Decreto cautelare 23 luglio 2025
Ordinanza cautelare 1 settembre 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/01/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08455/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8455 del 2025, proposto da
LA LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia Uff V Ambito Terr per la Provincia di Pordenone, Istituto Comprensivo Statale di Brugnera Prata di Pordenone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
IA MA NN, SY EM, LE TE, LE AS, non costituiti in giudizio;
Per l’annullamento e/o nullità
previa sospensione
1. del decreto n. 10822/2025 dell'08/07/2025, a firma dell'Istituto Comprensivo Statale di Brugnera-Prata di Pordenone, avente ad oggetto la proposta di esclusione dalla prima fascia delle GPS di Pordenone dell'odierna ricorrente per le classi ADMM e ADSS, ivi compreso ogni allegato;
2. nonché ove occorra del decreto di annullamento in autotutela di cui al prot. n. 10817/2025 dell'08/07/2025 ed ivi compreso ove occorra il decreto di cui al prot. n. 10510 del 30/06/2025;
3. di ogni altro provvedimento tramite cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle ambite graduatorie e fasce per le predette classi di concorso.
4. di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del decreto n. 5810/2024, a firma dell'ATP di Pordenone, con il quale sono state pubblicate le GPS per l'ATP di Pordenone, valevoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui sono intese in senso escludente per l'odierna ricorrente;
5. nonché del decreto n. 6061/2024, a firma dell'ATP di Pordenone, con il quale sono state rettificate le GPS per l'ATP di Pordenone, valevoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui sono intese in senso escludente;
6. nonché dei provvedimenti delle istituzioni scolastiche di prima nomina, ove intesi in senso escludente, tramite cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente;
7. nonché di ogni eventuale altra modifica o rettifica delle anzidette graduatorie per la fascia di interesse, classi ADMM e ADSS, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, nonché di ogni altro eventuale elenco aggiuntivo ove pubblicato e del relativo decreto di approvazione, compresa ogni eventuale rettifica o modifica, se intesi in senso escludente per l'odierna parte istante;
8. nonché di ogni altra graduatoria provinciale, elenco e fascia di interesse della ricorrente, da cui è stata esclusa, e dei relativi decreti di approvazione, per le classi di concorso ADMM e ADSS dell'ATP di Pordenone;
9. nonché di ogni atto di rigetto, ivi compreso qualunque altro parere, anche dal protocollo non conosciuto, e di ogni altro atto di esclusione della ricorrente dalle ambite fasce e graduatorie per le classi e provincia di interesse;
10. nonché, ove occorra, degli atti presupposti e/o connessi, ossia: dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88, con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026 che si intende integralmente richiamata, nonché delle relative tabelle ed allegati, se intesa in senso escludente per la parte istante;
11. dell'O.M. 08 giugno 2024, n. 114, contenente “Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, comprese note, tabelle ed allegati, se intese in senso escludente;
12. ove occorra dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ivi comprese le relative graduatorie, tabelle ed allegati, se intese in senso escludente per la parte istante;
13. dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ivi comprese le relative graduatorie, tabelle ed allegati;
14. del decreto ministeriale n. 26/2025, a firma del MIM, ed avente ad oggetto la costituzione degli elenchi aggiuntivi, ivi compresi i relativi allegati e note, nonché di ogni atto di rettifica e modifica successivo al predetto decreto;
15. del D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, recante: “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze personale docente ed educativo” e dei relativi allegati e dei rispettivi elenchi aggiuntivi, se intesi in senso escludente;
16. del Decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto la costituzione degli elenchi aggiuntivi per il biennio 2020-2022 e dei relativi elenchi aggiuntivi;
17. nonché, ove occorra, della Circolare Ministeriale prot. n. 115135 del 25.07.2024 avente ad oggetto “Anno scolastico 2024/25 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”;
18. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 157951 del 10/07/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato, ivi compresi i relativi allegati, se inteso in senso escludente;
19. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 157951 del 10/07/2025, del dm. n. 32/2025, del dm. n. 111/2024, tutti a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed aventi tutti ad oggetto lo scorrimento delle GPS per il sostegno;
Per l’accertamento
del diritto della ricorrente al proprio reinserimento nelle graduatorie di interesse, con posizione e punteggio spettante, per le classi di sostegno ADMM e ADSS.
Per la condanna
a permettere alla ricorrente il proprio reinserimento nelle graduatorie di interesse, con posizione e punteggio spettante, per le classi ADMM e ADSS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia Uff V Ambito Terr per la Provincia di Pordenone e di Istituto Comprensivo Statale di Brugnera Prata di Pordenone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Marco UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 31.03.2024 la prof.ssa LA LL conseguiva la specializzazione su materia di sostegno presso l’Università “San Jorge” di Saragozza (Spagna); per il relativo titolo inoltrava il 29.04.2024 formale istanza di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
In data 10.06.2024 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie delle supplenze per la provincia di Pordenone, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Ufficio V- Ambito territoriale di Pordenone con nota prot. 6088 del 2.07.2024 disponeva l’esclusione della ricorrente dalle GPS con la seguente motivazione “ per assenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prima fascia delle GPS dall’art. 3 comma 10, lettera a) e dall’art. 7 comma 12 dell’O.M. 88/2024 ” (doc. 4 depositato dall’amministrazione resistente il 18.08.2025).
Ai sensi dell’art. 7 comma 12 dell’O.M. 88/2024 “ Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all’estero; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi ”.
Nel provvedimento di esclusione l’Amministrazione contestava, dunque, la mancata allegazione del titolo estero di specializzazione alla domanda di inserimento nelle GPS.
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la prof.ssa LL insorgeva avverso la propria esclusione dalle GPS e chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti indicati in epigrafe, articolando le seguenti censure così rubricate:
- “ I. Sull’assenza di motivazione del provvedimento impugnato. Illogicità manifesta – violazione della L. n. 241/1990 – omessa motivazione – eccesso di potere per violazione del principio di non contraddizione – nullità – eccesso di potete per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – violazione dell’O.M. n. 88/2024 – violazione del giusto procedimento – violazione dell’art. 97 Cost – violazione della direttiva n. 2005/36/CE – violazione del d.lgs. n. 206/2007 ”;
- “ II. Violazione del giusto procedimento – illogicità manifesta – violazione del rapporto paritetico – violazione della direttiva n. 2005/36/CE – violazione del d.lgs. n. 206/2007 – violazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti – violazione DPR n. 445/2000 – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – ingiustizia manifesta – violazione della L. n. 241/1990 ”.
3. Con decreto cautelare n. 4021 del 23 luglio 2025 il Presidente della Sezione accoglieva l’istanza di misure cautelari monocratiche.
4. Il 29 luglio 2025 l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio e il successivo 18 agosto 2025 depositava una relazione con annessa documentazione.
5. Con ordinanza cautelare n. 4647 dell’1 settembre 2025 il Tribunale confermava il decreto cautelare presidenziale n. 4021/2025 ai fini dell’inserimento con riserva della ricorrente nelle graduatorie provinciali e di istituto di 1^ fascia per le classi di concorso ADMM e ADSS per il biennio 2024/2025 – 2025/2026; veniva altresì disposta l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
6. Integrato il contraddittorio, all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso, in aderenza all’orientamento già espresso da questa Sezione (sentenze n. 12884/2025 e 12896/2025), merita accoglimento per le seguenti ragioni.
L’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che “ i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti ”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “ le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato ”.
Alla luce di quanto previsto dalle disposizioni sopra riportate, la Sezione, in un precedente giudizio vertente sulla medesima questione (sentenza n. 12884/2025, cit. ed allo stato non appellata), ha ritenuto illegittima la clausola dell’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 (art. 7, comma 12) che prevede, a pena di esclusione, che il candidato produca, al momento della presentazione della domanda, il titolo di studio conseguito all’estero già presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il relativo riconoscimento.
Trattasi infatti di documentazione detenuta dalla medesima amministrazione che ha bandito la procedura, indicata dalla ricorrente nella domanda e attinente a fatti di piena conoscenza dell’amministrazione medesima.
Ne consegue che:
- per un verso, l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi, senza onerare il candidato della produzione di documentazione a suo tempo inoltrata alla stessa Amministrazione, in coerenza con le esigenze della semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (cfr., ex multis, C.d.S. Sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 661; C.d.S., Sez. V, 23 luglio 2018, n. 4445; id. 27 luglio 2017, n. 3698; id. 3 settembre 2013, n. 4377; id., 28 dicembre 2011, n. 6947; Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1489; id. 16 luglio 2007, n. 4011);
- per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico dei candidati, in ogni caso l’ordinanza ministeriale non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti che sono già nella disponibilità dell’amministrazione.
8. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, gli atti impugnati vanno annullati.
9. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e il Ministero dell’Istruzione e del Merito cui è imputabile l’insorgenza della lite. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite fra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati atti di esclusione della ricorrente dalle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 valide per il biennio 2024-2026 per le classi di concorso ADMM e ADSS per la Provincia di Pordenone.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato ove versato.
Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IA, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco UR | NA IA |
IL SEGRETARIO