno della richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata, la debitrice esecutata deduceva che l'ordinanza di estinzione non poteva essere revocata dal Giudice dell'esecuzione in quanto era sottoposta allo specifico regime di impugnazione del reclamo ai sensi dell'art. 630 cpc.
La reclamante osservava ulteriormente che il Giudice dell'esecuzione aveva errato nel rimettere il creditore procedente nel termine previsto dall'art. 567 cpc per depositare la certificazione notarile in quanto l'avviso dell'esito negativo dell'invio della busta telematica inoltrata il 16.04.2020 contenente la certificazione ipocatastale aveva messo il creditore procedente nella possibilità di porre rimedio all'attività non perfezionata attraverso l'invio, ancora tempestivo, di detta documentazione nei giorni successivi, in quanto non era decorso il termine per il relativo deposito alla luce dell'istanza di vendita, presentata in data 25.02.2020.
Concludeva la reclamante chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e per l'effetto revocare l'ordinanza del
22.05.2021 del G.E. e di confermare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.49/2020, già dichiarata con ordinanza del G.E. in data 13.05.2021, per la sussistenza dei relativi presupposti, ovvero per l'omesso tempestivo deposito della certificazione notarile ventennale nei termini ex art.567 c.p.c. e per l'illegittima rimessione in termini.
pagina 2 di 4 III. Con comparsa depositata in data 17 giugno 2025 si costituiva il creditore procedente Controparte_1
, la quale eccepiva la tardività del deposito del reclamo, facendo presente che il debitore esecutato non
[...] aveva dichiarato la residenza o eletto il domicilio per le notifiche dopo la notifica dell'atto di pignoramento e conseguentemente le comunicazioni al debitore si intendevano fatte con il deposito del provvedimento in
Cancelleria ai sensi dell'art. 492 II comma cpc.
Il termine di 20 giorni per proporre reclamo era quindi decorso in quanto l'ordinanza impugnata era stata depositata in Cancelleria in data 22 maggio 2021.
Il creditore procedente aggiungeva che la debitrice esecutata era a conoscenza della pendenza del processo esecutivo immobiliare in quanto aveva notificato alla stessa debitrice alla residenza anagrafica il decreto di fissazione dell'udienza per la determinazione delle modalità della vendita ai sensi dell'art. 569 cpc e la debitrice esecutata non aveva partecipato all'udienza ed era decaduta dalla possibilità di proporre l'opposizione agli atti esecutivi.
Non solo, ma – dopo la sospensione del processo ai sensi dell'art. 624 bis – il creditore procedente aveva notificato alla residenza anagrafica della debitrice esecutata il ricorso in riassunzione ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 21 marzo 20242.
Il creditore procedente chiedeva quindi di respingere il reclamo e la richiesta di sospensione del processo esecutivo e di condannare la reclamante ai sensi dell'art. 96 I e III comma cpc.
IV. Con la nota depositata in data 19 giugno 2025 la reclamante osservava che la difesa del creditore procedente era infondata in quanto la debitrice esecutata aveva eletto il domicilio in sede d mutuo fondiario e tale elezione era efficace anche nel processo esecutivo in base all'insegnamento espresso dalla sentenza della Corte di
Cassazione n.12702 del 2010.
V. Per le ragioni illustrate dalla reclamata il reclamo è infondato e deve essere Controparte_1 respinto.
Con il deposito in Cancelleria l'ordinanza del 22 maggio 2021 è stata comunicata alla debitrice esecutata ai sensi dell'art. 492 II comma cpc.
L'atto di pignoramento del creditore procedente contiene l'avviso prescritto Controparte_1 dall'art. 492 II comma cpc e la debitrice esecutata non ha effettuato la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel processo esecutivo ai fini delle notifiche e della comunicazione degli atti giudiziari.
La norma ha la duplice funzione di consentire una piena e sollecita instaurazione del contraddittorio con il debitore esecutato e di impedire che lo svolgimento del processo di espropriazione possa essere intralciato da comportamenti ostruzionistici dei debitori, che, sovente, vogliono rimanere irreperibili.
L'eccezione della debitrice esecutata – reclamante, secondo cui avrebbe eletto domicilio in sede di contratto di mutuo fondiario è manifestamente infondata perché nel contratto rep.35111 fasc.7588 del giorno 11 aprile 2006 si legge che per l'esecuzione del contratto la parte mutuataria elegge il domicilio presso il domicilio dichiarato nell'atto e in difetto presso la segreteria del comune di Barberino Val d'Elsa. pagina 3 di 4 Ne consegue che l'elezione del domicilio non è stata effettuata ai fini del processo esecutivo, ma solo ai fini dell'esecuzione del contratto.
VI. La domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I o III comma cpc viene respinta in quanto non risulta dagli atti che la reclamante abbia agito con mala fede o con colpa grave. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1 lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per Controparte_1 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ontro Parte_1 [...]
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: Controparte_1 respinge il reclamo avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 22 maggio 2021 nell'ambito del processo esecutivo immobiliare iscritto al n.49/2000; condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA
[...] come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimiliano Magliacani Dott. Massimo Orlando
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
Dott. Massimo Orlando Presidente
Dott. Massimiliano Magliacani Giudice relatore
Dott. Alberto Cecconi Giudice ha pronunciato
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo ai sensi degli artt. 178 e 603 III comma cpc pendente tra:
C.F.: ), con l'avv. Sara Castellani Parte_1 C.F._1
RECLAMANTE
Contro
, con l'avv. Paola Babboni Controparte_1
RECLAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente occorre evidenziare che sul reclamo ai sensi dell'art. 630 III comma cpc avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, il Tribunale in composizione collegiale si deve pronunciare con sentenza.
Sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è costante e risalente nel tempo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14096 del 01/07/2005: “In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di estinzione del processo esecutivo, è configurabile un controllo sistemico del provvedimento di estinzione, avente struttura cognitiva, finalizzata a stabilire se il bene pignorato è destinato a realizzare l'interesse dei creditori ovvero deve rientrare nella disponibilità del debitore. Pertanto, contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. è ammesso reclamo, con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 cod. proc. civ., dinanzi al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza soggetta ad appello, secondo le regole ordinarie, con la conseguenza che sono applicabili i termini indicati dall'art.325 cod. proc. civ. o quelli abbreviati di cui all'art. 327 dello stesso codice”.
pagina 1 di 4 Corte di Cassazione sez. 3, Sentenza n. 14646 del 18/07/2016: “In materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c”.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2185 del 30/01/2018: “In tema di esecuzione forzata, l'ordinanza con cui il collegio del tribunale, in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c., decide sul provvedimento del giudice dell'esecuzione relativo all'estinzione del processo esecutivo ha sostanza di sentenza, soggetta ad appello secondo le regole ordinarie e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 cost”.
II. Con ricorso depositato in data 1 giugno 2025 la debitrice esecutata nell'ambito del processo esecutivo immobiliare iscritto al n.49/2000 proponeva reclamo ai sensi degli artt. 567 IV comma e 630 III comma cpc avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 22 maggio 2021, che aveva revocato la precedente ordinanza di estinzione del processo esecutivo del 13 maggio 2021 ed aveva rimesso il creditore procedente nel termine per il deposito della documentazione ipocatastale. Parte_2
La debitrice esecutata deduceva, ai fini della valutazione del rispetto del termine di decadenza di 20 giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 630 III comma cpc, che aveva avuto conoscenza dell'ordinanza reclamata solo a seguito di accesso agli atti autorizzato in data 16 maggio 2025 perché non si era mai costituita nel processo esecutivo immobiliare.
Aggiungeva la reclamante che l'ordinanza del 22 maggio 2021 non era mai stata comunicata alla debitrice esecutata.
A sostegno della richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata, la debitrice esecutata deduceva che l'ordinanza di estinzione non poteva essere revocata dal Giudice dell'esecuzione in quanto era sottoposta allo specifico regime di impugnazione del reclamo ai sensi dell'art. 630 cpc.
La reclamante osservava ulteriormente che il Giudice dell'esecuzione aveva errato nel rimettere il creditore procedente nel termine previsto dall'art. 567 cpc per depositare la certificazione notarile in quanto l'avviso dell'esito negativo dell'invio della busta telematica inoltrata il 16.04.2020 contenente la certificazione ipocatastale aveva messo il creditore procedente nella possibilità di porre rimedio all'attività non perfezionata attraverso l'invio, ancora tempestivo, di detta documentazione nei giorni successivi, in quanto non era decorso il termine per il relativo deposito alla luce dell'istanza di vendita, presentata in data 25.02.2020.
Concludeva la reclamante chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e per l'effetto revocare l'ordinanza del
22.05.2021 del G.E. e di confermare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.49/2020, già dichiarata con ordinanza del G.E. in data 13.05.2021, per la sussistenza dei relativi presupposti, ovvero per l'omesso tempestivo deposito della certificazione notarile ventennale nei termini ex art.567 c.p.c. e per l'illegittima rimessione in termini.
pagina 2 di 4 III. Con comparsa depositata in data 17 giugno 2025 si costituiva il creditore procedente Controparte_1
, la quale eccepiva la tardività del deposito del reclamo, facendo presente che il debitore esecutato non
[...] aveva dichiarato la residenza o eletto il domicilio per le notifiche dopo la notifica dell'atto di pignoramento e conseguentemente le comunicazioni al debitore si intendevano fatte con il deposito del provvedimento in
Cancelleria ai sensi dell'art. 492 II comma cpc.
Il termine di 20 giorni per proporre reclamo era quindi decorso in quanto l'ordinanza impugnata era stata depositata in Cancelleria in data 22 maggio 2021.
Il creditore procedente aggiungeva che la debitrice esecutata era a conoscenza della pendenza del processo esecutivo immobiliare in quanto aveva notificato alla stessa debitrice alla residenza anagrafica il decreto di fissazione dell'udienza per la determinazione delle modalità della vendita ai sensi dell'art. 569 cpc e la debitrice esecutata non aveva partecipato all'udienza ed era decaduta dalla possibilità di proporre l'opposizione agli atti esecutivi.
Non solo, ma – dopo la sospensione del processo ai sensi dell'art. 624 bis – il creditore procedente aveva notificato alla residenza anagrafica della debitrice esecutata il ricorso in riassunzione ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 21 marzo 20242.
Il creditore procedente chiedeva quindi di respingere il reclamo e la richiesta di sospensione del processo esecutivo e di condannare la reclamante ai sensi dell'art. 96 I e III comma cpc.
IV. Con la nota depositata in data 19 giugno 2025 la reclamante osservava che la difesa del creditore procedente era infondata in quanto la debitrice esecutata aveva eletto il domicilio in sede d mutuo fondiario e tale elezione era efficace anche nel processo esecutivo in base all'insegnamento espresso dalla sentenza della Corte di
Cassazione n.12702 del 2010.
V. Per le ragioni illustrate dalla reclamata il reclamo è infondato e deve essere Controparte_1 respinto.
Con il deposito in Cancelleria l'ordinanza del 22 maggio 2021 è stata comunicata alla debitrice esecutata ai sensi dell'art. 492 II comma cpc.
L'atto di pignoramento del creditore procedente contiene l'avviso prescritto Controparte_1 dall'art. 492 II comma cpc e la debitrice esecutata non ha effettuato la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel processo esecutivo ai fini delle notifiche e della comunicazione degli atti giudiziari.
La norma ha la duplice funzione di consentire una piena e sollecita instaurazione del contraddittorio con il debitore esecutato e di impedire che lo svolgimento del processo di espropriazione possa essere intralciato da comportamenti ostruzionistici dei debitori, che, sovente, vogliono rimanere irreperibili.
L'eccezione della debitrice esecutata – reclamante, secondo cui avrebbe eletto domicilio in sede di contratto di mutuo fondiario è manifestamente infondata perché nel contratto rep.35111 fasc.7588 del giorno 11 aprile 2006 si legge che per l'esecuzione del contratto la parte mutuataria elegge il domicilio presso il domicilio dichiarato nell'atto e in difetto presso la segreteria del comune di Barberino Val d'Elsa. pagina 3 di 4 Ne consegue che l'elezione del domicilio non è stata effettuata ai fini del processo esecutivo, ma solo ai fini dell'esecuzione del contratto.
VI. La domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I o III comma cpc viene respinta in quanto non risulta dagli atti che la reclamante abbia agito con mala fede o con colpa grave. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1 lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per Controparte_1 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ontro Parte_1 [...]
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: Controparte_1 respinge il reclamo avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 22 maggio 2021 nell'ambito del processo esecutivo immobiliare iscritto al n.49/2000; condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA
[...] come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimiliano Magliacani Dott. Massimo Orlando
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