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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/02/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 13392/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13392/2021 R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] a [...] C.F.: Parte_1 C.F._1
, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, come da procura in atti.
[...]
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Controparte_1
Giuseppe Nerone, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori - riconoscimento differenziale retributivo
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/11/2021 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere dipendente del sin dal 12.04.1980, assunto all'Ufficio Tributi, qualifica “Applicato ex 4^ Q.F.” CP_1 CP_1
(D.P.R. 7 novembre 1980, n. 810), con mansioni di addetto all'attività inerente l'anagrafe tributaria comunale: (predisposizione archiviazione con controllo utenze), successivamente inquadrato a decorrere dal 01.02.2000 nella categoria B3 (ex V qualifica funzionale) CCNL Enti Locali;
che con delibera del Consiglio Comunale del 15.09.2000, n. 73, il nell'ambito del Controparte_1
Programma di iniziativa comunitario URBAN II, approvava il “Programma laboratorio di CP_1 educazione urbana, un ponte di collegamento tra Parigi e Budapest”; che con deliberazione del
Consiglio Comunale del 06.12.2002, veniva approvato il programma stralcio URBAN ITALIA, trasmesso al Ministero delle Infrastrutture;
che nel “Verbale di conferenza dei servizi” del 27.02.2003, si conveniva che, per raggiungere gli scopi delineati nel programma stralcio, era necessario ricorrere all'utilizzo di risorse umane, la cui individuazione sarebbe avvenuta sulla scorta di un criterio di professionalità acquisita;
che, pertanto, con ordine di servizio del 21.03.2003, i Dirigenti Area
Finanziaria – Area LL.PP. avevano disposto il suo trasferimento dall'Ufficio Tecnico, all'Ufficio
URBAN ITALIA;
che con decreto sindacale in data 10.03.2004 veniva costituita la struttura operativa
Programma URBAN ITALIA, con il compito di coordinare tutte le complesse attività connesse al programma stesso, con inserimento nel nucleo di coordinamento, quale Responsabile, svolgendo le mansioni meglio indicate in ricorso quali: Comunicazione e informazione del Programma URBAN
ITALIA; Monitoraggio e rilevazione dei dati relativi alle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione;
Rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e indicatori sintetici, connessi all'attuazione del programma e afferenti alla L. 388/2000; Stesura del Complemento di
Programmazione redatto dalla Struttura comunale S.O.P.U.A. (Struttura Organizzativa Programma
Urban Italia), giusta decreto dirigenziale n. 74 del 11.03.2004; che in data 12.05.2006 era stato inquadrato quale Istruttore Amministrativo, nella categoria C 6 del CCNL Enti Locali (v. busta paga allegata); che a partire dal 29.05.2006, con incarico sindacale, nel corso dell'individuazione dei funzionari S.O.P.U.A., era stato nominato componente del I settore di attività e I gruppo di lavoro sul tema degli obiettivi di matrice nazionale ed europea, legati direttamente o indirettamente alla definizione di politiche e di strumenti riguardanti le città, con specifico riguardo al prossimo periodo di programmazione, e ai fondi strutturali (2007-2013); che con Delibera di G.M. n. 370 del
30.07.2009 (doc. 7) a seguito di approvazione del “Piano di Comunicazione del PIU (Piano Integrato
Urbano) Europa della Città di Aversa”, redatto dall'Ufficio Programmi, composto da due unità in pianta organica, l'arch. e l'arch. , era stato nominato dal 25.10.2010 Responsabile della Pt_1 Per_1
Comunicazione del Progetto Integrato Urbano Europa (PIU), POR FESR 2007_2013 (condiviso dalla
Regione Campania) della città di con mansioni di controllo e coerenza del programma al CP_1
Regolamento CE1159/2000; che con Delibera di G.M. n. 86 del 15.02.2012 (doc. 9), avente ad oggetto POR Campania 2007_2013, Approvazione integrazioni “Gestione Monitoraggio e controllo del Programma ” veniva istituito l'Ufficio Programmi con a Controparte_2 capo il Responsabile del Programma, dott. (Dirigente), cui vi era sottordinata la Persona_2
Segreteria tecnico/amministrativa, della quale faceva parte, svolgendo mansioni analoghe a quelle svolte dall'arch. (inquadrato nella categoria D), di tipo amministrativo/procedurale Persona_3 con competenze di monitoraggio degli interventi, al fine di garantire che quelli ammessi al finanziamento erano conformi all'Accordo di Programma e con competenze in materia di attuazione, direzione, controllo e coordinamento di interventi pubblici, sia materiali che immateriali, con conoscenza delle procedure di attuazione e rendicontazione di interventi pubblici cofinanziati dai
Fondi Comunitari;
di aver rivestito funzioni di “Responsabile della comunicazione”, servizio formalmente istituito, a norma dei Regolamenti Comunitari, nell'ambito della struttura organizzativa, ad hoc, istituita dall'Ente in materia di Gestione e Controllo degli Organismi Intermedi delegati nell'ambito del Programma Operativo della Regione Campania afferenti ai Fondi Europei Strutturali
Regionali, svolgendo le mansioni meglio indicate in ricorso;
che a partire dal 01.02.2017 l'Ufficio
Programmi, in pianta organica, prevedeva solo la sua figura professionale;
che con Determinazione
Dirigenziale n.2 del 18.01.2018, era stato nominato Responsabile del Procedimento riguardante l'avviso di selezione per il conferimento di 2 incarichi professionali per attività connesse al PICS
(Programma Integrato città sostenibile, doc. 15) della Città di Aversa (doc. 16) e, in data 10.04.2018, con Decreto sindacale, prot. 13282, era stato nominato Responsabile assegnato all'unità operativa di
Comunicazione e informazione del Si.Ge.Co. dell'Organismo Intermedio per la Gestione del PICS
Città di Aversa;
che a decorrere dal 07.05.2020, con atto prot. 14368, a seguito del collocamento in pensione dell'arch. sin dal 01.02.2017, venivano conferite, ex art. 70 quinquies, I comma, Per_1
CCNL del 21.05.2018, presso l'Ufficio Programmi, funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria contrattuale e già disimpegnate;
che ad oggi aveva svolto le attività relative ai fondi della CE (PICS della Città fondi 2014/2020), con riprogrammazione ai fondi EU 2021- CP_1
2027, oltre alla Direzione dei lavori beni confiscati di cui alla D.G. 293/2020.
Tanto premesso ha chiesto di “Accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui ai capi A - e B -, il diritto del ricorrente a percepire il differenziale retributivo tra il trattamento economico iniziale previsto per il suo livello di inquadramento, C 6, ed il trattamento economico previsto per il livello corrispondente alle mansioni svolte per il periodo dal 27.02.2003 a tutt'oggi, ovvero corrispondenti al livello D 3 e, per l'effetto, condannare il , rapp.to e dom.to come in epigrafe, al pagamento Controparte_1 delle differenze maturate tra la retribuzione effettivamente percepita e quella che avrebbe dovuto conseguire sulla scorta del citato superiore inquadramento, alle quali vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo, da quantificarsi in separato giudizio”, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Nel merito è opportuno premettere in via generale che, nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è disciplinata dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
(norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
L'art. 52 del d.lgs. 165/2001 dispone: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino
a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. La normativa in esame ha, dunque, riconfermato anche nell'ambito del nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore: si tratta di una regola risalente e costante, già vigente nell'impiego pubblico, che può essere superata, per espressa previsione legislativa, solo dalla normativa contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/10/2003, n.
16078).
Tale disciplina tiene conto del carattere formale dell'organizzazione dell'amministrazione pubblica, posta a tutela di interessi pubblici indisponibili, che non consente, in sintonia con i valori di imparzialità e di buon andamento enunciati dall'art. 97 Cost., il riconoscimento di pretese dei dipendenti che non si basino su atti normativi o su atti adottati dagli organi responsabili della gestione.
Invero la regola della promozione automatica, laddove accolta, avrebbe potuto determinare effetti assolutamente incompatibili con gli interessi della p.a., tra i quali quello della stabilità della pianta organica e della certezza organizzativo-burocratica e finanziaria. Inoltre, tale disciplina speciale in materia, si giustifica con riferimento a varie finalità ed esigenze, peculiari del lavoro pubblico, quali la regola di rango costituzionale, dell'accesso mediante concorso, del controllo della spesa pubblica, nonché della salvaguardia della stabilità di un'organizzazione predefinita.
Quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 citato distingue i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei presupposti, dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettivo svolgimento della prestazione. In tutti i casi è necessaria la sussistenza di “obiettive esigenze di servizio”, cioè di ragioni verificabili e sindacabili inerenti l'organizzazione del lavoro, tali da rendere necessitato il mutamento delle mansioni del lavoratore e che devono risultare all'atto dell'assegnazione. In particolare il mutamento delle mansioni è legittimo nei casi di vacanza del posto in organico o per la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. In entrambi i casi il conferimento delle mansioni superiori avviene secondo “diritto”, cioè sulla base di un atto formale di assegnazione proveniente dal dirigente dell'unità organizzativa interessata. Il Consiglio di Stato ha spiegato che tale requisito mira ad impedire che il singolo dipendente, di propria iniziativa o col consenso compiacente di altri organi incompetenti, possa assumere incarichi di livello superiore, aggirando le procedure selettive.
In questo senso, si è ritenuto che il difetto di tale atto formale non sia sanabile attraverso un atto ricognitivo dell'organo competente che attesti, ex post, l'effettivo svolgimento delle mansioni.
Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 tale copertura straordinaria può avvenire per il periodo di sei mesi, prorogabili fino a dodici in caso di attivazione delle ordinarie procedure di copertura;
infatti, il successivo quarto comma impone all'Amministrazione di procedere entro novanta giorni dall'assegnazione provvisoria all'avvio delle procedure necessarie per la provvista di personale. Il superamento del termine semestrale, senza l'esperimento dei concorsi, comporta l'improrogabilità dell'assegnazione a mansioni superiori. Il superamento del termine di novanta giorni non sembra, invece, accompagnato da alcun precipuo effetto per l'amministrazione.
Quanto all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, con espressione mutuata dall'art. 2103 cit., l'ius variandi si giustifica con la necessità di sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto.
Al di fuori di queste ipotesi l'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore è nulla e sussiste solo il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico per la qualifica superiore svolta (comma 5). In quest'ultima disposizione, l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo e non può ritenersi equivalente alla dizione “qualifica immediatamente superiore”, utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori. Una diversa conclusione non è giustificata né dalla lettera della disposizione in esame, né dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass.
14944/2004); pertanto, può essere riconosciuto il trattamento economico (e non anche l'inquadramento) per ogni mansione corrispondente alla qualifica superiore, anche se non coincidente con la qualifica “immediatamente” superiore.
Va, peraltro, precisato che, ai sensi del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni superiori. Dunque, anche in difetto della prevalenza per uno solo dei predetti aspetti, non vi sarà titolo per le differenze retributive.
Inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori, ai sensi del 6° comma, dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, non può comportare in nessun caso il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore sino alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. che disciplina i nuovi inquadramenti professionali.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto e provato di essere dipendente del Comune di sin CP_1 dal 12.04.1980 e di essere inquadrato nella categoria C, profilo economico C6 (cfr. buste paga in atti)
a decorrere dal 2006.
Con il presente giudizio ha chiesto di accertare lo svolgimento di mansioni corrispondenti al maggiore inquadramento (cat. D3) per il periodo dal 27.02.2003 a tutt'oggi, con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive maturate da quantificare in separato giudizio. Ne consegue, quindi, che l'accertamento dello svolgimento di mansioni inquadrabili in un livello superiore intanto può e deve essere effettuato in quanto è funzionale al riconoscimento della conseguente pretesa creditoria.
Come è noto al fine di verificare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, è compito dell'istante indicare – nei rapporti di pubblico impiego - il contenuto specifico delle mansioni attribuite e svolte al momento dell'assunzione e quelle eventualmente superiori assegnate nel corso del rapporto di lavoro, nonché le declaratorie contrattuali al fine di consentire la verifica del corretto (o meno) inquadramento.
Orbene, parte ricorrente ha dedotto che appartengono alla categoria C i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da “Approfondite conoscenze mono-specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a processi amministrativi/produttivi; Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale e con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione di profili. C6 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.
Possiede approfondite conoscenze monospecialistiche e/o un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento. Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, ha relazioni interne anche di natura negoziale anche con posizioni organizzative al di fuori dell'unità organizzativa di appartenenza, relazioni esterne di tipo diretto, relazioni con l'utenza di natura diretta, anche complessa, e negoziale. Svolge attività di carattere istruttorio predisponendo atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza sulla base di direttive dettagliate, elaborando dati ed informazioni anche di natura complessa, utilizzando strumenti e procedure informatizzate, sia nel campo amministrativo che in quello economico e finanziario. Può rilasciare certificazioni e documenti e coordinare attività di personale inquadrato in categoria inferiore”
Recita invece la declaratoria del livello D, così come dedotto in ricorso, “(…) Elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti
e diversi processi produttivi ed amministrativi;
- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse,
e negoziale … 7. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. Possiede elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità d'aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto amministrativo-contabile, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi. Istruisce, predispone e redige atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'Ente, espleta attività di analisi, studio ed elaborazione di dati amministrativo-contabili in funzione della programmazione economico-finanziaria … .10. FUNZIONARIO TECNICO. … Espleta attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti ed elaborati inerenti la realizzazione e/o manutenzione e/o restauro di edifici, impianti, …
Può gestire l'inventario dei beni immobili ed essere incaricato della direzione lavori”.
Secondo l'assunto di parte ricorrente a decorrere dal 27.02.2003, ossia a seguito del suo trasferimento al nascente Ufficio Urban Italia, aveva iniziato a svolgere mansioni di elevata complessità e poli- specialistiche “di tipo amministrativo/procedurale con competenze al monitoraggio degli interventi…. con competenza in materia di attuazione, direzione, controllo e coordinamento di interventi pubblici sia materiali che immateriali, con conoscenza delle procedure di attuazione e rendicontazione di interventi pubblici cofinanziati dai Fondi Comunitari”, che comportavano il suo diritto all'inquadramento nel livello D3 del CCNL di categoria.
Osserva il Tribunale come sia incontestato tra le parti, oltre ad essere provato dalla documentazione in atti e dall'istruttoria che il ricorrente a decorrere dal 27.02.2003 è stato assegnato al Progetto Urban
Italia e poi nominato funzionario del relativo Ufficio Urban Italia a decorrere dal 21.03.2003 data della sua costituzione. A seguito poi della Delibera della Giunta Municipale n. 370 del 30.07.2009, con cui veniva approvato il “Piano di Comunicazione del PIU (Piano Integrato Urbano) Europa della
Città di Aversa”, redatto dall'Ufficio Programmi (composto da due unità in pianta organica, l'arch.
e l'arch. ) il ricorrente a decorrere dal 25.10.2010 veniva nominato Responsabile della Pt_1 Per_1
Comunicazione del Progetto Integrato Urbano Europa (PIU), POR FESR 2007_2013 (condiviso dalla
Regione Campania) della città di con mansioni di controllo e coerenza del programma al CP_1
Regolamento CE1159/2000. Inoltre, a decorrere dal 01.02.2017 l'Ufficio Programmi, presentava in pianta organica, solo la figura del ricorrente, mentre in data 18.01.2018, veniva nominato con
Determinazione Dirigenziale n. 2, Responsabile del Procedimento riguardante l'avviso di selezione per il conferimento di 2 incarichi professionali per attività connesse al PICS (Programma Integrato
Città Sostenibile della Città di Aversa (cfr. allegato 15 e 16).
Infine in data 07.05.2020, con atto prot. 14368, a seguito del collocamento in pensione sin dal
01.02.2017 dell'architetto , all'istante, già funzionario presso l'Ufficio Programmi come Per_1 Istruttore amministrativo, categoria C, venivano conferite, ex art. 70 quinquies, I comma, CCNL del
21.05.2018, funzioni aggiuntive meglio indicate nel predetto documento consistenti nella gestione della pagina WEB dell'OI, attuazione del controllo, monitoraggio e verifica degli adempimenti delle operazioni così come previsti dai regolamenti comunitari in materia di comunicazioni e pubblicità del PICS;
attuazione dei controlli di I livello alla documentazione inerente le azioni di comunicazione e informazione del PICS della Città di Aversa;
supporto al conseguimento di obiettivi/risultati specifici per programmazione complessa fondi FESR.
Del resto il resistente non ha contestato lo svolgimento delle predette mansioni ma ha escluso CP_1 che le stesse potessero determinare ex se il diritto dell'istante al riconoscimento del trattamento economico connesso al superiore inquadramento D, laddove le predette mansioni sono riconducibili a quelle di inquadramento nella categoria C (profilo economico C6).
Rileva il giudicante come la contestazione sia fondata.
Come innanzi precisato, affinché sia riconosciuto il trattamento economico correlato all'inquadramento superiore è necessario che l'istante specifichi le mansioni svolte al momento dell'assunzione e quelle eventualmente superiori assegnate nel corso del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente non ha specificato quali mansioni svolgesse al momento dell'assunzione e comunque quelle assegnate corrispondenti al dedotto inquadramento C6, limitandosi all'indicazione delle mansioni svolte a partire dal 27.02.2003 e cioè dal momento in cui veniva assegnato al progetto e poi all'Ufficio Urban Italia.
L'atto introduttivo presenta un'evidente lacuna assertiva nella parte in cui, pur a seguito dell'elencazione delle declaratorie contrattuali, non ha specificato in cosa sia consista l'attività avente contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità dei risultati relativi ai processi produttivi ed amministrativi, svolta dal ricorrente e, quindi, le ragioni per le quali l'attività era da ritenere sussumibile nella categoria D.
Del resto non vi è un'allegazione puntuale del carattere “aggiuntivo” delle mansioni assegnate presso l'Ufficio Programmi rispetto a quelle che potevano essere astrattamente svolte da un soggetto inquadrato nella categoria C e che di fatto sono state appunto svolte da un soggetto avente tale inquadramento.
Come risulta dalla documentazione depositata e dall'istruttoria testimoniale l'unica figura di riferimento dell'Ufficio Programmi, era rappresentato dal Responsabile del programma
Dirigente/RUP, dott. , al quale il ricorrente, nonché l'arch. , chiamato Persona_2 Persona_3 anch'egli a gestire la programmazione del progetto (fino al 2017, data di collocamento in pensione e inquadrato nel livello D), erano sottoposti. Non risulta poi dall'istruttoria che in effetti il ricorrente abbia assunto la responsabilità della gestione del progetto, nè è possibile ricavare il possesso di maggiori competenze e responsabilità dalla circostanza che il ricorrente abbia rivestito all'interno di tali uffici la funzione di Responsabile della Comunicazione e Informazione, laddove anche rispetto a tali ruoli non è specificato in cosa sia consistita la “responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/ amministrativi, conseguente alla elevata complessità dei problemi da affrontare”. Inoltre, parte ricorrente non specifica in che misura le predette mansioni fossero aggiuntive a quelle possedute e corrispondenti alla categoria C di inquadramento, non consentendo al giudicante di poter effettuare alcuna comparazione. Nulla è stato poi specificamente dedotto circa le conoscenze plurispecialistiche possedute e la responsabilità dell'attività tecnico-gestionale svolta così come richiesto dalla declaratoria invocata.
Anche la prova orale appare del tutto generica e lacunosa, avendo i testi confermato quanto genericamente dedotto in ricorso circa gli incarichi attribuiti al ricorrente nei diversi Uffici ma nulla sulle specifiche competenze e responsabilità attribuite.
In particolare, il teste dipendente del ha dichiarato “Adr. Testimone_1 CP_1 CP_1
Conosco il ricorrente in quanto è stato un mio collaboratore presso il Comune di a partire CP_1 dall'ottobre 2019 ed era l'unico rimasto all'interno dell'ufficio Programmazione, essendo andato in pensione l'arch. ; Adr. Ero funzionario dell'ufficio , attualmente in pensione, mentre Per_1 CP_3 il ricorrente era addetto all'ufficio programmazione. Solo a partire da ottobre 2019 ho ricevuto l'incarico come responsabile dell'ufficio programmi, nominato come autorità di gestione dei programmi integrati della Città di Aversa, finanziati con i fondi della Regione Campania 2014-2020.
Sono stato responsabile anche dell'unità di controllo di I livello dell'ufficio di programmazione complessa negli anni dal 2009 al 2013. In questa veste mi sono interfacciato sia con l'arch. Per_1 che con l'arch. Io controllavo gli interventi e le certificazioni di spesa che il inviava Pt_1 CP_1 alla Regione Campania. Tra le certificazioni vi erano anche quelle del responsabile della comunicazione redatte dall'arch. Adr. Nella mia attività di verifica esaminavo anche i report Pt_1
e le check list che mi provenivano dal ricorrente e che riguardavano gli obblighi di pubblicazione così come previsti dal manuale di programmazione complessa, per il resto penso si occupasse delle attività dell'ufficio programmi, come istruttore amministrativo, ma non precisare con esattezza le mansioni eseguite;
Adr. Non so riferire con esattezza di cosa si occupasse il ricorrente in merito al progetto
Urban Italia che è uno dei primi progetti di cui si è occupato l'ufficio programmazione. Posso precisare che dall'ottobre 2019 l'arch. è stato mio collaboratore e gestiva tutte le attività Pt_1 all'interno dell'ufficio in qualità di istruttore amministrativo svolgeva altresì il ruolo responsabile della comunicazione con riguardo al programma PICS 2014-2020 della città di nominato con CP_1 decreto sindacale;
Adr. Preciso che questa attività consisteva nella pubblicità mediante cartellonistica dell'inizio e fine degli interventi finanziati dalla Comunità Europea. Si occupava, inoltre, di darci una mano anche con le attività di monitoraggio e attuazione delle piste di controllo di competenza dell'ufficio programmi e dell'autorità di gestione”.
Anche il teste ha poi dichiarato “Conosco il ricorrente non solo in quanto Testimone_2 dipendente comunale per il periodo in cui sono stato sindaco del Comune di dal giugno 2016 CP_1 al 14 febbraio 2019, ma anche personalmente come architetto perché ero Presidente dell'ordine degli architetti quando il ricorrente ha iniziato a lavorare. Designai l'architetto come responsabile Pt_1 di informazione e comunicazione presso l'organismo intermediario per i Piani PICS della società
Sigeco. I PICS erano piani per lo studio del territorio e dell'organizzazione del territorio e venivano effettuati anche per la richiesta di finanziamenti per migliorare il territorio. Non so come era inquadrato il ricorrente, non ne conosco la posizione o le sue mansioni come dipendente. So che si interessava dei Piani PICS perché abbiamo fatto diverse riunioni presso la sede comunale distaccata al parco Coppola;
quindi, io in diverse riunioni a cui ho partecipato ho trovato il dirigente, l'architetto ed altri dipendenti che svolgevano l'attività di programmazione e era responsabile Pt_1 Pt_1 dell'informazione e comunicazione. Io l'ho nominato come responsabile per conto della Sigeco ma posso solo riferire su quello che abbiamo svolto come attività sul Comune, nello specifico ci informavano sulle procedure per ricevere i finanziamenti, c'erano anche altre persone. La comunicazione ed informazione l'architetto la doveva fare agli enti locali tipo uffici della Regione anche se non ricordo precisamente quali. Ricordo però che appena insediati ricevemmo un finanziamento di 4 milioni di euro dalla Regione Campania grazie anche a questa attività svolta dal ricorrente. L'architetto era un altro dipendente e lavorava nel loro ufficio ma non so Per_1 precisamente quale mansione avesse. Nel 2008/2009 in qualità di presidente di federazione architetti italiani ho incontrato gli architetti e al congresso mondiale UIA con lo stand del Per_1 Pt_1
e presentavano questi lavori per i finanziamenti. Il dirigente dell'ufficio programmi Controparte_1 era il dott. . I dirigenti aggiornavano me come sindaco e gli assessori sulle attività svolte Per_2 dall'ufficio e ricordo che in questi incontri c'erano sempre gli architetti e qualche altro Pt_1 Per_1 dipendente. faceva parte di questo gruppo dei PICS e ognuno di loro aveva un ruolo specifico, Pt_1
a lui era demandato il compito di comunicarci lo stato di avanzamento dei lavori, ovviamente, essendoci il dirigente, la parola passava direttamente a lui che ci dava una panoramica sullo stato dei lavori e grazie al loro impegno posso dire che abbiamo ricevuto questi finanziamenti. La scelta della nomina è ricaduta sul dott. perché era già stato individuato dai precedenti sindaci Pt_1 Parte_2
e , per questa attività e sia per competenza, continuità, che per conoscenza diretta Per_4 dell'attività svolta sono andato a confermare nel 2018 il ricorrente in questo ruolo di responsabilità.
Non ricordo con precisione chi sottoscrivesse gli atti per l'esterno e chi invece quelli meramente endoprocedimentali. Gli incontri si svolgevano o di martedì o di giovedì pomeriggio ma non ricordo con precisione chi sottoscrivesse gli atti, posso solo precisare che le cartografie ci venivano illustrate da tutti i dipendenti”.
Infine il teste attuale dirigente dell'area economico-finanziaria del Testimone_3 CP_1
ha dichiarato “personalmente il ricorrente non è mai stato mio diretto collaboratore né ho
[...] avuto contatti diretti con lui per motivi lavorativi. Per quanto è a mia conoscenza nessun atto determinativo risulta adottato o istruito dal sig. Adr. Ricordo che dal 2009 fino al Pt_1 pensionamento il sig. lavorava presso l'ufficio programmazione, che si occupava di produrre Pt_1 la documentazione amministrativa per l'acquisizione dei finanziamenti regionali e comunitari seguendone poi anche la rendicontazione;
Adr. La materiale realizzazione delle opere oggetto di finanziamento resta in capo all'ufficio tecnico. Il dirigente dell'ufficio era il dr. , vi era inoltre Per_2 il funzionario responsabile “posizione economica”, , poi vi era l'arch. che era il capo Tes_1 Per_1 ufficio, poi che era il collaboratore amministrativo;
Adr. Per l'intero periodo di cui mi si Pt_1 chiede, il ricorrente era in servizio presso una sede distaccata, via De Chirico, mentre l'ufficio ragioneria, dove io lavoravo all'epoca dei fatti, era ubicato a Piazza Municipio. Gli unici contatti li avevo con il dirigente o con per l'ufficio programmazione poiché erano loro che Per_2 Per_1 redigevano le determine e si interfacciavano con l'ufficio per verificarne la copertura finanziaria.
Pertanto, non so precisare con esattezza di cosa si occupasse il Adr. L'ufficio si è occupato Pt_1 nel corso degli anni di vari progetti tra cui “Urban Italia, Più Europa e PICS” rispetto a questi progetti non so di cosa si sia occupato il ricorrente;
(…)”.
Tutti i testi escussi hanno riferito circostanze del tutto generiche e lacunose sui compiti assegnati al mentre nulla hanno saputo riferire sulle specifiche competenze e relative responsabilità Pt_1 assunte nell'ambito dell'ufficio Programmazione diverse da quelle di Istruttore Amministrativo.
Orbene secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rito del lavoro, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande e richieste – anche probatorie – delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004) e costituisce oramai ius receptum che nel nostro processo si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che postula che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non tempestivamente e ritualmente allegate in ricorso (Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004; Cass. SS. UU. n. 8202 del 2005; Cass. SS.UU. n. 761 del 2002) e, specularmente, nella memoria di costituzione.
Ne deriva che il mero deposito di documenti non può consentire di supplire alle mancanze degli atti introduttivi, dovendo assegnarsi ad essi la funzione esclusiva di provare fatti e circostanze compiutamente dedotti per mostrarne dal punto di vista probatorio la fondatezza (negli esatti termini, autorevolmente, Cass. n. 13825 del 2008).
Non è, pertanto, possibile riconoscere la categoria D, pretesa dal ricorrente, atteso che non è stato compiutamente allegato e provato che abbia avuto “Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile la laurea breve o il diploma di laurea)”; abbia assunto
“responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi”; abbia affrontato problemi di “Elevata complessità”; abbia assunto “Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale”.
Le attività svolte, consistenti in tipiche attività istruttorie (di verifica, controllo, rendicontazione dei procedimenti, con attività anche endoprocedimentali all'interno dei rapporti tra Comune e Regione nell'ambito delle procedure afferenti il controllo delle pratiche di finanziamento, anche con verifiche dei computi metrici) possono ad avviso del giudicante essere anche ricomprese nella categoria di effettivo inquadramento C come Istruttore Amministrativo, non avendo l'istante dedotto e provato in che misura le stesse fossero da ricomprendere esclusivamente nella pretesa diversa categoria d'inquadramento.
Tanto premesso la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del corrispettivo per le mansioni svolte parametrato al livello D3 deve essere respinta perché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente che CP_1 liquida nella misura di € 2.500,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi
Aversa, 18.02.2025
Il Giudice
dr.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13392/2021 R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] a [...] C.F.: Parte_1 C.F._1
, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, come da procura in atti.
[...]
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Controparte_1
Giuseppe Nerone, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori - riconoscimento differenziale retributivo
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/11/2021 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere dipendente del sin dal 12.04.1980, assunto all'Ufficio Tributi, qualifica “Applicato ex 4^ Q.F.” CP_1 CP_1
(D.P.R. 7 novembre 1980, n. 810), con mansioni di addetto all'attività inerente l'anagrafe tributaria comunale: (predisposizione archiviazione con controllo utenze), successivamente inquadrato a decorrere dal 01.02.2000 nella categoria B3 (ex V qualifica funzionale) CCNL Enti Locali;
che con delibera del Consiglio Comunale del 15.09.2000, n. 73, il nell'ambito del Controparte_1
Programma di iniziativa comunitario URBAN II, approvava il “Programma laboratorio di CP_1 educazione urbana, un ponte di collegamento tra Parigi e Budapest”; che con deliberazione del
Consiglio Comunale del 06.12.2002, veniva approvato il programma stralcio URBAN ITALIA, trasmesso al Ministero delle Infrastrutture;
che nel “Verbale di conferenza dei servizi” del 27.02.2003, si conveniva che, per raggiungere gli scopi delineati nel programma stralcio, era necessario ricorrere all'utilizzo di risorse umane, la cui individuazione sarebbe avvenuta sulla scorta di un criterio di professionalità acquisita;
che, pertanto, con ordine di servizio del 21.03.2003, i Dirigenti Area
Finanziaria – Area LL.PP. avevano disposto il suo trasferimento dall'Ufficio Tecnico, all'Ufficio
URBAN ITALIA;
che con decreto sindacale in data 10.03.2004 veniva costituita la struttura operativa
Programma URBAN ITALIA, con il compito di coordinare tutte le complesse attività connesse al programma stesso, con inserimento nel nucleo di coordinamento, quale Responsabile, svolgendo le mansioni meglio indicate in ricorso quali: Comunicazione e informazione del Programma URBAN
ITALIA; Monitoraggio e rilevazione dei dati relativi alle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione;
Rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e indicatori sintetici, connessi all'attuazione del programma e afferenti alla L. 388/2000; Stesura del Complemento di
Programmazione redatto dalla Struttura comunale S.O.P.U.A. (Struttura Organizzativa Programma
Urban Italia), giusta decreto dirigenziale n. 74 del 11.03.2004; che in data 12.05.2006 era stato inquadrato quale Istruttore Amministrativo, nella categoria C 6 del CCNL Enti Locali (v. busta paga allegata); che a partire dal 29.05.2006, con incarico sindacale, nel corso dell'individuazione dei funzionari S.O.P.U.A., era stato nominato componente del I settore di attività e I gruppo di lavoro sul tema degli obiettivi di matrice nazionale ed europea, legati direttamente o indirettamente alla definizione di politiche e di strumenti riguardanti le città, con specifico riguardo al prossimo periodo di programmazione, e ai fondi strutturali (2007-2013); che con Delibera di G.M. n. 370 del
30.07.2009 (doc. 7) a seguito di approvazione del “Piano di Comunicazione del PIU (Piano Integrato
Urbano) Europa della Città di Aversa”, redatto dall'Ufficio Programmi, composto da due unità in pianta organica, l'arch. e l'arch. , era stato nominato dal 25.10.2010 Responsabile della Pt_1 Per_1
Comunicazione del Progetto Integrato Urbano Europa (PIU), POR FESR 2007_2013 (condiviso dalla
Regione Campania) della città di con mansioni di controllo e coerenza del programma al CP_1
Regolamento CE1159/2000; che con Delibera di G.M. n. 86 del 15.02.2012 (doc. 9), avente ad oggetto POR Campania 2007_2013, Approvazione integrazioni “Gestione Monitoraggio e controllo del Programma ” veniva istituito l'Ufficio Programmi con a Controparte_2 capo il Responsabile del Programma, dott. (Dirigente), cui vi era sottordinata la Persona_2
Segreteria tecnico/amministrativa, della quale faceva parte, svolgendo mansioni analoghe a quelle svolte dall'arch. (inquadrato nella categoria D), di tipo amministrativo/procedurale Persona_3 con competenze di monitoraggio degli interventi, al fine di garantire che quelli ammessi al finanziamento erano conformi all'Accordo di Programma e con competenze in materia di attuazione, direzione, controllo e coordinamento di interventi pubblici, sia materiali che immateriali, con conoscenza delle procedure di attuazione e rendicontazione di interventi pubblici cofinanziati dai
Fondi Comunitari;
di aver rivestito funzioni di “Responsabile della comunicazione”, servizio formalmente istituito, a norma dei Regolamenti Comunitari, nell'ambito della struttura organizzativa, ad hoc, istituita dall'Ente in materia di Gestione e Controllo degli Organismi Intermedi delegati nell'ambito del Programma Operativo della Regione Campania afferenti ai Fondi Europei Strutturali
Regionali, svolgendo le mansioni meglio indicate in ricorso;
che a partire dal 01.02.2017 l'Ufficio
Programmi, in pianta organica, prevedeva solo la sua figura professionale;
che con Determinazione
Dirigenziale n.2 del 18.01.2018, era stato nominato Responsabile del Procedimento riguardante l'avviso di selezione per il conferimento di 2 incarichi professionali per attività connesse al PICS
(Programma Integrato città sostenibile, doc. 15) della Città di Aversa (doc. 16) e, in data 10.04.2018, con Decreto sindacale, prot. 13282, era stato nominato Responsabile assegnato all'unità operativa di
Comunicazione e informazione del Si.Ge.Co. dell'Organismo Intermedio per la Gestione del PICS
Città di Aversa;
che a decorrere dal 07.05.2020, con atto prot. 14368, a seguito del collocamento in pensione dell'arch. sin dal 01.02.2017, venivano conferite, ex art. 70 quinquies, I comma, Per_1
CCNL del 21.05.2018, presso l'Ufficio Programmi, funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria contrattuale e già disimpegnate;
che ad oggi aveva svolto le attività relative ai fondi della CE (PICS della Città fondi 2014/2020), con riprogrammazione ai fondi EU 2021- CP_1
2027, oltre alla Direzione dei lavori beni confiscati di cui alla D.G. 293/2020.
Tanto premesso ha chiesto di “Accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui ai capi A - e B -, il diritto del ricorrente a percepire il differenziale retributivo tra il trattamento economico iniziale previsto per il suo livello di inquadramento, C 6, ed il trattamento economico previsto per il livello corrispondente alle mansioni svolte per il periodo dal 27.02.2003 a tutt'oggi, ovvero corrispondenti al livello D 3 e, per l'effetto, condannare il , rapp.to e dom.to come in epigrafe, al pagamento Controparte_1 delle differenze maturate tra la retribuzione effettivamente percepita e quella che avrebbe dovuto conseguire sulla scorta del citato superiore inquadramento, alle quali vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo, da quantificarsi in separato giudizio”, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Nel merito è opportuno premettere in via generale che, nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è disciplinata dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
(norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
L'art. 52 del d.lgs. 165/2001 dispone: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino
a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. La normativa in esame ha, dunque, riconfermato anche nell'ambito del nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore: si tratta di una regola risalente e costante, già vigente nell'impiego pubblico, che può essere superata, per espressa previsione legislativa, solo dalla normativa contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/10/2003, n.
16078).
Tale disciplina tiene conto del carattere formale dell'organizzazione dell'amministrazione pubblica, posta a tutela di interessi pubblici indisponibili, che non consente, in sintonia con i valori di imparzialità e di buon andamento enunciati dall'art. 97 Cost., il riconoscimento di pretese dei dipendenti che non si basino su atti normativi o su atti adottati dagli organi responsabili della gestione.
Invero la regola della promozione automatica, laddove accolta, avrebbe potuto determinare effetti assolutamente incompatibili con gli interessi della p.a., tra i quali quello della stabilità della pianta organica e della certezza organizzativo-burocratica e finanziaria. Inoltre, tale disciplina speciale in materia, si giustifica con riferimento a varie finalità ed esigenze, peculiari del lavoro pubblico, quali la regola di rango costituzionale, dell'accesso mediante concorso, del controllo della spesa pubblica, nonché della salvaguardia della stabilità di un'organizzazione predefinita.
Quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 citato distingue i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei presupposti, dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettivo svolgimento della prestazione. In tutti i casi è necessaria la sussistenza di “obiettive esigenze di servizio”, cioè di ragioni verificabili e sindacabili inerenti l'organizzazione del lavoro, tali da rendere necessitato il mutamento delle mansioni del lavoratore e che devono risultare all'atto dell'assegnazione. In particolare il mutamento delle mansioni è legittimo nei casi di vacanza del posto in organico o per la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. In entrambi i casi il conferimento delle mansioni superiori avviene secondo “diritto”, cioè sulla base di un atto formale di assegnazione proveniente dal dirigente dell'unità organizzativa interessata. Il Consiglio di Stato ha spiegato che tale requisito mira ad impedire che il singolo dipendente, di propria iniziativa o col consenso compiacente di altri organi incompetenti, possa assumere incarichi di livello superiore, aggirando le procedure selettive.
In questo senso, si è ritenuto che il difetto di tale atto formale non sia sanabile attraverso un atto ricognitivo dell'organo competente che attesti, ex post, l'effettivo svolgimento delle mansioni.
Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 tale copertura straordinaria può avvenire per il periodo di sei mesi, prorogabili fino a dodici in caso di attivazione delle ordinarie procedure di copertura;
infatti, il successivo quarto comma impone all'Amministrazione di procedere entro novanta giorni dall'assegnazione provvisoria all'avvio delle procedure necessarie per la provvista di personale. Il superamento del termine semestrale, senza l'esperimento dei concorsi, comporta l'improrogabilità dell'assegnazione a mansioni superiori. Il superamento del termine di novanta giorni non sembra, invece, accompagnato da alcun precipuo effetto per l'amministrazione.
Quanto all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, con espressione mutuata dall'art. 2103 cit., l'ius variandi si giustifica con la necessità di sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto.
Al di fuori di queste ipotesi l'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore è nulla e sussiste solo il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico per la qualifica superiore svolta (comma 5). In quest'ultima disposizione, l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo e non può ritenersi equivalente alla dizione “qualifica immediatamente superiore”, utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori. Una diversa conclusione non è giustificata né dalla lettera della disposizione in esame, né dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass.
14944/2004); pertanto, può essere riconosciuto il trattamento economico (e non anche l'inquadramento) per ogni mansione corrispondente alla qualifica superiore, anche se non coincidente con la qualifica “immediatamente” superiore.
Va, peraltro, precisato che, ai sensi del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni superiori. Dunque, anche in difetto della prevalenza per uno solo dei predetti aspetti, non vi sarà titolo per le differenze retributive.
Inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori, ai sensi del 6° comma, dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, non può comportare in nessun caso il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore sino alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. che disciplina i nuovi inquadramenti professionali.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto e provato di essere dipendente del Comune di sin CP_1 dal 12.04.1980 e di essere inquadrato nella categoria C, profilo economico C6 (cfr. buste paga in atti)
a decorrere dal 2006.
Con il presente giudizio ha chiesto di accertare lo svolgimento di mansioni corrispondenti al maggiore inquadramento (cat. D3) per il periodo dal 27.02.2003 a tutt'oggi, con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive maturate da quantificare in separato giudizio. Ne consegue, quindi, che l'accertamento dello svolgimento di mansioni inquadrabili in un livello superiore intanto può e deve essere effettuato in quanto è funzionale al riconoscimento della conseguente pretesa creditoria.
Come è noto al fine di verificare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, è compito dell'istante indicare – nei rapporti di pubblico impiego - il contenuto specifico delle mansioni attribuite e svolte al momento dell'assunzione e quelle eventualmente superiori assegnate nel corso del rapporto di lavoro, nonché le declaratorie contrattuali al fine di consentire la verifica del corretto (o meno) inquadramento.
Orbene, parte ricorrente ha dedotto che appartengono alla categoria C i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da “Approfondite conoscenze mono-specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a processi amministrativi/produttivi; Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale e con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione di profili. C6 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.
Possiede approfondite conoscenze monospecialistiche e/o un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento. Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, ha relazioni interne anche di natura negoziale anche con posizioni organizzative al di fuori dell'unità organizzativa di appartenenza, relazioni esterne di tipo diretto, relazioni con l'utenza di natura diretta, anche complessa, e negoziale. Svolge attività di carattere istruttorio predisponendo atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza sulla base di direttive dettagliate, elaborando dati ed informazioni anche di natura complessa, utilizzando strumenti e procedure informatizzate, sia nel campo amministrativo che in quello economico e finanziario. Può rilasciare certificazioni e documenti e coordinare attività di personale inquadrato in categoria inferiore”
Recita invece la declaratoria del livello D, così come dedotto in ricorso, “(…) Elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti
e diversi processi produttivi ed amministrativi;
- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse,
e negoziale … 7. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. Possiede elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità d'aggiornamento.
Le attività svolte hanno contenuto amministrativo-contabile, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi. Istruisce, predispone e redige atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'Ente, espleta attività di analisi, studio ed elaborazione di dati amministrativo-contabili in funzione della programmazione economico-finanziaria … .10. FUNZIONARIO TECNICO. … Espleta attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti ed elaborati inerenti la realizzazione e/o manutenzione e/o restauro di edifici, impianti, …
Può gestire l'inventario dei beni immobili ed essere incaricato della direzione lavori”.
Secondo l'assunto di parte ricorrente a decorrere dal 27.02.2003, ossia a seguito del suo trasferimento al nascente Ufficio Urban Italia, aveva iniziato a svolgere mansioni di elevata complessità e poli- specialistiche “di tipo amministrativo/procedurale con competenze al monitoraggio degli interventi…. con competenza in materia di attuazione, direzione, controllo e coordinamento di interventi pubblici sia materiali che immateriali, con conoscenza delle procedure di attuazione e rendicontazione di interventi pubblici cofinanziati dai Fondi Comunitari”, che comportavano il suo diritto all'inquadramento nel livello D3 del CCNL di categoria.
Osserva il Tribunale come sia incontestato tra le parti, oltre ad essere provato dalla documentazione in atti e dall'istruttoria che il ricorrente a decorrere dal 27.02.2003 è stato assegnato al Progetto Urban
Italia e poi nominato funzionario del relativo Ufficio Urban Italia a decorrere dal 21.03.2003 data della sua costituzione. A seguito poi della Delibera della Giunta Municipale n. 370 del 30.07.2009, con cui veniva approvato il “Piano di Comunicazione del PIU (Piano Integrato Urbano) Europa della
Città di Aversa”, redatto dall'Ufficio Programmi (composto da due unità in pianta organica, l'arch.
e l'arch. ) il ricorrente a decorrere dal 25.10.2010 veniva nominato Responsabile della Pt_1 Per_1
Comunicazione del Progetto Integrato Urbano Europa (PIU), POR FESR 2007_2013 (condiviso dalla
Regione Campania) della città di con mansioni di controllo e coerenza del programma al CP_1
Regolamento CE1159/2000. Inoltre, a decorrere dal 01.02.2017 l'Ufficio Programmi, presentava in pianta organica, solo la figura del ricorrente, mentre in data 18.01.2018, veniva nominato con
Determinazione Dirigenziale n. 2, Responsabile del Procedimento riguardante l'avviso di selezione per il conferimento di 2 incarichi professionali per attività connesse al PICS (Programma Integrato
Città Sostenibile della Città di Aversa (cfr. allegato 15 e 16).
Infine in data 07.05.2020, con atto prot. 14368, a seguito del collocamento in pensione sin dal
01.02.2017 dell'architetto , all'istante, già funzionario presso l'Ufficio Programmi come Per_1 Istruttore amministrativo, categoria C, venivano conferite, ex art. 70 quinquies, I comma, CCNL del
21.05.2018, funzioni aggiuntive meglio indicate nel predetto documento consistenti nella gestione della pagina WEB dell'OI, attuazione del controllo, monitoraggio e verifica degli adempimenti delle operazioni così come previsti dai regolamenti comunitari in materia di comunicazioni e pubblicità del PICS;
attuazione dei controlli di I livello alla documentazione inerente le azioni di comunicazione e informazione del PICS della Città di Aversa;
supporto al conseguimento di obiettivi/risultati specifici per programmazione complessa fondi FESR.
Del resto il resistente non ha contestato lo svolgimento delle predette mansioni ma ha escluso CP_1 che le stesse potessero determinare ex se il diritto dell'istante al riconoscimento del trattamento economico connesso al superiore inquadramento D, laddove le predette mansioni sono riconducibili a quelle di inquadramento nella categoria C (profilo economico C6).
Rileva il giudicante come la contestazione sia fondata.
Come innanzi precisato, affinché sia riconosciuto il trattamento economico correlato all'inquadramento superiore è necessario che l'istante specifichi le mansioni svolte al momento dell'assunzione e quelle eventualmente superiori assegnate nel corso del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente non ha specificato quali mansioni svolgesse al momento dell'assunzione e comunque quelle assegnate corrispondenti al dedotto inquadramento C6, limitandosi all'indicazione delle mansioni svolte a partire dal 27.02.2003 e cioè dal momento in cui veniva assegnato al progetto e poi all'Ufficio Urban Italia.
L'atto introduttivo presenta un'evidente lacuna assertiva nella parte in cui, pur a seguito dell'elencazione delle declaratorie contrattuali, non ha specificato in cosa sia consista l'attività avente contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità dei risultati relativi ai processi produttivi ed amministrativi, svolta dal ricorrente e, quindi, le ragioni per le quali l'attività era da ritenere sussumibile nella categoria D.
Del resto non vi è un'allegazione puntuale del carattere “aggiuntivo” delle mansioni assegnate presso l'Ufficio Programmi rispetto a quelle che potevano essere astrattamente svolte da un soggetto inquadrato nella categoria C e che di fatto sono state appunto svolte da un soggetto avente tale inquadramento.
Come risulta dalla documentazione depositata e dall'istruttoria testimoniale l'unica figura di riferimento dell'Ufficio Programmi, era rappresentato dal Responsabile del programma
Dirigente/RUP, dott. , al quale il ricorrente, nonché l'arch. , chiamato Persona_2 Persona_3 anch'egli a gestire la programmazione del progetto (fino al 2017, data di collocamento in pensione e inquadrato nel livello D), erano sottoposti. Non risulta poi dall'istruttoria che in effetti il ricorrente abbia assunto la responsabilità della gestione del progetto, nè è possibile ricavare il possesso di maggiori competenze e responsabilità dalla circostanza che il ricorrente abbia rivestito all'interno di tali uffici la funzione di Responsabile della Comunicazione e Informazione, laddove anche rispetto a tali ruoli non è specificato in cosa sia consistita la “responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/ amministrativi, conseguente alla elevata complessità dei problemi da affrontare”. Inoltre, parte ricorrente non specifica in che misura le predette mansioni fossero aggiuntive a quelle possedute e corrispondenti alla categoria C di inquadramento, non consentendo al giudicante di poter effettuare alcuna comparazione. Nulla è stato poi specificamente dedotto circa le conoscenze plurispecialistiche possedute e la responsabilità dell'attività tecnico-gestionale svolta così come richiesto dalla declaratoria invocata.
Anche la prova orale appare del tutto generica e lacunosa, avendo i testi confermato quanto genericamente dedotto in ricorso circa gli incarichi attribuiti al ricorrente nei diversi Uffici ma nulla sulle specifiche competenze e responsabilità attribuite.
In particolare, il teste dipendente del ha dichiarato “Adr. Testimone_1 CP_1 CP_1
Conosco il ricorrente in quanto è stato un mio collaboratore presso il Comune di a partire CP_1 dall'ottobre 2019 ed era l'unico rimasto all'interno dell'ufficio Programmazione, essendo andato in pensione l'arch. ; Adr. Ero funzionario dell'ufficio , attualmente in pensione, mentre Per_1 CP_3 il ricorrente era addetto all'ufficio programmazione. Solo a partire da ottobre 2019 ho ricevuto l'incarico come responsabile dell'ufficio programmi, nominato come autorità di gestione dei programmi integrati della Città di Aversa, finanziati con i fondi della Regione Campania 2014-2020.
Sono stato responsabile anche dell'unità di controllo di I livello dell'ufficio di programmazione complessa negli anni dal 2009 al 2013. In questa veste mi sono interfacciato sia con l'arch. Per_1 che con l'arch. Io controllavo gli interventi e le certificazioni di spesa che il inviava Pt_1 CP_1 alla Regione Campania. Tra le certificazioni vi erano anche quelle del responsabile della comunicazione redatte dall'arch. Adr. Nella mia attività di verifica esaminavo anche i report Pt_1
e le check list che mi provenivano dal ricorrente e che riguardavano gli obblighi di pubblicazione così come previsti dal manuale di programmazione complessa, per il resto penso si occupasse delle attività dell'ufficio programmi, come istruttore amministrativo, ma non precisare con esattezza le mansioni eseguite;
Adr. Non so riferire con esattezza di cosa si occupasse il ricorrente in merito al progetto
Urban Italia che è uno dei primi progetti di cui si è occupato l'ufficio programmazione. Posso precisare che dall'ottobre 2019 l'arch. è stato mio collaboratore e gestiva tutte le attività Pt_1 all'interno dell'ufficio in qualità di istruttore amministrativo svolgeva altresì il ruolo responsabile della comunicazione con riguardo al programma PICS 2014-2020 della città di nominato con CP_1 decreto sindacale;
Adr. Preciso che questa attività consisteva nella pubblicità mediante cartellonistica dell'inizio e fine degli interventi finanziati dalla Comunità Europea. Si occupava, inoltre, di darci una mano anche con le attività di monitoraggio e attuazione delle piste di controllo di competenza dell'ufficio programmi e dell'autorità di gestione”.
Anche il teste ha poi dichiarato “Conosco il ricorrente non solo in quanto Testimone_2 dipendente comunale per il periodo in cui sono stato sindaco del Comune di dal giugno 2016 CP_1 al 14 febbraio 2019, ma anche personalmente come architetto perché ero Presidente dell'ordine degli architetti quando il ricorrente ha iniziato a lavorare. Designai l'architetto come responsabile Pt_1 di informazione e comunicazione presso l'organismo intermediario per i Piani PICS della società
Sigeco. I PICS erano piani per lo studio del territorio e dell'organizzazione del territorio e venivano effettuati anche per la richiesta di finanziamenti per migliorare il territorio. Non so come era inquadrato il ricorrente, non ne conosco la posizione o le sue mansioni come dipendente. So che si interessava dei Piani PICS perché abbiamo fatto diverse riunioni presso la sede comunale distaccata al parco Coppola;
quindi, io in diverse riunioni a cui ho partecipato ho trovato il dirigente, l'architetto ed altri dipendenti che svolgevano l'attività di programmazione e era responsabile Pt_1 Pt_1 dell'informazione e comunicazione. Io l'ho nominato come responsabile per conto della Sigeco ma posso solo riferire su quello che abbiamo svolto come attività sul Comune, nello specifico ci informavano sulle procedure per ricevere i finanziamenti, c'erano anche altre persone. La comunicazione ed informazione l'architetto la doveva fare agli enti locali tipo uffici della Regione anche se non ricordo precisamente quali. Ricordo però che appena insediati ricevemmo un finanziamento di 4 milioni di euro dalla Regione Campania grazie anche a questa attività svolta dal ricorrente. L'architetto era un altro dipendente e lavorava nel loro ufficio ma non so Per_1 precisamente quale mansione avesse. Nel 2008/2009 in qualità di presidente di federazione architetti italiani ho incontrato gli architetti e al congresso mondiale UIA con lo stand del Per_1 Pt_1
e presentavano questi lavori per i finanziamenti. Il dirigente dell'ufficio programmi Controparte_1 era il dott. . I dirigenti aggiornavano me come sindaco e gli assessori sulle attività svolte Per_2 dall'ufficio e ricordo che in questi incontri c'erano sempre gli architetti e qualche altro Pt_1 Per_1 dipendente. faceva parte di questo gruppo dei PICS e ognuno di loro aveva un ruolo specifico, Pt_1
a lui era demandato il compito di comunicarci lo stato di avanzamento dei lavori, ovviamente, essendoci il dirigente, la parola passava direttamente a lui che ci dava una panoramica sullo stato dei lavori e grazie al loro impegno posso dire che abbiamo ricevuto questi finanziamenti. La scelta della nomina è ricaduta sul dott. perché era già stato individuato dai precedenti sindaci Pt_1 Parte_2
e , per questa attività e sia per competenza, continuità, che per conoscenza diretta Per_4 dell'attività svolta sono andato a confermare nel 2018 il ricorrente in questo ruolo di responsabilità.
Non ricordo con precisione chi sottoscrivesse gli atti per l'esterno e chi invece quelli meramente endoprocedimentali. Gli incontri si svolgevano o di martedì o di giovedì pomeriggio ma non ricordo con precisione chi sottoscrivesse gli atti, posso solo precisare che le cartografie ci venivano illustrate da tutti i dipendenti”.
Infine il teste attuale dirigente dell'area economico-finanziaria del Testimone_3 CP_1
ha dichiarato “personalmente il ricorrente non è mai stato mio diretto collaboratore né ho
[...] avuto contatti diretti con lui per motivi lavorativi. Per quanto è a mia conoscenza nessun atto determinativo risulta adottato o istruito dal sig. Adr. Ricordo che dal 2009 fino al Pt_1 pensionamento il sig. lavorava presso l'ufficio programmazione, che si occupava di produrre Pt_1 la documentazione amministrativa per l'acquisizione dei finanziamenti regionali e comunitari seguendone poi anche la rendicontazione;
Adr. La materiale realizzazione delle opere oggetto di finanziamento resta in capo all'ufficio tecnico. Il dirigente dell'ufficio era il dr. , vi era inoltre Per_2 il funzionario responsabile “posizione economica”, , poi vi era l'arch. che era il capo Tes_1 Per_1 ufficio, poi che era il collaboratore amministrativo;
Adr. Per l'intero periodo di cui mi si Pt_1 chiede, il ricorrente era in servizio presso una sede distaccata, via De Chirico, mentre l'ufficio ragioneria, dove io lavoravo all'epoca dei fatti, era ubicato a Piazza Municipio. Gli unici contatti li avevo con il dirigente o con per l'ufficio programmazione poiché erano loro che Per_2 Per_1 redigevano le determine e si interfacciavano con l'ufficio per verificarne la copertura finanziaria.
Pertanto, non so precisare con esattezza di cosa si occupasse il Adr. L'ufficio si è occupato Pt_1 nel corso degli anni di vari progetti tra cui “Urban Italia, Più Europa e PICS” rispetto a questi progetti non so di cosa si sia occupato il ricorrente;
(…)”.
Tutti i testi escussi hanno riferito circostanze del tutto generiche e lacunose sui compiti assegnati al mentre nulla hanno saputo riferire sulle specifiche competenze e relative responsabilità Pt_1 assunte nell'ambito dell'ufficio Programmazione diverse da quelle di Istruttore Amministrativo.
Orbene secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rito del lavoro, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande e richieste – anche probatorie – delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004) e costituisce oramai ius receptum che nel nostro processo si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che postula che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non tempestivamente e ritualmente allegate in ricorso (Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004; Cass. SS. UU. n. 8202 del 2005; Cass. SS.UU. n. 761 del 2002) e, specularmente, nella memoria di costituzione.
Ne deriva che il mero deposito di documenti non può consentire di supplire alle mancanze degli atti introduttivi, dovendo assegnarsi ad essi la funzione esclusiva di provare fatti e circostanze compiutamente dedotti per mostrarne dal punto di vista probatorio la fondatezza (negli esatti termini, autorevolmente, Cass. n. 13825 del 2008).
Non è, pertanto, possibile riconoscere la categoria D, pretesa dal ricorrente, atteso che non è stato compiutamente allegato e provato che abbia avuto “Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile la laurea breve o il diploma di laurea)”; abbia assunto
“responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi”; abbia affrontato problemi di “Elevata complessità”; abbia assunto “Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale”.
Le attività svolte, consistenti in tipiche attività istruttorie (di verifica, controllo, rendicontazione dei procedimenti, con attività anche endoprocedimentali all'interno dei rapporti tra Comune e Regione nell'ambito delle procedure afferenti il controllo delle pratiche di finanziamento, anche con verifiche dei computi metrici) possono ad avviso del giudicante essere anche ricomprese nella categoria di effettivo inquadramento C come Istruttore Amministrativo, non avendo l'istante dedotto e provato in che misura le stesse fossero da ricomprendere esclusivamente nella pretesa diversa categoria d'inquadramento.
Tanto premesso la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del corrispettivo per le mansioni svolte parametrato al livello D3 deve essere respinta perché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente che CP_1 liquida nella misura di € 2.500,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi
Aversa, 18.02.2025
Il Giudice
dr.ssa Raffaella Paesano