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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 550/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. AU IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione iscritto a n.
550/2025 R.G. posto in decisione all'udienza collegiale del 12 novembre
2025
OGGETTO: d a
Opposizione sentenza C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
di apertura della Cremona (CR), via Dante n. 14, in persona del legale rappresentante pro
Liquidazione tempore, con il patrocinio dell'avv. Adriano Sottini del foro di Brescia
Giudiziale ( , giusta manadato depositato Email_1
cod.: 174201 unitamente al ricorso per reclamo
RECLAMANTE
c o n t r o
(C.F. e P.IVA , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
ME (CR) – via Casalmaggiore n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO
BERTORA del Foro di Parma (PEC ed Email_2
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta e c o n t r o
C.F. e Controparte_3
P.IVA , con sede in Cremona (CR) - via C. Monteverdi n. 17, P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
Francesco Benedini del foro di Cremona, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione e risposta
RECLAMATE COSTITUITE
n o n c h è c o n t r o
Controparte_4
in persona del Curatore dott.
[...] Controparte_5
e
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L'ORDINE GL
AVVOCATI DI CREMONA, in persona del legale rappresentante pro
tempore,
RECLAMATI CONTUMACI
In punto: reclamo avverso la sentenza di apertura della Liquidazione
Controllata n. 37/2025 emessa dal Tribunale di Cremona e pubblicata in data CONCLUSIONI
Del reclamante
“previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso, ritenuta la sussistenza
dei presupposti per la concessione del termine richiesto da Controparte_1
ai sensi dell'art. 271 CCII
[...]
revocarsi la sentenza n. 37/2025 Tribunale di Cremona, con la quale è stata
disposta la liquidazione controllata della reclamante
disporsi la restituzione degli atti al Tribunale di Cremona per gli ulteriori
adempimenti connessi alla concessione del termine, di cui all'art. 271 CC.II,
come richiesto dalla reclamante Controparte_1
Spese compensate tra le parti.”
Delle reclamate costituite:
“previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso,
ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione del termine
richiesto da ai sensi dell'art. 271 CCII Controparte_1
revocarsi la sentenza n. 37/2025 Tribunale di Cremona, con la quale è stata
disposta la liquidazione controllata della reclamante disporsi la restituzione
degli atti al Tribunale di Cremona per gli ulteriori adempimenti connessi
alla concessione del termine, di cui all'art. 271 CC.II, come richiesto dalla
reclamante Controparte_1
Spese compensate tra le parti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 37/2025 pubblicata il 27 maggio 2025 il Tribunale di Cremona, su istanza dell'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Cremona ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata della società CP_1
CP_1
Avverso detta sentenza la società ha proposto Controparte_1
reclamo chiedendo che, in via preliminare, fosse sospesa ex art. 52 CCII la
Liquidazione Controllata del patrimonio della società reclamante fino all'esito del giudizio;
nel merito la società reclamante ha chiesto che a) fosse disposta la revoca della sentenza impugnata per non avere il Collegio di primo grado concesso il termine ex art. 271 CCII nonostante essa lo avesse tempestivamente richiesto e che b) fosse disposta la restituzione degli atti al
Tribunale di Cremona per gli ulteriori adempimenti connessi alla concessione del termine di cui all'art. 271 CCII.
Si sono costituite sia la società che il Controparte_2 [...]
resistendo al reclamo. Controparte_3
L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Cremona e la Liquidazione CP_4
dell' pur ritualmente notificati, non si sono Controparte_1
costituiti rimanendo contumaci.
Con ordinanza pubblicata in data 8 ottobre 2025, emessa all'esito della camera di consiglio del 1° ottobre 2025, è stata disposta la sospensione della liquidazione dell'attivo e del compimento degli altri atti di gestione della
Liquidazione Controllata argomentando dalla natura non discrezionale della concessione del termine di cui all'art. 271 primo comma prima parte CCII, laddove tempestivamente richiesto.
All'udienza del 12 novembre 2025 le parti costituite hanno presentato conclusioni conformi e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al di là delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti costituite, occorre esaminare nel merito la fondatezza del reclamo della società
[...]
in ragione dell'evocazione in giudizio di parti ulteriori Controparte_1
litisconsorti necessari processuali, di fatto non costituiti.
Come già evidenziato nell'ordinanza pubblicata in data 8 ottobre 2025,
emessa all'esito della camera di consiglio del 1° ottobre 2025, l'art. 271 CCII
recita: “
1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori
il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a
una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista
dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per
presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura
non superiore a 60 giorni, prorogabile, su istanza del debitore ed in presenza
di giustificati motivi, fino a ulteriori 60 giorni.
2. Nella pendenza del termine
di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione
controllata e il giudice, su domanda del debitore può concedere le misure
previste dall'art. 70, comma 4, o dall'art. 78, comma 2, lettera d). Alla
scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia
presentato la domanda, oppure in caso di mancata apertura o cessazione
delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2.”; il raffronto fra il tenore letterale del primo e del secondo comma della disposizione richiamata induce a ritenere che non sia configurabile in capo al Giudice alcuna discrezionalità nella concessione al debitore del termine per la presentazione della domanda di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi (discrezionalità invece pienamente riconosciuta dal secondo comma nella concessione delle misure protettive e dal medesimo primo comma per la proroga del termine).
In senso contrario non vale far leva sull'orientamento della Giurisprudenza
di Legittimità richiamato dal Tribunale di Cremona che, in realtà, si è formato relativamente alla presentazione del concordato in bianco regolata dalla legge fallimentare (che imponeva il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi e della lista dei creditori e costituiva alternativa alla dichiarazione di fallimento) che non prevedeva l'accesso delle imprese allora non fallibili alla regolazione concordata della crisi.
Come, già evidenziato e qui integralmente richiamato, la differenza ontologica fra la fattispecie esaminata dal Supremo Collegio e quella oggetto del presente giudizio non legittima l'applicazione analogica del principio di diritto espresso dal Supremo Collegio secondo il quale poteva essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato con riserva in ragione dell'inidoneità della documentazione prodotta dal debitore e del conseguente manifesto intento dilatorio della domanda che integra un abuso del processo.
Il tenore letterale dell'art. 271 CCII, impone di ritenere che il legislatore abbia configurato in capo al debitore, del quale i creditori abbiano chiesto la liquidazione controllata, un diritto perfetto alla concessione di un termine per accedere ad uno strumento di regolazione concordata della crisi nell'ottica del favor espresso dal legislatore (comunitario ed interno) per le soluzioni alternative alla Liquidazione del patrimonio (giudiziale o controllata) che viene individuata come extrema ratio.
Si ribadisce, inoltre, che il principio generale espresso dall'art. 4 CCII
secondo il quale sia il debitore, che i creditori, che qualsiasi altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza, richiamato dal Giudice di primo grado, non esclude che il debitore possa esercitare il diritto perfetto alla richiesta di un termine per la presentazione di una procedura di regolazione concordata della cristi riconosciutogli dal legislatore rispetto al quale, al fine di evitare eventuali utilizzi strumentali di tale diritto, riconosce al Giudice ampia discrezionalità nella fissazione del termine (fino a sessanta giorni) nonché nella valutazione della proroga di tale termine e della adeguatezza ed ammissibilità della proposta di regolazione concordata della crisi presentata nel termine concesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere revocata la declaratoria di apertura della della società Controparte_4
reclamante e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di
Cremona perché provveda alla concessione del termine tempestivamente richiesto dall'odierna reclamante (come d'altronde concordemente richiesto dalle parti costituite).
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, nei rapporti fra la società
reclamante e le società reclamate costituite, restano integralmente compensate in accoglimento delle conclusioni conformi rassegnate. Nei
rapporti fra la società reclamante e le parti reclamate non costituite deve ritenersi la sussistenza delle ragioni per l'integrale compensazione delle stesse alla luce della mancata resistenza di queste ultime.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. revoca la declaratoria di apertura della Liquidazione controllata della società di cui alla sentenza n. 37/2025 del Controparte_1
Tribunale di Cremona;
2. dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Cremona perché provveda alla concessione del termine di cui all'art. 271 primo comma prima parte
CCII tempestivamente richiesto dall'odierna società reclamante;
3. compensa le spese di lite fra tutte le parti del giudizio;
4. si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
IL PRESIDENTE
SE MA
IL CONSIGLIERE ESTENSORE AU IN
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 maggio 2025
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 550/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. AU IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione iscritto a n.
550/2025 R.G. posto in decisione all'udienza collegiale del 12 novembre
2025
OGGETTO: d a
Opposizione sentenza C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
di apertura della Cremona (CR), via Dante n. 14, in persona del legale rappresentante pro
Liquidazione tempore, con il patrocinio dell'avv. Adriano Sottini del foro di Brescia
Giudiziale ( , giusta manadato depositato Email_1
cod.: 174201 unitamente al ricorso per reclamo
RECLAMANTE
c o n t r o
(C.F. e P.IVA , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
ME (CR) – via Casalmaggiore n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO
BERTORA del Foro di Parma (PEC ed Email_2
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta e c o n t r o
C.F. e Controparte_3
P.IVA , con sede in Cremona (CR) - via C. Monteverdi n. 17, P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
Francesco Benedini del foro di Cremona, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione e risposta
RECLAMATE COSTITUITE
n o n c h è c o n t r o
Controparte_4
in persona del Curatore dott.
[...] Controparte_5
e
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L'ORDINE GL
AVVOCATI DI CREMONA, in persona del legale rappresentante pro
tempore,
RECLAMATI CONTUMACI
In punto: reclamo avverso la sentenza di apertura della Liquidazione
Controllata n. 37/2025 emessa dal Tribunale di Cremona e pubblicata in data CONCLUSIONI
Del reclamante
“previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso, ritenuta la sussistenza
dei presupposti per la concessione del termine richiesto da Controparte_1
ai sensi dell'art. 271 CCII
[...]
revocarsi la sentenza n. 37/2025 Tribunale di Cremona, con la quale è stata
disposta la liquidazione controllata della reclamante
disporsi la restituzione degli atti al Tribunale di Cremona per gli ulteriori
adempimenti connessi alla concessione del termine, di cui all'art. 271 CC.II,
come richiesto dalla reclamante Controparte_1
Spese compensate tra le parti.”
Delle reclamate costituite:
“previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso,
ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione del termine
richiesto da ai sensi dell'art. 271 CCII Controparte_1
revocarsi la sentenza n. 37/2025 Tribunale di Cremona, con la quale è stata
disposta la liquidazione controllata della reclamante disporsi la restituzione
degli atti al Tribunale di Cremona per gli ulteriori adempimenti connessi
alla concessione del termine, di cui all'art. 271 CC.II, come richiesto dalla
reclamante Controparte_1
Spese compensate tra le parti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 37/2025 pubblicata il 27 maggio 2025 il Tribunale di Cremona, su istanza dell'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Cremona ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata della società CP_1
CP_1
Avverso detta sentenza la società ha proposto Controparte_1
reclamo chiedendo che, in via preliminare, fosse sospesa ex art. 52 CCII la
Liquidazione Controllata del patrimonio della società reclamante fino all'esito del giudizio;
nel merito la società reclamante ha chiesto che a) fosse disposta la revoca della sentenza impugnata per non avere il Collegio di primo grado concesso il termine ex art. 271 CCII nonostante essa lo avesse tempestivamente richiesto e che b) fosse disposta la restituzione degli atti al
Tribunale di Cremona per gli ulteriori adempimenti connessi alla concessione del termine di cui all'art. 271 CCII.
Si sono costituite sia la società che il Controparte_2 [...]
resistendo al reclamo. Controparte_3
L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Cremona e la Liquidazione CP_4
dell' pur ritualmente notificati, non si sono Controparte_1
costituiti rimanendo contumaci.
Con ordinanza pubblicata in data 8 ottobre 2025, emessa all'esito della camera di consiglio del 1° ottobre 2025, è stata disposta la sospensione della liquidazione dell'attivo e del compimento degli altri atti di gestione della
Liquidazione Controllata argomentando dalla natura non discrezionale della concessione del termine di cui all'art. 271 primo comma prima parte CCII, laddove tempestivamente richiesto.
All'udienza del 12 novembre 2025 le parti costituite hanno presentato conclusioni conformi e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al di là delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti costituite, occorre esaminare nel merito la fondatezza del reclamo della società
[...]
in ragione dell'evocazione in giudizio di parti ulteriori Controparte_1
litisconsorti necessari processuali, di fatto non costituiti.
Come già evidenziato nell'ordinanza pubblicata in data 8 ottobre 2025,
emessa all'esito della camera di consiglio del 1° ottobre 2025, l'art. 271 CCII
recita: “
1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori
il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a
una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista
dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per
presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura
non superiore a 60 giorni, prorogabile, su istanza del debitore ed in presenza
di giustificati motivi, fino a ulteriori 60 giorni.
2. Nella pendenza del termine
di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione
controllata e il giudice, su domanda del debitore può concedere le misure
previste dall'art. 70, comma 4, o dall'art. 78, comma 2, lettera d). Alla
scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia
presentato la domanda, oppure in caso di mancata apertura o cessazione
delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2.”; il raffronto fra il tenore letterale del primo e del secondo comma della disposizione richiamata induce a ritenere che non sia configurabile in capo al Giudice alcuna discrezionalità nella concessione al debitore del termine per la presentazione della domanda di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi (discrezionalità invece pienamente riconosciuta dal secondo comma nella concessione delle misure protettive e dal medesimo primo comma per la proroga del termine).
In senso contrario non vale far leva sull'orientamento della Giurisprudenza
di Legittimità richiamato dal Tribunale di Cremona che, in realtà, si è formato relativamente alla presentazione del concordato in bianco regolata dalla legge fallimentare (che imponeva il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi e della lista dei creditori e costituiva alternativa alla dichiarazione di fallimento) che non prevedeva l'accesso delle imprese allora non fallibili alla regolazione concordata della crisi.
Come, già evidenziato e qui integralmente richiamato, la differenza ontologica fra la fattispecie esaminata dal Supremo Collegio e quella oggetto del presente giudizio non legittima l'applicazione analogica del principio di diritto espresso dal Supremo Collegio secondo il quale poteva essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato con riserva in ragione dell'inidoneità della documentazione prodotta dal debitore e del conseguente manifesto intento dilatorio della domanda che integra un abuso del processo.
Il tenore letterale dell'art. 271 CCII, impone di ritenere che il legislatore abbia configurato in capo al debitore, del quale i creditori abbiano chiesto la liquidazione controllata, un diritto perfetto alla concessione di un termine per accedere ad uno strumento di regolazione concordata della crisi nell'ottica del favor espresso dal legislatore (comunitario ed interno) per le soluzioni alternative alla Liquidazione del patrimonio (giudiziale o controllata) che viene individuata come extrema ratio.
Si ribadisce, inoltre, che il principio generale espresso dall'art. 4 CCII
secondo il quale sia il debitore, che i creditori, che qualsiasi altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza, richiamato dal Giudice di primo grado, non esclude che il debitore possa esercitare il diritto perfetto alla richiesta di un termine per la presentazione di una procedura di regolazione concordata della cristi riconosciutogli dal legislatore rispetto al quale, al fine di evitare eventuali utilizzi strumentali di tale diritto, riconosce al Giudice ampia discrezionalità nella fissazione del termine (fino a sessanta giorni) nonché nella valutazione della proroga di tale termine e della adeguatezza ed ammissibilità della proposta di regolazione concordata della crisi presentata nel termine concesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere revocata la declaratoria di apertura della della società Controparte_4
reclamante e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di
Cremona perché provveda alla concessione del termine tempestivamente richiesto dall'odierna reclamante (come d'altronde concordemente richiesto dalle parti costituite).
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, nei rapporti fra la società
reclamante e le società reclamate costituite, restano integralmente compensate in accoglimento delle conclusioni conformi rassegnate. Nei
rapporti fra la società reclamante e le parti reclamate non costituite deve ritenersi la sussistenza delle ragioni per l'integrale compensazione delle stesse alla luce della mancata resistenza di queste ultime.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. revoca la declaratoria di apertura della Liquidazione controllata della società di cui alla sentenza n. 37/2025 del Controparte_1
Tribunale di Cremona;
2. dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Cremona perché provveda alla concessione del termine di cui all'art. 271 primo comma prima parte
CCII tempestivamente richiesto dall'odierna società reclamante;
3. compensa le spese di lite fra tutte le parti del giudizio;
4. si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
IL PRESIDENTE
SE MA
IL CONSIGLIERE ESTENSORE AU IN
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 maggio 2025