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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2492/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3771/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 07177202400045848000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7926/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza.
Appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò con ricorso depositato alla CGT di primo grado di Napoli l'avviso di presa in carico n. 07177202400045848000 notificato in data 20 agosto 2024 relativo all'avviso di accertamento n.
TF501P00476/2024, asseritamente notificato l'8 marzo dello stesso anno, di euro 97.529,64, per l'omesso pagamento dell'Irpef dovuta nell'anno di imposta 2017, chiedendone l'annullamento per difetto di notifica dell'atto prodromico.
L'agenzia delle entrate si costituì in giudizio deducendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n. 546/1992, perché l'avviso di presa in carico non sarebbe impugnabile e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché infondato.
A seguito della produzione documentale dell'agenzia, il ricorrente presentò una memoria di replica con la quale sostenne che l'agenzia avrebbe dovuto provare il soggetto al quale fosse riconducibile l'indirizzo pec al quale era stato spedito l'atto.
La CGT con sentenza n. 3771 emessa all'udienza del 25.2.2025 e depositata il 28.2.2025 rigettò il ricorso, condannano il ricorrente al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.531,00.
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della quale ha chiesto la riforma totale con vittoria di spese e loro distrazione a favore del difensore antistatario.
Costituitasi in giudizio, l'agenzia ha chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, che definisce incompleta, parziale, lacunosa ed inesatta, in quanto ribadisce che l'amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova che l'indirizzo pec al quale era stato inviato per la notifica l'avviso di accertamento fosse riconducibile al contribuente. Tale prova l'amministrazione avrebbe dovuto fornire producendo una attestazione. La dimostrazione che, in realtà, l'amministrazione fosse consapevole della non appartenenza ad esso Ricorrente_1 dell'indirizzo, prosegue, e della irregolarità della prima notifica la si ricaverebbe dal fatto che l'avviso di presa in carico è stato notificato con consegna a mani. Il collegio rileva che la valutazione della validità della notifica dell'avviso non può essere condizionata dalla notifica dell'atto successivo con consegna a mani, avendo la prima notifica una sua autonomia e dovendo il giudice valutare se essa sia stata effettuata nel rispetto delle norme che disciplinano la notifica a mezzo posta elettronica certificata.
Il motivo di impugnazione non è fondato.
L'avviso di accertamento fu notificato all'indirizzo pec “Email_4”.
Questo collegio, dando seguito ad un indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, ( cfr da ultimo ordinanza Cass. 1615/2025) ritiene che, a seguito dell'istituzione del cosiddetto “domicilio digitale”, previsto dall'articolo 16 sexies del Decreto legge 179/2012, le notificazioni e comunicazioni degli atti, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della Giustizia (e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-Pec e da quello denominato
Re.G.Ind.E). In tema di domicilio digitale, quindi, l'indirizzo risultante dal registro Ini-Pec, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento a una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti a essa estranei.
L'appellante aveva anche eccepito in primo grado la decadenza in quanto l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2017 era stato emesso dopo il 31 dicembre 2023.
L'eccezione, non riproposta nei motivi di appello, è infondata perché essa doveva essere fatta sollevata con l'impugnazione dell'avviso di accertamento e non con l'impugnazione del successivo avviso di presa in carico.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2492/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3771/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 07177202400045848000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7926/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza.
Appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò con ricorso depositato alla CGT di primo grado di Napoli l'avviso di presa in carico n. 07177202400045848000 notificato in data 20 agosto 2024 relativo all'avviso di accertamento n.
TF501P00476/2024, asseritamente notificato l'8 marzo dello stesso anno, di euro 97.529,64, per l'omesso pagamento dell'Irpef dovuta nell'anno di imposta 2017, chiedendone l'annullamento per difetto di notifica dell'atto prodromico.
L'agenzia delle entrate si costituì in giudizio deducendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n. 546/1992, perché l'avviso di presa in carico non sarebbe impugnabile e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché infondato.
A seguito della produzione documentale dell'agenzia, il ricorrente presentò una memoria di replica con la quale sostenne che l'agenzia avrebbe dovuto provare il soggetto al quale fosse riconducibile l'indirizzo pec al quale era stato spedito l'atto.
La CGT con sentenza n. 3771 emessa all'udienza del 25.2.2025 e depositata il 28.2.2025 rigettò il ricorso, condannano il ricorrente al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.531,00.
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della quale ha chiesto la riforma totale con vittoria di spese e loro distrazione a favore del difensore antistatario.
Costituitasi in giudizio, l'agenzia ha chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, che definisce incompleta, parziale, lacunosa ed inesatta, in quanto ribadisce che l'amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova che l'indirizzo pec al quale era stato inviato per la notifica l'avviso di accertamento fosse riconducibile al contribuente. Tale prova l'amministrazione avrebbe dovuto fornire producendo una attestazione. La dimostrazione che, in realtà, l'amministrazione fosse consapevole della non appartenenza ad esso Ricorrente_1 dell'indirizzo, prosegue, e della irregolarità della prima notifica la si ricaverebbe dal fatto che l'avviso di presa in carico è stato notificato con consegna a mani. Il collegio rileva che la valutazione della validità della notifica dell'avviso non può essere condizionata dalla notifica dell'atto successivo con consegna a mani, avendo la prima notifica una sua autonomia e dovendo il giudice valutare se essa sia stata effettuata nel rispetto delle norme che disciplinano la notifica a mezzo posta elettronica certificata.
Il motivo di impugnazione non è fondato.
L'avviso di accertamento fu notificato all'indirizzo pec “Email_4”.
Questo collegio, dando seguito ad un indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, ( cfr da ultimo ordinanza Cass. 1615/2025) ritiene che, a seguito dell'istituzione del cosiddetto “domicilio digitale”, previsto dall'articolo 16 sexies del Decreto legge 179/2012, le notificazioni e comunicazioni degli atti, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della Giustizia (e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-Pec e da quello denominato
Re.G.Ind.E). In tema di domicilio digitale, quindi, l'indirizzo risultante dal registro Ini-Pec, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento a una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti a essa estranei.
L'appellante aveva anche eccepito in primo grado la decadenza in quanto l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2017 era stato emesso dopo il 31 dicembre 2023.
L'eccezione, non riproposta nei motivi di appello, è infondata perché essa doveva essere fatta sollevata con l'impugnazione dell'avviso di accertamento e non con l'impugnazione del successivo avviso di presa in carico.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori