Decreto cautelare 17 aprile 2025
Decreto presidenziale 24 aprile 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/06/2025, n. 10921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10921 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04823/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4823 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da: IE OR, DI OM, FA NI, AN AU, RI GN La CA, EL PO, EN CO, OD ZO, CE GR, AL NE, AR GI, OA OT, AR CE, RO ZZ, AN La PE, AN AL, GE IA AR IM e SA IO Hojjat, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura, il Ministero della Salute, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Formez Pa, la Commissione Interministeriale Ripam e l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di PA Di RL, QU SC, AL DD e AN Mostaccio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
1) dell’Avviso pubblicato il 13.03.2025 sul sito di Formez Pa, per come corretto, avente oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell''Economia e delle Finanze, del Ministero dell''Interno, del Ministero della Cultura e dell''Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021). Avviso scorrimento graduatoria – Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) – SCELTA AMMINISTRAZIONE”, nonché i relativi allegati, per come anche rettificato, nelle parti considerate lesive per gli interessi dei ricorrenti;
2) dell’Avviso pubblicato il 07.04.2025 sul sito di Formez Pa, per come corretto, avente ad oggetto “Concorso per il reclutamento di 2.293 unità di personale non dirigenziale - Avviso scorrimento graduatoria - Profilo operatore amministrativo-assistente amministrativo-assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - SCELTA AMMINISTRAZIONE”, nonché i relativi allegati, e ogni atto conseguente, tra cui gli atti di assegnazione delle sedi, nelle parti lesive per gli interessi di parte ricorrente;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione, di scelta delle sedi dei candidati vincitori nonché i provvedimenti di assegnazione delle sedi scaturienti dal detto scorrimento; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove eventualmente interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alle procedure di scorrimento, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente gli scorrimenti disposti; g. gli avvisi di scorrimento della medesima graduatoria precedentemente pubblicati, nelle parti considerate lesive per gli interessi di parte ricorrente; h. l’avviso con cui il Ministero Giustizia DOG avrebbe comunicato che i candidati dalla posizione n. 2.853 alla posizione n. 4.562, sarebbero stati invitati a manifestare la preferenza rispetto all’amministrazione di destinazione soltanto al fine di assicurare l’assegnazione delle unità di personale richieste dalle Amministrazioni, senza diritto all’assunzione, sebbene allo stato non conosciuto ma richiamato nell’avviso del 13.03.2025; i. la nota prot. U-016388/2025 del 01.04.2025 emessa da Formez Pa in riscontro all’istanza presentata dalla ricorrente NE, nelle parti considerate lesive; l. gli avvisi di scorrimento delle graduatorie di riferimento, nelle parti di interesse e ove opportuno; m. i piani triennali del fabbisogno di personale delle amministrazioni banditrici e richiedenti, nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno;
per la declaratoria di illegittimità della gestione amministrative delle procedure di scorrimento della Graduatoria del concorso - profilo ECO, con conseguente condanna nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, alla revisione del proprio operato, nonché, sempre nell’interesse dei ricorrenti, all’utilizzo della graduatoria ECO al fine di colmare il fabbisogno di personale relativo;
in subordine, per la condanna delle Amministrazioni, ognuna secondo quanto di spettanza, al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore dei ricorrenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 23 aprile 2025 :
1) dell’Avviso pubblicato il 16.04.2025 sul sito di Formez Pa, per come corretto, recante l’assegnazione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell''Economia e delle Finanze, del Ministero dell''Interno, del Ministero della Cultura e dell''Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), nonché i relativi allegati, nelle parti considerate lesive per gli interessi dei ricorrenti;
2) se necessario, del provvedimento di scadenza, e di ogni atto istruttorio e di approvazione, ancorché non conosciuti, della graduatoria in questione;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione, di scelta delle sedi dei candidati vincitori nonché i provvedimenti di assegnazione delle sedi scaturenti dal detto scorrimento; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove eventualmente interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alle procedure di scorrimento, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente gli scorrimenti disposti; unitamente ad ogni altro atto già impugnato con ricorso principale
per la declaratoria di illegittimità della gestione amministrative delle procedure di scorrimento della Graduatoria del concorso - profilo ECO;
con conseguente condanna nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, alla revisione del proprio operato, nonché, sempre nell’interesse dei ricorrenti, all’utilizzo della graduatoria ECO al fine di colmare il fabbisogno di personale relativo;
in subordine, per la condanna delle Amministrazioni, ognuna secondo quanto di spettanza, al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Ministero della Salute, dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Formez Pa della Commissione Interministeriale Ripam e dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Visto l’avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, segnatamente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;
Rilevato che:
- i ricorrenti hanno impugnato gli avvisi relativi al concorso in oggetto indicato (profilo ECO), dolendosi delle modalità con cui l’Amministrazione ha proceduto agli scorrimenti di graduatoria;
- in particolare, i ricorrenti sostengono che l’Amministrazione avrebbe erroneamente individuato le posizioni interessate dagli avvisi di scorrimento e contestano, altresì, il mancato integrale scorrimento della graduatoria alla luce del fabbisogno del personale dei Ministeri coinvolti nella procedura, come individuato dai rispettivi piani triennali;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, eccependo, in rito, l’inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti per la proposizione di un ricorso collettivo, nonché per carenza di interesse, concludendo, nel merito, per l’infondatezza del ricorso;
- alla camera di consiglio del 20 maggio 2025, previo avviso alle parti dell’eventualità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a. sulla controversia, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- costituisce principio assolutamente consolidato quello in forza del quale “ In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo ” (Cass. civ., sez. un., 22 agosto 2019, n. 21607; conforme, di recente, Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2023, n. 2397);
- non è revocabile in dubbio che le contestazioni di eventuali errori di calcolo compiuti dall’Amministrazione nell’individuare la consistenza numerica delle posizioni da ricoprire e della scelta di non scorrere l’intera graduatoria, attengano ad un’ipotesi paradigmatica di “ modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria ”, laddove non vengano in rilievo scelte discrezionali, atti modificativi della graduatoria stessa ovvero di macroorganizzazione, espressione di potere amministrativo, come tali idonei a fondare una posizione di interesse legittimo;
- in altri termini, ciò che si censura in questa sede - e che concorre ad integrare la causa petendi del presente giudizio - è l’applicazione in concreto, a valle, di una disciplina predeterminata, non oggetto di contestazione in quanto non modificata da successivi atti di regolamentazione generale della graduatoria, idonei a radicare la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr., di recente, Cons. St., sez. IV, 20 gennaio 2025, n. 390);
- correlativamente, la pretesa erroneità delle “modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria” incide sul c.d. “ diritto all’assunzione ” (che matura in capo al candidato in caso di utile collocazione in graduatoria, anche per effetto di successivi scorrimenti), situazione giuridica soggettiva pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come diritto soggettivo, le cui vicende sono naturalmente devolute alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., sez. un., 15 febbraio 2022, n. 4870; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12 aprile 2022, n. 4428; per la giurisprudenza di questa Sezione v. T.A.R. Lazio, sez. IV ter, 17 ottobre 2023, n. 15391 e, più di recente, 19 dicembre 2024, n. 23056);
- segnatamente, nella sentenza n. 15391/23, la Sezione ha fissato i seguenti principi, dai quali non v’è ragione di discostarsi: a) “ la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, co. 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina. La linea di demarcazione tra giurisdizioni, quindi, è individuata nell'approvazione della graduatoria finale della procedura, che chiude la fase prettamente procedimentale caratterizzata dall'esercizio del pubblico potere, all'esito della quale l'Amministrazione è chiamata ad agire nella veste di datrice di lavoro secondo modelli di condotta prettamente privatistici ”; b) “ rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all'assunzione ”; c) “ nel pubblico impiego contrattualizzato il superamento di un concorso, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo ” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12495, che richiama Cass. civ., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21671);
- nel caso di specie, non essendovi alcuna contestazione dell’esito della procedura concorsuale (del quale, al contrario, i ricorrenti intendono avvalersi), la causa petendi del presente giudizio, quale discrimine tra le due giurisdizioni, è costituita dal diritto soggettivo all’assunzione, asseritamente leso dalla mancata ricomprensione dei candidati negli scorrimenti relativo al profilo ECO;
- non rileva inoltre nella presente controversia il precedente del Consiglio di Stato (sent. 390/2025) citato da parte ricorrente nei suoi scritti difensivi, trattandosi di una pronuncia concernente uno scorrimento di graduatoria che includeva la possibilità di scegliere ulteriori sedi e, soprattutto, amministrazioni non rientranti tra quelle originariamente offerte dal concorso, con conseguente modifica ex post delle originarie previsioni del bando, da intendersi pertanto atto di macro-organizzazione;
- nella fattispecie in esame, invece, l’Amministrazione si è attenuta alle prescrizioni della lex specialis (art. 10, rubricato “ Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio ”) disponendo le assegnazioni dei candidati vincitori sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dei profili richiesti dalle amministrazioni c.d. banditrici;
Ritenuto, altresì, che:
- la priorità logico-giuridica che riveste il vaglio circa la sussistenza della giurisdizione, nell’ambito dell’ordine di esame delle questioni ( ex multis , di recente, Cons. St., sez. V, 9 maggio 2024, n. 4153), esonera il Collegio dallo scrutinio delle altre eccezioni di rito, posto che, in caso di translatio iudicii , si ha una “ riproposizione della domanda ” (art. 11, comma 2, c.p.a.; cfr. Cons. St., sez. V, 3 aprile 2023, n. 3425), con gli adattamenti resi necessari dalla diversa struttura del processo, idonei ad incidere sulla perimetrazione del petitum e, dunque, anche sui profili soggettivi della domanda giudiziale;
- in conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con assegnazione alle parti del termine ex art. 11 c.p.a. per l’eventuale riassunzione dinnanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, al quale potrà essere sottoposta la questione dell’illegittimità degli atti amministrativi presupposti, che, se del caso, potranno essere disapplicati secondo le regole generali;
- tenuto conto della natura della decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO