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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/05/2024, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
n.137/ 2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott.ssa Maria Teresa Nocifora,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 137/2018 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Mike Bonomo;
- Attore
nei confronti di:
, (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Cinnera Martino,
- Convenuto
*****
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
Con atto di citazione notificato in data 17/6/2015, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Patti al fine di ottenere la Controparte_1 restituzione della complessiva somma di € 5.000,00, pagata tramite due assegni bancari a seguito del mancato adempimento del contratto preliminare di compravendita di quote societarie stipulato in data 14/10/2011 (come specificato - ad integrazione della domanda introduttiva - con le memorie depositate ai sensi dell'art. 320 CPC).
Pag. 1 di 8 Costituitosi in giudizio, ha contestato le domande avversarie Controparte_1 perché ritenute infondate in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale e per materia del giudice adito e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento della somma di € 27.779,00, oltre interessi e rivalutazione dal
30/11/2011, in adempimento del citato contratto.
Con la sentenza n. 672/2017, depositata il 31/10/2017, il Giudice di Pace di Patti, accogliendo l'eccezione di incompetenza formulata dal convenuto, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, fissando all'uopo il termine di novanta giorni per la riassunzione dinanzi al
Tribunale di Patti.
Riassunta tempestivamente la causa dinanzi al Tribunale di Patti, ha Parte_1 chiesto l'accoglimento di tutte le domande e conclusioni già formulate nell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Patti.
Costituitosi in giudizio con comparsa del 9/5/2018, ha contestato Controparte_1
le domande avversarie, riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito negli atti di causa ed ha chiesto in via preliminare “sollevare regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.; ritenuta
l'inammissibilità e comunque la rinunzia della diversa domanda introdotta dal con Pt_1 le memorie depositate il 22.10.2015, e, comunque, ritenute inammissibili le prove e le produzioni da esso fatte dopo la prima udienza di comparizione…”; nel merito “rigettare la domanda proposta dall'attore. ritenere e dichiarare, piuttosto, che l'attore è tenuto, in virtù del preliminare da lui allegato, a pagare all' la somma di € 27.779,00, oltre CP_1 interessi e rivalutazione dal 30.11.2011; conseguentemente, condannare l'attore a pagare all' la somma di € 27.779,00, oltre interessi e rivalutazione dal 30.11.2011. Con CP_1 vittoria di spese e compensi”.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., richiesti i mezzi istruttori dalle parti nel termine assegnato, il G.I. “ritenuta la causa matura per la decisione essendo le prove articolate volte a provare fatti in alcuni casi non contestati ed in altri provati già documentalmente”, ha rigettato le istanze istruttorie ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7/11/2023, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 CPC.
*****
Pag. 2 di 8
1. REGOLAMENTO DI COMPETENZA
La domanda di regolamento di competenza avanzata ai sensi dell'art. 45 C.P.C. dal convenuto
è inammissibile.
Invero, secondo quanto disposto dall'art. 46 C.P.C., rimasto immutato a seguito della riforma di cui al D. Lgs. n. 40 del 2006, la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria ma abbia contenuto decisorio, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 C.P.C. (Cassazione civile sez.
VI, 26/09/2018, n. 23062).
Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 45 C.P.C., se il Giudice dinanzi al quale è riassunta la causa ritiene di essere a sua volta incompetente, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza.
La Suprema Corte ha chiarito però che “la preclusione di cui all'art. 38 c.p.c., comma 3, (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto ai sensi dell'art. 45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività compiute all'interno di quell'udienza” (Cassazione civile sez. III, 29/08/2023, n. 25391).
Inoltre, il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45
C.P.C., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art.28 CPC.
Ciò premesso, in considerazione alla fattispecie in esame, va rilevato che il giudice non ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza entro la prima udienza di trattazione, implicitamente riconoscendosi competente.
2. RICHIESTA RIPETIZIONE SOMME.
ha citato in giudizio al fine di ottenere la Parte_1 Controparte_1 restituzione della complessiva somma di € 5.000,00 corrisposta a mezzo degli assegni bancari non trasferibili nn. 0098279871 e 0098279872, perché trattenute dal convenuto senza alcuna legittima causa.
Pag. 3 di 8 Nel corso del giudizio, l'attore ha specificato il fondamento della propria richiesta, asserendo di aver corrisposto al convenuto la somma di € 5.000,00 a seguito del contratto preliminare di trasferimento delle quote societarie di stipulato in data 14/10/2011 tra Org_1
, e Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Persona_2
[...]
Come si evince dal citato contratto preliminare, in atti, si è Controparte_1
impegnato a cedere a il 6,67% della propria quota di partecipazione al Parte_1 capitale sociale al prezzo di € 27.779,00, mentre si è impegnato a cedere Persona_1 all'attore il 26,66% della propria quota di partecipazione al capitale sociale al prezzo di €
122.221,00.
Le parti hanno convenuto che il pagamento del complessivo importo di € 150.000,00 sarebbe stato effettuato a mezzo assegno o bonifico bancario alla firma del contratto definitivo, da stipularsi entro e non oltre il 30/11/2011.
È pacifico tra le parti che non è stato mai stipulato il contratto definitivo di compravendita delle suddette quote societarie, tant'è che , con missiva datata 16/12/2011, Persona_1 prodotta in atti dall'attore, ha comunicato a e per conoscenza ad Parte_1
“ad ogni effetto di legge, la propria volontà di recedere dal Controparte_1 contratto preliminare stipulato in data 14.10.2011”, poiché il primo non aveva provveduto a versare il prezzo entro il termine indicato.
È opportuno precisare che il convenuto nella comparsa di costituzione depositata dinanzi al
Giudice di Pace di Patti in data 12/10/2015 afferma” essendo gli assegni dedotti in citazione risalenti nell'anno 2011, l'esponente che non ne ha memoria, è costretto a contestarne decisamente il fatto”, negando la sussistenza tra le parti di alcun tipo di legame o rapporto, tale da giustificare il versamento della somma de qua.
Però, a seguito della precisazione della fonte negoziale da parte dell'attore e della produzione in giudizio del contratto preliminare di compravendita delle quote societarie, il convenuto, sebbene abbia “espressamente e formalmente” disconosciuto il preliminare allegato in
“fotocopia”, al contempo ha chiesto proprio l'adempimento di quel contratto e quindi il pagamento della somma di € 27.779,00 (v. memoria ex art. 320 C.P.C. del 21/12/2015).
Vieppiù, in sede di comparsa conclusionale afferma ”non si vede perché debba CP_1 dirsi risolto … il preliminare stipulato dal con l' che, come subito detto, Pt_1 CP_1
Pag. 4 di 8 ha interesse all'esecuzione e, perciò, ha chiesto la condanna del al pagamento del Pt_1 prezzo di quelle quote e degli interessi”; ha così precisato la domanda “ritenere e dichiarare, piuttosto, che l'attore è tenuto, in virtù del preliminare da lui allegato, a pagare all' la somma di € 27.779,00, oltre interessi e rivalutazione dal 30.11.2011; CP_1 conseguentemente, condannare l'attore a pagare all' la somma di € 27.779,00, CP_1 oltre interessi e rivalutazione dal 30.11.2011”.
Orbene, da una valutazione complessiva della difesa del convenuto non può ritenersi che lo stesso abbia disconosciuto il contratto preliminare de quo, tant'è che non ha neppure espressamente disconosciuto né la firma apposta sul contratto, né quella apposta sugli assegni bancari prodotti in giudizio, chiedendone la verificazione.
Inoltre, da un esame comparativo della documentazione, le firme di
[...]
, apposte sia sul contratto preliminare che sugli assegni bancari, risultano CP_1
assolutamente sovrapponibili.
Il convenuto, inoltre, non ha mai contestato in modo specifico di aver incassato gli assegni de quo.
Inoltre, dall'estratto conto prodotto in giudizio dall'attore, risulta l'emissione dei citati assegni a cui non è seguito alcuno storno del pagamento, presumendosi quindi l'avvenuto incasso nelle mani del beneficiario.
Va a questo punto osservato che, secondo quanto disposto dall'art. 1372 C.C., “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.
Sicché le parti sono obbligate a tenere fede all'impegno assunto.
Tuttavia, la vincolatività dell'impegno negoziale non si traduce nella sua assoluta irrevocabilità; infatti, la seconda parte della norma riconosce alle parti di sciogliere il vincolo negoziale per mutuo consenso o per altre cause ammesse dalla legge.
In relazione al caso in esame, va osservato che dagli atti di causa emerge che entrambe le parti non hanno adempiuto agli obblighi assunti con il contratto preliminare;
né risulta che alcuna delle parti abbia fatto richiesta all'altra parte di adempimento o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 CC.
Pag. 5 di 8 Invero, i fatti dimostrano che le parti hanno tenuto un atteggiamento di inerzia e di disinteresse all'esecuzione del contratto, la cui data era prevista per il 30/11/2011, mentre la causa è stata introdotta il 17/6/2015.
Questo elemento, insieme all'assenza di contestazione reciproca dell'altrui adempimento, avvalora la tesi di una sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti alla conclusione del contratto definitivo, sicché può parlarsi di una risoluzione del contratto per mutuo consenso da cui deriva l'obbligo di restituzione delle somme versate (cfr. Tribunale Napoli sez. XI, 13/09/2022, n. 8032).
Inoltre, deve essere evidenziato che nel contratto preliminare le parti non hanno previsto la dazione di una somma di denaro a titolo di caparra, a reciproca garanzia in caso di inadempimento, sicché il pagamento effettuato dall'attore tramite i due assegni sopra specificati deve ritenersi effettuato quale mero acconto sul maggior prezzo.
A ciò si aggiunga che il convenuto non ha imputato ad altra causa l'avvenuto pagamento di €
5.000,00 e, pertanto, deve ritenersi fondata l'imputazione del pagamento effettuato dall'attore, tenuto conto che i due assegni sono stati emessi successivamente alla stipula del contratto preliminare (14/10/2011) e in prossimità della data entro cui avrebbe dovuto essere stipulato il definitivo (30/11/2011).
Precisamente, l'assegno n. 0098279871 è stato emesso in data 25/11/2011, mentre l'assegno n. 0098279872 è stato emesso in data 20/12/2011.
Orbene, nel nostro ordinamento ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato, pertanto l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno costituiscono il presupposto per la ripetizione di quanto versato al fine di ricondurre i patrimoni nella situazione precedente.
La domanda avanzata dall'attore deve, quindi, essere qualificata come ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 C.C., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato …”.
Un pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); può, quindi, definirsi indebito, con conseguente diritto di ripetizione a
Pag. 6 di 8 norma dell'art. 2033 cod. civ., in quanto difetti di una idonea causa giustificativa (Cassazione civile sez. III, 15/01/2013, n.798)
È utile all'uopo richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte: “nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa”
(Cassazione civile sez. III, 06/10/2015, n.19902).
In relazione al caso in esame, l'attore ha allegato l'inesistenza di un valido titolo giustificativo, mentre il convenuto non ha dimostrato che il pagamento fosse sorretto da una causa.
Inoltre, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “ la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice, pure in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto” (Cassazione civile sez. lav., 28/09/2018, n. 23586).
3. DOMANDA RICONVENZIONALE
Il convenuto chiede la condanna dell'attore a pagare la somma di € 27.779,00, oltre interessi e rivalutazione dal 30.11.2011, in adempimento del contratto preliminare.
Detta domanda non può essere accolta perché tardiva rispetto alla situazione di fatto che ha dimostrato il reciproco disinteresse alla stipula del contratto definitivo, considerato che detta domanda è stata formulata dopo quasi quattro anni dal termine concordato all'uopo dalle parti.
Inoltre, il convenuto ha richiesto l'adempimento di senza offrire il proprio Pt_1
adempimento (la cessione della quota), senza il rispetto, cioè, del sinallagma contrattuale e quindi senza giusta causa.
Pertanto, la domanda riconvenzionale non può essere accolta.
4. SPESE PROCESSUALI
Pag. 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147/2022, per relativo scaglione di valore.
In considerazione della dichiarazione ex art.93 CPC, le spese di fase vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile specificata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. ACCOGLIE la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a restituire a la somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
data della domanda (cioè, dalla notifica dell'atto di citazione dinnanzi al giudice di pace) fino al soddisfo;
2. RIGETTA la domanda avanzata in via riconvenzionale da;
Controparte_1
3. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi professionali - di cui euro 851 per la fase decisionale da distrarsi in favore dell'Avv. Mike Bonomo - oltre IVA e CPA e spese generali (15%) ove dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso il 29 Maggio 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott.ssa Maria Teresa Nocifora,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 137/2018 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Mike Bonomo;
- Attore
nei confronti di:
, (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Cinnera Martino,
- Convenuto
*****
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
Con atto di citazione notificato in data 17/6/2015, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Patti al fine di ottenere la Controparte_1 restituzione della complessiva somma di € 5.000,00, pagata tramite due assegni bancari a seguito del mancato adempimento del contratto preliminare di compravendita di quote societarie stipulato in data 14/10/2011 (come specificato - ad integrazione della domanda introduttiva - con le memorie depositate ai sensi dell'art. 320 CPC).
Pag. 1 di 8 Costituitosi in giudizio, ha contestato le domande avversarie Controparte_1 perché ritenute infondate in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale e per materia del giudice adito e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento della somma di € 27.779,00, oltre interessi e rivalutazione dal
30/11/2011, in adempimento del citato contratto.
Con la sentenza n. 672/2017, depositata il 31/10/2017, il Giudice di Pace di Patti, accogliendo l'eccezione di incompetenza formulata dal convenuto, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, fissando all'uopo il termine di novanta giorni per la riassunzione dinanzi al
Tribunale di Patti.
Riassunta tempestivamente la causa dinanzi al Tribunale di Patti, ha Parte_1 chiesto l'accoglimento di tutte le domande e conclusioni già formulate nell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Patti.
Costituitosi in giudizio con comparsa del 9/5/2018, ha contestato Controparte_1
le domande avversarie, riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito negli atti di causa ed ha chiesto in via preliminare “sollevare regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.; ritenuta
l'inammissibilità e comunque la rinunzia della diversa domanda introdotta dal con Pt_1 le memorie depositate il 22.10.2015, e, comunque, ritenute inammissibili le prove e le produzioni da esso fatte dopo la prima udienza di comparizione…”; nel merito “rigettare la domanda proposta dall'attore. ritenere e dichiarare, piuttosto, che l'attore è tenuto, in virtù del preliminare da lui allegato, a pagare all' la somma di € 27.779,00, oltre CP_1 interessi e rivalutazione dal 30.11.2011; conseguentemente, condannare l'attore a pagare all' la somma di € 27.779,00, oltre interessi e rivalutazione dal 30.11.2011. Con CP_1 vittoria di spese e compensi”.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., richiesti i mezzi istruttori dalle parti nel termine assegnato, il G.I. “ritenuta la causa matura per la decisione essendo le prove articolate volte a provare fatti in alcuni casi non contestati ed in altri provati già documentalmente”, ha rigettato le istanze istruttorie ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7/11/2023, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 CPC.
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Pag. 2 di 8
1. REGOLAMENTO DI COMPETENZA
La domanda di regolamento di competenza avanzata ai sensi dell'art. 45 C.P.C. dal convenuto
è inammissibile.
Invero, secondo quanto disposto dall'art. 46 C.P.C., rimasto immutato a seguito della riforma di cui al D. Lgs. n. 40 del 2006, la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria ma abbia contenuto decisorio, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 C.P.C. (Cassazione civile sez.
VI, 26/09/2018, n. 23062).
Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 45 C.P.C., se il Giudice dinanzi al quale è riassunta la causa ritiene di essere a sua volta incompetente, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza.
La Suprema Corte ha chiarito però che “la preclusione di cui all'art. 38 c.p.c., comma 3, (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto ai sensi dell'art. 45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività compiute all'interno di quell'udienza” (Cassazione civile sez. III, 29/08/2023, n. 25391).
Inoltre, il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45
C.P.C., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art.28 CPC.
Ciò premesso, in considerazione alla fattispecie in esame, va rilevato che il giudice non ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza entro la prima udienza di trattazione, implicitamente riconoscendosi competente.
2. RICHIESTA RIPETIZIONE SOMME.
ha citato in giudizio al fine di ottenere la Parte_1 Controparte_1 restituzione della complessiva somma di € 5.000,00 corrisposta a mezzo degli assegni bancari non trasferibili nn. 0098279871 e 0098279872, perché trattenute dal convenuto senza alcuna legittima causa.
Pag. 3 di 8 Nel corso del giudizio, l'attore ha specificato il fondamento della propria richiesta, asserendo di aver corrisposto al convenuto la somma di € 5.000,00 a seguito del contratto preliminare di trasferimento delle quote societarie di stipulato in data 14/10/2011 tra Org_1
, e Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Persona_2
[...]
Come si evince dal citato contratto preliminare, in atti, si è Controparte_1
impegnato a cedere a il 6,67% della propria quota di partecipazione al Parte_1 capitale sociale al prezzo di € 27.779,00, mentre si è impegnato a cedere Persona_1 all'attore il 26,66% della propria quota di partecipazione al capitale sociale al prezzo di €
122.221,00.
Le parti hanno convenuto che il pagamento del complessivo importo di € 150.000,00 sarebbe stato effettuato a mezzo assegno o bonifico bancario alla firma del contratto definitivo, da stipularsi entro e non oltre il 30/11/2011.
È pacifico tra le parti che non è stato mai stipulato il contratto definitivo di compravendita delle suddette quote societarie, tant'è che , con missiva datata 16/12/2011, Persona_1 prodotta in atti dall'attore, ha comunicato a e per conoscenza ad Parte_1
“ad ogni effetto di legge, la propria volontà di recedere dal Controparte_1 contratto preliminare stipulato in data 14.10.2011”, poiché il primo non aveva provveduto a versare il prezzo entro il termine indicato.
È opportuno precisare che il convenuto nella comparsa di costituzione depositata dinanzi al
Giudice di Pace di Patti in data 12/10/2015 afferma” essendo gli assegni dedotti in citazione risalenti nell'anno 2011, l'esponente che non ne ha memoria, è costretto a contestarne decisamente il fatto”, negando la sussistenza tra le parti di alcun tipo di legame o rapporto, tale da giustificare il versamento della somma de qua.
Però, a seguito della precisazione della fonte negoziale da parte dell'attore e della produzione in giudizio del contratto preliminare di compravendita delle quote societarie, il convenuto, sebbene abbia “espressamente e formalmente” disconosciuto il preliminare allegato in
“fotocopia”, al contempo ha chiesto proprio l'adempimento di quel contratto e quindi il pagamento della somma di € 27.779,00 (v. memoria ex art. 320 C.P.C. del 21/12/2015).
Vieppiù, in sede di comparsa conclusionale afferma ”non si vede perché debba CP_1 dirsi risolto … il preliminare stipulato dal con l' che, come subito detto, Pt_1 CP_1
Pag. 4 di 8 ha interesse all'esecuzione e, perciò, ha chiesto la condanna del al pagamento del Pt_1 prezzo di quelle quote e degli interessi”; ha così precisato la domanda “ritenere e dichiarare, piuttosto, che l'attore è tenuto, in virtù del preliminare da lui allegato, a pagare all' la somma di € 27.779,00, oltre interessi e rivalutazione dal 30.11.2011; CP_1 conseguentemente, condannare l'attore a pagare all' la somma di € 27.779,00, CP_1 oltre interessi e rivalutazione dal 30.11.2011”.
Orbene, da una valutazione complessiva della difesa del convenuto non può ritenersi che lo stesso abbia disconosciuto il contratto preliminare de quo, tant'è che non ha neppure espressamente disconosciuto né la firma apposta sul contratto, né quella apposta sugli assegni bancari prodotti in giudizio, chiedendone la verificazione.
Inoltre, da un esame comparativo della documentazione, le firme di
[...]
, apposte sia sul contratto preliminare che sugli assegni bancari, risultano CP_1
assolutamente sovrapponibili.
Il convenuto, inoltre, non ha mai contestato in modo specifico di aver incassato gli assegni de quo.
Inoltre, dall'estratto conto prodotto in giudizio dall'attore, risulta l'emissione dei citati assegni a cui non è seguito alcuno storno del pagamento, presumendosi quindi l'avvenuto incasso nelle mani del beneficiario.
Va a questo punto osservato che, secondo quanto disposto dall'art. 1372 C.C., “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.
Sicché le parti sono obbligate a tenere fede all'impegno assunto.
Tuttavia, la vincolatività dell'impegno negoziale non si traduce nella sua assoluta irrevocabilità; infatti, la seconda parte della norma riconosce alle parti di sciogliere il vincolo negoziale per mutuo consenso o per altre cause ammesse dalla legge.
In relazione al caso in esame, va osservato che dagli atti di causa emerge che entrambe le parti non hanno adempiuto agli obblighi assunti con il contratto preliminare;
né risulta che alcuna delle parti abbia fatto richiesta all'altra parte di adempimento o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 CC.
Pag. 5 di 8 Invero, i fatti dimostrano che le parti hanno tenuto un atteggiamento di inerzia e di disinteresse all'esecuzione del contratto, la cui data era prevista per il 30/11/2011, mentre la causa è stata introdotta il 17/6/2015.
Questo elemento, insieme all'assenza di contestazione reciproca dell'altrui adempimento, avvalora la tesi di una sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti alla conclusione del contratto definitivo, sicché può parlarsi di una risoluzione del contratto per mutuo consenso da cui deriva l'obbligo di restituzione delle somme versate (cfr. Tribunale Napoli sez. XI, 13/09/2022, n. 8032).
Inoltre, deve essere evidenziato che nel contratto preliminare le parti non hanno previsto la dazione di una somma di denaro a titolo di caparra, a reciproca garanzia in caso di inadempimento, sicché il pagamento effettuato dall'attore tramite i due assegni sopra specificati deve ritenersi effettuato quale mero acconto sul maggior prezzo.
A ciò si aggiunga che il convenuto non ha imputato ad altra causa l'avvenuto pagamento di €
5.000,00 e, pertanto, deve ritenersi fondata l'imputazione del pagamento effettuato dall'attore, tenuto conto che i due assegni sono stati emessi successivamente alla stipula del contratto preliminare (14/10/2011) e in prossimità della data entro cui avrebbe dovuto essere stipulato il definitivo (30/11/2011).
Precisamente, l'assegno n. 0098279871 è stato emesso in data 25/11/2011, mentre l'assegno n. 0098279872 è stato emesso in data 20/12/2011.
Orbene, nel nostro ordinamento ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato, pertanto l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno costituiscono il presupposto per la ripetizione di quanto versato al fine di ricondurre i patrimoni nella situazione precedente.
La domanda avanzata dall'attore deve, quindi, essere qualificata come ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 C.C., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato …”.
Un pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); può, quindi, definirsi indebito, con conseguente diritto di ripetizione a
Pag. 6 di 8 norma dell'art. 2033 cod. civ., in quanto difetti di una idonea causa giustificativa (Cassazione civile sez. III, 15/01/2013, n.798)
È utile all'uopo richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte: “nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa”
(Cassazione civile sez. III, 06/10/2015, n.19902).
In relazione al caso in esame, l'attore ha allegato l'inesistenza di un valido titolo giustificativo, mentre il convenuto non ha dimostrato che il pagamento fosse sorretto da una causa.
Inoltre, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “ la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice, pure in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto” (Cassazione civile sez. lav., 28/09/2018, n. 23586).
3. DOMANDA RICONVENZIONALE
Il convenuto chiede la condanna dell'attore a pagare la somma di € 27.779,00, oltre interessi e rivalutazione dal 30.11.2011, in adempimento del contratto preliminare.
Detta domanda non può essere accolta perché tardiva rispetto alla situazione di fatto che ha dimostrato il reciproco disinteresse alla stipula del contratto definitivo, considerato che detta domanda è stata formulata dopo quasi quattro anni dal termine concordato all'uopo dalle parti.
Inoltre, il convenuto ha richiesto l'adempimento di senza offrire il proprio Pt_1
adempimento (la cessione della quota), senza il rispetto, cioè, del sinallagma contrattuale e quindi senza giusta causa.
Pertanto, la domanda riconvenzionale non può essere accolta.
4. SPESE PROCESSUALI
Pag. 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147/2022, per relativo scaglione di valore.
In considerazione della dichiarazione ex art.93 CPC, le spese di fase vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile specificata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. ACCOGLIE la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a restituire a la somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
data della domanda (cioè, dalla notifica dell'atto di citazione dinnanzi al giudice di pace) fino al soddisfo;
2. RIGETTA la domanda avanzata in via riconvenzionale da;
Controparte_1
3. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per compensi professionali - di cui euro 851 per la fase decisionale da distrarsi in favore dell'Avv. Mike Bonomo - oltre IVA e CPA e spese generali (15%) ove dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso il 29 Maggio 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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