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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 26.6.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
A.R. Bongiorno
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, con mandato in Parte_2 atti, dall'Avv. M. Perlangeli
Resistente
, Controparte_1
contumace
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.3.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02420220013565002000, notificata in data 9.2.2023, con la quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo di € 11.175,32 per contributi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'addebito ai sensi degli artt. 63 e 74 Regolamento unico Cassa Forense e/o ex art. 13 e 14 l. 689/81;
- la non debenza della somma richiesta con il suindicato titolo stante l'assenza del presupposto contributivo, ovvero l'esercizio della professione forense;
- la prescrizione dei contributi imputabili agli anni 2016 e 2017.
Chiedeva pertanto l'annullamento del titolo.
1 Si costituiva la che contestava gli avversi Pt_2 Parte_2
assunti rilevando come, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 247/2012, le fosse tassativamente preclusa la facoltà di rilevare autonomamente situazione di incompatibilità.
Quanto all'asserita prescrizione del credito, invocava l'operatività del termine decennale di cui all'art. 66 della suindicata legge.
Nel merito, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui alla cartella impugnata.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva Controparte_1
contumace.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La somma richiesta in pagamento concerne i contributi minimi obbligatori, contributi integrativi ed, in una esigua parte, quelli di maternità relativi agli anni 2016, 2017 e 2018.
Secondo l'assunto attoreo, si tratterebbe di somme non dovute in quanto – nel periodo in contestazione- il ricorrente, iscritto alla Cassa dall'1.12.2009 al 28.2.2023 (data di cancellazione dal relativo Albo), non avrebbe svolto, in maniera effettiva e continuativa, alcuna attività professionale: presupposto, anche nella vigenza della legge n. 247/2012, legittimante la pretesa contributiva della Pt_2
Gioverà riportare il dato normativo di riferimento, applicabile ratione temporis.
L'art. 21 l. 247/2012 ha previsto quanto segue: “
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo
è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale
e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.
2
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza.
Contr Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo.
La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi
Contr omissioni, il nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinchè provvedano in sostituzione.
Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
[...]
. Controparte_3
9. La , con proprio regolamento, Controparte_3
determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri
3 reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla ”. Controparte_3
Come noto, poi, gli artt. 10 e 11 della legge n. 576/80 prevedono che tutti i professionisti iscritti alla sono tenuti a versare annualmente un contributo proporzionale al reddito Pt_2
professionale, quale risulta dalla dichiarazione ai fini dell'lrpef dello stesso anno ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio (a prescindere dal reddito prodotto), il cui importo viene adeguato annualmente (in base all'art. 8, co. 4, della legge n. l4l/92), un contributo integrativo pari al 2 % del volume d'affari dichiarato ed un contributo minimo obbligatorio pari al 2% calcolato su un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'art. 10, dovuto per lo stesso anno, oltre ad un contributo di maternità ( ai sensi dell'art. 83 del d.lgs n. 151/01, come modificato dalla l. n. 289/03), annualmente rivalutato. Ciò in relazione anche all'articolo 38 della Costituzione che sancisce il diritto alla previdenza ed all'assistenza dei lavoratori, i cui principi sono indicati dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che prevede coperture assicurative differenti in relazione ad attività professionali diverse e all'obbligo della copertura previdenziale per ogni attività lavorativa.
Ciò posto, la Suprema Corte, con sentenza n. 24141/2020, ha chiarito che "la L. n. 576 del 1980, art. 11, costruisce il relativo obbligo come strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell'iscrizione all'Albo e che la L. n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, nel prevedere che l'attività professionale che sia stata svolta in una situazione di incompatibilità non accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente dia luogo esclusivamente alla preclusione dell'iscrizione alla di Pt_2
previdenza e all'impossibilità di considerare utile ai fini previdenziali il periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta, non revoca comunque in dubbio che l'attività professionale possa essere stata legittimamente esercitata in virtù della (mera) iscrizione all'Albo"; ragione per cui "deve ritenersi che il pagamento del contributo integrativo sia esclusivamente collegato all'esercizio dell'attività professionale resa comunque possibile dall'iscrizione e finalizzato all'attuazione del dovere di solidarietà intercategoriale, che non può venir meno per effetto dell'accertamento di una situazione d'incompatibilità rispetto all'esercizio della professione, con conseguente non configurabilità di un obbligo di restituzione dei contributi integrativi".
4 Seppur con riferimento ad una pretesa azionata dalla la Corte di Parte_3
Cassazione ha evidenziato come “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le Pt_2
condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo" (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21)”.
Trattasi di principi che possono essere applicati anche al caso di specie, stante l'identità di ratio: il fatto che il ricorrente sia rimasto iscritto all'Albo senza soluzione di continuità sino al febbraio 2023 (momento in cui ha chiesto e ottenuto la relativa cancellazione, mai invece chiesta precedentemente nonostante – secondo gli assunti attorei- l'istante non avrebbe esercitato la professione per un rilevante arco temporale, ovvero sin dal 2014) ha di fatto reso possibile l'esercizio della professione (anche mediante, a titolo esemplificativo, attività di consulenza stragiudiziale) e tanto giustifica la richiesta di pagamento – incontestata nel quantum – dei contributi minimi oggetto della cartella di pagamento impugnata.
In particolare, atteso che il ricorrente non ha dedotto la sussistenza di alcuna causa di incompatibilità e che non ha invocato neppure l'operatività della speciale causa di sospensione dal pagamento dei contribuiti di cui all'art. 21 co. 7 lett. b) legge 247/2012
(constando in atti un certificato medico datato 4.12.2023), rilevato inoltre che, nel corso degli anni per cui è causa l'istante non ha mai formulato alcuna segnalazione circa l'assenza di esercizio di attività professionale malgrado le attività di revisione poste in essere dall'Albo, le circostanze di fatto allegate in ricorso, a riprova dell'assenza di un esercizio continuativo della professione, non appaiono dirimenti nel senso prospettato dal ricorrente, a fronte comunque della possibilità – connessa all'iscrizione all'Albo – di svolgere, come suesposto, attività anche di natura stragiudiziale.
Sul punto, posto che la mancata produzione di reddito non costituisce, in base alla legge professionale, elemento sintomatico dell'assenza di esercizio della professione, si osserva da un lato che il ricorrente è stato titolare di p.iva sino a febbraio 2023 e che ha proceduto, come è pacifico, al versamento della quota di iscrizione all'Albo; dall'altro che in atti consta documentazione dalla quale si evince il mancato funzionamento dell'indirizzo pec
5 datata 10.2.2022 (e dunque successiva al periodo per cui è causa), laddove non vi è documentazione dalla quale evincere che il ricorrente non abbia svolto aggiornamenti professionali per il periodo in contestazione (né è stato chiesto di provare la relativa circostanza), senza che a differenti conclusione possa indurre ex se l'autodichiarazione prodotta dal ricorrente.
La mancata sottoscrizione di una polizza professionale (circostanza priva di alcuna contestualizzazione temporale e che sarebbe desumibile dall'omessa annotazione dei relativi estremi presso l'Albo) o la dismissione dello studio professionale non rappresentano circostanze idonee a comprovare, per gli anni in contestazione, l'assenza di esercizio della professione nei termini innanzi specificati.
Ciò posto, le somme oggetto di richiesta di pagamento non risultano estinte per intervenuta prescrizione.
Sul punto si osserva che per regola generale i crediti per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori si prescrivono nel termine di cinque anni (art. 3, comma 9, legge
8 agosto 1995, n. 335), che inizia a decorrere dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento (cfr. tra le tante Cass. Civ. 1 giugno 2022, n. 17812).
Per quanto riguarda i contributi previdenziali di , tuttavia, è intervenuta una CP_3
modifica sulla disciplina della prescrizione con l'art. 66, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, in vigore dal 2 febbraio 2013, che ha escluso l'applicazione della norma in questione e che pertanto porta a ritenere decennali i termini di prescrizione dei relativi contributi
(facendo rivivere in sostanza la norma di cui all'art. 19, comma primo, legge 20 settembre
1980, n. 576).
Atteso che i contributi per cui è causa concernono gli anni 2016/2018, al momento della notifica della cartella – avvenuta, come è pacifico tra le parti- in data 9.2.2023, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Quanto poi all'eccepita nullità della cartella per omessa notifica di una preventiva contestazione di addebito, se ne rileva l'irrilevanza ai fini del decidere in quanto “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento […] ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che
l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio
(articoli 633, 644 c.p.c. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (articolo 645 c.p.c.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione e' investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere
6 con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorche' il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non puo' limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n. 14149)” (Cass, n.
6959/2018).
Né appare applicabile al caso di specie il principio espresso dalle pronunce richiamate in ricorso in quanto inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, laddove nel caso in esame rileva il fatto che “In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali” (cfr. Cass, SU n. 5076/2015).
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
L'assoluta peculiarità della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale – sì come risultante anche dalla documentazione prodotta dal ricorrente- giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di e di così Parte_2 Controparte_1
provvede: rigetta il ricorso;
spese integralmente compensate.
Brindisi, 26.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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