Art. 2.
La somma di lire 800 milioni di cui al precedente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, lire 175 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 325 milioni nell'esercizio 1965 e lire 150 milioni nell'esercizio 1966.
All'onere recato dalla presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La somma di lire 800 milioni di cui al precedente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, lire 175 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 325 milioni nell'esercizio 1965 e lire 150 milioni nell'esercizio 1966.
All'onere recato dalla presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.