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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1480/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16707/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1782 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento TASI annualità 2019 con la quale il Comune liquidava una maggiore imposta dovuta per insufficiente versamento relativamente alle unità immobiliari di proprietà della società. Parte istante affermava di aver promosso ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale mediante cui venivano rettificate le rendite attribuite alle u.i. accertate.
Si costituiva il Comune che controdeduceva in merito alle visure catastali che non vi fosse alcuna annotazione circa l'esito del giudizio sulle rendite ed eventuali rettifiche di valore e per tale ragione insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva che in merito alla rettifica delle rendite catastali che a dire della parte ricorrente comporterebbero una rettifica della TARI 2019, in realtà da documentazione prodotta da parte resistente non è stata accolta in sede di legittimità, di conseguenza è legittimo l'operato del Comune.
Si osserva che parte resistente legittimamente ha assunto a base del calcolo le rendite risultanti in catasto ed ha agito in conformità con quanto statuito dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 504/92 secondo il quale: “la base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili […]” . Tale valore, secondo quanto previsto dal successivo comma 2, “è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori.
Tanto premesso, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 a favore di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 a favore di parte resistente. Roma 15 dicembre 2025 Il Giudice
RG IA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16707/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1782 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento TASI annualità 2019 con la quale il Comune liquidava una maggiore imposta dovuta per insufficiente versamento relativamente alle unità immobiliari di proprietà della società. Parte istante affermava di aver promosso ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale mediante cui venivano rettificate le rendite attribuite alle u.i. accertate.
Si costituiva il Comune che controdeduceva in merito alle visure catastali che non vi fosse alcuna annotazione circa l'esito del giudizio sulle rendite ed eventuali rettifiche di valore e per tale ragione insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva che in merito alla rettifica delle rendite catastali che a dire della parte ricorrente comporterebbero una rettifica della TARI 2019, in realtà da documentazione prodotta da parte resistente non è stata accolta in sede di legittimità, di conseguenza è legittimo l'operato del Comune.
Si osserva che parte resistente legittimamente ha assunto a base del calcolo le rendite risultanti in catasto ed ha agito in conformità con quanto statuito dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 504/92 secondo il quale: “la base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili […]” . Tale valore, secondo quanto previsto dal successivo comma 2, “è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori.
Tanto premesso, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 a favore di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 a favore di parte resistente. Roma 15 dicembre 2025 Il Giudice
RG IA