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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice, dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1816 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2012, discussa all'udienza del 18.06.2025 e vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 [...]
, con sede in Cerro al Volturno (IS) alla via Aldo Moro n.12, rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. Perrotta Gianni presso il cui studio elettivamente domicilia in Isernia (IS) al Viale dei Pentri n.70;
OPPONENTE
E
in persona del suo titolare e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Rivellino Controparte_2
Demetrio presso il cui studio elettivamente domicilia in Campobasso (CB) alla via D'Amato n.13/D;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.06.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Ad istanza della , in data 21.10.2012 veniva Parte_3 notificato al il decreto ingiuntivo n.235/2012, emesso in Parte_1 data 30.05.2012 dal Tribunale di Isernia, con il quale veniva ingiunto alla predetta amministrazione di pagare, in favore dell'istante, la somma di € 63.530,10 oltre interessi ulteriori maturandi dalla data della fattura sino all'effettivo soddisfo, nonché tutte le spese relative alla procedura monitoria liquidate in complessivi € 1.200,00 di cui € 34,00 per spese vive, € 510,00 per diritti ed € 350,00 per onorari oltre il rimborso spese, IVA e CPA. L'anzidetto decreto ingiuntivo veniva fondato sulla fattura commerciale n.1 del 23.01.2009, relativa a lavori edili effettuati dall'allora ditta ricorrente per conto del Comune di al di cui all'ordinanza n.5/2004 per “interventi urgenti Pt_1 Pt_1 edificio comunale di San Vittorino ex scuola elementare”, e veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.07.2012, il Parte_1
chiamava in causa la ditta sostenendo la nullità del decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, per carenza di legittimazione passiva del per assenza del rapporto obbligatorio tra PA e terzo, Pt_1
e contestando il valore probatorio della fattura commerciale n.1 del 23.01.2009 emessa dall'impresa. Il Comune opponente concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: «dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in assenza dei requisiti richiesti dalla legge come ampiamente spiegato in narrativa», «accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Parte_3
e per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo notificato il 21.06.12
[...]
n.296/12 R.G.N. 1461/12 emesso dal Tribunale di Isernia poiché è inesistente il diritto azionato dal ricorrente», «previa nomina di CTU, accertare l'esatto ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta e per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo notificato il 21.06.12 Controparte_1
n.296/12 R.G.N. 1461/12 emesso dal Tribunale di Isernia, e ridurre al giusto la pretesa creditoria». In data 15.01.2013, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la CP_1
la quale, contestando in fatto e in diritto le deduzioni di parte attrice, ne
[...] rilevava l'assoluta infondatezza e illegittimità. Con istanza del 19.03.2015, il chiedeva la revoca della Parte_1 Pt_1 concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che non veniva accolta;
pertanto, il sig. di ottenere coattivamente dal il pagamento CP_1 Pt_1 dell'ingiunzione. Esaurita l'attività istruttoria, anche mediante conferimento di CTU, all'udienza del 18.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. *** 2. L'opposizione è in larga parte fondata, e va accolta per le ragioni che seguono. Innanzi tutto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, «I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam ex artt.16 e 17 del r.d. n.2440 del 1923 e – salva la deroga prevista dall'art.17, r.d. 18 novembre 1923 n.2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza «secondo l'uso del commercio» - richiedono la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificatamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto, e, in particolare, l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. La mancanza di tale requisito comporta l'inesistenza di una obbligazione contrattuale a carico dell'amministrazione» (cfr. Cassazione civile, sent. nn.16562/2018 e 20690/2016 e Cons. di Stato nn.4045/2018 e 5138/2018). Tali regole formali permettono l'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere;
infatti, solo tale forma assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, consentendo l'individuazione precisa del contenuto del programma negoziale, così da poterne verificare la copertura finanziaria e l'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria. Nel caso di specie, è pacifico che non fosse stato stipulato nessun contratto avente forma scritta tra il al e la Parte_1 Pt_1 Controparte_1
Pertanto, proprio per tale ragione, il vizio originario (assenza di valido contratto scritto) risulta insanabile mediante successivi atti attuativi o ricognitivi, determinando l'imprescindibilità della prova della esistenza del contratto e dei diritti che ne formano l'oggetto dalla produzione in giudizio della relativa scrittura che - si precisa - non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti. Di conseguenza, gli atti e i provvedimenti amministrativi prodotti in giudizio – quali l'ordinanza n.5/2004, la Relazione tecnica illustrativa con i suoi allegati e la copia della fattura n.1 del 23.01.2009 - non risultano idonei a dimostrare in maniera inequivocabile la volontà delle parti, costituendo sic et simpliciter comportamenti concludenti che - come normativamente previsto - non possono in alcun modo surrogare le manifestazioni formali di volontà di cui esclusivamente constano gli atti negoziali della P.A. Dunque, attesa l'impossibilità di una contrattazione per facta concludenti (cfr. Cass. civ, n. 26911/2014), la mancanza nel caso di specie di un contratto stipulato in forma scritta impone il rigetto della domanda formulata dalla società opposta, volta ad ottenere il riconoscimento di una responsabilità contrattuale del e il Pt_1 conseguente risarcimento dei danni per l'inadempimento. 3. Del resto, anche prescindendo dalla mancanza di un documento idoneo ad integrare la forma scritta ad substantiam, la domanda proposta in via principale dalla ditta opposta non potrebbe comunque trovare integrale accoglimento, difettando, sulla scorta della documentazione prodotta, un valido impegno di spesa da parte dell'ente pubblico stipulante. Infatti, occorre richiamare quanto statuito dall'art.191 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), secondo il quale «Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno»; più specificamente, al comma 3 del medesimo articolo è disposto anche che: «Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso de a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare». Quindi, in base a quanto affermato dall'art.191 del D.lgs. n.267/2000, la regolarizzazione contabile dell'ordinazione fatta a terzi da parte delle amministrazioni comunali e provinciali, che costituisce un preciso obbligo della PA, deve intervenire necessariamente entro 30 giorni e, in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione e il terzo (Cass. civile, III sez., n.20763 del 28.09.2009, Cass. civile, n.19037/2010, Cass. civ., n.30109/2018 e da ultimo la n.33768/2019): allo stato degli atti, non risulta allegata la deliberazione consiliare con la quale andrebbe adottato il provvedimento di riconoscimento della spesa, non risulta provata la comunicazione alla ditta dell'impegno di spesa da parte del responsabile del procedimento e, da ultimo, non risulta esserci stata alcuna regolarizzazione contabile da parte dell'Ente entro i termini previsti.
4. In merito, poi, al valore probatorio della fattura commerciale, innanzitutto va chiarito che essa, di per sé, non può essere considerata un titolo negoziale, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito: pertanto, la funzione probatoria della fattura commerciale è limitata alla sola fase monitoria per cui nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura (come il caso in specie), devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio con la conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata (cfr. Tribunale di Bari, sez. II sent. del 02.12.2021 n.4371). A conferma di quanto appena esposto, si è espressa anche la Sezione VI della Suprema Corte di Cassazione la quale, con l'ordinanza n.26801 del 21.10.2019 ha affermato il principio in forza del quale «la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio» (orientamento confermato anche nelle sentenze della Corte n.9593/2004, n.15383/2010, n.299/2016). Inoltre, le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' «an»
o sul «quantum debeatur», le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (Cassazione civile n.5573/1997 e Tribunale di Milano, sez. XI del 30.01.2021 n.689). In aggiunta a ciò, va ribadito che in tema di giudizio monitorio incardinato dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo dovuto, se il committente contesti l'entità del debito, l'appaltatore ingiungente non può provare il suo credito attraverso la produzione della fattura dallo stesso emessa, poiché quest'ultima è documento di natura fiscale, valido come prova scritta a soli fini della concessione del decreto ingiuntivo;
in più, trattandosi di documento proveniente dalla parte non è prova nel successivo giudizio di merito conseguente l'opposizione (cfr. Tribunale di Trani, sez. I del 05.10.2021 n.1673). Concorde è anche la giurisprudenza di merito, per il quale «le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo in un eventuale procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito. La fattura commerciale, infatti, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi» (Tribunale di Lamezia Terme con la sentenza n.529 del 14.09.2020), ed ancora «sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa quale atto unilaterale non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà quindi essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto». (Tribunale di Firenze, sez. III nella sentenza n.1873 del 31.08.2020) Infine, in senso ancora più chiaro, «la fattura rappresenta titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione, dovendo in tale fase il credito essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; in particolare, con riguardo alla formazione unilaterale della fattura e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto» (Tribunale di Livorno, sentenza n. 457 del 25.06.2020). 5. Tuttavia, è incontestato che una parte dei lavori sia stata effettivamente eseguita dalla ditta opposta, in favore del . Parte_1 Pt_1
In proposito, il comma 5 dell'art. 176 del DPR 207/2010 afferma che «qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati». Ebbene, la corretta esegesi di tale disposizione porta a ritenere che l'opera disposta per ragioni di somma urgenza, ma non approvata, non sia per questo acquisita gratuitamente al patrimonio (disponibile) dell'ente pubblico, poiché sorge a carico di quest'ultimo un'obbligazione non ex contractu ma ex lege, avente ad oggetto il pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato;
tra questi va ricompresa (oltre alla manodopera, ai materiali e alle spese di trasporto) la remunerazione normale dell'attività organizzativa dell'imprenditore affidatario, restando invece escluso ogni margine di compenso imputabile al profitto (quest'ultimo essendo non la remunerazione normale dell'imprenditore ma l'eventuale surplus, di natura lucrativa, tra i costi, che tale remunerazione normale comprendono, e i ricavi) (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 1073 del 2016; Cass. civ. Sez. VI n. 25945 del 17/10/2018). Al fine della quantificazione dei lavori effettuati dall'opposta, è stata disposta una consulenza d'ufficio, depositata in data 09.03.2023; il CTU, con una valutazione esente da vizi e quindi che questo giudicante fa propria, quantificava i lavori effettivamente eseguiti in soli € 3.243,24. Pertanto, la richiesta di pagamento della ditta opposta può trovare accoglimento in tale limitata misura;
in conseguenza del sostanziale accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 235/2012 emesso dal Tribunale di Isernia in data 30.05.2012. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra. 6. Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, sono compensate. Le spese di c.t.u. vengono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P Q M
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 296/2012 emesso dal Tribunale di Isernia in data 30.05.2012; - Condanna il al pagamento di € 3.243,24 in favore Parte_1 Parte_1 della per il titolo di cui in motivazione;
Controparte_1
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, in solido tra le parti.
Così deciso in Isernia, il 08.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio