Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristina
Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8421/2020 R.G., promossa da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall' avv. Monica Intini ed elettivamente domiciliata in Turi alla via Elefante n. 7 giusta mandato in calce all'atto di citazione,
-attrice-
Contro
Controparte_1
[...] , in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Pinto ed
Antonella Amendola ed elettivamente domiciliati in Bari al viale della Repubblica n. 16 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come da note di udienza.
RAGIONI INFATTO E INDIRITTO
ha convenuto in giudizio 1Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte 1
dinanzi al Tribunale di Bari la Controparte_2
, per ivi sentire, dato atto della corretta esecuzione delle proprie prestazioni da parte sua, dichiarare la risoluzione del contratto di conferimento d'incarico continuativo siglato tra le parti il 2.01.2009 per inadempimento della convenuta con condanna al pagamento della somma spettantele di € 21.060,00, oltre interessi, ovvero altra ritenuta di giustizia.
1.1. Ha esposto l'attrice che:
-a partire dal 2009 aveva prestato la propria attività per la convenuta, giusta contratto di conferimento incarico continuativo;
-nel tempo, pur avendo essa svolto la propria prestazione, aveva ricevuto solo degli acconti sicchè nell'ottobre del 2015, a seguito della richiesta alla convenuta dell'importo di € 21.060,00, il rapporto si era interrotto;
-l'aveva, quindi, inutilmente invitata alla negoziazione assistita;
-sussisteva un grave inadempimento in capo alla controparte idoneo a determinare la risoluzione di diritto.
1.2.Tutto ciò premesso ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si è costituita la convenuta deducendo, in via preliminare l'inammissibilità ed improponibilità dell'avversa richiesta nonché la prescrizione di parte dei crediti invocati e, nel merito, l'infondatezza dell'azione.
3. Alla prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc.
4. Con ordinanza del 6.12.21 è stata disposta solo la ctu.
5. A seguito di tale attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, essa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 3.10.24, tenutasi a trattazione scritta, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
7. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, viene accolta per quanto di ragione.
8. Occorre partire dalle eccezioni preliminari.
9. In primo luogo la convenuta ha dedotto l'inammissibilità/improcedibilità della domanda poiché l'attrice avrebbe chiesto la risoluzione del contratto e contestualmente l'adempimento dell'avversa controprestazione così violando il disposto dell'art. 1453 co 2 cc.
In particolare, secondo la sua prospettazione, la richiesta di risolvere il contratto, evidenziando il disinteresse del creditore verso la sua esecuzione, impedirebbe di poter chiedere anche l'adempimento e, quindi, il pagamento degli importi dovuti.
9.1.L'eccezione, ad avviso della scrivente, è fondata. Infatti, se è vero che le due domande, di risoluzione e di adempimento, possono essere proposte anche nello stesso giudizio (Cass. 4444/1996), ciò è possibile quando esse siano poste in via subordinata (Cass.
13563/1999).
Inoltre, la proposizione senza riserve - come nel caso di specie - della domanda di risoluzione preclude, ai sensi del comma 2 dell' art. 1453 c.c., la proposizione della domanda di adempimento, in quanto, alla luce del principio di buona fede oggettiva, il comportamento del contraente che chieda senza riserve la risoluzione è valutato dalla legge come manifestazione della mancanza di interesse al conseguimento della prestazione tardiva.
Il divieto posto dal citato comma 2 può ritenersi non operante soltanto laddove sia venuto meno l'interesse alla declaratoria di risoluzione del contratto, ciò che avviene quando sia stata rigettata o dichiarata inammissibile la relativa domanda nel qual caso si potrà agire in un nuovo giudizio per l'adempimento (Cass.
1457/1995; Cass. 1077/2005).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione, parte attrice, in sede di prima memoria istruttoria, ha ritenuto di rinunciare alla domanda di adempimento della prestazione e di chiedere l'importo di € 21.060,00 a titolo di risarcimento del danno, possibilità fatta salva dalla disposizione dell'art. 1453 cc che così recita al primo comma: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue 66
obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno".
Tale domanda è, tuttavia, inammissibile in quanto tardiva.
Infatti essa, lungi dal costituire una emendatio libelli, rappresenta una vera e propria mutatio e, quindi una nuova domanda in modifica dell'originario petitum e thema decidendum.
Non si dimentichi che la stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno. Ciascuno di tali diritti si configura in termini di diversità ed autonomia rispetto all'altro con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno doveva essere invocato ab origine.
82.Ne deriva che, a fronte della rinuncia alla domanda di adempimento e dell'inammissibilità di quella di risarcimento del danno, l'oggetto del giudizio resterà limitato all'accertamento dell'inadempimento della convenuta dovendosi agire in altra e separata sede per la seconda.
9. La convenuta, ancora, ha eccepito la prescrizione del diritto al compenso per le prestazioni eseguite prima del 7.10.2009 ossia nei dieci anni anteriori alla messa in mora avvenuta con pec del 7.10.2019.
Sul punto l'attrice deduce che il suo consulente del lavoro aveva inviato una pec il 30.10.15 costituendo in mora la società convenuta così interrompendo la prescrizione.
9.1.L'eccezione è anch'essa fondata poiché presso l'indirizzo pec della convenuta è stato inviato in data
30.10.2015 da parte del suo consulente un mero avviso di pagamento da parte della Paghe Service soc. coop. a.r.l. con il relativo IBAN senza alcuna costituzione in mora e con la precisazione che sarebbe poi seguita la fattura.
Sul punto può richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici;
pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa essere integrato, "ex post", e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma (nella specie, la produzione in giudizio del documento privo di firma unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto, espressa nell'atto introduttivo debitamente sottoscritto), poste in essere dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione" (Cass. 12182/2021).
Pertanto la provenienza del messaggio da un soggetto diverso dal creditore ha impedito l'effetto interruttivo della prescrizione.
10. Passando ad esaminare il merito e, quindi, la domanda di risoluzione, va osservato quanto segue.
11. Parte attrice assume che, nonostante l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto da parte sua, la società antagonista avrebbe corrisposto solo degli acconti sul compenso dovuto rimanendo così morosa dell'importo di € 21.060,00.
Pertanto, configurandosi un grave inadempimento della stessa, ha invocato la risoluzione di diritto ex art. 1454 cc u.c.
La tesi è avversata dalla convenuta la quale ha eccepito, innanzitutto, la nullità del contratto ex art. 2231 cc poiché la prestazione sarebbe stata resa da soggetto privo dei requisiti professionali per il particolare tipo di prestazioni, ossia l'iscrizione a particolari albi, non rilevando il possesso del titolo abilitante da parte del consulente di cui si avvale.
A ciò aggiunge che essa avrebbe sempre pagato quanto dovuto provvedendovi o direttamente oppure attraverso altre società nei cui confronti l'attrice svolgeva l'attività e che erano, a loro volta, debitrici verso essa convenuta.
Tanto è vero che, nel 2015, risultava a favore dell'attrice un credito di € 16.436,00 poi saldato nel 2016 da altra società (ossia Arkè srl).
Ancora, sottolinea la convenuta come il contratto sarebbe stato sottoscritto solo nel 2012. 12. Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti e, soprattutto, alla luce della ctu, le cui risultanze sono condivisibili poiché redatta nel pieno contraddittorio e secondo metodologia ufficiale, la domanda di risoluzione per inadempimento risulta fondata.
In primo luogo l'ausiliario del giudice ha chiarito che, non avendo la società attrice i requisiti per svolgere una determinata attività, si è avvalsa dell'opera di professionista abilitato ed iscritto in apposito albo la cui nomina è stata ritualmente comunicata agli organi preposti.
Di qui la piena validità ed efficacia del contratto stipulato tra le parti.
Dall'esame della documentazione il ctu ha, inoltre, accertato che, nel periodo di vigenza del contratto
(1.1.2012-16.10.15) e nel periodo anteriore in cui di fatto la società Parte 1 ha svolto
l'attività per la convenuta, essa ha maturato competenze per € 21.546,24 ricevendo pagamenti per appena
4.725,00, come da fatture pagate rimanendo creditrice per € 16.821,25.
Avendo, tuttavia, la convenuta tempestivamente eccepito la prescrizione, di essa occorre tener conto.
Ne deriva che, non potendo essere presi in considerazione i compensi maturati nel decennio anteriore al 7.10.2009 il credito residuo in capo all'attrice è pari ad € 8.355,00 (€ 14.028,25 - € 4.725,00 pari all'importo della fattura pagata).
Orbene, come correttamente osservato dal ctu in sede di risposta alle osservazioni di parte convenuta (vedasi pag.3), egli ha considerato nella valutazione dell'adempimento dell' obbligazione da parte della stessa solo i pagamenti direttamente imputabili e riconducibili alla Controparte_2 a responsabilità limitata non potendo attribuire rilevanza a pagamenti fatti da soggetti terzi rispetto a quali non vi erano elementi per ritenerli fatti nell'interesse della predetta.
Tale ragionamento appare immune da censure e vizi logico-giuridici per cui viene fatto proprio da questo giudice.
12.1.Ne deriva che, in assenza di altri elementi, vi è ampia prova circa il grave inadempimento contrattuale commesso dalla convenuta.
Poiché la stessa non ha eseguito esattamente e tempestivamente la propria prestazione si è definitivamente alterato il sinallagma contrattuale con inevitabile risoluzione del rapporto.
13. Può, quindi, fondatamente dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato in data 1.01.2012 tra la [...]
Parte_1 e la Controparte_2
In ragione della rinuncia alla domanda di adempimento e dell'inammissibilità di quella risarcitoria l'attrice dovrà agire in separata sede per il ristoro dei danni subiti a seguito dell'avverso inadempimento. 14. Quanto all'eccezione riconvenzionale ovvero ex art. 1460 cc avanzata da parte convenuta, va detto che la stessa ha assunto di aver subito dei danni a seguito della mancata restituzione della documentazione da parte dell'attrice.
Tuttavia, in primo luogo la tesi è smentita dalla pec inviata dalla Parte 1 per mezzo del suo consulente all'indomani della cessazione del rapporto nella quale la si invitava a ritirare la documentazione.
In secondo luogo, la convenuta, a sua volta, non ha attestato alcuna costituzione in mora a carico dell'attrice.
Ad ogni buon conto essa non ha provato né ha indicato l'ammontare dei danni che sarebbero derivati dall'avverso comportamento per cui nessuna compensazione è possibile difettando i relativi presupposti.
14.1.Di conseguenza la domanda riconvenzionale non è fondata né sotto l'uno né sotto l'altro aspetto.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza per 2/3 e vengono compensate per 1/3 in ragione del parziale accoglimento della domanda.
Esse sono liquidate come in dispositivo ex dm 147/2022 secondo i parametri delle cause di valore da €
5201,00 ad € 26.000,00 liquidate nei valori medi.
Le spese di ctu restano a carico delle parti in solido e liquidate nei rapporti interni nei suddetti termini.
PQM
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_2
1) accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti per grave inadempimento della convenuta;
2) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di adempimento formulata dall'attrice;
3) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attrice;
4) rigetta la domanda riconvenzionale;
5) pone le spese di ctu definitivamente in solido tra le parti;
6) liquida le spese di lite in € 264,00 per esborsi ed € 5077,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute, che pone a carico della convenuta per 2/3 e compensa per 1/3.
Così deciso in Bari il 7.01.2025
Il giudice
Cristina Fasano