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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6804 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2822 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2022 (a cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 2970 del ruolo generale degli affari con- tenziosi dell'anno 2022), decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17.11.2025 tra
(cod. Parte_1 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. Parte_2
15, presso lo studio dell'avv. prof. Enrico Gabrielli, che lo rappresenta e di- fende unitamente all'avv. prof. Andrea Orestano per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellante – appellata nel giudizio riunito- e
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco pro CP_1 P.IVA_2 tempore, avv. Virginia Raggi, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tem- pio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciavarella per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del 1°.7.2020 (rep. n. 1353; racc. n. Persona_1
930), in atti;
-appellata – appellante nel giudizio riunito- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI nel giudizio iscritto al n. 2882/2022 r.g.a.c.: per “voglia la ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in accoglimento del proposto appello e per le ragioni tutte sopra illustrate, rifor- mare per quanto di ragione la sentenza impugnata (sentenza n. 18254/2021, resa inter partes dal Tribunale ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, Dott. Eugenio Curatola, nel giudizio n. 67545/2016 di r.g., in data 22-23 novembre 2021, non notificata) e, per l'effetto:
a) confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato 'l'opposi- zione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 17316/2016 CP_1 emesso in data 20.7.2016 dal Tribunale di Roma', con la conferma quindi di tale decreto ingiuntivo e con la condanna di alla refusione CP_1 delle spese di lite sostenute dall' , liquidate dal Parte_1
Tribunale in € 21.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e contributi come per legge;
b) accertare e dichiarare, tuttavia, che le obbligazioni di garanzia derivanti, per , dal contratto di mutuo a rogito del dott. CP_1 Persona_2
notaio in Roma, rep. n. 49503, racc. n. 13823, in data 1° aprile 2008,
[...] contenente la fideiussione comunale, non rientrano nella Gestione commissa- riale straordinaria per l'indebitamento di ' ” istituita dall'art. 78 CP_1
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ago- sto 2008, n. 133, e che pertanto per le stesse possono essere intraprese o pro-seguite dall' e Controparte_2 che inoltre le stesse producono interessi e sono soggette a rivalutazione mo- netaria, secondo le regole ordinarie;
c) in via del tutto subordinata e salvo gravame, fermo quanto richiesto sub
b), nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'ine- sistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia della garanzia prestata da CP_3
, ovvero nella altrettanto denegata ed inconcessa ipotesi in cui tale ga-
[...] ranzia dovesse essere annullata, ovvero ancora nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la invalidità e/o l'inefficacia della de- roga convenzionale all'art. 1957 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità di , già , per aver colpevolmente indotto l' CP_1 CP_4 Pt_3 tuto per il Credito Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia e della deroga
2 convenzionale all'art. 1957 c.c., così da indurlo ad erogare il finanziamento alla e, per l'effetto, condannare la medesima Parte_4 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire i CP_1 danni tutti, subiti e subendi, dall'Istituto per il Credito Sportivo, e quindi a pagare a tal titolo in favore dello stesso , in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 15.861.815,05, oltre interessi di mora convenzionali, al tasso variabile seme- stralmente pari all''EURIBOR a 6 mesi 360' maggiorato di 0,90 punti percen- tuali, il tutto aumentato della metà, dal 31 maggio 2016 sino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed interessi, a far tempo dal 31 mag- gio 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
d) con la vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”. per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale ri- CP_1 forma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di
[...]
: CP_1
- in via principale, per le ragioni su esposte, rilevata l'improponibilità, l'inam- missibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del decreto ingiun- tivo opposto in relazione alle avanzate pretese creditorie, oltre che l'assoluta mancanza di prove a supporto dello stesso, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o annullarlo per illegittimità manifesta;
- nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annulla- bilità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia, di a favore dell'Istituto per il CP_1
Credito Sportivo opposto per le ragioni sopra illustrate;
- in via subordinata e gradata: nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale dovesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fi- deiussoria dell'opponente a favore dell'Istituto di Credito Sportivo, accertare e/o dichiarare l'intervenuta inoperatività e/o decadenza della garanzia per non aver l'Istituto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., proposto domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale CP_5 di sei mesi decorrenti dalle singole scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate, ed accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
3 dell'asserito credito per assenza di atti idonei ad interrompere validamente la prescrizione;
- in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'Istituto il Credito Sportivo per aver negligentemente erogato il finan- ziamento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e/o dichiarare la natura usuraria degli interessi previsti nel contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiararli illegit- timi e, quindi, non dovuti.
Con vittoria di spese ed onorari”; nel giudizio iscritto al n. 2970/2024 r.g.a.c.: per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale ri- CP_1 forma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di
[...]
: CP_1
- in via principale, per le ragioni su esposte, rilevata l'improponibilità, l'inam- missibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del decreto ingiun- tivo opposto in relazione alle avanzate pretese creditorie, oltre che l'assoluta mancanza di prove a supporto dello stesso, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o annullarlo per illegittimità manifesta;
- nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annulla- bilità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia, di a favore dell'Istituto per il CP_1
Credito Sportivo opposto per le ragioni sopra illustrate;
- in via subordinata e gradata: nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale dovesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fi- deiussoria dell'opponente a favore dell'Istituto di Credito Sportivo, accertare e/o dichiarare l'intervenuta inoperatività e/o decadenza della garanzia per non aver l'Istituto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., proposto domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale CP_5 di sei mesi decorrenti dalle singole scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate, ed accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito per assenza di atti idonei ad interrompere validamente la prescrizione;
4 - in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa dell' per aver negligentemente erogato il finan- Parte_1 ziamento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e/o dichiarare la natura usuraria degli interessi previsti nel contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiararli illegit- timi e, quindi, non dovuti.
Con vittoria di spese ed onorari”; per “voglia la ecc.ma Corte Controparte_6
d'Appello di Roma, previa riunione del presente giudizio di appello al giudizio n. 2882/2022 di r.g. (pendente dinanzi la Seconda Sezione Civile di codesta ecc.ma Corte, C.R. Dott. Mario NT, udienza di prima comparizione fissata per il 20 marzo 2023) e disattesa ogni contraria domanda ed ecce- zione:
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in di ritto e non provato l'appello proposto da e, per l'effetto, CP_1 confermare, per quanto di ragione, la sentenza ex adverso impugnata;
b) accertare e dichiarare tuttavia, in accoglimento dell'appello proposto dall' (n. 2882/2022 di r.g. di codesta ecc.ma Parte_1
Corte), che le obbligazioni di garanzia derivanti, per , dal con- CP_1 tratto di mutuo a rogito del dott. notaio in Roma, rep. n. Persona_3
49503, racc. n. 13823, in data 1° aprile 2008, contenente la fideiussione comunale, non rientrano nella Gestione commissariale straordinaria per l'in- debitamento di ' istituita dall'art. 78 d.l. 25 giugno 2008, n. CP_1
112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e che pertanto per le stesse possono essere intraprese o proseguite dall'
[...]
azioni esecutive individuali;
e che inoltre le stesse produ- Parte_1 cono interessi e sono soggette a rivalutazione monetaria, secondo le regole ordinarie;
c) in via del tutto subordinata e salvo gravame, fermo quanto richiesto sub b), nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'ine- sistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia della garanzia prestata da CP_3
, ovvero nella altrettanto de-negata ed inconcessa ipotesi in cui tale ga-
[...] ranzia dovesse essere annullata, ovvero ancora nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la invalidità e/o l'inefficacia della 5 deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., accertare e dichiarare la responsabi- lità di , già , per aver colpevolmente indotto CP_1 CP_4
l'Istituto per il Credito Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia e della deroga con- venzionale all'art. 1957 c.c., così da indurlo ad erogare il finanziamento alla e, per l'effetto, condannare la medesima , Parte_4 CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall'Istituto per il Credito Sportivo, e quindi a pagare a tal titolo in favore dello stesso Istituto , in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la somma di € 15.861.815,05, oltre inte- ressi di mora convenzionali, al tasso variabile semestralmente pari all''EURI- BOR a 6 mesi 360' maggiorato di 0,90 punti percentuali, il tutto aumentato della metà, dal 31 maggio 2016 sino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed interessi, a far tempo dal 31 maggio 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
d) con la vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il de- CP_1 creto ingiuntivo n. 17316/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 17.7.2016, notificatole in data 28.7.2016, con cui le è stato ingiunto di pagare all'Isti- tuto per il Credito Sportivo (d'ora innanzi, la somma di € CP_7
15.861.815,05, oltre interessi di mora (sulla sorte capitale ingiunta) e spese del procedimento monitorio a titolo di adempimento della garanzia assunta dall'Amministrazione nell'ambito di un contratto di mutuo erogato CP_8 dall'Istituto in favore di quale cessionaria dell'area di Controparte_9 proprietà comunale denominata “ ”, per la Parte_5 realizzazione delle strutture del servizio “ ” in attuazione della Parte_5
Convenzione-quadro sottoscritta in data 19.10.2006 tra l' e il CP_7 CP_4
A fondamento dell'opposizione ha dedotto, in sin-
[...] CP_1 tesi:
- l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia di qualsiasi garanzia fideiussoria o di altra forma di garanzia per mancanza di una specifica
6 deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42, co. 2, 203 e 207 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (d'ora in avanti, ; CP_10
- l'avvenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità o l'inefficacia di tutte le condizioni poste nel contratto di mutuo dal punto 1 al punto 14 dell'art. 5 di tale contratto, in quanto poste in violazione della Convenzione tra l' e il la quale, facendo espresso ri- CP_7 CP_4 ferimento all'art. 207 T.U.E.L., qualifica la garanzia quale “fideiussione”;
- l'inadempimento contrattuale da parte dell' , e quindi l'inoperatività Pt_1 della garanzia per insussistenza delle condizioni di operatività della stessa previste dall'art. 8 della Convenzione, il quale ne subordina l'efficacia al po- sitivo accertamento dell'I.C.S. della regolare situazione finanziaria, economica e contabile;
ovvero, in via subordinata, il concorso di colpa dell'Istituto ricor- rente per avere negligentemente erogato il finanziamento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- l'illegittima richiesta da parte dell'Istituto di interessi di mora anatocistici, nonché superiori al tasso soglia;
- l'applicazione delle norme relative alla gestione commissariale del CP_4
[...]
Si è costituito nel giudizio di opposizione l' che ha concluso per il ri- CP_7 getto dell'opposizione e, in via subordinata, ha domandato al Tribunale di Roma di “accertare la responsabilità di per aver colpevolmente CP_1 indotto L'istituto per il Credito Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole af- fidamento nella esistenza, validità ed efficacia della garanzia”; e, per l'effetto, di condannare a risarcire i danni subiti e subendi. CP_1
Con sentenza n. 18254/2021 emessa il 23.11.2021 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta l'opposizione pro- posta da avverso il decreto ingiuntivo n.17316/2016 emesso CP_1 in data 20.7.2016 dal Tribunale di Roma;
2) condanna la ' alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1 dall' spese che si liquidano in € 21.500,00= Parte_1 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello sia l' (e il giudizio è stato iscritto al n.2882 del r.g.a.c. dell'anno 2022 di CP_7
7 questa Corte) sia (e il giudizio è stato iscritto al n.2970 del CP_1
r.g.a.c. dell'anno 2022 di questa Corte), che hanno svolto i motivi riportati di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Con ordinanza in data 27.1.2023 i due distinti appelli proposti avverso la medesima sentenza di primo grado sono stati riuniti, e segnatamente la causa iscritta al n. 2970 del r.g.a.c. dell'anno 2022 è stata riunita alla pre- sente causa.
Con la memoria conclusionale depositata in data 17.10.2025, parte appel- lata ha allegato e documentato (mediante produzione della c.d. visura came- rale) che, con atto costitutivo mediante trasformazione in società per azioni, a rogito del notaio di Roma in data 26.6.2024 (rep. n. Persona_4
88504; racc. n. 26071), iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma il giorno 1°.7.2024, l' ente di diritto pubblico, è stato trasfor- CP_7 mato in società per azioni, acquisendo la nuova denominazione di
[...]
E, pertanto, ha chiesto che, all'esito Parte_1 del presente grado di giudizio, la sentenza venga resa nei confronti dell
[...]
Controparte_11
2. L'Istituto appellante solleva, con la memoria conclusionale depositata in
[...] data 17.10.2025, eccezione di giudicato esterno in ragione dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 10663/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.6.2021, “che ha deciso fra e l' , in senso favorevole a quest'ultimo, una vicenda CP_1 Pt_1 identica a quella per cui è causa”.
L'eccezione deve essere disattesa.
Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rap- porto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giu- dicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ov- vero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fon- damentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indi- spensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, pre- clude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. civ., S.U., 16.6.2006 n. 13916; e, quindi, tra molte, Cass. civ., Sez. III, 14.9.2022, n. 27013; Cass. civ., Sez. II,
8 22.3.2024, n. 7834). E' stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.2.2019, n. 5138).
Nel caso in esame la sentenza invocata dall' appellato quale giudicato Pt_1 in relazione alla sussistenza in capo a dell'obbligazione di CP_1 garanzia, dedotta con la proposizione della domanda in sede monitoria, è stata resa sì tra le medesime parti, ma non ha il medesimo petitum, e invero neanche la medesima causa petendi. In quel giudizio l'odierno appellato aveva richiesto il pagamento di € 4.865.752,26, oltre interessi di mora al tasso convenzionale, in relazione al finanziamento erogato alla
[...]
(già , peraltro sulla base della deliberazione del Controparte_12 CP_13
Consiglio comunale n. 164/2003 del 1°.8.2003, diversa da quella che – come si dirà di seguito – viene in rilievo nel presente giudizio. Nel caso in esame, allora, non solo non vi è identità di petitum e causa petendi, essendo diverso il titolo azionato dall' , seppure lo stesso trovi legittimazione Pt_1 nella medesima deliberazione in esecuzione della quale è stata prestata la garanzia oggetto del presente giudizio, ma neanche vi è coincidenza dei fatti storici, non sussistendo dunque identità di elementi costitutivi oggettivi della domanda, sussistendo identità soltanto di quelli soggettivi rispetto ad altra azione già esercitata in passato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.5.2025, n. 11887;
Cass. civ., Sez. L, 7.5.2025, n. 11943).
3. Con il primo motivo di appello censura la sentenza di primo CP_1 grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art. 207 T.U.E.L. fosse derogabile, e che pertanto il potesse concludere, a seguito CP_4 di delibera consiliare che a ciò lo autorizzasse, con l'Istituto odierno appel- lato contratti autonomi di garanzia, e non una fideiussione prevista e disci- plinata dal codice civile.
Il motivo non merita accoglimento.
9 3.1. L'art. 207 T.U.E.L., rubricato “Fideiussione”, nel testo applicabile al pre- sente giudizio ratione temporis, prevede: al co. 1, che “I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte”; e, al co. 3, che “La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristruttura- zione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il sog- getto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla rea- lizzazione o ristrutturatone dell'opera”.
L'appellante sostiene, in primo luogo, che sarebbe difettata la “deliberazione consiliare” prevista dal co. 1 dell'art. 207 T.U.E.L. perché po- CP_1 tesse sottoscrivere la garanzia azionata in sede monitoria dall' laddove CP_7 nel caso di specie la delibera consiliare menzionata dal giudice di primo grado nella decisione impugnata – la n. 148 del 14.9.2006 – avrebbe carat- tere meramente programmatico. Secondo , il giudice di prime CP_1 cure erra nel ritenere rispettata la riserva consiliare ex art. 207 T.U.E.L.: in- fatti, “erano necessarie ulteriori specifiche delibere del Consiglio comunale per l'assunzione della singola garanzia fideiussoria accessoria a ciascuno degli erogandi mutui”. In altri termini, secondo il appellante la prevista CP_4 autorizzazione consiliare non può dirsi raggiunta mediante qualsiasi deli- bera, ma richiede una delibera adottata all'esito di un'istruttoria completa, analitica e di dettaglio, che abbia specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito mediante il finanziamento effettuato nel caso di specie.
A sostegno di tale assunto, parte appellante deduce che, secondo il combi- nato disposto degli artt. 42, co. 1, lett. i), e 203 T.U.E.L., il ricorso all'indebi- tamento andrebbe deliberato dal Consiglio comunale secondo specifiche procedure, che presuppongono l'avvenuta approvazione del bilancio an- nuale. Ne conseguirebbe – sempre secondo l'appellante - che il contratto di 10 mutuo e la fideiussione, non produrrebbero alcun effetto vincolante in capo a , non prevedendo peraltro la delibera n. 148/2006 che il CP_1 dirigente debba partecipare all'atto pubblico con cui viene erogato il mutuo da parte dell'Istituto.
3.2. Con la Delibera Consiliare n. 148 del 14.9.2006, premesso che “in ese- cuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 1282/99 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione ha stipulato apposita Con- venzione con il e la Banca di Credito Cooperativo di Parte_1 CP_14
Coop. a r.l. per la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei
[...]
Concessionari di Punti Verdi Qualità e Impianti Sportivi, con scadenza in data 30 aprile 2006;” è stato disposto il rilascio da parte del CP_4 di fideiussioni finalizzate alla realizzazione di strutture polifunzionali
[...] volte alla riqualificazione di aree verdi ed impianti sportivi su aree comunali, prevedendo un limite massimo di garanzia in favore di ciascun operatore di
€ 15.000.000,00 (v. doc. n. 35 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Inoltre, con tale deliberazione risulta che il Consiglio Comunale ha deliberato di “approvare i testi dei Contratti di mutuo, in regime di tasso fisso ed in regime di tasso variabile, secondo gli schemi allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere 'B' e 'C'”, di “autorizzare il Parte_6
ad apportare in sede di stipula eventuali modifiche non sostanziali
[...] al testo della Convenzione soprarichiamato ed a porre in essere quanto ne- cessario per l'attuazione del Progettò 'Punti Verdi Qualità'” nonché di “auto- rizzare il rilascio della fideiussione comunale ai sensi del terzo comma dell'art.207 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n.267 per favorire l'accesso al credito dell' per il Credito da parte di Concessionari di 'Punti Pt_1 Pt_1
Verdi Qualità' nell'ambito del Programma di riqualificazione ambientale, a garanzia di mutui per una ammontare di complessivi Euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00)e nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo”.
Detta delibera è munita dei pareri favorevoli di regolarità contabile e ammi- nistrativa, come si evince dall'estratto di verbale allegato alla medesima, il quale attesta che, in data 23.6.2006, il Dirigente della Terza U.O. della
[...]
, quale responsabile del Servizio, aveva espresso parere Controparte_15 favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa della proposta di deliberazione. Inoltre, su tale proposta è 11 stata svolta, da parte del Segretario Generale del la fun- CP_4 zione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, co. 2, del
(v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). CP_10
Proprio tale ultima circostanza - vale a dire l'essere la delibera in questione corredata dal parere favorevole espresso dalla Ragioneria Generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., necessario in tutti i casi in cui l'ente assuma un impegno finanziario
- più che l'indicazione specifica dei testi dei contratti da utilizzare, l'indivi- duazione di tutte le condizioni per il rilascio della garanzia e la previsione della possibilità di apportare modifiche non sostanziali in sede di stipula, inducono ad escludere la natura programmatica dell'atto, depongono nel senso che la deliberazione suddetta non abbia natura meramente program- matica, ma senz'altro autorizzi la dirigenza amministrativa del CP_4 alla rilasciare la garanzia, secondo i modelli approvati, in relazione a
[...] ciascun “progetti (…) approvato dai competenti organi comunali” ed entro il limite massimo previsto dalla deliberazione stessa. Si deve ritenere, allora, che nessuna ulteriore delibera fosse richiesta per la stipula dei singoli con- tratti di garanzia, già autorizzati dal Consiglio comunale entro l'importo mas- simo previsto.
La Delibera Consiliare n. 148 del 14.9.2006 non va letta nel senso che, con la stessa, viene soltanto programmata l'assunzione in futuro di obbligazioni di garanzia nel limite di spese indicato, ma viene assunta l'attuale e imme- diata decisione di destinare “un concreto sostegno agli operatori per facili- tarne l'accesso ai finanziamenti” prevedendo specificatamente le condizioni del finanziamento: il tasso di interesse, l'ammortamento delle rate, la decor- renza dell'ammortamento, il valore delle spese di istruttoria, la spesa mas- sima ammissibile a finanziamento, nonché le garanzie poste a carico del
[...]
e quelle poste a carico del concessionario. Del resto, la deliberazione Pt_7 in questione autorizza il rilascio delle fideiussioni per l'ammontare massimo di complessivi € 90.000.000,00 in conformità all'art. 204 T.U.E.L. richiamato dall'art. 207, co. 4, dello stesso Testo Unico, oltre ad avere ricevuto – come si è detto – il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale.
12 3.3. La circostanza che la suddetta deliberazione del Consiglio comunale non preveda la partecipazione del Dirigente comunale al rogito con cui l'I.C.S. concede il mutuo al soggetto finanziato non determina alcun vizio, e tanto meno di nullità, della fideiussione in questione qualora questa venga rila- sciata nell'ambito dello stesso atto pubblico di concessione di mutuo anziché con separato contratto. Peraltro, tale rapporto, che si instaura tra l'Ammini- strazione comunale e l' , pure funzionalmente collegato a quello di Pt_1 mutuo, da questo si distingue sia da un punto di vista soggettivo che quanto ad autonoma disciplina.
Ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 1°.4.2008, “IL GARANTE dichiara di costituirsi fideiussore della PARTE MU-
a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbliga- CP_16 zioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA stessa con il presente contratto di mutuo”. A tale atto, tra l' e la è intervenuto per il CP_7 Controparte_9 il Direttore del Dipartimento X- e Agri- CP_4 Controparte_17 cole Servizi Giardini – IX U.O. Servizio Risorse Finanziarie del CP_4
, al fine di prestare la garanzia prevista dalla Con-
[...] Controparte_18 venzione “ – I.C.S.” dell'19.10.2006 (rep. n. 7890), nonché CP_4 in forza di delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 14.9.2006 e della Determinazione dirigenziale n. 169 del 20.2.2008, come indicato nel con- tratto stesso.
Invero, il dirigente ha dato legittimamente esecuzione alla delibera consiliare che prevedeva il rilascio della garanzia, sopra indicata, in attuazione di quanto previsto dall'art. 107 T.U.E.L., il quale, dopo avere previsto, al co. 1, che “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti”; precisa, al co. 2, che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge
o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni attribuite al segretario o al direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”.
Ad ogni buon conto, l'art. 34, co. 3, dello Statuto di dispone CP_1 che “spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti,
13 l'adozione in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, com- presi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espres- sione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri pre- determinati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo ema- nati dagli organi di governo”.
4. Non merita censura la qualificazione della garanzia assunta da Pt_8 pitale con la sottoscrizione dell'atto pubblico in data 1°.
4.2008 come con- tratto autonomo di garanzia.
L'art. 5 del contratto di mutuo relativo al rilascio della garanzia fideiussoria contiene, al punto 6, la clausola che esclude espressamente, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti al debitore principale, obbligato al paga- mento anche in presenza di opposizione esperita dalla parte mutuataria o di controversie pendenti in ordine all'esistenza o all'esigibilità del credito. In particolare, si sancisce che “Il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'Istituto” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Una previsione siffatta evidenzia, anche interpretata unitamente alle ulteriori previsioni negoziali, la volontà dei contraenti di svincolare l'ob- bligazione principale da quella di garanzia.
Il punto 2 dell'art. 5 dispone, infatti, che la garanzia “rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del garante, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti , dei paga- menti effettuati all'Istituto finanziatore, verso il quale il garante si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse in cassato a soddisfaci- mento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo”. Inoltre, sono previsti il divieto per il garante di recedere dalla garanzia nel corso dell'ope- razione di mutuo (art. 5, punto 4) e la rinuncia da parte del garante ad eser- citare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. e ad eccepire l'estinzione della fideius- sione per fatto del beneficiario, in deroga all'art. 1955 c.c. (art. 5, punto 8).
14 Infine, e soprattutto, viene sancito l'obbligo del garante di versare immedia- tamente al beneficiario, a semplice richiesta scritta, quanto ad esso dovuto dal mutuatario: infatti, l'art. 5, punto 5, dispone che “il garante rimane ob- bligato, nel caso che la PARTE MUTUATARIA mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare imme- diatamente all' , a semplice richiesta scritta, quanto Parte_9 da essa PARTE MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Secondo il costante orientamento della giurispru- denza di legittimità, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clau- sola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompa- tibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente di- scrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sic- ché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.6.2025, n. 14945; Cass. civ., Sez. III, 19.2.2019, n. 4717; Cass. civ., S.U., 18.2.2010, n. 3947).
Nel caso in esame, dunque, non solo la garanzia rilasciata dal CP_4 contiene la previsione per cui il pagamento da parte del garante
[...] all' debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, ma le ulteriori previsioni CP_7 contrattuali sopra riportate valgono a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, e non come contratto di fideiussione, emergendo la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia.
5. deduce la violazione dell'art. 207 del T.U.E.L., che fa riferi- CP_1 mento esclusivamente alla fideiussione, quindi alla garanzia personale tipica, e non anche al contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.
Anche tale censura non è fondata.
5.1. Come ha evidenziato la Corte dei Conti, la previsione dell'art. 207, co. 1, T.U.E.L., laddove delinea il contenuto dell'obbligo fideiussorio tipico, non ha natura imperativa ed è in concreto derogabile sulla falsariga delle forme di garanzia personale svincolate dal limite dell'accessorietà. Detta previsione normativa non esclude che l'ente locale possa rilasciare forme di garanzie atipiche rispetto alla fideiussione ordinaria. Piuttosto, esclude che la garanzia
15 fideiussoria possa essere concessa sulla base di presupposti meno stringenti rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
In particolare, la Corte di Conti ha osservato, con affermazione di portata generale, che “la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost.”; e che per garanzie devono intendersi “tutti i negozi giuridici (…) riconducibili a tale categoria e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati, per gli enti locali, dall'art. 207 del d.lgs. n. 267/2000) ma ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”. Gli enti sono, quindi, tenuti a valutare attentamente la compatibilità del rilascio di garanzie rispetto all'in- debitamento complessivo tenendo conto anche del novellato co. 1 dell'art. 97 Cost., ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la so- stenibilità del debito pubblico” (così Corte Conti – Sez. Autonomie, decisione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG del 23.10.2015).
La pronuncia n. 142/2020 emessa dalla Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti in data 30.9.2020, richiamata da parte appellante, non è invece conferente in quanto non riguarda l'art. 207 T.U.E.L.
5.2. In buona sostanza, la previsione cogente dettata dall'art. 207, co. 1,
T.U.E.L. è quella che impone una deliberazione consiliare che autorizzi il rila- scio della garanzia, poiché questa espone l'ente, in caso di inadempimento del garantito, a un onere patrimoniale. Non è invece cogente la previsione in ordine al contenuto dell'obbligazione di garanzia o al suo modo d'operare.
Si deve ritenere, allora, che la mancanza di specifiche limitazioni consenta, in astratto, che la garanzia personale assunta di cui all'art. 207 T.U.E.L. possa assumere anche i connotati della garanzia autonoma a prima richiesta. Di- fatti, le uniche condizioni richieste dalle fonti normative per riconoscere la garanzia personale presuppongono soltanto il vincolo teleologico delle fina- lità dell'ente e il rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario.
Peraltro, anche i presupposti previsti dal co. 3 di detta disposizione risultano rispettati nel caso di specie, atteso che gli impianti sportivi di proprietà
16 comunale sono infrastrutture che appartengono al patrimonio indisponibile di , ai sensi dell'art. 826, ult. co., c.c., in quanto destinati al CP_1 soddisfacimento dell'interesse della collettività (cfr., ex multis, CP_19
Napoli, Sez. II, 14.9.2022, n. 5703).
5.3. deduce, a sostegno del proprio assunto per cui, per as- CP_1 sumere l'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 207 T.U.E.L., sarebbe stata necessaria una specifica deliberazione del Consiglio comunale, che, “diver- samente opinando, si avrebbe una garanzia per finanziamenti futuri in aperto contrasto con le norme che reggono la finanza locale, nella quale gli interessi annuali relativi agli indebitamenti garantiti da fideiussioni concorrono al limite dell'indebitamento stesso (art. 207 comma IV del TUEL); nonché dal fatto che
i mutui previsti possano avere durata di 10 o 15 anni a tassi di volta in volta determinati, con evidenti notevoli differenze di impegno finanziario a carico del da valutarsi caso per caso nell'ambito dei limiti di indebitamento CP_4
e secondo gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione”.
Di contro, la previsione dell'assunzione in futuro di obbligazioni nell'ambito di un tetto massimo, pure previsto, e soprattutto l'assunzione dell'impegno finanziario in relazione alle stesse al momento della previsione di assunzione, seppure ancora eventuale e futura, non determina una violazione degli artt. 42 e 203 T.U.E.L.
6. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata laddove ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c - pro- posta da nel primo grado di giudizio - per non avere il credi- CP_1 tore dimostrato di aver avviato l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore, entro “sei mesi da ogni singolo inadempimento”.
La censura non è fondata.
Secondo l'art. 5 del contratto di mutuo rep. n. 49503 del 1°.4.2008 (v. doc.
n. 1 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), “il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve
e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddi- sfacimento delle pretese creditizie dell' (…), obbligandosi, quindi, ad Pt_1 effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5 anche in presenza di op- posizione esperite dalla PARTE MUTUATARIA o di controversie comunque pen- denti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità
17 del credito”. Prosegue, al punto 7, disponendo che, “In deroga all'art. 1957 cod.civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE della fideiussione re- stano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MU- TUATARIA, senza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escutere la PARTE MUTUATARIA o il GARANTE o qualsiasi altro coobligato o GARANTE entro i termini previsti dalla suddetta disposizione”.
Inoltre, secondo il punto 8, “IL GARANTE non può esercitare il diritto di re- gresso o di surroga che ad esso spettasse ex lege o per convenzione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell' Controparte_20 non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressa-
[...] mente esso GARANTE ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell' e ciò in deroga all'art.1955 CC.” Parte_9
L'ente, quindi, ha acconsentito alla deroga dell'art. 1945 c.c., alla deroga dell'art. 1955 c.c. e a quella all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che non può ritenersi maturata alcuna decadenza. Pertanto, condivisibilmente il Tri- bunale di Roma ha ritenuto che “le condizioni del mutuo derogano esplicita- mente all'art. 1957 c.c. (ancorché, escluso il beneficio della preventiva escus- sione ed attesa, dunque, la possibilità per il creditore di escutere entrambi i debitori, la notifica in data 20 09 2016 del DI al garante avrebbe comunque evitato la decadenza del beneficio del termine)”.
Peraltro, pure ritenuto come l'art. 1957 c.c. non trovasse applicazione nel caso di specie perché espressamente derogato dalle parti, il giudice di prime cure ha comunque ritenuto che l'eccezione fosse infondata avendo l Pt_1 agito nei confronti del garante nei termini previsti dalla norma.
Senza considerare che, in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richie- sta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi suf- ficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia
18 osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 10.1.2025, n. 660).
7. Con il quarto motivo di appello censura la sentenza di CP_1 primo grado laddove il Tribunale di Roma ha statuito che “per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, la stessa trattandosi di azione contrattuale di garanzia, non è quinquennale, bensì decennale con decorrenza dall'inadem- pienza, vale a dire dall'1.10.2015, data di risoluzione del contratto di mutuo”.
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ul- tima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.2.2023, n. 4232). Ne consegue che anche l'obbligazione di garanzia as- sunta da sarebbe iniziata a decorrere dalla scadenza dell'ul- CP_1 tima rata, o comunque – nel caso in esame – dalla data di ricevimento della raccomanda a.r. del 1°.10.2015 con cui l'Istituto ha dichiarato Iceland 90 S.S.D. a.r.l. decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c. (v. doc. n. 22 del fascicolo di parte del procedimento monitorio – fascicolo di primo grado di parte appellata).
8. Con il quinto motivo di appello censura la decisione as- CP_1 sunta dal giudice di primo grado per avere rigettato l'eccezione di inadem- pimento, non avendo parte appellata rispettato gli obblighi sanciti dagli artt. 2 e 8 della Convenzione, i quali prevedono l'espletamento di un accerta- mento preventivo circa l'investimento da parte del concessionario di almeno
10% del proprio capitale, e circa la regolarità finanziaria, economica e con- tabile del concessionario. In particolare, si deduce che “la Convenzione agli art. 2 e 8 prevede infatti una sinallagmaticità tra l'obbligo dell'Istituto di ef- fettuare una verifica sulla c.d. bancabilità o 'merito creditizio' del progetto finanziato e il rilascio della garanzia fideiussoria da parte di .” CP_1
Il motivo non merita accoglimento.
8.1. L'art. 8 della Convenzione prevede, al co. 1, che “la domanda di finan- ziamento, che dovrà essere presentata dal Concessionario direttamente all'Istituto, dovrà essere corredata dal provvedimento comunale di
19 approvazione del progetto nonché di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri, concessioni, licenze e nulla osta che assicurino il rispetto della normativa vi- gente sulla materia”.
Tale previsione contrattuale non intende costituire degli obblighi istruttori in capo all'Istituto mutuante, ma piuttosto consentire al mutuante di verificare che il progetto finanziato sia realizzabile, in ragione della natura stessa del mutuo concesso. Nel caso in esame, peraltro, la validità del progetto presen- tato dalla e la sua finanziabilità sono state accertate Controparte_9 dallo stesso che a tale fine si è avvalso di un'apposita CP_4
Commissione di vigilanza, approvata con la deliberazione n. 148/2006 del Consiglio (v. doc. n. 35 del fascicolo di parte appellata – CP_8 Pt_1 primo grado di giudizio), la quale ha rilasciato nulla osta alle erogazioni delle somme sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (v. docc. da n. 53 a n. 66 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Pt_1
8.2. L'art. 9 della citata Convenzione, prevede che “L'Istituto delibererà, se- condo il proprio autonomo ed insindacabile giudizio in ordine alla concessione
o meno del finanziamento richiesto sulla base della documentazione di cui al precedente art.8, valutata la validità e la congruità delle garanzia offerte dal
Concessionario e comunque a condizione che le domande soddisfino i se- guenti requisiti: a) l'l'investimento da parte del Concessionario di capitale pro- prio in misura non inferiore al 10% del valore complessivo dell'investimento,
IVA compresa, quale risultante dal quadro economico generale approvato dal Comune (…). b) Regolare situazione finanziaria, economica e contabile del Concessionario ed inesistenza a suo carico di pregiudizievoli di qualsivoglia natura tra cui in via meramente esemplificativa e non esaustiva, protesti, pro- cedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la Cen- trale rischi in Banca d'Italia di crediti in sofferenza, provvedimenti o procedi- menti penali per l'applicazione di pene, misure di sicurezza, sanzioni acces- sorie, pecuniarie e/o interdittive e sospensive. C) Presentazione di tutte le au- torizzazioni, ivi compresa la dichiarazione che attesti la proprietà del CP_4 delle aree oggetto di concessione, il nulla osta della Sovrintendenza Archeo- logica o Paesaggistica o, in alternativa, dichiarazione attestante che le aree interessate non siano soggette a vincoli archeologici o paesaggistici o, in al- ternativa, il parere favorevole della Conferenza dei Servizi”.
20 Come deduce parte appellante, l'Istituto era chiamato a compiere una valu- tazione dei presupposti del merito creditorio e, con riguardo alla documen- tazione indicata nell'ultimo alinea, che l'opera da realizzare, in relazione a cui veniva concesso il finanziamento, potesse essere realizzata e che la realizza- zione dovesse avvenire sul terreno di proprietà del Comune di Roma. Circo- stanza quest'ultima che – come si è detto sopra – è richiesta dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. per il rilascio di garanzia da parte di tale Amministrazione.
8.3. deduce che la “Convenzione agli art. 2 e 8 prevedeva CP_1 infatti una sinallagmaticità tra l'obbligo dell'Istituto di effettuare una verifica sulla c.d. bancabilità o “merito creditizio” del progetto finanziato e il rilascio della garanzia fideiussoria da parte di .”; e che, il Tribunale “è CP_1 limitato ad un controllo estrinseco delle risultanze istruttorie proposte da con- troparte”.
Di contro, l' odierno appellato ha depositato copiosa documentazione Pt_1 che prova l'avvenuto scrutinio sulla situazione finanziaria del concessionario,
e segnatamente: i) i dossier estratto al 21.9.2007, da Controparte_9 cui risulta “nessun evento da segnalare” con la dicitura “Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità: bassa/nulla” (v. doc. n. 92 del fascicolo di parte ap- pellata – primo grado di giudizio); ii) i bilanci relativi agli esercizi dal Pt_1
2004 al 2006 (v. docc. da n. 93 a n. 96 del fascicolo di parte appellante
- primo grado di giudizio); iii) il bilancio provvisorio al 20.4.2007 (v. Pt_1 doc. 97 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). Pt_1
In particolare, la “Situazione patrimoniale” di quest'ultimo bilancio riporta un attivo di € 2.490.604,90 e, nel “Conto economico”, un utile di esercizio (a quella data) di € 146.646,45.
Si deve ritenere, allora, che la documentazione prodotta dall'Istituto origina- rio opposto sia sufficiente a provare il positivo accertamento da parte dell' che pure – come deduce parte appellante – vi era obbligata per CP_7
Convenzione, della regolare situazione finanziaria, economica e contabile del concessionario, e quindi del merito creditorio della finanziata.
8.4. Né parte appellante può dedurre che parte opposta non abbia prodotto alcuna relazione sottoscritta dall'Istituto e anteriore alla concessione del fi- nanziamento, che attesti la sussistenza dei presupposti patrimoniali del
21 beneficiario e la redditività del progetto, e quindi – in buona sostanza – una valutazione professionale del P.E.F.
L'istituto di credito non ha l'onere di produrre la documentazione relativa all'istruttoria per la concessione del mutuo, essendo questi atti interni alla stessa e volti alla verifica non soltanto della sussistenza dei presupposti per poter erogare il mutuo richiesto, ma anche di ogni altra valutazione compiuta dalla stessa in ordine alla convenienza o economicità dell'operazione. In par- ticolare, quanto alla domanda di concessione del mutuo e alla delibera di concessione dello stesso, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il mu- tuatario (o il garante dello stesso) non ha interesse a conseguirne copia pro- prio in quanto si tratta di atti interni dell'istruttoria espletata dalla banca.
Con specifico riguardo alla delibera di concessione del mutuo, poi, non si può non considerare come questa sia anzi l'atto contenente la valutazione interna alla banca mutuante in ragione del quale viene manifestata la volontà contrattuale, e segnatamente afferisce alla valutazione da parte della mu- tuante dell'esistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi in ragione dei quali la stessa ritiene mutuabile al richiedente la somma richiesta a fronte della garanzia prestata.
Non merita censura, allora, la decisione impugnata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che “Per la concessione del finanziamento non risulta dimostrata alcuna omessa istruttoria sulla solvibilità del mutuatario, vale a dire, in sostanza, una violazione degli artt. 8) e 9) della Convenzione.”
9. Con il sesto motivo di appello deduce l'erroneità della sen- CP_1 tenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione sull'eccezione - for- mulata in via subordinata da - di anatocismo e usura degli CP_1 interessi per come richiesti dall'Istituto con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c.
e per il quale è stata emesso il decreto ingiuntivo opposto. Segnatamente, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., ha dedotto sia CP_1
l'illegittimità dell'anatocismo degli interessi moratori richiesti sull'importo in- giunto sia la nullità della clausola contrattuale che ha stabilito la misura degli interessi di mora in misura superiore al tasso soglia.
Il motivo – in entrambe le distinte censure in cui si articola – non merita accoglimento.
22 9.1. Con riguardo alla deduzione in ordine alla previsione di un tasso di mora superiore al tasso soglia di usura, nell'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo o nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., vale a dire nel termine di preclusione per le allegazioni nel rito appli- cabile a presente giudizio, ha indicato quale sia il tasso soglia CP_1 applicabile ratione temporis al rapporto in questione e quale quello in con- creto applicato. Di contro, grava in capo all'attore (o, comunque, a chi do- manda tale accertamento, in via riconvenzionale come in via di eccezione) l'onere di fornire gli elementi atti a consentire la verifica delle proprie pro- spettazioni: infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU.,
19.9.2020, n. 19597).
Ed è opportuno osservare che la rilevabilità d'ufficio delle clausole che pre- vedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concreta- mente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.1.2013, n.
350; Cass. civ., Sez. II, 13.6.2007, n. 13846), tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema de- cidendum (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.6.2007, n. 14581) e deve essere corre- data dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non po- tendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la do- manda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24.10.2007, n. 22342).
9.2. Con riguardo alla deduzione in ordine all'applicazione di interessi ana- tocistici, dall'esame del prospetto contabile prodotto in giudizio dall Pt_1 emerge che, con riguardo al periodo fino al 31.5.2016 (data da cui decor- rono gli interessi di mora, come previsto dal decreto ingiuntivo n. 17316/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 17.7.2016) gli interessi sono stati calcolati dal creditore e domandati con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in 23 conformità alle previsioni negoziali e alle disposizioni di legge vigenti, con- correndo dunque a determinare l'importo di € 15.861.815,05, senza che venissero calcolati gli interessi di mora su interessi di mora dovuti per il pe- riodo precedente.
Con riguardo al periodo successivo alla suddetta data del 31.5.2016, il de- creto ingiuntivo n. 17316/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 17.7.2016 reca la condanna al pagamento dell'importo di € 15.861.815,05, e degli interessi “come da domanda”. Con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 31.5.2016 l' ha domandato la condanna di a pagare la CP_7 CP_1 suddetta somma, “oltre interessi di mora convenzionali (…), dal 31.5.2016 sino al soddisfo”).
Quanto disposto con il titolo sopra indicato deve essere interpretato, alla luce di quanto riportato nel testo del ricorso introduttivo e della documen- tazione allegata, nel senso che gli interessi di mora a decorrere dal 31.5.2016 vadano computati sul capitale complessivo residuo, come risul- tante dal prospetto contabile depositato nel chiedere l'ingiunzione (v. doc. n.23 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), pari all'importo di
€ 15.269.011,06, e non sulla somma complessiva di € 15.861.815,05, in- giunta e che – come esplicitato nel ricorso e, ancora meglio, nel conteggio allegato – include anche gli interessi moratori fino al 31.5.2016. In altri ter- mini, l'importo base su cui effettuare il calcolo degli interessi deve ritenersi costituito unicamente dal capitale netto residuo, con esclusione di ogni com- ponente riferibile ad interessi.
10. Con il primo e unico motivo di appello l' censura la decisione del CP_7
Tribunale di Roma per avere statuito in violazione dell'art. 78 del d.l.
25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008 n. 133, dell'art. 248, co. 2, 3 e 4 e dell'art. 255, co. 12, T.U.E.L., richiamati dal suddetto art. 78, e dell'art. 1944 c.c., e segnatamente laddove ha ritenuto che il credito azionato dall'Istituto in sede monitoria rientri nella Gestione commissariale del Più nello specifico, l'Istituto deduce che, CP_4 benché la garanzia comunale sia stata resa contestualmente alla stipula del contratto di mutuo del 1°.4.2008, e quindi poco prima della data in cui è stato commissariato il (28.4.2008), le obbligazioni di CP_4 [...]
, oggetto del presente giudizio, sono però sorte successivamente a CP_1
24 tale data e non rientrano pertanto nella competenza della Gestione commis- sariale.
Il motivo non è fondato.
10.1. Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha statuito:
“La costituzione della gestione commissariale straordinaria per l'indebitamento di
[...]
”, riferita a tutte le obbligazioni assunte alla data del 28.4.2008 (art. 78 D.L. CP_1
25.6.2008 n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008 n.133), determina il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali per i debiti che rientrano nella gestione straordinaria, l'estinzione d'ufficio delle procedure esecutive pendenti ad esse riferite, l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti del soggetto debitore e il blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria dei debiti (art. 248, commi 2, 3 e 4, e art.
255, comma 12, D.Lgs. 18.8.2000 n.267, richiamati dal comma 6 del citato art. 78).
Ciò non preclude affatto al creditore di agire in sede di cognizione per l'accertamento del suo diritto e di ottenere la condanna di ” al pagamento del debito, come CP_1 si ricava anche dall'espressa previsione che le obbligazioni assunte entro la data del
28.4.2008 possono essere accertate, e i relativi crediti liquidati, anche con sentenza pub- blicate successivamente a quella data (art. 4, comma 8-bis, D.L. n. 2/2010).
Ad essere sottoposta alle limitazioni innanzi riassunte, infatti, non è la cognizione del diritto di credito, ma l'esecuzione forzata del titolo esecutivo che lo abbia accertato e liquidato”.
Come emerge dalla motivazione della decisione impugnata sul punto, sopra integralmente riportata, il giudice non prende direttamente posizione sulla ricomprensione del credito azionato in sede monitoria dall' tra quelli che CP_7 rientrano nella Gestione Commissariale del Al contempo, CP_4 però, indirettamente ritiene il credito per cui è causa ricompreso laddove afferma come questo rilevi soltanto in sede esecutiva, ma non precluda allo stesso l'accertamento del credito stesso.
Sussiste, pertanto, l'interesse dell a impugnare tale statuizione in CP_7 quanto la decisione di primo grado individua nella Gestione Commissariale il soggetto nei cui confronti andrebbe posta in esecuzione la condanna di- sposta in sede monitoria (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 15.7.2024, n. 19327; Cass. civ., Sez. L, 15.1.2016, n. 594).
10.2. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 78 del d.l. n. 112/2008, tutte le obbligazioni contratte dal anteriormente all'istituzione CP_4
25 della Gestione Commissariale (28.4.2008), nonché per tutte quelle contratte alla data di emanazione del citato d.P.C.M., trovano applicazione gli artt. 248, co. 2, 3, 4 e 255, co. 12, T.U.E.L. La gestione commissariale dell'ente assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le ob- bligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28.4.2008 anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con provvedimenti amministrativi successivi al 28.4.2008.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 154 del 21.6.2013, ha statuito che il primo periodo del co. 3 dell'art. 78 del d.l. n. 112/2008: “si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio sepa- rato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”; e che “sarebbe (…) irragionevole con- cepire una gestione straordinaria per il rientro del debito pregresso (…) che distingua le obbligazioni non in base al tempo in cui sono sorte, ma alla natura del fatto o dell'atto genetico. È vero, al contrario, che l'elemento diffe- renziale, sul quale si può basare una procedura concorsuale, è solo quello temporale, che consente di rispettare il principio di eguaglianza tra i creditori, assicurando eguale trattamento a tutti quelli che hanno ragioni di credito sorte prima della data (…) della dichiarazione di dissesto”.
L'art. 78 del d.l. n. 112/2008 stabilisce, al co. 6, che “i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'appli- cazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emana- zione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Da tale disposizione si evince che, per tutte le obbligazioni contratte dal prima del 28.4.2008, CP_4 data di istituzione della gestione commissariale, si applicano i citati commi dell'art. 248 T.U.E.L., in base ai quali “dalla data della dichiarazione di disse- sto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquida- zione”.
26 Il successivo art. 4, co. 8-bis, del d.l. n. 2/2010 ha precisato, con interpreta- zione autentica, che ricadono nel bilancio separato tutte le obbligazioni an- teriori al 28.4.2008, “anche qualora le stesse siano accertate ed i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”. Tale ultima disposizione ha inoltre separato la funzione del Commis- sario straordinario da quella di Sindaco, affidandola a un Commissario go- vernativo da nominarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di disporre l'approntamento di una struttura commissariale adatta ad affrontare in via meramente contabile le problematiche relative ai flussi in entrata ed in uscita nei Comuni dissestati ed a creare una forma di massa, in sede esecutiva, utile a rispondere alle esigenze dei creditori.
10.3. Ciò posto, si deve ritenere – conformemente all'opinione ormai conso- lidata nella giurisprudenza – che l'art. 78 del d.l. n. 112/2008, come anche l'art. 4 del d.l. 25.1.2010, n. 2, convertito con modifiche dalla legge
26.3.2010, n. 36 (che ha previsto che un del Go- Parte_10 verno subentrasse al Sindaco di Roma nella gestione commissariale per ef- fettuare una ricognizione definitiva della massa passiva e di quella attiva rientranti nel predetto piano di rientro), non hanno comportato una succes- sione di soggetti giuridici: infatti, debitore rimane il e soltanto le CP_4 azioni esecutive sono distinte in ragione della data discrimine del 28.4.2008.
L'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, che potranno essere fatti valere in via esecutiva dal creditore nei confronti dell'ente pubblico, sono pertanto pienamente coltivabile una volta che “l'ente sia tornato "in bonis", tenuto conto che l'ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istitu- zionali dell'ente” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.1.2010, n. 1097).
Conclusione che trova ulteriore riscontro nella considerazione che l'ente dis- sestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzio- nali dell'ente (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27.1.2001, n. 1191), nei cui confronti perciò, possono continuare ad essere promosse le ordinarie azioni di cogni- zione (cfr. Cass. civ., S.U., 20.12.2001, n. 16059).
11. In conclusione, sia l'appello proposto dall' sia l'appello proposto da CP_7
avverso la sentenza n. 18254/2021 emessa dal Tribunale di CP_1
27 Roma, in composizione monocratica, in data 23.11.2021 devono essere ri- gettati.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, nel caso in esame sussiste una soccombenza parziale dell' in quanto la domanda giudiziale (l'ap- CP_7 pello, nella specie) proposta dallo stesso si fonda su presupposti di fatto e ragioni di diritto diverse da quelle che determinano la soccombenza di
[...]
. Ne consegue che può essere disposta da questo giudicante la com- CP_1 pensazione delle stesse in misura di un quarto, mentre per i restanti tre quarti le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza prevalente di
, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. CP_1
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 nei confronti di entrambi gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. CP_1
18254/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 23.11.2021; rigetta l'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza n. 18254/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in
[...] composizione monocratica, in data 23.11.2021; condanna a rimborsare all' CP_1 Parte_1
i tre quarti delle spese del presente grado di giudizio, che
[...] liquida – in tale misura – in € 60.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
compensa le spese del presente giudizio di appello tra e CP_1
l' per il restante quarto;
Parte_1
28 dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 con riguardo ad entrambi gli appellanti.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT TA Thellung de Courtelary
29
(cod. Parte_1 fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. Parte_2
15, presso lo studio dell'avv. prof. Enrico Gabrielli, che lo rappresenta e di- fende unitamente all'avv. prof. Andrea Orestano per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellante – appellata nel giudizio riunito- e
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco pro CP_1 P.IVA_2 tempore, avv. Virginia Raggi, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tem- pio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciavarella per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del 1°.7.2020 (rep. n. 1353; racc. n. Persona_1
930), in atti;
-appellata – appellante nel giudizio riunito- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI nel giudizio iscritto al n. 2882/2022 r.g.a.c.: per “voglia la ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in accoglimento del proposto appello e per le ragioni tutte sopra illustrate, rifor- mare per quanto di ragione la sentenza impugnata (sentenza n. 18254/2021, resa inter partes dal Tribunale ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, Dott. Eugenio Curatola, nel giudizio n. 67545/2016 di r.g., in data 22-23 novembre 2021, non notificata) e, per l'effetto:
a) confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato 'l'opposi- zione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 17316/2016 CP_1 emesso in data 20.7.2016 dal Tribunale di Roma', con la conferma quindi di tale decreto ingiuntivo e con la condanna di alla refusione CP_1 delle spese di lite sostenute dall' , liquidate dal Parte_1
Tribunale in € 21.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e contributi come per legge;
b) accertare e dichiarare, tuttavia, che le obbligazioni di garanzia derivanti, per , dal contratto di mutuo a rogito del dott. CP_1 Persona_2
notaio in Roma, rep. n. 49503, racc. n. 13823, in data 1° aprile 2008,
[...] contenente la fideiussione comunale, non rientrano nella Gestione commissa- riale straordinaria per l'indebitamento di ' ” istituita dall'art. 78 CP_1
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ago- sto 2008, n. 133, e che pertanto per le stesse possono essere intraprese o pro-seguite dall' e Controparte_2 che inoltre le stesse producono interessi e sono soggette a rivalutazione mo- netaria, secondo le regole ordinarie;
c) in via del tutto subordinata e salvo gravame, fermo quanto richiesto sub
b), nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'ine- sistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia della garanzia prestata da CP_3
, ovvero nella altrettanto denegata ed inconcessa ipotesi in cui tale ga-
[...] ranzia dovesse essere annullata, ovvero ancora nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la invalidità e/o l'inefficacia della de- roga convenzionale all'art. 1957 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità di , già , per aver colpevolmente indotto l' CP_1 CP_4 Pt_3 tuto per il Credito Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia e della deroga
2 convenzionale all'art. 1957 c.c., così da indurlo ad erogare il finanziamento alla e, per l'effetto, condannare la medesima Parte_4 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire i CP_1 danni tutti, subiti e subendi, dall'Istituto per il Credito Sportivo, e quindi a pagare a tal titolo in favore dello stesso , in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 15.861.815,05, oltre interessi di mora convenzionali, al tasso variabile seme- stralmente pari all''EURIBOR a 6 mesi 360' maggiorato di 0,90 punti percen- tuali, il tutto aumentato della metà, dal 31 maggio 2016 sino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed interessi, a far tempo dal 31 mag- gio 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
d) con la vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”. per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale ri- CP_1 forma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di
[...]
: CP_1
- in via principale, per le ragioni su esposte, rilevata l'improponibilità, l'inam- missibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del decreto ingiun- tivo opposto in relazione alle avanzate pretese creditorie, oltre che l'assoluta mancanza di prove a supporto dello stesso, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o annullarlo per illegittimità manifesta;
- nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annulla- bilità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia, di a favore dell'Istituto per il CP_1
Credito Sportivo opposto per le ragioni sopra illustrate;
- in via subordinata e gradata: nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale dovesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fi- deiussoria dell'opponente a favore dell'Istituto di Credito Sportivo, accertare e/o dichiarare l'intervenuta inoperatività e/o decadenza della garanzia per non aver l'Istituto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., proposto domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale CP_5 di sei mesi decorrenti dalle singole scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate, ed accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
3 dell'asserito credito per assenza di atti idonei ad interrompere validamente la prescrizione;
- in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'Istituto il Credito Sportivo per aver negligentemente erogato il finan- ziamento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e/o dichiarare la natura usuraria degli interessi previsti nel contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiararli illegit- timi e, quindi, non dovuti.
Con vittoria di spese ed onorari”; nel giudizio iscritto al n. 2970/2024 r.g.a.c.: per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale ri- CP_1 forma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione di
[...]
: CP_1
- in via principale, per le ragioni su esposte, rilevata l'improponibilità, l'inam- missibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del decreto ingiun- tivo opposto in relazione alle avanzate pretese creditorie, oltre che l'assoluta mancanza di prove a supporto dello stesso, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o annullarlo per illegittimità manifesta;
- nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annulla- bilità e/o l'inefficacia di qualsivoglia garanzia fideiussoria, ovvero di altra ex adverso prospettata garanzia, di a favore dell'Istituto per il CP_1
Credito Sportivo opposto per le ragioni sopra illustrate;
- in via subordinata e gradata: nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale dovesse ritenere essersi a suo tempo costituita una garanzia fi- deiussoria dell'opponente a favore dell'Istituto di Credito Sportivo, accertare e/o dichiarare l'intervenuta inoperatività e/o decadenza della garanzia per non aver l'Istituto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., proposto domande giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale CP_5 di sei mesi decorrenti dalle singole scadenze delle rate semestrali di mutuo da questa non onorate, ed accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito per assenza di atti idonei ad interrompere validamente la prescrizione;
4 - in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa dell' per aver negligentemente erogato il finan- Parte_1 ziamento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e/o dichiarare la natura usuraria degli interessi previsti nel contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiararli illegit- timi e, quindi, non dovuti.
Con vittoria di spese ed onorari”; per “voglia la ecc.ma Corte Controparte_6
d'Appello di Roma, previa riunione del presente giudizio di appello al giudizio n. 2882/2022 di r.g. (pendente dinanzi la Seconda Sezione Civile di codesta ecc.ma Corte, C.R. Dott. Mario NT, udienza di prima comparizione fissata per il 20 marzo 2023) e disattesa ogni contraria domanda ed ecce- zione:
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in di ritto e non provato l'appello proposto da e, per l'effetto, CP_1 confermare, per quanto di ragione, la sentenza ex adverso impugnata;
b) accertare e dichiarare tuttavia, in accoglimento dell'appello proposto dall' (n. 2882/2022 di r.g. di codesta ecc.ma Parte_1
Corte), che le obbligazioni di garanzia derivanti, per , dal con- CP_1 tratto di mutuo a rogito del dott. notaio in Roma, rep. n. Persona_3
49503, racc. n. 13823, in data 1° aprile 2008, contenente la fideiussione comunale, non rientrano nella Gestione commissariale straordinaria per l'in- debitamento di ' istituita dall'art. 78 d.l. 25 giugno 2008, n. CP_1
112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e che pertanto per le stesse possono essere intraprese o proseguite dall'
[...]
azioni esecutive individuali;
e che inoltre le stesse produ- Parte_1 cono interessi e sono soggette a rivalutazione monetaria, secondo le regole ordinarie;
c) in via del tutto subordinata e salvo gravame, fermo quanto richiesto sub b), nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'ine- sistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia della garanzia prestata da CP_3
, ovvero nella altrettanto de-negata ed inconcessa ipotesi in cui tale ga-
[...] ranzia dovesse essere annullata, ovvero ancora nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la invalidità e/o l'inefficacia della 5 deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., accertare e dichiarare la responsabi- lità di , già , per aver colpevolmente indotto CP_1 CP_4
l'Istituto per il Credito Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole affidamento nella esistenza, validità ed efficacia della detta garanzia e della deroga con- venzionale all'art. 1957 c.c., così da indurlo ad erogare il finanziamento alla e, per l'effetto, condannare la medesima , Parte_4 CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti, subiti e subendi, dall'Istituto per il Credito Sportivo, e quindi a pagare a tal titolo in favore dello stesso Istituto , in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la somma di € 15.861.815,05, oltre inte- ressi di mora convenzionali, al tasso variabile semestralmente pari all''EURI- BOR a 6 mesi 360' maggiorato di 0,90 punti percentuali, il tutto aumentato della metà, dal 31 maggio 2016 sino al soddisfo (ovvero, in subordine, oltre rivalutazione ed interessi, a far tempo dal 31 maggio 2016 e fino al soddisfo); ovvero, e salvo eventuale gravame, la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
d) con la vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il de- CP_1 creto ingiuntivo n. 17316/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 17.7.2016, notificatole in data 28.7.2016, con cui le è stato ingiunto di pagare all'Isti- tuto per il Credito Sportivo (d'ora innanzi, la somma di € CP_7
15.861.815,05, oltre interessi di mora (sulla sorte capitale ingiunta) e spese del procedimento monitorio a titolo di adempimento della garanzia assunta dall'Amministrazione nell'ambito di un contratto di mutuo erogato CP_8 dall'Istituto in favore di quale cessionaria dell'area di Controparte_9 proprietà comunale denominata “ ”, per la Parte_5 realizzazione delle strutture del servizio “ ” in attuazione della Parte_5
Convenzione-quadro sottoscritta in data 19.10.2006 tra l' e il CP_7 CP_4
A fondamento dell'opposizione ha dedotto, in sin-
[...] CP_1 tesi:
- l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia di qualsiasi garanzia fideiussoria o di altra forma di garanzia per mancanza di una specifica
6 deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42, co. 2, 203 e 207 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (d'ora in avanti, ; CP_10
- l'avvenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità o l'inefficacia di tutte le condizioni poste nel contratto di mutuo dal punto 1 al punto 14 dell'art. 5 di tale contratto, in quanto poste in violazione della Convenzione tra l' e il la quale, facendo espresso ri- CP_7 CP_4 ferimento all'art. 207 T.U.E.L., qualifica la garanzia quale “fideiussione”;
- l'inadempimento contrattuale da parte dell' , e quindi l'inoperatività Pt_1 della garanzia per insussistenza delle condizioni di operatività della stessa previste dall'art. 8 della Convenzione, il quale ne subordina l'efficacia al po- sitivo accertamento dell'I.C.S. della regolare situazione finanziaria, economica e contabile;
ovvero, in via subordinata, il concorso di colpa dell'Istituto ricor- rente per avere negligentemente erogato il finanziamento con conseguente riduzione della pretesa ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- l'illegittima richiesta da parte dell'Istituto di interessi di mora anatocistici, nonché superiori al tasso soglia;
- l'applicazione delle norme relative alla gestione commissariale del CP_4
[...]
Si è costituito nel giudizio di opposizione l' che ha concluso per il ri- CP_7 getto dell'opposizione e, in via subordinata, ha domandato al Tribunale di Roma di “accertare la responsabilità di per aver colpevolmente CP_1 indotto L'istituto per il Credito Sportivo a riporre legittimo ed incolpevole af- fidamento nella esistenza, validità ed efficacia della garanzia”; e, per l'effetto, di condannare a risarcire i danni subiti e subendi. CP_1
Con sentenza n. 18254/2021 emessa il 23.11.2021 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta l'opposizione pro- posta da avverso il decreto ingiuntivo n.17316/2016 emesso CP_1 in data 20.7.2016 dal Tribunale di Roma;
2) condanna la ' alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1 dall' spese che si liquidano in € 21.500,00= Parte_1 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello sia l' (e il giudizio è stato iscritto al n.2882 del r.g.a.c. dell'anno 2022 di CP_7
7 questa Corte) sia (e il giudizio è stato iscritto al n.2970 del CP_1
r.g.a.c. dell'anno 2022 di questa Corte), che hanno svolto i motivi riportati di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Con ordinanza in data 27.1.2023 i due distinti appelli proposti avverso la medesima sentenza di primo grado sono stati riuniti, e segnatamente la causa iscritta al n. 2970 del r.g.a.c. dell'anno 2022 è stata riunita alla pre- sente causa.
Con la memoria conclusionale depositata in data 17.10.2025, parte appel- lata ha allegato e documentato (mediante produzione della c.d. visura came- rale) che, con atto costitutivo mediante trasformazione in società per azioni, a rogito del notaio di Roma in data 26.6.2024 (rep. n. Persona_4
88504; racc. n. 26071), iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma il giorno 1°.7.2024, l' ente di diritto pubblico, è stato trasfor- CP_7 mato in società per azioni, acquisendo la nuova denominazione di
[...]
E, pertanto, ha chiesto che, all'esito Parte_1 del presente grado di giudizio, la sentenza venga resa nei confronti dell
[...]
Controparte_11
2. L'Istituto appellante solleva, con la memoria conclusionale depositata in
[...] data 17.10.2025, eccezione di giudicato esterno in ragione dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 10663/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 17.6.2021, “che ha deciso fra e l' , in senso favorevole a quest'ultimo, una vicenda CP_1 Pt_1 identica a quella per cui è causa”.
L'eccezione deve essere disattesa.
Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rap- porto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giu- dicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ov- vero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fon- damentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indi- spensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, pre- clude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. civ., S.U., 16.6.2006 n. 13916; e, quindi, tra molte, Cass. civ., Sez. III, 14.9.2022, n. 27013; Cass. civ., Sez. II,
8 22.3.2024, n. 7834). E' stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.2.2019, n. 5138).
Nel caso in esame la sentenza invocata dall' appellato quale giudicato Pt_1 in relazione alla sussistenza in capo a dell'obbligazione di CP_1 garanzia, dedotta con la proposizione della domanda in sede monitoria, è stata resa sì tra le medesime parti, ma non ha il medesimo petitum, e invero neanche la medesima causa petendi. In quel giudizio l'odierno appellato aveva richiesto il pagamento di € 4.865.752,26, oltre interessi di mora al tasso convenzionale, in relazione al finanziamento erogato alla
[...]
(già , peraltro sulla base della deliberazione del Controparte_12 CP_13
Consiglio comunale n. 164/2003 del 1°.8.2003, diversa da quella che – come si dirà di seguito – viene in rilievo nel presente giudizio. Nel caso in esame, allora, non solo non vi è identità di petitum e causa petendi, essendo diverso il titolo azionato dall' , seppure lo stesso trovi legittimazione Pt_1 nella medesima deliberazione in esecuzione della quale è stata prestata la garanzia oggetto del presente giudizio, ma neanche vi è coincidenza dei fatti storici, non sussistendo dunque identità di elementi costitutivi oggettivi della domanda, sussistendo identità soltanto di quelli soggettivi rispetto ad altra azione già esercitata in passato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.5.2025, n. 11887;
Cass. civ., Sez. L, 7.5.2025, n. 11943).
3. Con il primo motivo di appello censura la sentenza di primo CP_1 grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art. 207 T.U.E.L. fosse derogabile, e che pertanto il potesse concludere, a seguito CP_4 di delibera consiliare che a ciò lo autorizzasse, con l'Istituto odierno appel- lato contratti autonomi di garanzia, e non una fideiussione prevista e disci- plinata dal codice civile.
Il motivo non merita accoglimento.
9 3.1. L'art. 207 T.U.E.L., rubricato “Fideiussione”, nel testo applicabile al pre- sente giudizio ratione temporis, prevede: al co. 1, che “I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte”; e, al co. 3, che “La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristruttura- zione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il sog- getto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla rea- lizzazione o ristrutturatone dell'opera”.
L'appellante sostiene, in primo luogo, che sarebbe difettata la “deliberazione consiliare” prevista dal co. 1 dell'art. 207 T.U.E.L. perché po- CP_1 tesse sottoscrivere la garanzia azionata in sede monitoria dall' laddove CP_7 nel caso di specie la delibera consiliare menzionata dal giudice di primo grado nella decisione impugnata – la n. 148 del 14.9.2006 – avrebbe carat- tere meramente programmatico. Secondo , il giudice di prime CP_1 cure erra nel ritenere rispettata la riserva consiliare ex art. 207 T.U.E.L.: in- fatti, “erano necessarie ulteriori specifiche delibere del Consiglio comunale per l'assunzione della singola garanzia fideiussoria accessoria a ciascuno degli erogandi mutui”. In altri termini, secondo il appellante la prevista CP_4 autorizzazione consiliare non può dirsi raggiunta mediante qualsiasi deli- bera, ma richiede una delibera adottata all'esito di un'istruttoria completa, analitica e di dettaglio, che abbia specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito mediante il finanziamento effettuato nel caso di specie.
A sostegno di tale assunto, parte appellante deduce che, secondo il combi- nato disposto degli artt. 42, co. 1, lett. i), e 203 T.U.E.L., il ricorso all'indebi- tamento andrebbe deliberato dal Consiglio comunale secondo specifiche procedure, che presuppongono l'avvenuta approvazione del bilancio an- nuale. Ne conseguirebbe – sempre secondo l'appellante - che il contratto di 10 mutuo e la fideiussione, non produrrebbero alcun effetto vincolante in capo a , non prevedendo peraltro la delibera n. 148/2006 che il CP_1 dirigente debba partecipare all'atto pubblico con cui viene erogato il mutuo da parte dell'Istituto.
3.2. Con la Delibera Consiliare n. 148 del 14.9.2006, premesso che “in ese- cuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 1282/99 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione ha stipulato apposita Con- venzione con il e la Banca di Credito Cooperativo di Parte_1 CP_14
Coop. a r.l. per la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei
[...]
Concessionari di Punti Verdi Qualità e Impianti Sportivi, con scadenza in data 30 aprile 2006;” è stato disposto il rilascio da parte del CP_4 di fideiussioni finalizzate alla realizzazione di strutture polifunzionali
[...] volte alla riqualificazione di aree verdi ed impianti sportivi su aree comunali, prevedendo un limite massimo di garanzia in favore di ciascun operatore di
€ 15.000.000,00 (v. doc. n. 35 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Inoltre, con tale deliberazione risulta che il Consiglio Comunale ha deliberato di “approvare i testi dei Contratti di mutuo, in regime di tasso fisso ed in regime di tasso variabile, secondo gli schemi allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere 'B' e 'C'”, di “autorizzare il Parte_6
ad apportare in sede di stipula eventuali modifiche non sostanziali
[...] al testo della Convenzione soprarichiamato ed a porre in essere quanto ne- cessario per l'attuazione del Progettò 'Punti Verdi Qualità'” nonché di “auto- rizzare il rilascio della fideiussione comunale ai sensi del terzo comma dell'art.207 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n.267 per favorire l'accesso al credito dell' per il Credito da parte di Concessionari di 'Punti Pt_1 Pt_1
Verdi Qualità' nell'ambito del Programma di riqualificazione ambientale, a garanzia di mutui per una ammontare di complessivi Euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00)e nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo”.
Detta delibera è munita dei pareri favorevoli di regolarità contabile e ammi- nistrativa, come si evince dall'estratto di verbale allegato alla medesima, il quale attesta che, in data 23.6.2006, il Dirigente della Terza U.O. della
[...]
, quale responsabile del Servizio, aveva espresso parere Controparte_15 favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa della proposta di deliberazione. Inoltre, su tale proposta è 11 stata svolta, da parte del Segretario Generale del la fun- CP_4 zione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, co. 2, del
(v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). CP_10
Proprio tale ultima circostanza - vale a dire l'essere la delibera in questione corredata dal parere favorevole espresso dalla Ragioneria Generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., necessario in tutti i casi in cui l'ente assuma un impegno finanziario
- più che l'indicazione specifica dei testi dei contratti da utilizzare, l'indivi- duazione di tutte le condizioni per il rilascio della garanzia e la previsione della possibilità di apportare modifiche non sostanziali in sede di stipula, inducono ad escludere la natura programmatica dell'atto, depongono nel senso che la deliberazione suddetta non abbia natura meramente program- matica, ma senz'altro autorizzi la dirigenza amministrativa del CP_4 alla rilasciare la garanzia, secondo i modelli approvati, in relazione a
[...] ciascun “progetti (…) approvato dai competenti organi comunali” ed entro il limite massimo previsto dalla deliberazione stessa. Si deve ritenere, allora, che nessuna ulteriore delibera fosse richiesta per la stipula dei singoli con- tratti di garanzia, già autorizzati dal Consiglio comunale entro l'importo mas- simo previsto.
La Delibera Consiliare n. 148 del 14.9.2006 non va letta nel senso che, con la stessa, viene soltanto programmata l'assunzione in futuro di obbligazioni di garanzia nel limite di spese indicato, ma viene assunta l'attuale e imme- diata decisione di destinare “un concreto sostegno agli operatori per facili- tarne l'accesso ai finanziamenti” prevedendo specificatamente le condizioni del finanziamento: il tasso di interesse, l'ammortamento delle rate, la decor- renza dell'ammortamento, il valore delle spese di istruttoria, la spesa mas- sima ammissibile a finanziamento, nonché le garanzie poste a carico del
[...]
e quelle poste a carico del concessionario. Del resto, la deliberazione Pt_7 in questione autorizza il rilascio delle fideiussioni per l'ammontare massimo di complessivi € 90.000.000,00 in conformità all'art. 204 T.U.E.L. richiamato dall'art. 207, co. 4, dello stesso Testo Unico, oltre ad avere ricevuto – come si è detto – il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale.
12 3.3. La circostanza che la suddetta deliberazione del Consiglio comunale non preveda la partecipazione del Dirigente comunale al rogito con cui l'I.C.S. concede il mutuo al soggetto finanziato non determina alcun vizio, e tanto meno di nullità, della fideiussione in questione qualora questa venga rila- sciata nell'ambito dello stesso atto pubblico di concessione di mutuo anziché con separato contratto. Peraltro, tale rapporto, che si instaura tra l'Ammini- strazione comunale e l' , pure funzionalmente collegato a quello di Pt_1 mutuo, da questo si distingue sia da un punto di vista soggettivo che quanto ad autonoma disciplina.
Ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 1°.4.2008, “IL GARANTE dichiara di costituirsi fideiussore della PARTE MU-
a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbliga- CP_16 zioni assunte dalla PARTE MUTUATARIA stessa con il presente contratto di mutuo”. A tale atto, tra l' e la è intervenuto per il CP_7 Controparte_9 il Direttore del Dipartimento X- e Agri- CP_4 Controparte_17 cole Servizi Giardini – IX U.O. Servizio Risorse Finanziarie del CP_4
, al fine di prestare la garanzia prevista dalla Con-
[...] Controparte_18 venzione “ – I.C.S.” dell'19.10.2006 (rep. n. 7890), nonché CP_4 in forza di delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 14.9.2006 e della Determinazione dirigenziale n. 169 del 20.2.2008, come indicato nel con- tratto stesso.
Invero, il dirigente ha dato legittimamente esecuzione alla delibera consiliare che prevedeva il rilascio della garanzia, sopra indicata, in attuazione di quanto previsto dall'art. 107 T.U.E.L., il quale, dopo avere previsto, al co. 1, che “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti”; precisa, al co. 2, che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge
o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni attribuite al segretario o al direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”.
Ad ogni buon conto, l'art. 34, co. 3, dello Statuto di dispone CP_1 che “spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti,
13 l'adozione in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, com- presi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espres- sione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri pre- determinati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo ema- nati dagli organi di governo”.
4. Non merita censura la qualificazione della garanzia assunta da Pt_8 pitale con la sottoscrizione dell'atto pubblico in data 1°.
4.2008 come con- tratto autonomo di garanzia.
L'art. 5 del contratto di mutuo relativo al rilascio della garanzia fideiussoria contiene, al punto 6, la clausola che esclude espressamente, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti al debitore principale, obbligato al paga- mento anche in presenza di opposizione esperita dalla parte mutuataria o di controversie pendenti in ordine all'esistenza o all'esigibilità del credito. In particolare, si sancisce che “Il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'Istituto” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Una previsione siffatta evidenzia, anche interpretata unitamente alle ulteriori previsioni negoziali, la volontà dei contraenti di svincolare l'ob- bligazione principale da quella di garanzia.
Il punto 2 dell'art. 5 dispone, infatti, che la garanzia “rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del garante, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti , dei paga- menti effettuati all'Istituto finanziatore, verso il quale il garante si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse in cassato a soddisfaci- mento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo”. Inoltre, sono previsti il divieto per il garante di recedere dalla garanzia nel corso dell'ope- razione di mutuo (art. 5, punto 4) e la rinuncia da parte del garante ad eser- citare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. e ad eccepire l'estinzione della fideius- sione per fatto del beneficiario, in deroga all'art. 1955 c.c. (art. 5, punto 8).
14 Infine, e soprattutto, viene sancito l'obbligo del garante di versare immedia- tamente al beneficiario, a semplice richiesta scritta, quanto ad esso dovuto dal mutuatario: infatti, l'art. 5, punto 5, dispone che “il garante rimane ob- bligato, nel caso che la PARTE MUTUATARIA mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare imme- diatamente all' , a semplice richiesta scritta, quanto Parte_9 da essa PARTE MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Secondo il costante orientamento della giurispru- denza di legittimità, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clau- sola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompa- tibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente di- scrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sic- ché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.6.2025, n. 14945; Cass. civ., Sez. III, 19.2.2019, n. 4717; Cass. civ., S.U., 18.2.2010, n. 3947).
Nel caso in esame, dunque, non solo la garanzia rilasciata dal CP_4 contiene la previsione per cui il pagamento da parte del garante
[...] all' debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, ma le ulteriori previsioni CP_7 contrattuali sopra riportate valgono a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, e non come contratto di fideiussione, emergendo la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia.
5. deduce la violazione dell'art. 207 del T.U.E.L., che fa riferi- CP_1 mento esclusivamente alla fideiussione, quindi alla garanzia personale tipica, e non anche al contratto autonomo di garanzia a prima richiesta.
Anche tale censura non è fondata.
5.1. Come ha evidenziato la Corte dei Conti, la previsione dell'art. 207, co. 1, T.U.E.L., laddove delinea il contenuto dell'obbligo fideiussorio tipico, non ha natura imperativa ed è in concreto derogabile sulla falsariga delle forme di garanzia personale svincolate dal limite dell'accessorietà. Detta previsione normativa non esclude che l'ente locale possa rilasciare forme di garanzie atipiche rispetto alla fideiussione ordinaria. Piuttosto, esclude che la garanzia
15 fideiussoria possa essere concessa sulla base di presupposti meno stringenti rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
In particolare, la Corte di Conti ha osservato, con affermazione di portata generale, che “la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost.”; e che per garanzie devono intendersi “tutti i negozi giuridici (…) riconducibili a tale categoria e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati, per gli enti locali, dall'art. 207 del d.lgs. n. 267/2000) ma ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”. Gli enti sono, quindi, tenuti a valutare attentamente la compatibilità del rilascio di garanzie rispetto all'in- debitamento complessivo tenendo conto anche del novellato co. 1 dell'art. 97 Cost., ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la so- stenibilità del debito pubblico” (così Corte Conti – Sez. Autonomie, decisione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG del 23.10.2015).
La pronuncia n. 142/2020 emessa dalla Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti in data 30.9.2020, richiamata da parte appellante, non è invece conferente in quanto non riguarda l'art. 207 T.U.E.L.
5.2. In buona sostanza, la previsione cogente dettata dall'art. 207, co. 1,
T.U.E.L. è quella che impone una deliberazione consiliare che autorizzi il rila- scio della garanzia, poiché questa espone l'ente, in caso di inadempimento del garantito, a un onere patrimoniale. Non è invece cogente la previsione in ordine al contenuto dell'obbligazione di garanzia o al suo modo d'operare.
Si deve ritenere, allora, che la mancanza di specifiche limitazioni consenta, in astratto, che la garanzia personale assunta di cui all'art. 207 T.U.E.L. possa assumere anche i connotati della garanzia autonoma a prima richiesta. Di- fatti, le uniche condizioni richieste dalle fonti normative per riconoscere la garanzia personale presuppongono soltanto il vincolo teleologico delle fina- lità dell'ente e il rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario.
Peraltro, anche i presupposti previsti dal co. 3 di detta disposizione risultano rispettati nel caso di specie, atteso che gli impianti sportivi di proprietà
16 comunale sono infrastrutture che appartengono al patrimonio indisponibile di , ai sensi dell'art. 826, ult. co., c.c., in quanto destinati al CP_1 soddisfacimento dell'interesse della collettività (cfr., ex multis, CP_19
Napoli, Sez. II, 14.9.2022, n. 5703).
5.3. deduce, a sostegno del proprio assunto per cui, per as- CP_1 sumere l'obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 207 T.U.E.L., sarebbe stata necessaria una specifica deliberazione del Consiglio comunale, che, “diver- samente opinando, si avrebbe una garanzia per finanziamenti futuri in aperto contrasto con le norme che reggono la finanza locale, nella quale gli interessi annuali relativi agli indebitamenti garantiti da fideiussioni concorrono al limite dell'indebitamento stesso (art. 207 comma IV del TUEL); nonché dal fatto che
i mutui previsti possano avere durata di 10 o 15 anni a tassi di volta in volta determinati, con evidenti notevoli differenze di impegno finanziario a carico del da valutarsi caso per caso nell'ambito dei limiti di indebitamento CP_4
e secondo gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione”.
Di contro, la previsione dell'assunzione in futuro di obbligazioni nell'ambito di un tetto massimo, pure previsto, e soprattutto l'assunzione dell'impegno finanziario in relazione alle stesse al momento della previsione di assunzione, seppure ancora eventuale e futura, non determina una violazione degli artt. 42 e 203 T.U.E.L.
6. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impu- gnata laddove ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c - pro- posta da nel primo grado di giudizio - per non avere il credi- CP_1 tore dimostrato di aver avviato l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore, entro “sei mesi da ogni singolo inadempimento”.
La censura non è fondata.
Secondo l'art. 5 del contratto di mutuo rep. n. 49503 del 1°.4.2008 (v. doc.
n. 1 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), “il Garante rinuncia in deroga all'art. 1945 del cod.civ., ad opporre le eccezioni, le riserve
e le contestazioni spettanti alla PARTE MUTUATARIA, sino all'integrale soddi- sfacimento delle pretese creditizie dell' (…), obbligandosi, quindi, ad Pt_1 effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5 anche in presenza di op- posizione esperite dalla PARTE MUTUATARIA o di controversie comunque pen- denti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità
17 del credito”. Prosegue, al punto 7, disponendo che, “In deroga all'art. 1957 cod.civ., i diritti derivanti all'ISTITUTO FINANZIATORE della fideiussione re- stano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la PARTE MU- TUATARIA, senza che l'ISTITUTO FINANZIATORE stesso sia tenuto ad escutere la PARTE MUTUATARIA o il GARANTE o qualsiasi altro coobligato o GARANTE entro i termini previsti dalla suddetta disposizione”.
Inoltre, secondo il punto 8, “IL GARANTE non può esercitare il diritto di re- gresso o di surroga che ad esso spettasse ex lege o per convenzione nei confronti della PARTE MUTUATARIA, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell' Controparte_20 non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressa-
[...] mente esso GARANTE ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell' e ciò in deroga all'art.1955 CC.” Parte_9
L'ente, quindi, ha acconsentito alla deroga dell'art. 1945 c.c., alla deroga dell'art. 1955 c.c. e a quella all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che non può ritenersi maturata alcuna decadenza. Pertanto, condivisibilmente il Tri- bunale di Roma ha ritenuto che “le condizioni del mutuo derogano esplicita- mente all'art. 1957 c.c. (ancorché, escluso il beneficio della preventiva escus- sione ed attesa, dunque, la possibilità per il creditore di escutere entrambi i debitori, la notifica in data 20 09 2016 del DI al garante avrebbe comunque evitato la decadenza del beneficio del termine)”.
Peraltro, pure ritenuto come l'art. 1957 c.c. non trovasse applicazione nel caso di specie perché espressamente derogato dalle parti, il giudice di prime cure ha comunque ritenuto che l'eccezione fosse infondata avendo l Pt_1 agito nei confronti del garante nei termini previsti dalla norma.
Senza considerare che, in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richie- sta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi suf- ficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia
18 osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 10.1.2025, n. 660).
7. Con il quarto motivo di appello censura la sentenza di CP_1 primo grado laddove il Tribunale di Roma ha statuito che “per quanto attiene all'eccezione di prescrizione, la stessa trattandosi di azione contrattuale di garanzia, non è quinquennale, bensì decennale con decorrenza dall'inadem- pienza, vale a dire dall'1.10.2015, data di risoluzione del contratto di mutuo”.
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ul- tima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.2.2023, n. 4232). Ne consegue che anche l'obbligazione di garanzia as- sunta da sarebbe iniziata a decorrere dalla scadenza dell'ul- CP_1 tima rata, o comunque – nel caso in esame – dalla data di ricevimento della raccomanda a.r. del 1°.10.2015 con cui l'Istituto ha dichiarato Iceland 90 S.S.D. a.r.l. decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c. (v. doc. n. 22 del fascicolo di parte del procedimento monitorio – fascicolo di primo grado di parte appellata).
8. Con il quinto motivo di appello censura la decisione as- CP_1 sunta dal giudice di primo grado per avere rigettato l'eccezione di inadem- pimento, non avendo parte appellata rispettato gli obblighi sanciti dagli artt. 2 e 8 della Convenzione, i quali prevedono l'espletamento di un accerta- mento preventivo circa l'investimento da parte del concessionario di almeno
10% del proprio capitale, e circa la regolarità finanziaria, economica e con- tabile del concessionario. In particolare, si deduce che “la Convenzione agli art. 2 e 8 prevede infatti una sinallagmaticità tra l'obbligo dell'Istituto di ef- fettuare una verifica sulla c.d. bancabilità o 'merito creditizio' del progetto finanziato e il rilascio della garanzia fideiussoria da parte di .” CP_1
Il motivo non merita accoglimento.
8.1. L'art. 8 della Convenzione prevede, al co. 1, che “la domanda di finan- ziamento, che dovrà essere presentata dal Concessionario direttamente all'Istituto, dovrà essere corredata dal provvedimento comunale di
19 approvazione del progetto nonché di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri, concessioni, licenze e nulla osta che assicurino il rispetto della normativa vi- gente sulla materia”.
Tale previsione contrattuale non intende costituire degli obblighi istruttori in capo all'Istituto mutuante, ma piuttosto consentire al mutuante di verificare che il progetto finanziato sia realizzabile, in ragione della natura stessa del mutuo concesso. Nel caso in esame, peraltro, la validità del progetto presen- tato dalla e la sua finanziabilità sono state accertate Controparte_9 dallo stesso che a tale fine si è avvalso di un'apposita CP_4
Commissione di vigilanza, approvata con la deliberazione n. 148/2006 del Consiglio (v. doc. n. 35 del fascicolo di parte appellata – CP_8 Pt_1 primo grado di giudizio), la quale ha rilasciato nulla osta alle erogazioni delle somme sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (v. docc. da n. 53 a n. 66 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Pt_1
8.2. L'art. 9 della citata Convenzione, prevede che “L'Istituto delibererà, se- condo il proprio autonomo ed insindacabile giudizio in ordine alla concessione
o meno del finanziamento richiesto sulla base della documentazione di cui al precedente art.8, valutata la validità e la congruità delle garanzia offerte dal
Concessionario e comunque a condizione che le domande soddisfino i se- guenti requisiti: a) l'l'investimento da parte del Concessionario di capitale pro- prio in misura non inferiore al 10% del valore complessivo dell'investimento,
IVA compresa, quale risultante dal quadro economico generale approvato dal Comune (…). b) Regolare situazione finanziaria, economica e contabile del Concessionario ed inesistenza a suo carico di pregiudizievoli di qualsivoglia natura tra cui in via meramente esemplificativa e non esaustiva, protesti, pro- cedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la Cen- trale rischi in Banca d'Italia di crediti in sofferenza, provvedimenti o procedi- menti penali per l'applicazione di pene, misure di sicurezza, sanzioni acces- sorie, pecuniarie e/o interdittive e sospensive. C) Presentazione di tutte le au- torizzazioni, ivi compresa la dichiarazione che attesti la proprietà del CP_4 delle aree oggetto di concessione, il nulla osta della Sovrintendenza Archeo- logica o Paesaggistica o, in alternativa, dichiarazione attestante che le aree interessate non siano soggette a vincoli archeologici o paesaggistici o, in al- ternativa, il parere favorevole della Conferenza dei Servizi”.
20 Come deduce parte appellante, l'Istituto era chiamato a compiere una valu- tazione dei presupposti del merito creditorio e, con riguardo alla documen- tazione indicata nell'ultimo alinea, che l'opera da realizzare, in relazione a cui veniva concesso il finanziamento, potesse essere realizzata e che la realizza- zione dovesse avvenire sul terreno di proprietà del Comune di Roma. Circo- stanza quest'ultima che – come si è detto sopra – è richiesta dall'art. 207, co. 1, T.U.E.L. per il rilascio di garanzia da parte di tale Amministrazione.
8.3. deduce che la “Convenzione agli art. 2 e 8 prevedeva CP_1 infatti una sinallagmaticità tra l'obbligo dell'Istituto di effettuare una verifica sulla c.d. bancabilità o “merito creditizio” del progetto finanziato e il rilascio della garanzia fideiussoria da parte di .”; e che, il Tribunale “è CP_1 limitato ad un controllo estrinseco delle risultanze istruttorie proposte da con- troparte”.
Di contro, l' odierno appellato ha depositato copiosa documentazione Pt_1 che prova l'avvenuto scrutinio sulla situazione finanziaria del concessionario,
e segnatamente: i) i dossier estratto al 21.9.2007, da Controparte_9 cui risulta “nessun evento da segnalare” con la dicitura “Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità: bassa/nulla” (v. doc. n. 92 del fascicolo di parte ap- pellata – primo grado di giudizio); ii) i bilanci relativi agli esercizi dal Pt_1
2004 al 2006 (v. docc. da n. 93 a n. 96 del fascicolo di parte appellante
- primo grado di giudizio); iii) il bilancio provvisorio al 20.4.2007 (v. Pt_1 doc. 97 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). Pt_1
In particolare, la “Situazione patrimoniale” di quest'ultimo bilancio riporta un attivo di € 2.490.604,90 e, nel “Conto economico”, un utile di esercizio (a quella data) di € 146.646,45.
Si deve ritenere, allora, che la documentazione prodotta dall'Istituto origina- rio opposto sia sufficiente a provare il positivo accertamento da parte dell' che pure – come deduce parte appellante – vi era obbligata per CP_7
Convenzione, della regolare situazione finanziaria, economica e contabile del concessionario, e quindi del merito creditorio della finanziata.
8.4. Né parte appellante può dedurre che parte opposta non abbia prodotto alcuna relazione sottoscritta dall'Istituto e anteriore alla concessione del fi- nanziamento, che attesti la sussistenza dei presupposti patrimoniali del
21 beneficiario e la redditività del progetto, e quindi – in buona sostanza – una valutazione professionale del P.E.F.
L'istituto di credito non ha l'onere di produrre la documentazione relativa all'istruttoria per la concessione del mutuo, essendo questi atti interni alla stessa e volti alla verifica non soltanto della sussistenza dei presupposti per poter erogare il mutuo richiesto, ma anche di ogni altra valutazione compiuta dalla stessa in ordine alla convenienza o economicità dell'operazione. In par- ticolare, quanto alla domanda di concessione del mutuo e alla delibera di concessione dello stesso, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il mu- tuatario (o il garante dello stesso) non ha interesse a conseguirne copia pro- prio in quanto si tratta di atti interni dell'istruttoria espletata dalla banca.
Con specifico riguardo alla delibera di concessione del mutuo, poi, non si può non considerare come questa sia anzi l'atto contenente la valutazione interna alla banca mutuante in ragione del quale viene manifestata la volontà contrattuale, e segnatamente afferisce alla valutazione da parte della mu- tuante dell'esistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi in ragione dei quali la stessa ritiene mutuabile al richiedente la somma richiesta a fronte della garanzia prestata.
Non merita censura, allora, la decisione impugnata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che “Per la concessione del finanziamento non risulta dimostrata alcuna omessa istruttoria sulla solvibilità del mutuatario, vale a dire, in sostanza, una violazione degli artt. 8) e 9) della Convenzione.”
9. Con il sesto motivo di appello deduce l'erroneità della sen- CP_1 tenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione sull'eccezione - for- mulata in via subordinata da - di anatocismo e usura degli CP_1 interessi per come richiesti dall'Istituto con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c.
e per il quale è stata emesso il decreto ingiuntivo opposto. Segnatamente, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., ha dedotto sia CP_1
l'illegittimità dell'anatocismo degli interessi moratori richiesti sull'importo in- giunto sia la nullità della clausola contrattuale che ha stabilito la misura degli interessi di mora in misura superiore al tasso soglia.
Il motivo – in entrambe le distinte censure in cui si articola – non merita accoglimento.
22 9.1. Con riguardo alla deduzione in ordine alla previsione di un tasso di mora superiore al tasso soglia di usura, nell'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo o nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., vale a dire nel termine di preclusione per le allegazioni nel rito appli- cabile a presente giudizio, ha indicato quale sia il tasso soglia CP_1 applicabile ratione temporis al rapporto in questione e quale quello in con- creto applicato. Di contro, grava in capo all'attore (o, comunque, a chi do- manda tale accertamento, in via riconvenzionale come in via di eccezione) l'onere di fornire gli elementi atti a consentire la verifica delle proprie pro- spettazioni: infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU.,
19.9.2020, n. 19597).
Ed è opportuno osservare che la rilevabilità d'ufficio delle clausole che pre- vedono un tasso di interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concreta- mente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.1.2013, n.
350; Cass. civ., Sez. II, 13.6.2007, n. 13846), tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema de- cidendum (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.6.2007, n. 14581) e deve essere corre- data dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non po- tendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la do- manda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24.10.2007, n. 22342).
9.2. Con riguardo alla deduzione in ordine all'applicazione di interessi ana- tocistici, dall'esame del prospetto contabile prodotto in giudizio dall Pt_1 emerge che, con riguardo al periodo fino al 31.5.2016 (data da cui decor- rono gli interessi di mora, come previsto dal decreto ingiuntivo n. 17316/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 17.7.2016) gli interessi sono stati calcolati dal creditore e domandati con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in 23 conformità alle previsioni negoziali e alle disposizioni di legge vigenti, con- correndo dunque a determinare l'importo di € 15.861.815,05, senza che venissero calcolati gli interessi di mora su interessi di mora dovuti per il pe- riodo precedente.
Con riguardo al periodo successivo alla suddetta data del 31.5.2016, il de- creto ingiuntivo n. 17316/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 17.7.2016 reca la condanna al pagamento dell'importo di € 15.861.815,05, e degli interessi “come da domanda”. Con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 31.5.2016 l' ha domandato la condanna di a pagare la CP_7 CP_1 suddetta somma, “oltre interessi di mora convenzionali (…), dal 31.5.2016 sino al soddisfo”).
Quanto disposto con il titolo sopra indicato deve essere interpretato, alla luce di quanto riportato nel testo del ricorso introduttivo e della documen- tazione allegata, nel senso che gli interessi di mora a decorrere dal 31.5.2016 vadano computati sul capitale complessivo residuo, come risul- tante dal prospetto contabile depositato nel chiedere l'ingiunzione (v. doc. n.23 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), pari all'importo di
€ 15.269.011,06, e non sulla somma complessiva di € 15.861.815,05, in- giunta e che – come esplicitato nel ricorso e, ancora meglio, nel conteggio allegato – include anche gli interessi moratori fino al 31.5.2016. In altri ter- mini, l'importo base su cui effettuare il calcolo degli interessi deve ritenersi costituito unicamente dal capitale netto residuo, con esclusione di ogni com- ponente riferibile ad interessi.
10. Con il primo e unico motivo di appello l' censura la decisione del CP_7
Tribunale di Roma per avere statuito in violazione dell'art. 78 del d.l.
25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008 n. 133, dell'art. 248, co. 2, 3 e 4 e dell'art. 255, co. 12, T.U.E.L., richiamati dal suddetto art. 78, e dell'art. 1944 c.c., e segnatamente laddove ha ritenuto che il credito azionato dall'Istituto in sede monitoria rientri nella Gestione commissariale del Più nello specifico, l'Istituto deduce che, CP_4 benché la garanzia comunale sia stata resa contestualmente alla stipula del contratto di mutuo del 1°.4.2008, e quindi poco prima della data in cui è stato commissariato il (28.4.2008), le obbligazioni di CP_4 [...]
, oggetto del presente giudizio, sono però sorte successivamente a CP_1
24 tale data e non rientrano pertanto nella competenza della Gestione commis- sariale.
Il motivo non è fondato.
10.1. Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha statuito:
“La costituzione della gestione commissariale straordinaria per l'indebitamento di
[...]
”, riferita a tutte le obbligazioni assunte alla data del 28.4.2008 (art. 78 D.L. CP_1
25.6.2008 n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008 n.133), determina il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali per i debiti che rientrano nella gestione straordinaria, l'estinzione d'ufficio delle procedure esecutive pendenti ad esse riferite, l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti del soggetto debitore e il blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria dei debiti (art. 248, commi 2, 3 e 4, e art.
255, comma 12, D.Lgs. 18.8.2000 n.267, richiamati dal comma 6 del citato art. 78).
Ciò non preclude affatto al creditore di agire in sede di cognizione per l'accertamento del suo diritto e di ottenere la condanna di ” al pagamento del debito, come CP_1 si ricava anche dall'espressa previsione che le obbligazioni assunte entro la data del
28.4.2008 possono essere accertate, e i relativi crediti liquidati, anche con sentenza pub- blicate successivamente a quella data (art. 4, comma 8-bis, D.L. n. 2/2010).
Ad essere sottoposta alle limitazioni innanzi riassunte, infatti, non è la cognizione del diritto di credito, ma l'esecuzione forzata del titolo esecutivo che lo abbia accertato e liquidato”.
Come emerge dalla motivazione della decisione impugnata sul punto, sopra integralmente riportata, il giudice non prende direttamente posizione sulla ricomprensione del credito azionato in sede monitoria dall' tra quelli che CP_7 rientrano nella Gestione Commissariale del Al contempo, CP_4 però, indirettamente ritiene il credito per cui è causa ricompreso laddove afferma come questo rilevi soltanto in sede esecutiva, ma non precluda allo stesso l'accertamento del credito stesso.
Sussiste, pertanto, l'interesse dell a impugnare tale statuizione in CP_7 quanto la decisione di primo grado individua nella Gestione Commissariale il soggetto nei cui confronti andrebbe posta in esecuzione la condanna di- sposta in sede monitoria (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 15.7.2024, n. 19327; Cass. civ., Sez. L, 15.1.2016, n. 594).
10.2. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 78 del d.l. n. 112/2008, tutte le obbligazioni contratte dal anteriormente all'istituzione CP_4
25 della Gestione Commissariale (28.4.2008), nonché per tutte quelle contratte alla data di emanazione del citato d.P.C.M., trovano applicazione gli artt. 248, co. 2, 3, 4 e 255, co. 12, T.U.E.L. La gestione commissariale dell'ente assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le ob- bligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28.4.2008 anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con provvedimenti amministrativi successivi al 28.4.2008.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 154 del 21.6.2013, ha statuito che il primo periodo del co. 3 dell'art. 78 del d.l. n. 112/2008: “si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio sepa- rato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”; e che “sarebbe (…) irragionevole con- cepire una gestione straordinaria per il rientro del debito pregresso (…) che distingua le obbligazioni non in base al tempo in cui sono sorte, ma alla natura del fatto o dell'atto genetico. È vero, al contrario, che l'elemento diffe- renziale, sul quale si può basare una procedura concorsuale, è solo quello temporale, che consente di rispettare il principio di eguaglianza tra i creditori, assicurando eguale trattamento a tutti quelli che hanno ragioni di credito sorte prima della data (…) della dichiarazione di dissesto”.
L'art. 78 del d.l. n. 112/2008 stabilisce, al co. 6, che “i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'appli- cazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emana- zione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Da tale disposizione si evince che, per tutte le obbligazioni contratte dal prima del 28.4.2008, CP_4 data di istituzione della gestione commissariale, si applicano i citati commi dell'art. 248 T.U.E.L., in base ai quali “dalla data della dichiarazione di disse- sto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquida- zione”.
26 Il successivo art. 4, co. 8-bis, del d.l. n. 2/2010 ha precisato, con interpreta- zione autentica, che ricadono nel bilancio separato tutte le obbligazioni an- teriori al 28.4.2008, “anche qualora le stesse siano accertate ed i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”. Tale ultima disposizione ha inoltre separato la funzione del Commis- sario straordinario da quella di Sindaco, affidandola a un Commissario go- vernativo da nominarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di disporre l'approntamento di una struttura commissariale adatta ad affrontare in via meramente contabile le problematiche relative ai flussi in entrata ed in uscita nei Comuni dissestati ed a creare una forma di massa, in sede esecutiva, utile a rispondere alle esigenze dei creditori.
10.3. Ciò posto, si deve ritenere – conformemente all'opinione ormai conso- lidata nella giurisprudenza – che l'art. 78 del d.l. n. 112/2008, come anche l'art. 4 del d.l. 25.1.2010, n. 2, convertito con modifiche dalla legge
26.3.2010, n. 36 (che ha previsto che un del Go- Parte_10 verno subentrasse al Sindaco di Roma nella gestione commissariale per ef- fettuare una ricognizione definitiva della massa passiva e di quella attiva rientranti nel predetto piano di rientro), non hanno comportato una succes- sione di soggetti giuridici: infatti, debitore rimane il e soltanto le CP_4 azioni esecutive sono distinte in ragione della data discrimine del 28.4.2008.
L'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, che potranno essere fatti valere in via esecutiva dal creditore nei confronti dell'ente pubblico, sono pertanto pienamente coltivabile una volta che “l'ente sia tornato "in bonis", tenuto conto che l'ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istitu- zionali dell'ente” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.1.2010, n. 1097).
Conclusione che trova ulteriore riscontro nella considerazione che l'ente dis- sestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzio- nali dell'ente (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27.1.2001, n. 1191), nei cui confronti perciò, possono continuare ad essere promosse le ordinarie azioni di cogni- zione (cfr. Cass. civ., S.U., 20.12.2001, n. 16059).
11. In conclusione, sia l'appello proposto dall' sia l'appello proposto da CP_7
avverso la sentenza n. 18254/2021 emessa dal Tribunale di CP_1
27 Roma, in composizione monocratica, in data 23.11.2021 devono essere ri- gettati.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, nel caso in esame sussiste una soccombenza parziale dell' in quanto la domanda giudiziale (l'ap- CP_7 pello, nella specie) proposta dallo stesso si fonda su presupposti di fatto e ragioni di diritto diverse da quelle che determinano la soccombenza di
[...]
. Ne consegue che può essere disposta da questo giudicante la com- CP_1 pensazione delle stesse in misura di un quarto, mentre per i restanti tre quarti le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza prevalente di
, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. CP_1
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 nei confronti di entrambi gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. CP_1
18254/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 23.11.2021; rigetta l'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza n. 18254/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in
[...] composizione monocratica, in data 23.11.2021; condanna a rimborsare all' CP_1 Parte_1
i tre quarti delle spese del presente grado di giudizio, che
[...] liquida – in tale misura – in € 60.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
compensa le spese del presente giudizio di appello tra e CP_1
l' per il restante quarto;
Parte_1
28 dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 con riguardo ad entrambi gli appellanti.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT TA Thellung de Courtelary
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