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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3418/2024 R.G., promossa da: codice fiscale e partita iva , con sede a Catania, via Parte_1 P.IVA_1
Messina n. 684, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Antonino Raciti, giusta procura in atti attrice contro
, con sede a Bioggio, Canton Controparte_1
Contr Ticino (Svizzera), via Mulini n. 8, IDI , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Giambrone,
Alessandro Gravante e Silvio Motta, giusta procura in atti convenuta
Le parti hanno depositato gli scritti di cui all'art. 189 c.p.c. ed all'udienza del 14.5.2025 la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 21.3.2024, ha citato in giudizio la Parte_3 società , con sede in Svizzera, Canton Ticino, chiedendo Controparte_3 di: a) accertare che l'utilizzo del marchio da parte della convenuta costituisce CP_4
1 contraffazione del marchio registrato di titolarità della b) CP_5 Parte_3 accertare che le condotte della convenuta costituiscono atti di concorrenza sleale, c) inibire l'utilizzo nel territorio italiano del marchio , d) condannare la convenuta al CP_4 risarcimento dei danni patrimoniali pari ad euro 1.754.063,41, e) condannare la convenuta al pagamento di una somma pari agli utili realizzati dalla vendita dei prodotti a marchio , CP_4
f) condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale di immagine, pari ad euro 600.000, g) ordinare la pubblicazione del provvedimento su più quotidiani a tiratura nazionale, h) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori.
Con comparsa di risposta depositata il 13.6.2024 si è costituita in giudizio la società
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
Non si è costituita in giudizio la società Controparte_3
Con ordinanza del 7.2.2025 è stata disposta la separazione della causa promossa nei confronti di e la formazione di un autonomo fascicolo processuale, Controparte_3 ai sensi dell'art. 103 c.p.c. Con la medesima ordinanza è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa tra l'attrice e la società , Controparte_1 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2. Esposti i fatti, è pacifico ed incontestato tra le parti che la domanda attorea sia stata proposta nei confronti della società di diritto australiano , società Controparte_3 diversa dalla . Controparte_1
L'attrice ha ammesso di avere erroneamente notificato l'atto di citazione in Svizzera, Canton
Ticino, via Mulini-Bioggio, piuttosto che in Australia, affermando di essere stata indotta in errore dalla corrispondenza intrattenuta in fase stragiudiziale.
Per quanto sopra, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società
[...]
, la quale, pur non essendo stata evocata in giudizio, si è costituita Controparte_1 autonomamente allo scopo di eccepire il difetto di legittimazione passiva.
3. In ordine alla statuizione sulle spese processuali, rileva il Collegio che ricorrano i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti.
Ed invero, premesso che l'attrice ha erroneamente notificato l'atto di citazione presso una sede diversa da quella (australiana) della convenuta , assume Controparte_3 rilevanza la condotta anteriore all'introduzione del giudizio assunta dalla società. Con raccomandata del 9.3.2023 l'attrice ha diffidato la Controparte_6
2
[...] dall'adozione delle condotte asseritamente illecite. La raccomandata è stata inviata in Svizzera,
Canton Ticino, via Mulini-Bioggio (doc. 12) ed è stata riscontrata dalla società convenuta a mezzo pec. Tale pec reca come oggetto “ Controparte_7
e fa riferimento alla precedente comunicazione del 9 giugno 2023; essa, peraltro, è
[...] sottoscritta dall'avvocato Alessandro Gravante, che è uno dei difensori della
[...]
, società facente parte del medesimo gruppo. Controparte_1
Per quanto sopra, l'errore in cui è incorsa la società attrice citando in giudizio la
[...]
in Svizzera, dove ha sede la Controparte_3 Controparte_1
[...
, deve ritenersi scusabile;
e tanto giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
In mancanza di soccombenza, le reciproche domande ex art. 96 c.p.c. vanno integralmente rigettate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3418/2024 RG: dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1 compensa tra le parti le spese processuali;
rigetta le reciproche domande ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 21 luglio 2025, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabio Salvatore Mangano dott. Mariano Sciacca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3418/2024 R.G., promossa da: codice fiscale e partita iva , con sede a Catania, via Parte_1 P.IVA_1
Messina n. 684, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Antonino Raciti, giusta procura in atti attrice contro
, con sede a Bioggio, Canton Controparte_1
Contr Ticino (Svizzera), via Mulini n. 8, IDI , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Giambrone,
Alessandro Gravante e Silvio Motta, giusta procura in atti convenuta
Le parti hanno depositato gli scritti di cui all'art. 189 c.p.c. ed all'udienza del 14.5.2025 la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 21.3.2024, ha citato in giudizio la Parte_3 società , con sede in Svizzera, Canton Ticino, chiedendo Controparte_3 di: a) accertare che l'utilizzo del marchio da parte della convenuta costituisce CP_4
1 contraffazione del marchio registrato di titolarità della b) CP_5 Parte_3 accertare che le condotte della convenuta costituiscono atti di concorrenza sleale, c) inibire l'utilizzo nel territorio italiano del marchio , d) condannare la convenuta al CP_4 risarcimento dei danni patrimoniali pari ad euro 1.754.063,41, e) condannare la convenuta al pagamento di una somma pari agli utili realizzati dalla vendita dei prodotti a marchio , CP_4
f) condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale di immagine, pari ad euro 600.000, g) ordinare la pubblicazione del provvedimento su più quotidiani a tiratura nazionale, h) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori.
Con comparsa di risposta depositata il 13.6.2024 si è costituita in giudizio la società
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
Non si è costituita in giudizio la società Controparte_3
Con ordinanza del 7.2.2025 è stata disposta la separazione della causa promossa nei confronti di e la formazione di un autonomo fascicolo processuale, Controparte_3 ai sensi dell'art. 103 c.p.c. Con la medesima ordinanza è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa tra l'attrice e la società , Controparte_1 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2. Esposti i fatti, è pacifico ed incontestato tra le parti che la domanda attorea sia stata proposta nei confronti della società di diritto australiano , società Controparte_3 diversa dalla . Controparte_1
L'attrice ha ammesso di avere erroneamente notificato l'atto di citazione in Svizzera, Canton
Ticino, via Mulini-Bioggio, piuttosto che in Australia, affermando di essere stata indotta in errore dalla corrispondenza intrattenuta in fase stragiudiziale.
Per quanto sopra, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società
[...]
, la quale, pur non essendo stata evocata in giudizio, si è costituita Controparte_1 autonomamente allo scopo di eccepire il difetto di legittimazione passiva.
3. In ordine alla statuizione sulle spese processuali, rileva il Collegio che ricorrano i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti.
Ed invero, premesso che l'attrice ha erroneamente notificato l'atto di citazione presso una sede diversa da quella (australiana) della convenuta , assume Controparte_3 rilevanza la condotta anteriore all'introduzione del giudizio assunta dalla società. Con raccomandata del 9.3.2023 l'attrice ha diffidato la Controparte_6
2
[...] dall'adozione delle condotte asseritamente illecite. La raccomandata è stata inviata in Svizzera,
Canton Ticino, via Mulini-Bioggio (doc. 12) ed è stata riscontrata dalla società convenuta a mezzo pec. Tale pec reca come oggetto “ Controparte_7
e fa riferimento alla precedente comunicazione del 9 giugno 2023; essa, peraltro, è
[...] sottoscritta dall'avvocato Alessandro Gravante, che è uno dei difensori della
[...]
, società facente parte del medesimo gruppo. Controparte_1
Per quanto sopra, l'errore in cui è incorsa la società attrice citando in giudizio la
[...]
in Svizzera, dove ha sede la Controparte_3 Controparte_1
[...
, deve ritenersi scusabile;
e tanto giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
In mancanza di soccombenza, le reciproche domande ex art. 96 c.p.c. vanno integralmente rigettate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3418/2024 RG: dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1 compensa tra le parti le spese processuali;
rigetta le reciproche domande ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 21 luglio 2025, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabio Salvatore Mangano dott. Mariano Sciacca
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