Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 311/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 311/2019 R..G., posta in decisione con provvedimento del
10.2.2025 emesso in esito alla udienza del 6.2.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. NERI ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
Contro con sede sociale in Roma, in via A. Specchi, n. 16 e Direzione Controparte_1
Generale in Milano, alla Piazza Cordusio, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 02008.1, col capitale CP_1 sociale di € 19.647.948.525,10, interamente versato, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei depositi, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma (codice fiscale e partita
IVA: ) e per essa il suo procuratore generale P.IVA_1 Controparte_2
(già denominata
[...] Controparte_3
in forma abbreviata con sede legale in Verona, alla
[...] Controparte_4
Piazzetta Monte, n. 1, appartenente al Gruppo Bancario “ , col capitale sociale di CP_1
€ 41.280.000, interamente versato (codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle
Imprese di Verona: , partita IVA n. , iscritta all'Albo delle P.IVA_2 P.IVA_3
Banche al n. 10639.3), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Celestina
Tinelli e dall'Avv. Giovanni Domenico Travia del Foro di Reggio Calabria con studio in
Reggio di Calabria, in via Demetrio Tripepi, n. 64, dove è elettivamente domiciliata
PARTE APPELLATA
, c.fisc. CP_5 C.F._2
, c.fisc. , CP_6 C.F._3
1
, c.fisc. Controparte_8 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Proprietà - appello avverso la Sentenza n. 1430/2018 del Tribunale di
Reggio Calabria pubblicata in data 03/10/2018, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 221/2014 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 08/04/2019 parte appellante impugnava la sentenza n. 1430/2018 emessa e pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria in data 03/10/2018, chiedendo, preliminarmente, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda spiegata dalla con conferma della CP_1 legittimità ed efficacia, nei confronti di detto istituto di credito e degli altri convenuti nel giudizio di usucapione, del dichiarato intervenuto acquisto per usucapione in suo favore degli immobili indicati nella sentenza n. 96/2012 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare il ripristino della trascrizione della predetta sentenza, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Rilevava la erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado ritenuto provata la sussistenza del dolo “solo per via congetturale, presuntiva ed indiziaria, indicando quali elementi indiziari l'atto di donazione effettuato dai coniugi ai CP_9 figli e degli immobili poi oggetto della sentenza di usucapione, il rapporto CP_5 CP_6 di coniugio esistente fra i debitori della ( e ), il CP_1 CP_5 Persona_1 rapporto di coniugio fra la odierna appellante e , la residenza di detti coniugi CP_6
e dei coniugi in Melito Porto Salvo, via Lembo n. 141 negli immobili oggetto Parte_2 di causa, elementi che – al contrario – non dimostravano la sussistenza del dolo.
Aggiungeva che il giudice aveva errato a considerare rilevante, quale indizio del dolo, la esistenza della convivenza fra la ed il così come la circostanza che il Pt_1 CP_6 possesso sarebbe iniziato quando ella aveva solo 16 anni e che detti elementi erano “flebili e non dotati delle caratteristiche che dovrebbero avere le presunzioni non stabilite dalla legge, che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., devono essere gravi, precise e concordanti”.
Precisava di avere usucapito non già l'immobile nel quale viveva con il marito bensì quello di proprietà esclusiva del cognato (sub 2) e l'altro originariamente di proprietà dei due fratelli (sub 1). Precisava poi che il dolo doveva escludersi considerato che il giudizio CP_5 di usucapione era iniziato nell'anno 2012, ovvero oltre un anno prima rispetto alla notifica dell'atto di precetto. Deduceva, che, al contrario, il giudice del procedimento di usucapione aveva ritenuto piena e convincente la prova raccolta in quel giudizio. Infine allegava che nessun atto interruttivo del suo possesso aveva posto in essere la e che nessuna CP_1 valenza poteva attribuirsi, nei suoi confronti, alle attività poste in essere in virtù del debito
2 e delle posizioni di garanzia dei convenuti nel giudizio di usucapione, non avendo dette vicende in alcun modo inciso sul suo possesso.
Per questi motivi
concludeva come sopra riportato.
Nonostante la regolarità della notifica gli appellati , CP_5 CP_6 [...]
e non si costituivano, mentre, con comparsa depositata in data CP_7 Controparte_8
20.9.2019, si costituiva la contestando il contenuto del gravame e CP_1 chiedendone il rigetto. Rilevava l'istituto di credito che la domanda di usucapione svolta dalla appariva funzionale ad aggirare il diritto reale di garanzia costituto dalla banca, Pt_1 ovvero la ipoteca gravante sugli immobili usucapiti. Esponeva di avere concesso, in data
19.7.2007, alla “ un mutuo per € 75.000,00, con garanti Parte_3
e , i quali avevano costituito sui beni di loro proprietà anche una CP_5 CP_6 ipoteca volontaria di primo grado per la somma di € 150.000,00. Aggiungeva che, cinque anni dopo detta costituzione di ipoteca, la aveva proposto il giudizio di usucapione Pt_1 avente ad oggetto i beni oggetto di tale ipoteca e che, in detto giudizio, tenuto conto dell'interesse di tutte le parti – legate da stretti vincoli di parentela – nessuno si era costituito e che il marito della stessa aveva risposto positivamente all'interrogatorio formale. Rispetto ai motivi di appello rilevava che le parti del giudizio di usucapione avevano cercato di sfruttare, al fine di aggirare il vincolo derivante dalla ipoteca di primo grado, la natura di acquisto a titolo originario dell'usucapione. Aggiungeva che la circostanza relativa alla ipoteca non era stata portata a conoscenza del giudice del giudizio di usucapione. Rilevava che la non aveva indicato in alcun modo il momento dal Pt_1 quale sarebbe iniziato a decorrere il periodo utile ad usucapionem e che le dichiarazioni del non sarebbero state idonee a fondare la pronunzia di usucapione, non potendo valere CP_5 nei confronti degli altri convenuti in quel giudizio. Ribadiva la propria legittimazione attiva (in quanto creditore dei e rilevava che la conoscenza del dolo doveva farsi CP_5 risalire al 14.1.2024, data fissata per l'udienza destinata all'esame della ctu nel procedimento di esecuzione, udienza nella quale era stata prodotta per la prima volta la sentenza di usucapione. Ribadiva gli elementi dai quali appariva evidente la collusione fra le parti ai suoi danni e rilevava che correttamente il giudice di primo grado aveva evidenziato che la , secondo la propria prospettazione, avrebbe dovuto iniziare a Pt_1 possedere uti dominus i beni quando aveva ancora solo sedici anni. Aggiungeva, ancora, che dai certificati di residenza emergeva che sia i donanti che il marito della erano Pt_1 residenti nell'immobile oggetto di usucapione, a nulla rilevando quanto affermato dalla sulla individuazione dell'immobile in concreto abitato da lei e dal marito, e ciò Pt_1 tenuto conto che la usucapione era stata dichiarata per l'intero immobile. Contestava, infine, quanto rappresentato dalla sulla non conoscenza della esistenza della ipoteca Pt_1
e sulla irrilevanza di detta circostanza sul possesso utile ad usucapionem, circostanza che, al contrario, dimostrava inequivocabilmente l'animus possidendi in capo al proprietario,
3 tanto da valere quale utile atto interruttivo.
Per questi motivi
concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Rigettata la istanza di sospensione ex art. 283 cpc, in esito alla udienza del 6.2.2025 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tutto ciò premesso ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Deve premettersi che, come evidenziato dalla non è oggetto di contestazione né CP_1 la legittimazione attiva di detto istituto di credito né la tempestività della azione.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Invero, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto provato, in base alle presunzioni, il dolo delle parti del giudizio di usucapione ai danni dell'odierno istituto di credito appellato.
Secondo la Suprema Corte, in tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727
e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.
Ritiene la Corte che il fatto ignoto - rappresentato nel presente giudizio dal dolo o della collusione delle parti del giudizio di usucapione a fronte del fatto noto rappresentato dalla esistenza del credito, che, oltre a legittimare l'attore originario ad agire, rappresenta anche la causa del dolo o della collusione rilevante ex art. 404 c.c. - possa ritenersi provato in base alle già richiamate presunzioni desumibili da tutti gli elementi indicati dal giudice di primo grado.
In particolare assume rilievo nel caso in questione il rapporto di parentela esistente fra i creditori (da individuarsi non solo nella cognata della , ma anche in Per_1 Pt_1 CP_5
e , in quanto datori di ipoteca, rispettivamente cognato e marito della
[...] CP_6 odierna appellante) e la stessa, circostanza che fa ritenere non credibile l'assunto Pt_1 della appellante secondo la quale ella non era a conoscenza della esistenza dei debiti prima della notifica del precetto.
Ancora, particolare rilievo assume, come evidenziato dal giudice di primo grado, la circostanza che i beni oggetto di causa fossero stati oggetto di donazione, da parte dei coniugi ai figli nel 2001, epoca nella quale - secondo la – ella già Parte_2 Pt_1 esercitava un possesso utile ad usucapionem, epoca, inoltre nella quale tanto la con Pt_1 il marito quanto i coniugi – vivevano nel medesimo immobile e ciò nonostante CP_5 CP_8 nel giudizio di usucapione il avesse dichiarato, in sede di interrogatorio formale, che CP_5 la esercitava sulle cose un possesso esclusivo avendo solo la stessa le chiavi di Pt_1 accesso agli immobili.
4 Ancora ritiene la Corte che non possa essere condivisa la doglianza dell'appellante la quale lamenta la erroneità della sentenza per non avere considerato il giudice di primo grado che la instaurazione del giudizio di usucapione era anteriore alla notifica del precetto e dell'atto di pignoramento e che, dunque, detta azione non poteva ritenersi funzionale a privare il creditore della garanzia.
Invero, tenuto conto della esistenza degli stretti rapporti di parentela, e della coabitazione della con il marito (datore di ipoteca) può ragionevolmente ritenersi che la stessa Pt_1 fosse ben a conoscenza della esistenza del debito che, solo pochi mesi dopo, aveva determinato la notifica dell'atto di precetto e di pignoramento.
Inoltre, come rilevato nella sentenza di primo grado, assume rilievo anche la condotta processuale delle parti evocate dalla nel giudizio di usucapione, tutte rimaste Pt_1 contumaci e non presentatesi a rendere l'interrogatorio formale, ad eccezione che per il marito della stessa che, sentito in giudizio, ha risposto affermativamente alle domande oggetto dell'interrogatorio formale rendendo dichiarazioni che appaiono, peraltro smentite da circostanze di fatto non contestate.
Invero, come sopra rilevato, il ha affermato che nessuno dei proprietari CP_6 aveva mai usato detti immobili il cui utilizzo esclusivo era, invece, in capo alla che Pt_1 aveva anche sostituito le serrature. Tale circostanza è del tutto smentita dal dato di fatto, non contestato, che sia il nucleo familiare della stessa che quello dei suoceri continuasse ad abitare in detto immobile, come risulta dalla certificazione di residenza non contestata dalla né smentita da altre e diverse circostanze di fatto. Pt_1
Inoltre, come evidenziato nella sentenza di primo grado, deve rilevarsi che le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale non avrebbero potuto fondare la pronunzia CP_5 di accoglimento della domanda di usucapione, non potendo assumere valore confessorio nei confronti degli altri convenuti.
Ancora deve rilevarsi che la affermazione della di avere posseduto da oltre un Pt_1 ventennio prima rispetto alla instaurazione del giudizio (avvenuta, come detto, nel 2012) appare del tutto inverosimile, considerato che – come evidenziato dal giudice di primo grado – la stessa avrebbe dovuto cominciare ad esercitare detto possesso esclusivo già dal
1990, epoca nella quale la stessa era ancora minorenne.
Non appare, inoltre, in alcun modo credibile che la stessa abbia esercitato un possesso uti dominus, nei confronti del proprio marito e del proprio cognato, degli immobili nei quali abitavano i suoceri, che, nel corso di detto ventennio avevano anche proceduto alla donazione di detti immobili ai figli mantenendo, peraltro, rispetto all'immobile in catasto al fg 41, p.lla 621 sub 1, il diritto di abitazione.
In ultimo si rileva che non risulta che fosse stata portata alla attenzione del giudice della usucapione la circostanza che sugli immobili oggetto di causa fosse stata concessa la ipoteca, circostanza che avrebbe dovuto comportare la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto di credito (in tal senso Cass. 29325/2019: Nel
5 giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes
- di cui l'usucapione produce l'estinzione.).
Tutti questi elementi, unitariamente considerati, fanno ritenere che la azione della Pt_1 sia stata posta in essere concordemente ai convenuti Controparte_10 [...]
e al solo fine di privare la banca creditrice della propria garanzia. CP_7 Controparte_8
Per tutti questi motivi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della appellante e sono liquidate facendo applicazione della previsione di cui all'art. 15, 1 comma cpc. Pertanto, tenuto conto della rendita catastale degli immobili oggetto della sentenza di usucapione come risultanti dalle visure catastali in atti, pari alla somma complessiva di € 62558,00 (€ 309,87
X 200= 61974,00 + € 2,92 X 200= € 584,00), i compensi devono essere liquidati, nei valori medi, nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore medio: €
2.977,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00, Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00, per un totale di € 14.317,00.
Nulla sulle spese fra la appellante e gli appellati non costituiti.
Infine, stante il totale rigetto del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro dei contumaci , Pt_1 Controparte_11 CP_5 [...]
e così decide: CP_6 CP_7 Controparte_8
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti della Parte_1
che liquida in € 14.317,00 per compensi oltre spese generali, iva e CP_1 cpa;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
13.5.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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