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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 05.04.2024 avverso la sentenza n. 223/2024 resa dal
Tribunale di Lecco, pubblicata il 05.03.2024 e notificata il 06.03.2024,
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. VITO ZOTTI (C.F.
), con studio in Lecco, Via Carlo Cattaneo N. 47, presso cui è C.F._2
elettivamente domiciliato;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
CARLO DALL'ASTA (C.F. ), con studio in Brescia, Via C.F._3
Pietro Bulloni N. 12, presso cui è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA-
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Controparte_2 P.IVA_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), con P.IVA_3
ufficio in Via Freguglia N. 1, presso cui è domiciliato ope legis;
1 -APPELLATO-
Controparte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_4
Stato di Milano (C.F. ), con ufficio in Via Freguglia N. 1, presso cui è P.IVA_3
domiciliata ope legis;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Opposizione a precetto”
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
– in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 223/2024 emessa dal Tribunale di Lecco, Giudice Dott. Lombardi, nell'ambito della causa civile N. 895/2023 R.G., depositata in cancelleria in data 5.03.2024 e notificata il 06.03.2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare e cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 134 2022 00000339 74 000, partita di credito n.008571/2021, ruolo n. 132022/000119, emesso da Controparte_3
nell'interesse del Corte D'Appello di Milano e
[...] Controparte_4 notificata all'odierna parte attrice in data 12 marzo 2022.
- Nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione Controparte_3 forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta, e, conseguentemente, dichiarare che l'importo di cui all'impugnato estratto ruolo e cartella n. 134 2022 00000339 74 000, non è dovuto dall'esponente stante l'errata quantificazione delle spese processuali riferite alla sentenza n. 3675/2017 emessa dalla Corte di Appello di Milano. b) dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per l'errata quantificazione del credito vantato dagli Enti per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiasi per integralmente richiamati e trascritti. c) dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti delle parti convenute. - Per l'effetto ed in ogni caso: condannare il , in Controparte_5 solido con la a Società e Controparte_1 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuna per
[...] quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e C.p.a., rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al
2 sottoscritto procuratore.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale di Lecco per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“La Corte d'Appello di Milano respinga l'impugnazione proposta dal Sig. Pt_1
, confermando la sentenza n. 223/2024 del Tribunale di Lecco, pubblicata in
[...] data 5.3.2024, con ogni conseguenza di legge, e con rifusione integrale di spese ed onorari di giudizio.”
Per e Controparte_2 Controparte_3
:
[...]
“Voglia l'adita Corte di Appello di Milano:
- In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello de quo alla luce dei suindicati motivi;
- in via ancora preliminare: dichiarare inammissibile l'istanza inibitoria in relazione alla struttura della sentenza impugnata, che risulta essere meramente reiettiva della impugnazione originariamente esperita da controparte e confermativa del contenuto della cartella di pagamento;
cosi come in relazione alla carenza di interesse processuale ex art. 100 c.p. c a seguito della conclusione di accordo di rateizzazione pluriennale;
- Nel merito, dichiarare manifestamente infondato l'appello e confermare le statuizioni rese dalla ordinanza resa dal Giudice di prime cure;
- Condannare anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 I e III comma c.p.c al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in una misura che, avuto riguardo al valore della controversia e alla non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene giusto venga individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M 55/2014. In via istruttoria, si offrono i documenti e gli atti contenuti nel fascicolo telematico di parte di primo grado.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con atto di citazione notificato il 27.04.2023, interponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 13420220000033974000, notificatagli in data
12.03.2022, per euro 49.651,07 a titolo di recupero di spese di Giustizia, deducendo di esser stato rinviato a giudizio in concorso con altri imputati per i reati previsti e puniti dagli artt. 416 bis commi I, II, III, IV e VIII c.p. (capo A), artt. 81, 110, 321 in relazione agli artt. 319 bis e 319 c.p., art. 7 D.L. 152/1991 (capo F) e artt. 81, 110, 353 I e II
3 comma c.p., 353 bis c.p., 7 D.L.152/1991 (capo G), ma di essere stato condannato dal
Tribunale di Lecco con sentenza n. 309/2016 dell'1.3.2016 per il solo capo G (esclusa l'ipotesi di cui all'art. 353 bis c.p.) alla pena di anni due di reclusione ed euro 750,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, mentre era stato assolto dal capo
A) per non aver commesso il fatto e dal capo F) perché il fatto non sussiste. La pena veniva confermata in appello con sentenza n. 3675/2017 del 30.5.2017 (cfr. doc 1 Pt_1
e doc. 4 fasc. I gr. Ministero).
Il sig. evidenziava come le spese processuali riguardassero le intercettazioni ed Pt_1
una perizia svolti nel procedimento penale, atti ai quali era rimasto sostanzialmente estraneo, in quanto volti ad accertare la sussistenza di ipotesi di reato dalle quali era stato scagionato. Concludeva dunque per la nullità/illegittimità/infondatezza della pretesa creditoria portata della cartella per erroneità dell'importo attribuito a titolo di spese processuali.
2. In data 29.06.2023 si costituivano in giudizio il e l Controparte_2 [...]
, eccependo il difetto di competenza del Tribunale civile in Controparte_6
favore di quello penale e deducendo il difetto di legittimazione passiva del CP_2
riguardo tutti i profili attinenti la struttura, il contenuto e la notifica della cartella esattoriale che, aggiungevano, era stata predisposta dall Controparte_3
e redatta in conformità alla disposizione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, sulla
[...] scorta dell'apposito modello ministeriale approvato nel luglio 2017 con riguardo alle spese di giustizia. Nel merito, le convenute sottolineavano come le intercettazioni fossero state eseguite anche nei confronti del sig. e degli altri coimputati per il Pt_1
reato di cui al capo G), e per tale motivo gli erano state correttamente imputate le relative spese, pro quota.
In data 30.06.2023 si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità della citazione e, nel merito, ribadendo l'imputabilità anche al sig. delle spese per intercettazioni pari a complessivi € 632.789,79, nella misura Pt_1
della quota di 1/13, per € 48.973,65, più € 180,00 di spese recuperabili a misura fissa, in forza della condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza penale di primo grado passata in giudicato. Le spese erano state, inoltre, debitamente documentate nel Fogli Notizie compilati dalla Cancelleria del Tribunale di Lecco.
4 3. Con sentenza n. 223/2024, il Tribunale di Lecco rigettava l'opposizione promossa da e lo condannava a rifondere le spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, quantificate in € 4.000,00, ed in favore di per Controparte_2 Controparte_1
€ 5.250,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, CPA ed IVA.
In particolare, il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza avanzata dal e quella di nullità della notifica proposta da , osservava CP_2 Controparte_1
che dalla lettura della motivazione della sentenza n. 309/2016 con cui il Tribunale di
Lecco aveva condannato per turbativa degli incanti (divenuta definitiva con la Pt_1
pronuncia della Cassazione n. 3675/2017 del 28.07.2017), emergeva chiaramente come gli elementi di prova che avevano condotto alla condanna dello stesso per il reato de quo fossero derivati in modo preponderante dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che -dunque- da un lato avevano certamente sorretto la condanna per capi di imputazione quali quello sub A) riguardante l'associazione a delinquere di stampo mafioso al quale il era poi risultato estraneo, ma dall'altro Pt_1
avevano altrettanto indubbiamente apportato materiale determinante anche per la condanna al capo G) inflitta al sig. . Pt_1
Conseguentemente, ricostruito il tessuto normativo in materia di spese di giustizia (art. 535 c.p.c.; l'art. 205 – Recupero intero, forfettizzato e per quota- del T.U. Spese di
Giustizia- D.P.R. 30.5.2002 n. 115 ed il Decreto 10.6.2014 n. 124 – Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale –), atteso che tale dettato normativo non consente affatto di ripartire le spese in base alla maggiore o minore utilità delle risultanze delle intercettazioni in relazione alla condanna, bensì impone, una volta verificata una qualunque utilità ai fini della condanna, di procedere alla ripartizione pro quota in caso di più condannati, il
Tribunale, una volta accertato che le intercettazioni erano state utilizzate per giungere alla condanna del , in mancanza di contestazioni circa le spese affrontate e ben Pt_1
elencate nei ed il numero degli imputati condannati (13), giudicava Parte_2
corretta la richiesta delle spese nella misura pro quota intimata al sig. nella Pt_1
cartella impugnata.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello , deducendo due motivi di Parte_1
gravame che verranno di seguito esaminati.
5 Si costituivano, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rispettivamente in data 01.07.2024 la prima e in data 22.08.2024 Controparte_6
gli altri due Enti, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Così instaurato il contraddittorio, si dà atto che, per mero errore, alla prima udienza di trattazione dell'11.09.2024 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2
e non comparsi in udienza e, pertanto la relativa dichiarazione va revocata. CP_7
All'udienza del 17.12.2024 fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione e discussa nella camera di consiglio del 09.12.2024.
5. Con il primo motivo di appello, rubricato “Contraddittorietà del dispositivo - violazione di legge - errata applicazione degli artt. 266 c.p. e 353, comma I e II, c.p. in relazione all'utilizzo delle intercettazioni”, parte appellante censura la sentenza impugnata sostenendo che il delitto di turbativa degli incanti, per cui era stato condannato in sede penale il sig. , non rientra nel novero dei delitti ricompresi Pt_1
nell'art. 266 c.p.p., il quale contiene un elenco tassativo dei reati in relazione ai quali è ammissibile lo strumento delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni;
secondo la parte appellante, dunque, sarebbe ingiusta la decisione assunta dal Tribunale di Lecco con la sentenza n. 223/24 di condannare il al pagamento di spese Pt_1
processuali relative ad attività di intercettazione che, in base al dettato normativo, non potevano essere disposte in relazione al delitto di cui al capo G) per cui aveva riportato la condanna il . Pt_1
Tale motivo di doglianza risulta infondato e inconferente, e va pertanto rigettato.
Innanzitutto, non si può non rilevare che non può contestare in questa Parte_1
sede la correttezza della sentenza del Tribunale penale di Lecco quanto alla condanna pronunciata nei suoi confronti a pagare le spese processuali, che avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione di quella sentenza, che è ormai passata in giudicato.
In secondo luogo, la parte appellante, pur citando testualmente i riferimenti normativi dell'art. 266 c.p.p. e dell'art. 353 c.p., inspiegabilmente omette di considerare che la cornice edittale stabilita per il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353
c.p. (“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c.,
6 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”) fa rientrare detta fattispecie tra i reati per i quali è ammissibile e legittima l'attività di intercettazione delle comunicazioni. Basta la semplice lettura dell'art. 266 c.p.p., per constatare che nell'elenco dei reati in relazione ai quali risulta ammissibile l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, alla lettera b) sono ricompresi, espressamente, i “delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4”.
Se quindi risulta con tutta evidenza sconfessato dal giudicato penale e dal dato normativo l'assunto di parte appellante secondo cui gli elementi probatori emersi dalle intercettazioni non avrebbero potuto essere utilizzati per giungere alla condanna di reati che “esulano dall'elenco predisposto dal legislatore all'art. 266 c.p.p.”, è altrettanto evidente la coerenza e logicità del ragionamento operato dal primo Giudice che, acclarato che le intercettazioni erano state ampiamente utilizzate per giungere alla condanna del in sede penale, per un titolo di reato che ammetteva il ricorso allo Pt_1
strumento delle intercettazioni, riteneva corretta la ripartizione pro quota tra gli imputati delle spese alle stesse relative, conformemente a quanto dettato dal T.U. Spese di Giustizia;
dunque, la richiesta nei confronti del contenuta nella cartella di Pt_1
pagamento impugnata era legittima e corretta. L'appellante non ha contestato né confutato l'interpretazione data dal primo giudice alle norme in materia di spese di
Giustizia e la loro necessaria ripartizione pro quota in base agli imputati, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado sul punto.
6. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Contraddittorietà delle motivazioni sottese alla condanna alle spese”, parte appellante chiede la riforma della stessa in punto di spese di lite quale conseguenza della denunciata contraddittorietà e contrarietà alle norme di legge della motivazione sottesa alla sentenza impugnata.
Anche tale secondo motivo di censura si poggia sull'erroneo presupposto della contraddittorietà della sentenza di primo grado che, invece, si ritiene del tutto corretta e condivisibile nell'iter logico e nelle conclusioni raggiunte, con conseguente sua conferma anche in punto di spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.
7 7. In conclusione, l'appello proposto da è totalmente infondato e va Parte_1
rigettato, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 223/2024, anche in punto di spese di lite.
Segue la condanna dell'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore della controversia pari ad € 49.645,00, avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente
D.M. n. 147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, ad eccezione della fase di trattazione liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria strictu sensu– in complessivi € 8.469,00 per ciascuna parte appellata, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza n. 223/2024 del Tribunale di Lecco, Parte_1
pubblicata in data 26.02.2024, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 8.469,00 per ciascuna parte appellata, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L.
n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 18.12.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 05.04.2024 avverso la sentenza n. 223/2024 resa dal
Tribunale di Lecco, pubblicata il 05.03.2024 e notificata il 06.03.2024,
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. VITO ZOTTI (C.F.
), con studio in Lecco, Via Carlo Cattaneo N. 47, presso cui è C.F._2
elettivamente domiciliato;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
CARLO DALL'ASTA (C.F. ), con studio in Brescia, Via C.F._3
Pietro Bulloni N. 12, presso cui è elettivamente domiciliata;
- APPELLATA-
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Controparte_2 P.IVA_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), con P.IVA_3
ufficio in Via Freguglia N. 1, presso cui è domiciliato ope legis;
1 -APPELLATO-
Controparte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_4
Stato di Milano (C.F. ), con ufficio in Via Freguglia N. 1, presso cui è P.IVA_3
domiciliata ope legis;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Opposizione a precetto”
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
– in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 223/2024 emessa dal Tribunale di Lecco, Giudice Dott. Lombardi, nell'ambito della causa civile N. 895/2023 R.G., depositata in cancelleria in data 5.03.2024 e notificata il 06.03.2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare e cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 134 2022 00000339 74 000, partita di credito n.008571/2021, ruolo n. 132022/000119, emesso da Controparte_3
nell'interesse del Corte D'Appello di Milano e
[...] Controparte_4 notificata all'odierna parte attrice in data 12 marzo 2022.
- Nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione Controparte_3 forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta, e, conseguentemente, dichiarare che l'importo di cui all'impugnato estratto ruolo e cartella n. 134 2022 00000339 74 000, non è dovuto dall'esponente stante l'errata quantificazione delle spese processuali riferite alla sentenza n. 3675/2017 emessa dalla Corte di Appello di Milano. b) dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per l'errata quantificazione del credito vantato dagli Enti per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiasi per integralmente richiamati e trascritti. c) dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti delle parti convenute. - Per l'effetto ed in ogni caso: condannare il , in Controparte_5 solido con la a Società e Controparte_1 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuna per
[...] quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e C.p.a., rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al
2 sottoscritto procuratore.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale di Lecco per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“La Corte d'Appello di Milano respinga l'impugnazione proposta dal Sig. Pt_1
, confermando la sentenza n. 223/2024 del Tribunale di Lecco, pubblicata in
[...] data 5.3.2024, con ogni conseguenza di legge, e con rifusione integrale di spese ed onorari di giudizio.”
Per e Controparte_2 Controparte_3
:
[...]
“Voglia l'adita Corte di Appello di Milano:
- In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello de quo alla luce dei suindicati motivi;
- in via ancora preliminare: dichiarare inammissibile l'istanza inibitoria in relazione alla struttura della sentenza impugnata, che risulta essere meramente reiettiva della impugnazione originariamente esperita da controparte e confermativa del contenuto della cartella di pagamento;
cosi come in relazione alla carenza di interesse processuale ex art. 100 c.p. c a seguito della conclusione di accordo di rateizzazione pluriennale;
- Nel merito, dichiarare manifestamente infondato l'appello e confermare le statuizioni rese dalla ordinanza resa dal Giudice di prime cure;
- Condannare anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 I e III comma c.p.c al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in una misura che, avuto riguardo al valore della controversia e alla non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene giusto venga individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M 55/2014. In via istruttoria, si offrono i documenti e gli atti contenuti nel fascicolo telematico di parte di primo grado.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con atto di citazione notificato il 27.04.2023, interponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 13420220000033974000, notificatagli in data
12.03.2022, per euro 49.651,07 a titolo di recupero di spese di Giustizia, deducendo di esser stato rinviato a giudizio in concorso con altri imputati per i reati previsti e puniti dagli artt. 416 bis commi I, II, III, IV e VIII c.p. (capo A), artt. 81, 110, 321 in relazione agli artt. 319 bis e 319 c.p., art. 7 D.L. 152/1991 (capo F) e artt. 81, 110, 353 I e II
3 comma c.p., 353 bis c.p., 7 D.L.152/1991 (capo G), ma di essere stato condannato dal
Tribunale di Lecco con sentenza n. 309/2016 dell'1.3.2016 per il solo capo G (esclusa l'ipotesi di cui all'art. 353 bis c.p.) alla pena di anni due di reclusione ed euro 750,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, mentre era stato assolto dal capo
A) per non aver commesso il fatto e dal capo F) perché il fatto non sussiste. La pena veniva confermata in appello con sentenza n. 3675/2017 del 30.5.2017 (cfr. doc 1 Pt_1
e doc. 4 fasc. I gr. Ministero).
Il sig. evidenziava come le spese processuali riguardassero le intercettazioni ed Pt_1
una perizia svolti nel procedimento penale, atti ai quali era rimasto sostanzialmente estraneo, in quanto volti ad accertare la sussistenza di ipotesi di reato dalle quali era stato scagionato. Concludeva dunque per la nullità/illegittimità/infondatezza della pretesa creditoria portata della cartella per erroneità dell'importo attribuito a titolo di spese processuali.
2. In data 29.06.2023 si costituivano in giudizio il e l Controparte_2 [...]
, eccependo il difetto di competenza del Tribunale civile in Controparte_6
favore di quello penale e deducendo il difetto di legittimazione passiva del CP_2
riguardo tutti i profili attinenti la struttura, il contenuto e la notifica della cartella esattoriale che, aggiungevano, era stata predisposta dall Controparte_3
e redatta in conformità alla disposizione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, sulla
[...] scorta dell'apposito modello ministeriale approvato nel luglio 2017 con riguardo alle spese di giustizia. Nel merito, le convenute sottolineavano come le intercettazioni fossero state eseguite anche nei confronti del sig. e degli altri coimputati per il Pt_1
reato di cui al capo G), e per tale motivo gli erano state correttamente imputate le relative spese, pro quota.
In data 30.06.2023 si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità della citazione e, nel merito, ribadendo l'imputabilità anche al sig. delle spese per intercettazioni pari a complessivi € 632.789,79, nella misura Pt_1
della quota di 1/13, per € 48.973,65, più € 180,00 di spese recuperabili a misura fissa, in forza della condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza penale di primo grado passata in giudicato. Le spese erano state, inoltre, debitamente documentate nel Fogli Notizie compilati dalla Cancelleria del Tribunale di Lecco.
4 3. Con sentenza n. 223/2024, il Tribunale di Lecco rigettava l'opposizione promossa da e lo condannava a rifondere le spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, quantificate in € 4.000,00, ed in favore di per Controparte_2 Controparte_1
€ 5.250,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, CPA ed IVA.
In particolare, il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza avanzata dal e quella di nullità della notifica proposta da , osservava CP_2 Controparte_1
che dalla lettura della motivazione della sentenza n. 309/2016 con cui il Tribunale di
Lecco aveva condannato per turbativa degli incanti (divenuta definitiva con la Pt_1
pronuncia della Cassazione n. 3675/2017 del 28.07.2017), emergeva chiaramente come gli elementi di prova che avevano condotto alla condanna dello stesso per il reato de quo fossero derivati in modo preponderante dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che -dunque- da un lato avevano certamente sorretto la condanna per capi di imputazione quali quello sub A) riguardante l'associazione a delinquere di stampo mafioso al quale il era poi risultato estraneo, ma dall'altro Pt_1
avevano altrettanto indubbiamente apportato materiale determinante anche per la condanna al capo G) inflitta al sig. . Pt_1
Conseguentemente, ricostruito il tessuto normativo in materia di spese di giustizia (art. 535 c.p.c.; l'art. 205 – Recupero intero, forfettizzato e per quota- del T.U. Spese di
Giustizia- D.P.R. 30.5.2002 n. 115 ed il Decreto 10.6.2014 n. 124 – Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale –), atteso che tale dettato normativo non consente affatto di ripartire le spese in base alla maggiore o minore utilità delle risultanze delle intercettazioni in relazione alla condanna, bensì impone, una volta verificata una qualunque utilità ai fini della condanna, di procedere alla ripartizione pro quota in caso di più condannati, il
Tribunale, una volta accertato che le intercettazioni erano state utilizzate per giungere alla condanna del , in mancanza di contestazioni circa le spese affrontate e ben Pt_1
elencate nei ed il numero degli imputati condannati (13), giudicava Parte_2
corretta la richiesta delle spese nella misura pro quota intimata al sig. nella Pt_1
cartella impugnata.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello , deducendo due motivi di Parte_1
gravame che verranno di seguito esaminati.
5 Si costituivano, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rispettivamente in data 01.07.2024 la prima e in data 22.08.2024 Controparte_6
gli altri due Enti, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Così instaurato il contraddittorio, si dà atto che, per mero errore, alla prima udienza di trattazione dell'11.09.2024 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2
e non comparsi in udienza e, pertanto la relativa dichiarazione va revocata. CP_7
All'udienza del 17.12.2024 fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione e discussa nella camera di consiglio del 09.12.2024.
5. Con il primo motivo di appello, rubricato “Contraddittorietà del dispositivo - violazione di legge - errata applicazione degli artt. 266 c.p. e 353, comma I e II, c.p. in relazione all'utilizzo delle intercettazioni”, parte appellante censura la sentenza impugnata sostenendo che il delitto di turbativa degli incanti, per cui era stato condannato in sede penale il sig. , non rientra nel novero dei delitti ricompresi Pt_1
nell'art. 266 c.p.p., il quale contiene un elenco tassativo dei reati in relazione ai quali è ammissibile lo strumento delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni;
secondo la parte appellante, dunque, sarebbe ingiusta la decisione assunta dal Tribunale di Lecco con la sentenza n. 223/24 di condannare il al pagamento di spese Pt_1
processuali relative ad attività di intercettazione che, in base al dettato normativo, non potevano essere disposte in relazione al delitto di cui al capo G) per cui aveva riportato la condanna il . Pt_1
Tale motivo di doglianza risulta infondato e inconferente, e va pertanto rigettato.
Innanzitutto, non si può non rilevare che non può contestare in questa Parte_1
sede la correttezza della sentenza del Tribunale penale di Lecco quanto alla condanna pronunciata nei suoi confronti a pagare le spese processuali, che avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione di quella sentenza, che è ormai passata in giudicato.
In secondo luogo, la parte appellante, pur citando testualmente i riferimenti normativi dell'art. 266 c.p.p. e dell'art. 353 c.p., inspiegabilmente omette di considerare che la cornice edittale stabilita per il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353
c.p. (“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c.,
6 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”) fa rientrare detta fattispecie tra i reati per i quali è ammissibile e legittima l'attività di intercettazione delle comunicazioni. Basta la semplice lettura dell'art. 266 c.p.p., per constatare che nell'elenco dei reati in relazione ai quali risulta ammissibile l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, alla lettera b) sono ricompresi, espressamente, i “delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4”.
Se quindi risulta con tutta evidenza sconfessato dal giudicato penale e dal dato normativo l'assunto di parte appellante secondo cui gli elementi probatori emersi dalle intercettazioni non avrebbero potuto essere utilizzati per giungere alla condanna di reati che “esulano dall'elenco predisposto dal legislatore all'art. 266 c.p.p.”, è altrettanto evidente la coerenza e logicità del ragionamento operato dal primo Giudice che, acclarato che le intercettazioni erano state ampiamente utilizzate per giungere alla condanna del in sede penale, per un titolo di reato che ammetteva il ricorso allo Pt_1
strumento delle intercettazioni, riteneva corretta la ripartizione pro quota tra gli imputati delle spese alle stesse relative, conformemente a quanto dettato dal T.U. Spese di Giustizia;
dunque, la richiesta nei confronti del contenuta nella cartella di Pt_1
pagamento impugnata era legittima e corretta. L'appellante non ha contestato né confutato l'interpretazione data dal primo giudice alle norme in materia di spese di
Giustizia e la loro necessaria ripartizione pro quota in base agli imputati, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado sul punto.
6. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Contraddittorietà delle motivazioni sottese alla condanna alle spese”, parte appellante chiede la riforma della stessa in punto di spese di lite quale conseguenza della denunciata contraddittorietà e contrarietà alle norme di legge della motivazione sottesa alla sentenza impugnata.
Anche tale secondo motivo di censura si poggia sull'erroneo presupposto della contraddittorietà della sentenza di primo grado che, invece, si ritiene del tutto corretta e condivisibile nell'iter logico e nelle conclusioni raggiunte, con conseguente sua conferma anche in punto di spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.
7 7. In conclusione, l'appello proposto da è totalmente infondato e va Parte_1
rigettato, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 223/2024, anche in punto di spese di lite.
Segue la condanna dell'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore della controversia pari ad € 49.645,00, avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente
D.M. n. 147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, ad eccezione della fase di trattazione liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria strictu sensu– in complessivi € 8.469,00 per ciascuna parte appellata, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza n. 223/2024 del Tribunale di Lecco, Parte_1
pubblicata in data 26.02.2024, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 8.469,00 per ciascuna parte appellata, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L.
n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 18.12.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
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