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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 43/2025 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 43/2025 R.G.
Oggi 8 aprile 2025 alle ore innanzi al giudice Giovanni Cariolo, sono comparsi:
- l'avv. Valentina ROCCUZZO per AZ AG;
L'avv. ROCCUZZO rappresenta che le notifiche sono state ritualmente eseguite, come da documentazione depositata per via telematica, e, non risultando costituzione di parte convenuta, chiede procedersi con la discussione conclusiva.
Il giudice dispone procedersi con la discussione conclusiva.
L'avv. ROCCUZZO reitera tutte le difese svolte nell'interesse di AZ e chiede dichiararsi risolto il contratto per morosità del conduttore con condanna al pagamento di euro 4.400,00 per canoni scaduti da giugno 2024 ad aprile 2025 e di euro 553,94 per quote condominiali ed euro 50,00 per quota parte dell'imposta di registrazione del contratto di locazione, con ordine di rilascio dell'immobile ancora occupato e vittoria di spese.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quint Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43/2025 R.G. promossa da:
AZ AG, nata a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 dell'avv. Valentina ROCCUZZO
ATTRICE
contro
con sede in Roma, via Bagnone n.48 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
AZ AG ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Controparte_1
rappresentando che:
- in data 19.10.2021 aveva stipulato contratto con concedendo in Controparte_1
parziale locazione a uso foresteria proprio sito in Catania, viale Mario Rapisardi n. 234 int A
, contraddistinto al NCEU di Catania foglio 21, particella 397, sub. 8;
- il contratto era stato registrato in data 08.11.2021;
pagina 2 di 4 - si era resa morosa dei canoni da giugno 2024 in avanti nonché Controparte_1
spese condominiali ordinarie (saldo 2023; quarta rata 2024; quinta rata 2024 e sesta rata
2024) e nonostante le richieste di essa intimante, non aveva corrisposto alcunché né aveva rilasciato l'immobile.
§§§§§
All'udienza fissata per la convalida doveva prendersi atto che la notifica nei confronti della società conduttrice si era perfezionata ex art.143 c.p.c. e, pertanto, doveva mutarsi il rito, come da provvedimento del 02.01.2025;
Alla odierna udienza, verificata la ritualità della notifica, la difesa dell'intimante ha rassegnato le conclusioni come da atto introduttivo.
§§§§§
Risulta documentalmente provato che AZ AG e siano legati da Controparte_1
rapporto contrattuale avendo la prima concesso in locazione alla seconda proprio immobile sito in
Catania, viale Mario Rapisardi n. 234 int A.
Il contratto di locazione ad uso foresteria (art.1) risulta regolarmente registrato in data 08.11.2021 al n.16898-3T ed aveva durata quadriennale dal 19.10.2021 al 18.10.2025con protrazione automatica di ulteriori due anni, salvo disdetta (art. 5); il corrispettivo pattuito risulta pari ad euro 4.800,00 annui da corrispondersi in rate mensili di euro 400,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese (art.6) (cfr. contratto in atti).
§§§§§
Parte attrice ha allegato la morosità della conduttrice far data da giugno 2024 per canoni nonché per euro 553,94 a titolo di quote condominiali e ad euro 50,00 per quota parte dell'imposta di registrazione del contratto di locazione.
In quanto circostanza negativa, è sufficiente rilevare come non risulti in alcun modo una situazione di fatto diversa.
Pertanto la morosità deve considerarsi accertata e pari, per canoni fino alla mensilità di aprile 2025, ad euro 4.400,00 (undici mensilità) nonché ad euro 553,94 per oneri condominiali e ad euro 50,00 per spese registrazione.
§§§§§
A fronte di tale ingiustificata e protratta situazione di inadempimento, la morosità deve considerarsi grave.
pagina 3 di 4 Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento di Controparte_1 ordinandosi l'immediato rilascio dell'immobile. deve considerarsi tenuta al pagamento in favore di parte attrice dei canoni e Controparte_1 degli altri oneri che matureranno fino all'effettivo rilascio.
In conclusione, risulta provata una morosità per complessivi euro 5.003,94.
Su tutte le somme sono dovuti gli interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
§§§§§
Va ordinato il rilascio immediato dell'immobile e va altresì disposto il pagamento, in caso di persistente occupazione, della somma di euro 400,00 e dei corrispondenti oneri condominiali per ogni eventuale ulteriore mese di occupazione fino all'effettivo rilascio.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, in persona del giudice Giovanni Cariolo, dichiara risolto per inadempimento di il contratto di locazione concluso inter partes in data 19.10.2021 e la Controparte_1
condanna al pagamento della somma di euro 5.003,94 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo in favore di AZ AG nonché a rilasciare immediatamente l'immobile libero da
CP_ persone e cose nella disponibilità di AZ AG;
condanna GI APPALTI al pagamento in favore di parte attrice dei canoni e degli altri oneri che matureranno fino all'effettivo
CP_ rilascio;
condanna GI APPALTI al pagamento delle spese processuali in favore di AZ
AG che liquida in complessivi euro 1.777,00 (di cui euro 76,00 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Letto in udienza.
Catania, 8 aprile 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 43/2025 R.G.
Oggi 8 aprile 2025 alle ore innanzi al giudice Giovanni Cariolo, sono comparsi:
- l'avv. Valentina ROCCUZZO per AZ AG;
L'avv. ROCCUZZO rappresenta che le notifiche sono state ritualmente eseguite, come da documentazione depositata per via telematica, e, non risultando costituzione di parte convenuta, chiede procedersi con la discussione conclusiva.
Il giudice dispone procedersi con la discussione conclusiva.
L'avv. ROCCUZZO reitera tutte le difese svolte nell'interesse di AZ e chiede dichiararsi risolto il contratto per morosità del conduttore con condanna al pagamento di euro 4.400,00 per canoni scaduti da giugno 2024 ad aprile 2025 e di euro 553,94 per quote condominiali ed euro 50,00 per quota parte dell'imposta di registrazione del contratto di locazione, con ordine di rilascio dell'immobile ancora occupato e vittoria di spese.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quint Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43/2025 R.G. promossa da:
AZ AG, nata a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 dell'avv. Valentina ROCCUZZO
ATTRICE
contro
con sede in Roma, via Bagnone n.48 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
AZ AG ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Controparte_1
rappresentando che:
- in data 19.10.2021 aveva stipulato contratto con concedendo in Controparte_1
parziale locazione a uso foresteria proprio sito in Catania, viale Mario Rapisardi n. 234 int A
, contraddistinto al NCEU di Catania foglio 21, particella 397, sub. 8;
- il contratto era stato registrato in data 08.11.2021;
pagina 2 di 4 - si era resa morosa dei canoni da giugno 2024 in avanti nonché Controparte_1
spese condominiali ordinarie (saldo 2023; quarta rata 2024; quinta rata 2024 e sesta rata
2024) e nonostante le richieste di essa intimante, non aveva corrisposto alcunché né aveva rilasciato l'immobile.
§§§§§
All'udienza fissata per la convalida doveva prendersi atto che la notifica nei confronti della società conduttrice si era perfezionata ex art.143 c.p.c. e, pertanto, doveva mutarsi il rito, come da provvedimento del 02.01.2025;
Alla odierna udienza, verificata la ritualità della notifica, la difesa dell'intimante ha rassegnato le conclusioni come da atto introduttivo.
§§§§§
Risulta documentalmente provato che AZ AG e siano legati da Controparte_1
rapporto contrattuale avendo la prima concesso in locazione alla seconda proprio immobile sito in
Catania, viale Mario Rapisardi n. 234 int A.
Il contratto di locazione ad uso foresteria (art.1) risulta regolarmente registrato in data 08.11.2021 al n.16898-3T ed aveva durata quadriennale dal 19.10.2021 al 18.10.2025con protrazione automatica di ulteriori due anni, salvo disdetta (art. 5); il corrispettivo pattuito risulta pari ad euro 4.800,00 annui da corrispondersi in rate mensili di euro 400,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese (art.6) (cfr. contratto in atti).
§§§§§
Parte attrice ha allegato la morosità della conduttrice far data da giugno 2024 per canoni nonché per euro 553,94 a titolo di quote condominiali e ad euro 50,00 per quota parte dell'imposta di registrazione del contratto di locazione.
In quanto circostanza negativa, è sufficiente rilevare come non risulti in alcun modo una situazione di fatto diversa.
Pertanto la morosità deve considerarsi accertata e pari, per canoni fino alla mensilità di aprile 2025, ad euro 4.400,00 (undici mensilità) nonché ad euro 553,94 per oneri condominiali e ad euro 50,00 per spese registrazione.
§§§§§
A fronte di tale ingiustificata e protratta situazione di inadempimento, la morosità deve considerarsi grave.
pagina 3 di 4 Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento di Controparte_1 ordinandosi l'immediato rilascio dell'immobile. deve considerarsi tenuta al pagamento in favore di parte attrice dei canoni e Controparte_1 degli altri oneri che matureranno fino all'effettivo rilascio.
In conclusione, risulta provata una morosità per complessivi euro 5.003,94.
Su tutte le somme sono dovuti gli interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
§§§§§
Va ordinato il rilascio immediato dell'immobile e va altresì disposto il pagamento, in caso di persistente occupazione, della somma di euro 400,00 e dei corrispondenti oneri condominiali per ogni eventuale ulteriore mese di occupazione fino all'effettivo rilascio.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, in persona del giudice Giovanni Cariolo, dichiara risolto per inadempimento di il contratto di locazione concluso inter partes in data 19.10.2021 e la Controparte_1
condanna al pagamento della somma di euro 5.003,94 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo in favore di AZ AG nonché a rilasciare immediatamente l'immobile libero da
CP_ persone e cose nella disponibilità di AZ AG;
condanna GI APPALTI al pagamento in favore di parte attrice dei canoni e degli altri oneri che matureranno fino all'effettivo
CP_ rilascio;
condanna GI APPALTI al pagamento delle spese processuali in favore di AZ
AG che liquida in complessivi euro 1.777,00 (di cui euro 76,00 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Letto in udienza.
Catania, 8 aprile 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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