Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 1375/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del in cui sono parti
nata a [...] il [...] (cod. Parte_1 fisc.: , rappresentata e difesa dall'avv.ta Daniela Bianco C.F._1 presso cui ha eletto domicilio;
-ricorrente-
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Scopelliti presso C.F._2 cui ha eletto domicilio;
-resistente-
L'avv.ta Alba Sammarco, nella qualità di curatrice speciale dei minori Per_1
e ;
[...] Persona_2
PM - sede
-intervenienti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.3.23 chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1 personale da , previa adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti Parte_2 in relazione all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento della coniuge e dei figli minori. Più nello specifico la ricorrente chiedeva che il Tribunale:
“1. Dichiari la separazione dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Alcamo (TP), in data 10 agosto
1991 regolarmente trascritto nei Registri dello Stato civile del suddetto Comune al n.
189 Serie A parte II dell'anno 1991;
2. Affidi i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, stabilendo che ciascun genitore comunichi
1
3. Stabilisca la residenza dei figli presso la madre regolamentando come segue la frequentazione con il padre:
- durante la settimana, nel periodo scolastico almeno 3 giorni e precisamente il lunedì, martedì e giovedì dalle 13.00 all'uscita della scuola alle ore 21.00, con rientro dopo la cena presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi tra i coniugi;
a settimane alterne dal venerdì dopo l'orario scolastico con prelievo del padre fino alla domenica dopo cena. Nel periodo non scolastico sarà seguito il medesimo calendario salvo diversi accordi tra i genitori.
- I ragazzi trascorreranno ad anni alterni con i due genitori la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; lo stesso avverrà per il giorno di San Silvestro ed il primo giorno dell'anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, secondo intese prestabilite di anno in anno, salvo diverso accordo tra le parti.
Eventuali ulteriori periodi di vacanza, così come viaggi dei minori, saranno concordati di volta in volta tra i coniugi, tenendo conto delle rispettive esigenze di entrambi i genitori e secondo accordi preventivi di almeno un mese.
I figli trascorreranno con i genitori tutte le altre festività ad anni alterni nonché i giorni dei rispettivi compleanni degli stessi genitori. Il giorno del compleanno dei figli, salvo diversi accordi tra i genitori sarà festeggiato a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro.
4. Assegni la casa familiare, sita in Reggio Calabria, Via Casa Savoia, di proprietà del sig. , alla moglie sig.ra con cui Parte_2 Parte_1 risiederanno i figli, con ogni arredo e pertinenza, salvo gli effetti personali che il sig.
potrà asportare e stabilisca la data entro la quale lo Stesso dovrà Parte_2 allontanarsene.
5. Disponga che il sig. sia tenuto ed obbligato al versamento in favore Parte_2 della moglie della somma di € 250,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento o in subordine quale assegno alimentare o della diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Detto importo sarà adeguato annualmente con decorrenza dal mese di giugno 2024, secondo gli indici Istat.
6. Disporre altresì che il sig. sia tenuto ed obbligato al mantenimento dei Parte_2 figli, in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra Parte_1 dell'importo di Euro 600,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale con decorrenza giugno 2024, secondo gli indici Istat.
7. Disponga che il sig. sia tenuto ed obbligato al pagamento dell'80 % Parte_2 delle spese straordinarie per i figli minori come da Protocollo vigente presso Codesto
Tribunale quali spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
8. Ordini alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alcamo (TP), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
2 Con decreto del 24.5.23 il giudice istruttore adottava provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. e ordinava a “di versare a Parte_2 [...]
la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 a titolo di contributo al Parte_1 pagamento del canone di locazione dell'abitazione sita a Gallico in via Casa Savoia 243 ed € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie questi ultimi soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT)”.
Il decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c. e il relativo decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati regolarmente a mani di Parte_2
All'udienza dell'8.6.23, non compariva;
il giudice procedeva Parte_2 all'audizione delle figlie delle parti:
1) maggiorenne, riferiva di essere allo stato disoccupata, di Persona_3 percepire mensilmente 328 euro a titolo di NASPI, di convivere con il proprio compagno il quale lavora come magazziniere e percepisce approssimativamente 1.000 euro al mese dalla propria attività lavorativa, di essere gravati mensilmente della rata del mutuo per la casa di proprietà del compagno di euro 300 mensili;
la stessa rappresenta infine di non essere nelle condizioni di potersi occupare del sostentamento dei propri fratelli in ragione delle ristrettezze economiche in cui si trova;
2) la minore riferiva di essere in cattivi rapporti con il padre in quanto Persona_1 si era sentita trattata dallo stesso come un'estranea, sottolineava che il padre non contribuisse in alcun modo al suo sostentamento almeno dal mese di febbraio quando aveva deciso di tornare a vivere con la madre;
chiariva di aver deciso di ritornare a vivere con la madre a causa del modo in cui si era sviluppata la convivenza con il padre poiché le incombenze domestiche che il padre le imponeva di sbrigare non le consentivano di studiare quanto avrebbe voluto.
Veniva poi audita la quale riferiva che, anche a seguito del Parte_1 provvedimento del 24.5.23, il marito non avesse versato alcuna somma a titolo di mantenimento e di temere lo sfratto da parte del proprietario di casa in quanto non versava il canone di locazione dal mese di aprile, evidenziava poi che non Parte_2 contribuisse neppure alle spese straordinarie riguardanti i figli minori né offrisse alcuna forma di sostentamento agli stessi;
rappresentava di volere quanto prima cominciare a lavorare ma di essere al momento disoccupata;
riferiva infine di percepire unicamente circa 250 euro mensili a titolo di assegno universale.
La difesa chiedeva la modifica del provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c. Parte_1 alla luce di quanto riferito dalle figlie delle parti e dalla ricorrente, e in particolare l'assegnazione della casa coniugale sita in Reggio Calabria alla via Casa Savoia n.243 Gallico di proprietà di e di onerare quest'ultimo del mantenimento dei Parte_2 figli, chiedeva altresì la conferma del provvedimento del 24.5.23 con riferimento al contributo al canone sino alla data in cui l'abitazione familiare fosse eventualmente rilasciata.
Con decreto del 9.6.23, a parziale modifica del decreto del 24.05.2023, il giudice assegnava la casa coniugale sita in via Casa Savoia 243, Gallico, Reggio Calabria alla ricorrente e collocava presso detta abitazione i figli minori e Persona_1
ed ordinava a di rilasciare la stessa entro e non Persona_2 Parte_2 oltre il 30.6.23.
Il provvedimento veniva notificato in data 21.6.23. non rilasciava Parte_2 l'immobile entro il termine previsto dal decreto e in data 6.7.23 veniva notificato a mani propri il precetto per il rilascio dell'immobile.
3 In data 24.8.24 si costituiva il resistente chiedendo di:
“1) Rigettare la domanda per come proposta da parte ricorrente in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto.
2) Revocare la decisione circa l'assegnazione della casa definita “coniugale” di proprietà di parte resistente, assegnata con decreto dell'08.06.2023 alla Sig.ra
Parte_1
3) Disporre a carico di il versamento di assegno di mantenimento pari Parte_2 ad Euro 150,00 cadauno per i due figli minorenni a titolo di contribuzione al loro mantenimento, per tutti i motivi meglio illustrati nella parte superiore del presente atto.
4) Disporre a carico di il versamento della somma pari ad un massimo Parte_2 di Euro 200,00 quale contributo per il canone di locazione dell'abitazione ove risiedono attualmente moglie e figli.
5) Determinare il diritto di visita dei figli minorenni come appresso sopra riportato: durante la settimana, nel periodo scolastico 3 giorni e precisamente il lunedì, martedì
e mercoledì dalle ore 13.00 all'uscita della scuola alle ore 21.00, con rientro dopo la cena presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il week-end lo trascorreranno con il padre, salvo diversi accordi tra i coniugi;
lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 13.00 all'uscita della scuola e fino alle 8 del giorno successivo -con pernotto presso il padre-, nei week-end in cui rimarranno con la madre.
Il week-end è da intendersi dal venerdì dopo l'orario scolastico, con prelievo a carico del padre, fino al lunedì allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola
I figli trascorreranno ad anni alterni con i due genitori la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; lo stesso avverrà per il giorno di San Silvestro ed il primo giorno dell'anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, secondo intese prestabilite di anno in anno, salvo diverso accordo tra le parti.
Eventuali ulteriori periodi di vacanza, così come viaggi dei minori, saranno concordati di volta in volta tra i coniugi, tenendo conto delle rispettive esigenze di entrambi i genitori e secondo accordi preventivi di almeno un mese.
I figli trascorreranno con i genitori tutte le altre festività ad anni alterni nonché i giorni dei rispettivi compleanni degli stessi genitori.
Il giorno del compleanno dei figli sarà trascorso a pranzo con un genitore e a cena con l'altro”.
Con memoria del 31.8.24 eccepiva la tardività della costituzione del Parte_1 resistente e modificava le proprie conclusioni chiedendo che il giudice: disponga l'affido esclusivo dei figli minori alla madre;
stabilisca la residenza dei figli presso la madre regolamentando come segue la frequentazione con il padre:
- durante la settimana, nel periodo scolastico almeno 3 giorni e precisamente il lunedì, martedì e giovedì dalle 18.00 alle ore 21.00, con rientro dopo la cena presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi tra i coniugi;
a settimane alterne dal venerdì alle 18.00 con prelievo del padre nel luogo in cui si trovano i minori fino alla
4 domenica dopo pranzo. Nel periodo non scolastico sarà seguito il medesimo calendario salvo diversi accordi tra i genitori.
- I ragazzi trascorreranno ad anni alterni con i due genitori la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; lo stesso avverrà per il giorno di San Silvestro ed il primo giorno dell'anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, secondo intese prestabilite di anno in anno, salvo diverso accordo tra le parti.
Eventuali ulteriori periodi di vacanza, così come viaggi dei minori, saranno concordati di volta in volta tra i coniugi, tenendo conto delle rispettive esigenze di entrambi i genitori e secondo accordi preventivi di almeno un mese.
I figli trascorreranno con i genitori tutte le altre festività ad anni alterni nonché i giorni dei rispettivi compleanni degli stessi genitori. Il giorno del compleanno dei figli, salvo diversi accordi tra i genitori sarà festeggiato a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro.
Confermi l'assegnazione della casa familiare, sita in Reggio Calabria, Via Casa Savoia n.243 fraz. Gallico, di proprietà del sig. , alla moglie sig.ra Parte_2
con cui risiederanno i figli, con ogni arredo e pertinenza, Parte_1 con obbligo del sig. di corrispondere il canone di locazione della casa di Parte_2
Via Umberto I di Reggio Calabria fraz. Gallico, n.104 da febbraio 2023 (come già disposto) fino alla data di rilascio forzoso della casa coniugale già assegnata alla ricorrente.
Disponga che il sig. sia tenuto ed obbligato al versamento in favore Parte_2 della moglie della somma non inferiore ad € 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento o in subordine quale assegno alimentare o della diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Detto importo sarà adeguato annualmente con decorrenza dal mese di giugno 2024, secondo gli indici Istat.
Disporre altresì che il sig. sia tenuto ed obbligato al mantenimento dei Parte_2 figli, in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra Parte_1 dell'importo di Euro 700,00 mensili di cui € 300,00 per il minore di anni 10 ed Per_2
€ 400,00 per la minore di anni 16 (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, confermando la decorrenza di febbraio 2023. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale con decorrenza giugno 2024, secondo gli indici Istat.
Disponga che il sig. sia tenuto ed obbligato al pagamento dell'80 % delle Parte_2 spese straordinarie per i figli minori come da Protocollo vigente presso Codesto
Tribunale quali spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive
e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
Disponga che per l'effetto dell'affidamento esclusivo, l'assegno unico per i figli spetti al 100% alla signora Parte_1
Assuma ex art. 473 bis.39 congiuntamente i seguenti provvedimenti a carico del per le gravi inadempienze anche di natura economica e per il Parte_2 comportamento che arreca pregiudizio ai minori ed in particolare:
- Ammonisca il sig. quale genitore inadempiente;
Parte_2
- stabilisca ai sensi dell'art 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti finora adottati e non eseguiti.
5 - condanni il sig. al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria Parte_2 da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000,00 a favore della CP_1 ammende.
- condanni il sig. al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
e dei minori privi finora di ogni sostegno economico e morale da parte del padre.
10. Assuma ogni altro provvedimento ritenuto necessario nell'interesse dei minori.
11. Ordini alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alcamo (TP), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
All'udienza del 21.9.23, il giudice dava atto della regolarità delle notifiche e del fallimento del tentativo di conciliazione;
il Giudice formulava quindi alle parti la seguente proposta conciliativa con decorrenza dalla proposizione del ricorso:
a) affidamento condiviso dei minori con le modalità previste nel ricorso dell'08.05.2023;
b) contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 500 mensili a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) assegno di mantenimento a favore della ricorrente pari ad euro200 mensili;
d) assegno universale integralmente alla ricorrente;
e) assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. accettava la proposta, non accettava la proposta. Parte_1 Parte_2
Le parti concordemente chiedevano in ogni caso la pronuncia sullo status.
Il giudice, preso atto dell'insuccesso della tentata conciliazione, riservava sui provvedimenti ex art 473 bis 22 c.p.c.
Con ordinanza del 29.09.2023 il giudice istruttore così provvedeva: “1) autorizza i coniugi e a vivere separati;
2) assegna la Parte_1 Parte_2 casa coniugale a ove abiterà con i figli e Parte_1 Persona_1
, minorenni;
3) dispone l'affidamento condiviso dei figli Persona_2 Per_1
e con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre,
[...] Per_2 facultando il padre a vedere e tenere con sé i figli con le modalità indicate in parte motiva;
4) ordina a di corrispondere in favore di Parte_2 [...]
l'importo di euro 700,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento CP_2 della stessa e dei figli minori (euro 200,00 in favore della ed euro 250,00 Parte_1 in favore di ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
pone, altresì, a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria;
5) onera le parti di depositare la documentazione indicata in parte motiva almeno 10 giorni prima.
Parte resistente proponeva reclamo avverso il suddetto provvedimento innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria che veniva rigettato con decreto del 25/03/2024 in atti.
All'udienza del 01.02.2024, la difesa della ricorrente documentava il persistente inadempimento da parte di degli obblighi di mantenimento nei confronti Parte_2 della moglie e, soprattutto, dei figli minori, il giudice rinviava la causa per la decisione all'udienza del 06.06.2024, concedendo i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.;
6 Nelle more, in data 13.03.2024, parte ricorrente formulava ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c. in ragione dei persistenti inadempimenti all'onere di mantenimento di e per i comportamenti inappropriati tenuti nei confronti del figlio minore Parte_2
. Per_2
Con decreto del 27.3.24 il giudice così provvedeva:
“rilevato che dallo stesso emerge che parte resistente da settembre Parte_2 2023 non adempie all'obbligo di mantenimento dei figli e della moglie di cui al decreto n. 7432/23 emesso dallo scrivente in data 27.9.23; rilevato che la ricorrente ha dato prova che in almeno una parte del periodo di interesse abbia svolto attività lavorativa (cfr. all. 5 al ricorso); Parte_2 rilevato che la ricorrente ha allegato che rifiuti di comunicare con la Parte_2 ricorrente con qualsiasi mezzo, anche con riferimento alle esigenze organizzative e di gestione dei figli;
rilevato che la ricorrente allega che in data 29.2.24 abbia avuto nei Parte_2 confronti del figlio minore comportamenti violenti dal punto di vista psicologico Per_4 insultando la madre e rompendo stoviglie impaurendolo;
ritenuta la necessità di disporre l'escussione testimoniale di quale Tes_1 soggetto informato sui fatti del 29.2.24;
ritenuto che
, in considerazione della documentazione allegata sia emersa la volontarietà dell'inadempimento degli obblighi di mantenimento da parte di;
Parte_2 ritenuto che le inadempienze allegate e provate appaiano gravi e ove si protraggano potranno giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale e l'affidamento esclusivo dei minori;
ritenuto che
, tenuto conto anche del pregresso inadempimento del decreto emesso dallo scrivente in data 23.5.23, la reiterata inadempienza di segnala la mancata Parte_2 comprensione da parte dello stesso della natura violenta di una simile condotta tanto nei confronti della ex moglie quanto dei figli;
su tali basi appare necessario ammonire
di cessare le condotte inadempienti dell'ordine del giudice e
Parte_2 pregiudizievoli nei confronti dei figli minori;
fissa in € 50 la somma da versare da parte di ai figli per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto disposto
Parte_2 con il decreto pronunciato dallo scrivente in data 27.9.23 a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;
condanna a versare a
Parte_2 Persona_2 e la somma complessiva di € 2.000 a titolo di risarcimento del danno Persona_1 derivato dall'inadempimento del decreto del 27.9.23 da quella data sino alla data di emissione del presente provvedimento;
ritenuta l'opportunità - alla luce di quanto allegato - che i servizi sociali relazionino sulla capacità genitoriale di nel termine di 40 giorni dalla
Parte_2 trasmissione del presente provvedimento;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.39 c.p.c. ammonisce di cessare le condotte inadempienti dell'ordine del giudice Parte_2
e pregiudizievoli nei confronti dei figli minori;
7 fissa in € 50 la somma da versare da parte di ai figli per ogni giorno Parte_2 di ritardo nell'esecuzione di quanto disposto con il decreto n. 7432/23 del 27.9.23 a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;
condanna a versare a e la somma Parte_2 Persona_2 Persona_1 complessiva di € 2.000 a titolo di risarcimento del danno derivato dall'inadempimento del decreto n. 7432/23 del 27.9.23 da quella data sino alla data di emissione del presente provvedimento;
Visto l'art. 473 bis.27 c.p.c. dispone la trasmissione del presente provvedimento al servizio sociale del comune di
Reggio Calabria affinché relazioni nel termine di 40 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento in ordine alla capacità genitoriale di;
le parti Parte_2 potranno depositare eventuali memorie scritte entro dieci giorni dal deposito della predetta relazione”.
All'udienza del 4.4.2024 procedeva all'escussione della madre di che Parte_1 riferiva quanto appreso dal nipote in ordine alle condotte aggressive subite dal Per_2 padre.
All'udienza del 06.06.2024, il Giudice, preso atto del mancato deposito da parte Cont dell' della relazione richiesta, rinviava l'udienza al 12.09.2024 h 10:30 per i medesimi incombenti e calendarizza fin da ora l'udienza di discussione il 07.11.2024, con concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. dimidiati e trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 ter c.p.c.
All'udienza del 12.9.24 la difesa della ricorrente insisteva nella richiesta di affidamento super esclusivo dei minori e di limitazione della responsabilità genitoriale nei confronti di e chiedeva la nomina di un curatore speciale per i minori;
il giudice Parte_2 nominava curatrice speciale ex art. 473 bis.8 c.p.c.;
Con memoria del 2.10.24 si costituiva la curatrice speciale dei minori che relazionava sull'incontro con i minori e sulla persistente volontà degli stessi di non incontrare il padre, con evidenti sentimenti di rabbia e delusione nei confronti di quest'ultimo. La curatrice segnalava come ostativo a una ripresa di normali rapporti tra padre e figli fosse proprio l'atteggiamento assunto da evidenziato anche dalla relazione Parte_2 del servizio, suggerendo l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per e di sostegno psicologico per i figli. Parte_2
In definitiva la curatrice chiedeva:
“1) in limitazione della responsabilità genitoriale del Sig. disporre l'affido Parte_2 esclusivo dei figli minori e alla madre Sig.ra Per_1 Persona_2 Parte_1
2) Dare mandato ai servizi sociali che dispongano l'attivazione di un percorso di sostegno della genitorialità per il Sig. , prevedendo al contempo Parte_2 l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico per i minori che li aiuti nell'elaborazione della situazione familiare;
3) Stabilire che gli incontri padre- figli riprendano all'esito positivo del percorso di sostegno alla genitorialità, con le modalità che saranno ritenute opportune;
4) Incaricare il Servizio Sociale competente per territorio di intraprendere tutti gli interventi sul nucleo familiare ritenuti opportuni nell'esclusivo interesse dei minori, al fine di ristabilire la necessaria comunicazione tra i coniugi finalizzata a realizzare una co-genitorialità adeguata.
8 5) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra Parte_1
6) Stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento nell'interesse dei Parte_2 figli nella misura che il Tribunale riterrà opportuno”
Con memoria del 4.10.24 il resistente avanzava ulteriori richieste istruttorie e in particolare: 1) l'escussione del datore di lavoro di nel periodo 16.1.24 – Parte_2 16.2.24; 2) l'ascolto dei minori e;
3) la nomina di un CTU per valutare la Per_1 Per_2 capacità genitoriale delle parti.
Il resistente infine insisteva nelle proprie conclusioni.
Le richieste istruttorie devono rigettate in quanto superflue ed esplorative. In particolare la richiesta di escussione del datore di lavoro del resistente non ha alcun rilievo ai fini della decisione della causa odierna;
le richieste di audizione di Per_1
appare superflua in quanto già avvenuta;
la richiesta di audizione di
[...] Per_2
non viene argomentata e in ogni caso appare superflua alla luce dell'ascolto del
[...] minore effettuato dalla curatrice speciale e dai servizi sociali;
del tutto esplorativa è anche la richiesta di CTU in quanto, dalle relazioni dei servizi sociali, non sono emersi profili di criticità che richiedano approfondimenti istruttori.
All'udienza del 7.11.24 le parti insistevano nelle rispettive richieste, la ricorrente e la curatrice speciale rilevavano la tardività delle richieste istruttorie avanzate dal resistente in sede di comparse conclusionali. Il giudice riservava la decisione al collegio.
Il PM vistava il ricorso in data 26.6.23 e 11.11.24 e non presentava conclusioni.
Sulla separazione personale
La domanda di separazione personale proposta da appare Parte_1 senza dubbio fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale, peraltro concordemente invocata da entrambe le parti, si appalesa dunque l'unica decisione adottabile
Sulla richiesta di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente
Ritiene questo collegio che la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento avanzata da debba trovare accoglimento. Parte_1
In diritto, occorre preliminarmente rammentare gli elementi costitutivi di detto istituto, rappresentati:
1) dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente;
2) dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio,
9 3) dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Siffatti elementi distinguono l'assegno di separazione da quello divorzile, come anche di recente affermato dai Giudici di legittimità, secondo i quali: “I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato a operare, in un contesto che è di mero allentamento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.( Cassazione civile sez. I, 24/02/2021,
n.5067).
Nel caso in esame non si pone alcuna questione circa l'addebitabilità della separazione, Quanto alla titolarità di redditi da parte della ricorrente, risulta provato che la non dispone di sufficienti redditi propri;
la ricorrente ha d'altro canto Parte_1 documentato di essersi attivata in maniera fattiva per reperire un occupazione lavorativa pur avendo un'età nella quale è particolarmente arduo inserirsi ex novo nel mercato del lavoro (cfr. documentazione allegata al ricorso).
Parimenti è pacifico che sussista una condizione di significativa disparità economica tra le parti. A tale riguardo non può non constatarsi che svolga attività Parte_2 imprenditoriale e sino al febbraio 2023 ha gestito attività imprenditoriali con un cospicuo giro d'affari (come emerge peraltro dalla documentazione versata in atti); anche successivamente alla cessazione delle stesse e della conseguenziale situazione di instabilità lavorativa, manifestatasi proprio in perfetta coincidenza con l'odierno procedimento, abbia svolto attività lavorativa remunerata con discreta continuità.
Nella valutazione della componente reddituale non si può poi non tenere in considerazione la circostanza che la ricorrente si faccia carico integralmente da oltre un anno della cura e del mantenimento dei figli minori.
Su tali basi appare equo confermare l'assegno di mantenimento stabilito in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. (e successive modifiche) pari ad € 200,00 mensili da versarsi entro il 5 di ciascun mese a far data dalla presentazione del ricorso;
somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Quanto all'allegata condizione di difficoltà economica in cui verserebbe il Parte_2 si fa proprio quanto condivisibilmente argomentato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello:
“giova evidenziare che il dichiarato repentino peggioramento della situazione reddituale del - oltre ad apparire temporalmente correlato con la Parte_2 separazione ed invero non pienamente convincente – rientra comunque nei possibili ed incerti esiti dell'esercizio di attività imprenditoriali e va pertanto valutato non in ragione delle singole annualità, influenzabili da fattori contingenti, ma in un contesto più esteso che tenga conto dei risultati ottenuti in passato e delle complessive capacità, anche potenziali, dell'imprenditore”.
10 A ciò si aggiunga che il ha sempre avuto il totale controllo della società Parte_2
i cui bilanci sono stati versati in atti (a cui si rinvia integralmente). Controparte_4
Proprio da tali documenti emerge che si trattasse di una società sana, con disponibilità liquide significative, crediti in favore dei soci che nel 2022 si attestava intorno ai 7.500
e congrue immobilizzazioni.
Su tali basi, da un lato non è credibile che il resistente non abbia accantonato alcuna somma negli anni per eventuali sopravvenienze negative;
d'altro canto dai bilanci emerge nitidamente che vi sono immobilizzazioni societarie che possono essere liquidate da per adempiere ai propri oneri di mantenimento. Parte_2
Sull'affidamento dei minori, sulla limitazione della responsabilità genitoriale di e sul mantenimento degli stessi Parte_2
Quanto alla richiesta di affido dei figli minori, la domanda di affido esclusivo proposta dalla ricorrente deve trovare accoglimento e conseguenzialmente la richiesta di affido condiviso avanzata da deve essere rigettata. Parte_2
In primo luogo, occorre rammentare che tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Questa mutata prospettiva, in seno all'ordinamento, indirizza la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità e, proprio in ossequio a tale ratio, il legislatore ha previsto la derogabilità del modello dell'affido condiviso nei soli casi in cui esso risulti pregiudizievole per il minore (ex art.337 ter c.c.). La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato l'importanza del principio della bigenitorialità, da intendersi quale “interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” (Corte Cost. 23/02/2012, n. 31).
Ne discende che, quando non intervengano ostacoli al sano e sereno sviluppo psico- fisico dei minori, non vi è ragione per limitare siffatto diritto nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, la cui posizione giuridica afferente alla genitorialità si declina sia come un diritto sia come un dovere: la responsabilità genitoriale non può non realizzarsi se non attraverso il necessario privilegio degli interessi del figlio, soprattutto nella fase patologica della relazione di coppia, ove le pretese personali dei genitori assumono carattere recessivo rispetto all'interesse preminente dei minori (cfr. Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass. 04/11/2013 n. 24683).
Al giudice è richiesto di effettuare un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Secondo la Corte di Cassazione Cass. sent. n. 26587/2009, nell'ambito di tale valutazione, il mancato versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori è un dato eloquente dell'inidoneità del genitore inadempiente «ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente»: ne deriva che, in deroga al principio di bigenitorialità, in questi casi il giudice possa revocare l'affidamento
11 condiviso e disporre l'affidamento esclusivo dei figli all'unico genitore che provvede a loro.
Tale orientamento, pur mitigato, è stato confermato anche dalla giurisprudenza più recente.
Con la sentenza. 17 maggio 2022, n. 15815 la Corte di Cassazione affronta un caso che partiva da una richiesta di affido esclusivo per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento concludendo che tale comportamento di per sé non rilevi per la valutazione della richiesta di affido esclusivo ma deve essere “contestualizzato ed iscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del coniuge interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali”.
In definitiva, il mancato versamento dell'assegno di mantenimento costituisce elemento significativo di una inattitudine alla genitorialità che per giustificare l'affidamento esclusivo dei figli minori deve essere corroborato da ulteriori e significativi elementi di inidoneità alla funzione genitoriale.
Nel caso di specie, è pacifico che abbia omesso il versamento di Parte_2 qualsivoglia somma a titolo di mantenimento dei figli sino al settembre del 2023 (quando sono stati versati 2400,00 a seguito di notifica di atto di precetto) e in epoca successiva. Tanto pur essendo stati documentati: lo svolgimento di attività lavorativa da parte del resistente;
la disponibilità di immobilizzazioni delle società gestite sino ad epoca recente che avrebbero potuto essere liquidate;
la piena consapevolezza dell'assenza di qualsivoglia disponibilità economica da parte di (come Parte_1 peraltro confermato dalla pendenza in fase dibattimentale di procedimento penale a carico di per il reato di cui all'art. 570 c.p.. Parte_2
Su tale quadro si innesta il contenuto della relazione dei servizi sociali di Reggio
Calabria del 6.6.24.
La minore , ascoltata dalla psicologa del consultorio familiare, riferiva di sentirsi Per_1 trascurata dal padre e di percepire una differente trattamento da parte di quest'ultimo rispetto al fratello. Tale circostanza è in effetti confermata dalla chat (depositata il 21.9.24) da cui emerge come riferisse a che “di e di Parte_2 Parte_1 Per_3
non m'interessa niente voglio solo vedere mio figlio. Gli altri posso cambiarsi Per_1 pure il cognome”.
Manifesto è poi il disagio di per il comportamento assunto dal padre nei confronti Per_1 propri e della madre dal punto di vista economico.
Il minore , anche in ragione della tenera età, ha più marcatamente manifestato Per_2 l'esigenza di mantenere un rapporto effettivo con il padre e proprio in tale ottica ha avuto la capacità di ridimensionare il comportamento latamente aggressivo subito in un accesso d'ira del padre.
Rispetto alla capacità genitoriale di i servizi rilevano che “pur a fronte di Parte_2 un adeguate qualità genitoriali egli aveva poco sviluppato il proprio ruolo di padre …
[e] aveva delegato buona parte delle funzioni genitoriali all'altro genitore, per cui oggi si trova a dover acquisire delle capacità fino a quel momento poco sviluppate.
si è trovato a dover ridefinire il proprio ruolo genitoriale: ha sviluppato le Parte_2 sue capacità organizzative e di tutela dei figli, anche se sotto alcuni aspetti appare dare molta importanza alle sue esigenze ed essere poco consapevole delle reali necessità e bisogni, soprattutto emotivi dei figli Sembra dare molta rilevanza al mantenere la reputazione dell'immagine di sé che si è costruito nel tempo e mostra
12 difficoltà a modificare i suoi schemi eccessivamente rigidi anche quando ciò va a scapito delle esigenze emotive dei figli”.
In sintesi, secondo il servizio a fronte di competenze genitoriali adeguate Parte_2 dimostra una eccessiva rigidità mentale e una incapacità di cogliere il disagio emotivo dei figli se non espressamente manifestato.
Tali osservazioni appaiono invero confermate dagli esiti dell'odierno provvedimento da cui è emersa in maniera nitida tanto la delusione dei figli nei confronti del padre per i comportamenti tenuti, quanto l'incapacità di di mettersi in secondo piano Parte_2 nel superiore interesse dei figli, arrivando a metterne a rischio la stabilità economica ed abitativa;
a titolo esemplificativo si pensi all'episodio processuale riguardante l'abitazione coniugale (meglio analizzato infra) o alla circostanza che, pur a fronte dell'omesso versamento del mantenimento dei figli, egli abbia a regalato a per Per_2 come dallo stesso riferito alla curatrice - una moto da cross.
Su tali basi è possibile pertanto concludere che sia conforme al superiore interesse dei minori l'affidamento esclusivo degli stessi alla madre presso Parte_1 cui i minori dovranno essere collocati.
La violazione reiterata dei propri doveri genitoriali e di mantenimento, con il consequenziale pregiudizio patito dai figli, emerso peraltro nitidamente da ogni audizione degli stessi, importa altresì la limitazione della responsabilità genitoriale di
. Parte_2
Quanto alle modalità di incontro con i figli minori pare opportuno operare un distinguo.
è prossima al compimento della maggiore età ed ha manifestato la Persona_1 volontà di non incontrare il padre. Eventuali incontri col padre potranno essere concordati direttamente dalla stessa con il resistente e non paiono necessitare di ulteriori regolamentazioni esogene.
Quanto a , appare opportuno che lo stesso – almeno in una prima Persona_2 fase – riprenda a incontrare il padre alla presenza di un educatore che possa agevolare e facilitare le dinamiche padre figlio. Deve pertanto demandarsi al servizio sociale l'avvio di un'educativa domiciliare presso l'abitazione del padre con cadenza almeno settimanale al fine di recuperare e consolidare il rapporto tra i due;
il servizio stabilirà modalità e calendarizzazione degli incontri in accordo con i genitori e valuterà l'opportunità di incontri propedeutici con il minore.
Con riferimento al mantenimento dei figli minori, deve in primo luogo richiamarsi tutto quanto argomentato sopra in punto di mantenimento di Parte_1
Occorre poi rammentare che i figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori, in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis,
317 bis 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.).
In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta ai genitori in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter c.c. stabilisce inoltre che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
13 Tale obbligo non viene meno neanche in caso di disoccupazione, in quanto la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche, a meno che il genitore gravato non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare il denaro necessario, e al contempo di non possedere altri redditi (ex multis Cass. n. 39411/17; Cass. n. 34952/18)”.
Nel caso che ci occupa non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre a contrire al mantenimento dei due figli ancora minorenni, in una misura che tenga conto dei bisogni e delle diverse esigenze di vita degli stessi connesse alla loro età.
Quanto alla determinazione dell'entità del mantenimento, tenuta in considerazione la condizione lavorativa attuale del può trovare conferma quanto disposto in Parte_2 sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Deve pertanto porsi in capo a l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_2 l'importo di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il Controparte_2 mantenimento dei figli e (€ 250,00 in favore di Persona_1 Persona_2 ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
tanto a far data dalla presentazione del ricorso.
Le spese straordinarie resteranno suddivise in parti uguali tra i genitori e saranno individuate come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria.
L'AUU per i figli minori resterà integralmente nella disponibilità di Parte_1
.
[...]
In ragione dell'inadempimento reiterato e perdurante dell'obbligo di mantenimento da parte di è possibile fissare in € 50 la somma da versare ai figli per ogni Parte_2 giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Quanto all'assegnazione della casa coniugale sita in Reggio Calabria, località Gallico, via Casa Savoia, ritiene il collegio che debba essere confermata l'assegnazione disposta dal giudice istruttore con le ordinanze provvisorie succedutesi nel presente procedimento in favore di Parte_1
Parte resistente si duole a riguardo osservando che la predetta abitazione non sarebbe qualificabile come casa coniugale in senso giuridico in quanto le parti per motivi personali avevano cambiato luogo di residenza nel 2015 e solo nel 2022 il Parte_2 vi aveva fatto rientro a seguito della separazione dalla moglie.
L'eccezione appare infondata e pertanto deve essere rigettata.
Preliminarmente si fa proprio il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui, il godimento della casa coniugale è attribuito tenendo conto del superiore interesse dei figli minori.
Nel merito, è pacifico che i figli minori siano nati e cresciuti nell'abitazione in discussione, è parimenti pacifico che la casa sia stata abbandonata in ragione del gravissimo lutto che ha colpito la famiglia;
è infine incontroverso che Persona_1 abbia convissuto con il padre in quella abitazione sino al momento in cui, per le ragioni esplicitate in sede di audizione, ha inteso ritornare a vivere con la propria madre.
14 In estrema sintesi non vi può essere dubbio in ordine alla circostanza che l'abitazione di via casa Savoia sia effettivamente l'ambiente domestico in cui i minori sono cresciuti e che sentono come “casa” (ambiente da cui, peraltro, pur per comprensibili motivi, si sono visti sradicati nel 2015) e dunque che sia sussumibile nel disposto dell'art. 337 sexies c.c.
È appena il caso di evidenziare che l'assegnazione dell'abitazione di via Casa Savoia, oltre ad essere perfettamente conforme alla tutela del superiore interesse dei minori ha consentito di garantire una stabilità e sicurezza abitativa che le condotte deleterie del padre avevano minato.
I minori infatti, anteriormente all'assegnazione della predetta casa da parte del giudice scrivente si sono, loro malgrado, trovati a subire una vera e propria forma di violenza economica da parte del padre che non ha in alcun modo e per un lungo lasso di tempo provveduto al loro mantenimento, ponendoli fra l'altro a rischio di sfratto dall'abitazione allora occupata.
Sulle spese
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste integralmente a carico di . Parte_2
Il valore della causa va determinato ai sensi dell'art 13 c.p.c. e le spese vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022 - nella misura minima
(stante la modesta complessità della causa, considerato il valore della causa come indeterminabile) e comprensiva delle fasi di: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale - come segue:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
Gli importi come sopra determinati dovranno essere integralmente devoluti in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 D. Lgs. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), posto che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R.
n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario (Cass. civ., Sez. VI, 13.11.2020 n. 25653).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i difensori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da con ricorso depositato Parte_1
l'8.5.2023, nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Parte_2 disattese, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
;
[...]
15 - dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_1 Per_2
a con collocazione degli stessi presso la madre;
con
[...] Parte_1 riferimento a demanda al servizio sociale competente per territorio Persona_2 l'avvio di un'educativa domiciliare presso l'abitazione del padre con cadenza almeno settimanale al fine di recuperare e consolidare il rapporto padre figlio;
il servizio stabilirà modalità e calendarizzazione degli incontri in accordo con i genitori e valuterà l'opportunità di incontri propedeutici con il minore;
con riferimento a Persona_1 dispone che gli incontri, ove la minore manifesti la volontà di incontrare il padre, vengano concordati direttamente con quest'ultimo.
- dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di nei Parte_2 confronti dei figli minori;
-assegna la casa coniugale sita in Via Casa Savoia n.243 fraz. Gallico, Reggio Calabria
a ; Parte_1
- pone a carico l'obbligo della corresponsione in favore di Parte_2 [...]
di un assegno mensile di € 200,00 quale contributo per il mantenimento Parte_1 di quest'ultima, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla presentazione del ricorso;
- pone a carico di l'obbligo della corresponsione in favore di Parte_2 di un assegno mensile complessivo di € 500,00 quale Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e , importo Persona_1 Persona_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in atto vigente presso questo Tribunale;
- riconosce a il 100% dell'AUU; Parte_1
- fissa in € 50 la somma da versare da parte di ai figli per ogni giorno Parte_2 di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento
-dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Alcamo per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali pari ad € 3.809,00 da Parte_2 a versarsi all'erario;
Reggio Calabria, 02/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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