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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/12/2012, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05032/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04084/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2011, proposto da:
ME Di SC, AN SO, VA Di SC, RE Di SC, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Piccolo, con domicilio eletto presso Salvatore Piccolo in Napoli, Segr. T.A.R.;
contro
Comune di Carinola;
nei confronti di
IA IN Di NZ, NZ D'IL, IN D'IL;
per l'annullamento
ESPROPRIAZIONE: ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO PRINCIPALE - I STRALCIO FUNZIONALE - PROTOCOLLO N. 9697 DEL 30.8.2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso – volto a contestare l’omessa contemplazione del nominativo del ricorrente nell’impugnato decreto in corrispondenza della prevista somma a titolo di indennità aggiuntiva - è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo
Ed, invero, come prospettato nell’ordinanza 1313/2011 (e fermo l‘istituzionale dovere della P.A. di procedere al riesame delle impugnate determinazioni nei sensi ivi statuiti) deve rilevarsi in via preliminare come la res controversa - inerendo la domanda del soggetto espropriato il quantum dell'indennità espropriativa e, quindi ricollegandosi al diritto soggettivo della parte ad ottenere un congruo indennizzo per la perdita del bene - esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Il petitum attinente alla contestazione in ordine alla quantificazione dell'indennità di esproprio esula dalla cognizione del giudice amministrativo, essendo riservata al giudice ordinario, attraverso l'ordinario rimedio del ricorso dinanzi alla Corte d'Appello competente. Ciò vale anche nel caso in cui la contestazione riguardi, come nel caso di specie, l’omessa contemplazione del nominativo del ricorrente nell’impugnato decreto in corrispondenza della prevista somma a titolo di indennità aggiuntiva, non facendosi questione della legittimità in sé degli atti del procedimento amministrativo che ha condotto all'esproprio, ma della loro caratterizzazione sul distinto ed autonomo versante della quantificazione dei costi connessi all’intervento ablatorio de quo.
Va infatti ribadito il principio di diritto per cui ogni questione inerente il titolo in forza del quale è stata determinata e liquidata l' indennità principale od aggiuntiva di esproprio – e, nel caso di specie, cioè la questione relativa all’omessa indicazione del nominativo dell’affittuario in considerazione dell’asserita qualifica di coltivatore diretto del fondo da riconoscere all’odierno ricorrente - attiene a materia di diritti soggettivi perfetti e pertanto esula dalla giurisdizione del tribunale amministrativo, come anche la disputa sull'esistenza o meno della qualifica di proprietario coltivatore diretto ai fini del diritto alla corresponsione di una maggiorazione sull' indennità di esproprio , al pari di tutte le questioni relative all'"an" ed al "quantum" dell'indennizzo espropriativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
NZ Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO