Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 251
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di notifica dell'atto prodromico

    La Corte ritiene che la notifica tramite PEC sia valida se effettuata ad un indirizzo presente nei registri pubblici (Ini-Pec, Re.G.Ind.E.), anche se non specificamente legato all'attività professionale del destinatario, in virtù del domicilio digitale. La validità della notifica dell'avviso di accertamento non è condizionata dalla modalità di notifica dell'atto successivo (presa in carico).

  • Rigettato
    Decadenza dell'amministrazione

    La Corte rileva che tale eccezione, sollevata in primo grado, non è stata riproposta nei motivi di appello e, comunque, doveva essere sollevata con l'impugnazione dell'avviso di accertamento e non con l'impugnazione del successivo avviso di presa in carico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 251
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 251
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo