Sentenza 17 marzo 2026
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- 1. Il Partenariato Pubblico Privato alla prova del principio del tempus regit actumAvv. Mariangela Cianci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 30 marzo 2026
La vicenda contenziosa analizzata dal T.A.R. Campania – Napoli e definita con la sentenza n° 1836/2026 è piuttosto peculiare: a fronte di n. 3 proposte volte all'ammodernamento energetico di parte del patrimonio immobiliare di un'Azienda Sanitaria (di cui due presentate sotto la vigenza del Codice degli Appalti del 2016 e una presentata sotto la vigenza del Codice degli Appalti del 2023) quale normativa la P.A. deve applicare? Più nello specifico, le proposte redatte sotto la vigenza del D.Lgs. n° 50/2016 vanno vagliate alla luce di siffatta normativa pur se l'iter valutativo delle stesse venga avviato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n° 36/2023? La questione non è di poco conto, …
Leggi di più… - 2. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
La sentenza del T. A. R. Campania – Napoli n° 1836/2026 affronta la delicata questione della normativa applicabile a proposte di P. P. P. presentate sotto la vigenza del Codice Appalti del 2016 (D. Lgs. n° 50/2016) ma vagliate dalla P. A. dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n° 36/2023). La vicenda contenziosa analizzata dal T. A. R. Campania – Napoli ...
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La sentenza del T. A. R. Campania – Napoli n° 1836/2026 affronta la delicata questione della normativa applicabile a proposte di P. P. P. presentate sotto la vigenza del Codice Appalti del 2016 (D. Lgs. n° 50/2016) ma vagliate dalla P. A. dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n° 36/2023). La vicenda contenziosa analizzata dal T. A. R. Campania – Napoli ...
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04762/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4762 del 2025, proposto da TA NZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro n. 5775/2024, pubblicata in data16.09.2024, nel procedimento n.r.g. 19202/2023, notificata all’Amministrazione in data 05.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:
- con sentenza n. 5775/2024, pubblicata il 19 settembre 2024, il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente, mediante l’accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l’importo di € 500 per ciascuna delle annualità riconosciute;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 5 novembre 2024 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo fin d’ora, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito solo formalmente nel presente giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza di parte ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento:
-delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 700,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AN TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO