Art. 15.
E' costituito un fondo per la erogazione, a fine di esercizio finanziario, di un assegno di operosita' al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Detto fondo e' dato:
1. - Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
a) dai quattro quinti del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radio-televisione italiana, sui proventi annui netti della pubblicita' radiofonica;
b) dalla somma rimborsata nel penultimo esercizio finanziario della Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale quota parte della spesa per l'erogazione dell'assegno di operosita' di cui al presente articolo;
c) da una somma non superiore al tre per cento delle entrate postali e telegrafiche risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.
2. - Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:
a) da un quinto del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radio-televisione italiana, su proventi annui netti della pubblicita' radiofonica;
b) da una somma non superiore altre per cento delle entrate dei servizi telefonici risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.
La misura della percentuale da prelevare da ognuno dei bilanci dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' fissata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.
Le relative somme sono iscritte nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con nota di variazione proposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'assegno di operosita', e' corrisposto a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario 1960-61.
E' costituito un fondo per la erogazione, a fine di esercizio finanziario, di un assegno di operosita' al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Detto fondo e' dato:
1. - Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
a) dai quattro quinti del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radio-televisione italiana, sui proventi annui netti della pubblicita' radiofonica;
b) dalla somma rimborsata nel penultimo esercizio finanziario della Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale quota parte della spesa per l'erogazione dell'assegno di operosita' di cui al presente articolo;
c) da una somma non superiore al tre per cento delle entrate postali e telegrafiche risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.
2. - Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:
a) da un quinto del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radio-televisione italiana, su proventi annui netti della pubblicita' radiofonica;
b) da una somma non superiore altre per cento delle entrate dei servizi telefonici risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.
La misura della percentuale da prelevare da ognuno dei bilanci dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' fissata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.
Le relative somme sono iscritte nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con nota di variazione proposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'assegno di operosita', e' corrisposto a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario 1960-61.