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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11250 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARINA MANDARA Parte_1
presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARLO GAROFALO Controparte_1
presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso:
ritenuto che
la domanda formulata dalle parti con ricorso congiunto di divorzio possa essere accolta chiede che il Tribunale accolga il ricorso pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2024 e , premettendo di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio a Napoli il 23/07/2011 e che dall'unione era nato il [...], Per_1
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 31.10.18, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 7126 del 5.11.18 reso nel procedimento RG n. 22113/2018, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Per l'udienza del 14.11.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, sottoscritte dalle stesse, con le quali i ricorrenti, presupposto anche il decreto di fissazione udienza, dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermavano gli accordi di cui al ricorso, modificando il regime di visita del padre con il figlio minore, e depositavano documentazione. Raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso, modificate in sede di note per l'udienza del 14.11.24:
2 3 In sede di note per l'udienza del 14.11.24, le parti dichiaravano:
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 23/07/2011 (atto n. 127, parte II, s. A, sez. W, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
4 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 15/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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