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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/12/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.Arianna De Martino Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 378 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CANCELLOTTI MARINA elettivamente Parte_1 domiciliato in presso il difensore avv. CANCELLOTTI MARINA APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. FELIZIANI PAOLO elettivamente domiciliato in Controparte_1 VIA DEL MERCATO 17 SPOLETO presso il difensore avv. FELIZIANI PAOLO
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato in data 5.7.2023, impugnava la Parte_1 sentenza n. 444/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il 12/06/2023 , con cui veniva accolta la domanda proposta da e, accertato che le somme presenti sul conto corrente n. 4185- Controparte_1
4 intestato alle parti ed acceso presso il Banco di Desio e della Brianza s.p.a. (agenzia di S. Giovanni di
Baiano di Spoleto), erano di proprietà esclusiva di condannava a Controparte_1 Parte_1 prestare il proprio consenso all'istituto di credito affinché questi proceda alla liquidazione integrale di pagina 1 di 2 tali somme in favore di e condannava alla corresponsione in Controparte_1 Parte_1 favore di degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. sulle somme presenti sul suddetto Controparte_1 conto, dall'introduzione del giudizio alla data di effettivo svincolo di tali somme e al pagamento delle spese processuali.
Nelle more del giudizio l'appellante depositava rinuncia all'appello, l'appellato depositava accettazione della rinuncia.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite su richiesta delle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c. definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Perugia, 11/12/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.Arianna De Martino Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 378 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CANCELLOTTI MARINA elettivamente Parte_1 domiciliato in presso il difensore avv. CANCELLOTTI MARINA APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. FELIZIANI PAOLO elettivamente domiciliato in Controparte_1 VIA DEL MERCATO 17 SPOLETO presso il difensore avv. FELIZIANI PAOLO
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato in data 5.7.2023, impugnava la Parte_1 sentenza n. 444/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il 12/06/2023 , con cui veniva accolta la domanda proposta da e, accertato che le somme presenti sul conto corrente n. 4185- Controparte_1
4 intestato alle parti ed acceso presso il Banco di Desio e della Brianza s.p.a. (agenzia di S. Giovanni di
Baiano di Spoleto), erano di proprietà esclusiva di condannava a Controparte_1 Parte_1 prestare il proprio consenso all'istituto di credito affinché questi proceda alla liquidazione integrale di pagina 1 di 2 tali somme in favore di e condannava alla corresponsione in Controparte_1 Parte_1 favore di degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. sulle somme presenti sul suddetto Controparte_1 conto, dall'introduzione del giudizio alla data di effettivo svincolo di tali somme e al pagamento delle spese processuali.
Nelle more del giudizio l'appellante depositava rinuncia all'appello, l'appellato depositava accettazione della rinuncia.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite su richiesta delle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c. definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Perugia, 11/12/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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