Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1500/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Mangiameli Angelo); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Cospolici Rosalia); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
23/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 03/05/2006 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato del Tribunale nella procedura di
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con con sentenza n. 3876/2024 del 04/07/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) disporre l'affido esclusivo della figlia minore con domicilio prevalente presso Persona_1
l'abitazione della madre, con cui risulta essere già convivente, con facoltà del padre di vedere la minore due giorni a settimana;
2) il padre ha diritto di tenere con sé la figlia minore ogni volta che lo vorrà, previo avviso telefonico e nel rispetto delle esigenze della minore. In mancanza di accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé la minore durante due giorni infrasettimanali e i fine settimana alternati al mese dalle ore 14:30 di sabato mattina alle ore 20:00 di domenica sera, nonché, alternativamente, in occasione delle festività per come segue: dal 22 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, festività pasquali, 25 aprile o 1° maggio;
lo stesso, inoltre potrà tenere con sé la figli per metà della durata delle vacanze scolastiche estive. In ogni caso, i coniugi di comune accordo potranno derogare alle condizioni di sopra previste in relazione alle loro mutate esigenze lavorative E/o di altro genere;
resta inteso che ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'altro coniuge almeno 15gg prima.
3) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno di euro 380,00 mensili, annualmente CP_1 rivalutato secondo gli indici annuali Istat previsti dalla legge, a titolo di contributo di mantenimento per entrambi le figlie e (€ 190,00 cadauno); Per_2 Per_1
4) disporre il concorso di entrambi i genitori al pagamento delle spese straordinarie per entrambi i figli, concordate come per legge in ragione del 50% ciascuno, previo assenso di entrambi i coniugi. Il coniuge che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro con preavviso di almeno dieci giorni e l'altro avrà l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata, nella quota parte pari al 50%. 5) disporre che l'erogazione nella in misura intera dell'assegno unico universale riconosciuto dallo stato in favore delle figlie e sia attribuito alla sig.ra che Per_2 Per_1 Controparte_1 diverrà intestataria del beneficio economico;
6) disporre che i benefici economici concessi dallo stato in favore di , maggiorenne Persona_3 con disabilità intellettiva gravissima, siano conformi al provvedimento di nomina della sig.ra nelle qualità di amministratore di sostegno della figlia;
Controparte_1
8) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno divorzile di euro 100,00 mensili, CP_1 annualmente rivalutato secondo gli indici annuali Istat previsti dalla legge, a titolo di contributo di mantenimento in favore della stessa;
9) Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà chiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”
(cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Le parti hanno, altresì, specificato di avere optato per il regime dell'affido esclusivo della figlia , in considerazione delle gravi patologie che affligono il che Per_1 Pt_1
renderebbero difficoltosa per lo stesso la gestione della minore.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 03/05/2006, da , nato a [...]
Palermo il 03/02/1976, e da , nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 23/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Gabriella Giammona e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.