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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1761/2022 V.G. avente per oggetto “Adozione di maggiorenni” promosso da
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Gianni Fragassi Parte_1
(C.F. ) dell'Ordine degli Avvocati di Teramo;
C.F._1 con il quale il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad adottare adottare la Sig,ra Parte_2
(C.F. ) nata a [...], il [...] e residente in [...]
[...] C.F._2
(Germania), alla Via Dusseldorfer Strasse 47.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.9.2022 il ricorrente, nato a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale ai sensi degli artt. 311 c.c. e ss., di autorizzare l'adozione di figlia di Parte_2 [...]
, moglie del ricorrente, sussistendo la differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla Controparte_1 legge come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.
Effettuate le notificazioni nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 291 e 311 ss c.c., all'udienza del 02.11.2022 sono comparsi l'adottante, l'adottanda, la madre e il marito dell'adottanda che, esaminati dal Giudice, hanno prestato i necessari consensi ed assensi.
Per quanto concerne, invece, il padre dell'adottanda, sono state prodotte una dichiarazione sostitutiva ex art. 47
D.P.R. 445/2000 dell'adottanda attestante l'assenza di qualsiasi informazione circa il proprio padre naturale e la comunicazione via pec con la quale è stato richiesto all'Ambasciata italiana a L'Avana (Cuba) l'indirizzo di residenza del padre biologico dell'adottanda a fini di notifica degli atti giudiziari della procedura (si vedano i documenti depositati in data 28.5.2024), senza che le ricerche effettuate, sia in via informale da parte della adottanda
(avvenimento questo attestato dalla predetta dichiarazione), che in via formale (da parte dell'avvocato del ricorrente a mezzo di comunicazione all'ambasciata) abbiano consentito di reperire il padre biologico - o, quantomeno, fornito alcun indizio sulla base del quale procedere ulteriormente alla ricerca dello stesso.
In aggiunta, il ricorrente ha dichiarato di voler adottare che ha dichiarato di Parte_2 considerare come una figlia, avendo con lui convissuto fin dal 2006 ed essendo sposato con la madre della ragazza dal 2005.
La madre dell'adottanda ha espresso l'assenso all'adozione, esprimendo la propria felicità in merito alla richiesta di adozione inoltrata dal marito in quanto la figlia non ha avuto mai un padre.
Da ultimo, anche il marito dell'adottanda ha espresso il proprio consenso, confermando di averli visti molto legati e avendo potuto constatare come il sig. li abbia aiutati nei momenti di difficoltà. Pt_1 Acquisiti gli atti di assenso previsti dalla legge, l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr., ex multis, Cass., sez. civ., n.2426/2006), verifica che – alla luce dell'istruttoria svolta – ha dato esito positivo, essendo emerso che la domanda di adozione corrisponde all'intenzione libera e sincera dell'adottante e dell'adottando ed è frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività.
Le dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso dalle stesse espresso costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per dare seguito all'adozione richiesta, osserva il Collegio che risultano documentati:
- dichiarazione sostitutiva dell'adottante, attestante data e luogo di nascita, residenza e di non avere discendenti legittimi o legittimati e naturali;
- certificato di nascita dell'adottando;
- certificato di stato di famiglia dell'adottante (dal 18.04.2007 al 05.7.2022);
- dichiarazione sostitutiva dell'adottanda dalla quale risulta il proprio stato civile;
- estratto di matrimonio tra l'adottante e la sig.ra ; Controparte_1
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 c.c. come indicate negli artt. 291
e seg. c.c. e segnatamente: i) l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il consenso all'adozione, così come i genitori naturali dell'adottando hanno espresso il proprio consenso;
ii) l'adottante ha compiuto gli anni 35 (essendo nato nel 1960) e supera di 18 anni l'età dell'adottando (art. 291 c.c.), essendo quest'ultimo nato nel
1991.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione conviene ex art. 312 n. 2) c.c. all'adottando, il quale vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo con l'adottando e in quanto l'adozione può garantire all'adottante la possibilità di trasmettere il proprio patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale è affettivamente legato.
Trova applicazione il disposto dell'art. 299 comma 1 c.p.c., secondo cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da;
Parte_1 visti gli artt. 313 e 299 c.c.
DISPONE farsi luogo all'adozione del maggiorenne da parte di;
Parte_2 Parte_1
DIPONE che l'adottato assuma il cognome da anteporre al proprio, ai sensi dell'art. 299 comma 1 c.c.; Pt_1
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Teramo, così deciso nella camera di consiglio dell'8.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
(atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela d'Adamo
(atto sottoscritto digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1761/2022 V.G. avente per oggetto “Adozione di maggiorenni” promosso da
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Gianni Fragassi Parte_1
(C.F. ) dell'Ordine degli Avvocati di Teramo;
C.F._1 con il quale il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad adottare adottare la Sig,ra Parte_2
(C.F. ) nata a [...], il [...] e residente in [...]
[...] C.F._2
(Germania), alla Via Dusseldorfer Strasse 47.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.9.2022 il ricorrente, nato a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale ai sensi degli artt. 311 c.c. e ss., di autorizzare l'adozione di figlia di Parte_2 [...]
, moglie del ricorrente, sussistendo la differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla Controparte_1 legge come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.
Effettuate le notificazioni nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 291 e 311 ss c.c., all'udienza del 02.11.2022 sono comparsi l'adottante, l'adottanda, la madre e il marito dell'adottanda che, esaminati dal Giudice, hanno prestato i necessari consensi ed assensi.
Per quanto concerne, invece, il padre dell'adottanda, sono state prodotte una dichiarazione sostitutiva ex art. 47
D.P.R. 445/2000 dell'adottanda attestante l'assenza di qualsiasi informazione circa il proprio padre naturale e la comunicazione via pec con la quale è stato richiesto all'Ambasciata italiana a L'Avana (Cuba) l'indirizzo di residenza del padre biologico dell'adottanda a fini di notifica degli atti giudiziari della procedura (si vedano i documenti depositati in data 28.5.2024), senza che le ricerche effettuate, sia in via informale da parte della adottanda
(avvenimento questo attestato dalla predetta dichiarazione), che in via formale (da parte dell'avvocato del ricorrente a mezzo di comunicazione all'ambasciata) abbiano consentito di reperire il padre biologico - o, quantomeno, fornito alcun indizio sulla base del quale procedere ulteriormente alla ricerca dello stesso.
In aggiunta, il ricorrente ha dichiarato di voler adottare che ha dichiarato di Parte_2 considerare come una figlia, avendo con lui convissuto fin dal 2006 ed essendo sposato con la madre della ragazza dal 2005.
La madre dell'adottanda ha espresso l'assenso all'adozione, esprimendo la propria felicità in merito alla richiesta di adozione inoltrata dal marito in quanto la figlia non ha avuto mai un padre.
Da ultimo, anche il marito dell'adottanda ha espresso il proprio consenso, confermando di averli visti molto legati e avendo potuto constatare come il sig. li abbia aiutati nei momenti di difficoltà. Pt_1 Acquisiti gli atti di assenso previsti dalla legge, l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr., ex multis, Cass., sez. civ., n.2426/2006), verifica che – alla luce dell'istruttoria svolta – ha dato esito positivo, essendo emerso che la domanda di adozione corrisponde all'intenzione libera e sincera dell'adottante e dell'adottando ed è frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività.
Le dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso dalle stesse espresso costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per dare seguito all'adozione richiesta, osserva il Collegio che risultano documentati:
- dichiarazione sostitutiva dell'adottante, attestante data e luogo di nascita, residenza e di non avere discendenti legittimi o legittimati e naturali;
- certificato di nascita dell'adottando;
- certificato di stato di famiglia dell'adottante (dal 18.04.2007 al 05.7.2022);
- dichiarazione sostitutiva dell'adottanda dalla quale risulta il proprio stato civile;
- estratto di matrimonio tra l'adottante e la sig.ra ; Controparte_1
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 c.c. come indicate negli artt. 291
e seg. c.c. e segnatamente: i) l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il consenso all'adozione, così come i genitori naturali dell'adottando hanno espresso il proprio consenso;
ii) l'adottante ha compiuto gli anni 35 (essendo nato nel 1960) e supera di 18 anni l'età dell'adottando (art. 291 c.c.), essendo quest'ultimo nato nel
1991.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione conviene ex art. 312 n. 2) c.c. all'adottando, il quale vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo con l'adottando e in quanto l'adozione può garantire all'adottante la possibilità di trasmettere il proprio patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale è affettivamente legato.
Trova applicazione il disposto dell'art. 299 comma 1 c.p.c., secondo cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da;
Parte_1 visti gli artt. 313 e 299 c.c.
DISPONE farsi luogo all'adozione del maggiorenne da parte di;
Parte_2 Parte_1
DIPONE che l'adottato assuma il cognome da anteporre al proprio, ai sensi dell'art. 299 comma 1 c.c.; Pt_1
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Teramo, così deciso nella camera di consiglio dell'8.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
(atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela d'Adamo
(atto sottoscritto digitalmente)