Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 23/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Strangi
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/07/2016 in OL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 5, part II, serie A anno 2016) e che dall'unione sono nati i figli (3/07/2017) e Per_1 Per_2
(29/04/2021), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con reciproco rispetto;
2. la casa coniugale di proprietà della SI.ra rimarrà alla Parte_2 stessa;
3. i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
4. il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli minori la
[...]
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
5. i figli minori di età e sono affidati in via congiunta e Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e permanere con i figli ogni qualvolta lo richiederà, previo accordo con la madre, soprattutto tenendo conto delle eSIenze dei minori.
6. durante le vacanze natalizie i figli staranno con il padre ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7. il SI. provvederà al pagamento delle spese straordinarie Parte_1 preventivamente concordate e sostenute nell'interesse della prole, nella misura del 50%.
8. la somma, a titolo di assegno unico familiare, riconosciuta nell'interesse dei minori, sarà esclusivamente richiesta e integralmente percepita dalla SI.ra
. Il SI. per non pregiudicare il corretto godimento Parte_2 Pt_1 della prestazione di cui si discute, si obbliga a consegnare alla SI.ra Parte_2 per tempo il proprio modello ISEE (o qualunque altro documento si ritenesse necessario) onde consentire la corretta definizione della pratica amministrativa.
9. con il presente accordo i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente alla separazione personale nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 30/07/2016 in
OL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 5, part II, serie A anno 2016) e che dall'unione sono nati i figli (3/07/2017) e Per_1 Per_2
(29/04/2021).
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con reciproco rispetto;
2. la casa coniugale di proprietà della SI.ra rimarrà alla Parte_2 stessa;
3. i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
4. il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli minori la
[...] somma di Euro 300,00 (Euro 150,00 caduno), rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
5. i figli minori di età e sono affidati in via congiunta e Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e permanere con i figli ogni qualvolta lo richiederà, previo accordo con la madre, soprattutto tenendo conto delle eSIenze dei minori.
6. durante le vacanze natalizie i figli staranno con il padre ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7. il SI. provvederà al pagamento delle spese straordinarie Parte_1 preventivamente concordate e sostenute nell'interesse della prole, nella misura del 50%.
8. la somma, a titolo di assegno unico familiare, riconosciuta nell'interesse dei minori, sarà esclusivamente richiesta e integralmente percepita dalla SI.ra
. Il SI. per non pregiudicare il corretto godimento Parte_2 Pt_1 della prestazione di cui si discute, si obbliga a consegnare alla SI.ra Parte_2 per tempo il proprio modello ISEE (o qualunque altro documento si ritenesse necessario) onde consentire la corretta definizione della pratica amministrativa.
9. con il presente accordo i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente alla separazione personale nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conSIlio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola