TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/09/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4315/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ROSSI FEDERICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ROSSI FEDERICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/12/2001 da e trascritto al n. 32, Parte 2, Serie A, Anno 2001 del Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di MARCON alle seguenti condizioni:
1) I figli , e vengono affidati in via Persona_1 CP_1 CP_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa della stessa ove manterranno la residenza formale.
2) Il sig. terrà con sé i figli il mercoledì pomeriggio ed il venerdì pomeriggio Parte_2
dalle 17.00 alle 21.00 (durante le vacanze estive anche fino alle ore 23.00).
Inoltre, terrà con sé i figli un w.end ogni 15 giorni, dalle 17.00 del venerdì fino alle 21.00
della domenica (durante le vacanze estive anche fino alle ore 23.00).
2 Durante le vacanze di Natale e Capodanno, i figli trascorreranno metà delle vacanze con un genitore e l'altra metà con l'altro, curando di alternare le vigilie e le feste di anno in anno.
Durante le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno metà delle vacanze con un genitore e l'altra metà con l'altro, curando di alternare di anno in anno i giorni di Pasqua ed il Lunedì
dell'Angelo.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive.
I genitori dovranno concordare i periodi di vacanza entro il 31/05 di ogni anno.
3) Le decisioni di maggiore importanza relative ai figli (istruzione, educazione e salute)
dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni degli stessi.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, un importo mensile complessivo di € 450,00# (in ragione di € 150,00# per ciascun figlio da lei domiciliato) importo rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
5) Le spese straordinarie per i figli, previamente concordate e documentate come da protocollo in uso presso questo tribunale, saranno ripartite al 50% tra i genitori.
6) In merito all'Assegno Unico le parti concordano fin da ora che lo stesso verrà richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi con il frutto del proprio lavoro e di non aver altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
8) Si dà atto che i genitori, infine, danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti ed alla iscrizione dei figli minori su entrambi i passaporti, purché i
3 viaggi all'estero siano, fra loro, previamente concordati.
9) Le spese ed i compensi di lite interamente compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/09/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
4