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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Riccardo Massera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4702 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ELEONORA PALUMBO e dall'avv. GUJA RALLO;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LOREDANA Controparte_1 P.IVA_1
MOLLICA POETA;
- Appellato -
e contro
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
- Appellata, contumace -
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 140/2019 pubblicata il 21 febbraio 2019 il Giudice di Pace di ha CP_1 accolto l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada proposta da e per l'effetto ha annullato il verbale n. 706225029 Parte_1 statuendo «Nulla sulle spese».
2. ha proposto tempestivo appello deducendo l'erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese, stante l'integrale accoglimento della domanda da lui proposta, e chiedendo la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
3. Il si è tardivamente costituito in giudizio con «comparsa di costituzione Controparte_1 di nuovo difensore» con cui ha richiamato non meglio precisati «precedenti scritti difensivi».
La è invece rimasta contumace. Controparte_2
4. Preliminarmente occorre rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione passiva del CP_1
Pag. 1 di 3 di che non è stato parte del giudizio di primo grado, relativo a sanzione CP_1 amministrativa elevata dai Carabinieri (con conseguente legittimazione della ) in CP_2 territorio del . Parte_2
5. Il primo giudice non ha reso alcuna motivazione circa la statuizione sulle spese
(nonostante in comparsa conclusionale il abbia citato un passo che però nella CP_1 sentenza impugnata non si rinviene).
Dagli atti del fascicolo di primo grado risulta che con il verbale di accertamento impugnato, redatto il 2 giugno 2017, i Carabinieri di Anzio hanno contestato all'odierno appellante la violazione degli artt. 86 d.P.R. n. 602/1973 e 214, comma 8, c.d.s. per essersi posto alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il preavviso di fermo era Parte_1 stato annullato con sentenza della Commissione Tributaria 95/13/12 del 16 marzo 2012; che solo in occasione della contravvenzione aveva appreso dell'iscrizione del fermo, a lui non notificato;
che quindi aveva immediatamente impugnato il fermo davanti al Giudice di
Pace (con citazione notificata il 28 giugno 2017) e alla Commissione Tributaria di (con CP_2 ricorso datato 27 giugno 2017); con sentenza n. 4455/18 del 23 febbraio 2018 la
Commissione Tributaria ha annullato il fermo.
È quindi evidente, dalla mera successione cronologica descritta, che quando fu elevata la contravvenzione l'autovettura era effettivamente sottoposta a fermo amministrativo, annullato solo in epoca successiva;
gli operanti, pertanto, non potevano che prendere atto della circostanza e redigere il verbale.
Del tutto condivisibilmente, pertanto, sia pur senza esplicitare la motivazione sul punto, il primo giudice ha compensato le spese del giudizio, dal momento che l'accoglimento dell'opposizione è dipeso da circostanze sopravvenute (il successivo annullamento del fermo) e non addebitabili all'operato dei Carabinieri né della . CP_2
6. Le spese del presente grado devono essere compensate nei confronti del CP_1
dal momento che la sua carenza di legittimazione passiva è stata rilevata d'ufficio.
[...]
Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'appello, compensa le spese e dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a
Pag. 2 di 3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Velletri il 02/10/2025
Il Giudice
Riccardo Massera
Pag. 3 di 3
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Riccardo Massera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4702 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ELEONORA PALUMBO e dall'avv. GUJA RALLO;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LOREDANA Controparte_1 P.IVA_1
MOLLICA POETA;
- Appellato -
e contro
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
- Appellata, contumace -
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 140/2019 pubblicata il 21 febbraio 2019 il Giudice di Pace di ha CP_1 accolto l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada proposta da e per l'effetto ha annullato il verbale n. 706225029 Parte_1 statuendo «Nulla sulle spese».
2. ha proposto tempestivo appello deducendo l'erroneità della sentenza Parte_1 nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese, stante l'integrale accoglimento della domanda da lui proposta, e chiedendo la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
3. Il si è tardivamente costituito in giudizio con «comparsa di costituzione Controparte_1 di nuovo difensore» con cui ha richiamato non meglio precisati «precedenti scritti difensivi».
La è invece rimasta contumace. Controparte_2
4. Preliminarmente occorre rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione passiva del CP_1
Pag. 1 di 3 di che non è stato parte del giudizio di primo grado, relativo a sanzione CP_1 amministrativa elevata dai Carabinieri (con conseguente legittimazione della ) in CP_2 territorio del . Parte_2
5. Il primo giudice non ha reso alcuna motivazione circa la statuizione sulle spese
(nonostante in comparsa conclusionale il abbia citato un passo che però nella CP_1 sentenza impugnata non si rinviene).
Dagli atti del fascicolo di primo grado risulta che con il verbale di accertamento impugnato, redatto il 2 giugno 2017, i Carabinieri di Anzio hanno contestato all'odierno appellante la violazione degli artt. 86 d.P.R. n. 602/1973 e 214, comma 8, c.d.s. per essersi posto alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il preavviso di fermo era Parte_1 stato annullato con sentenza della Commissione Tributaria 95/13/12 del 16 marzo 2012; che solo in occasione della contravvenzione aveva appreso dell'iscrizione del fermo, a lui non notificato;
che quindi aveva immediatamente impugnato il fermo davanti al Giudice di
Pace (con citazione notificata il 28 giugno 2017) e alla Commissione Tributaria di (con CP_2 ricorso datato 27 giugno 2017); con sentenza n. 4455/18 del 23 febbraio 2018 la
Commissione Tributaria ha annullato il fermo.
È quindi evidente, dalla mera successione cronologica descritta, che quando fu elevata la contravvenzione l'autovettura era effettivamente sottoposta a fermo amministrativo, annullato solo in epoca successiva;
gli operanti, pertanto, non potevano che prendere atto della circostanza e redigere il verbale.
Del tutto condivisibilmente, pertanto, sia pur senza esplicitare la motivazione sul punto, il primo giudice ha compensato le spese del giudizio, dal momento che l'accoglimento dell'opposizione è dipeso da circostanze sopravvenute (il successivo annullamento del fermo) e non addebitabili all'operato dei Carabinieri né della . CP_2
6. Le spese del presente grado devono essere compensate nei confronti del CP_1
dal momento che la sua carenza di legittimazione passiva è stata rilevata d'ufficio.
[...]
Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'appello, compensa le spese e dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a
Pag. 2 di 3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Velletri il 02/10/2025
Il Giudice
Riccardo Massera
Pag. 3 di 3