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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/11/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO IA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2093/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. NICOLA COSTANZO Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1 resistente nonchè
Controparte_2
IN PERSONA DEL L.R.P.T.
[...]
Resistente - contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 novembre 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 139201990032449726000, notificata il 9 novembre 2019, riferita alle seguenti cartelle esattoriali:
1. cartella n. 139200900051911860001, per euro 6.759,95, contributi 2004-2007;
2. cartella n. 13920090007749603000, per euro 6.742,75, contributi 2005-2008;
1 3. cartella n. 13920090010161636000, per euro 5.509,20, contributi 2004-2008.
Il ricorrente chiedeva dichiararsi estinti i crediti per intervenuta prescrizione.
Si costituiva solo l' , che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancata CP_1 impugnazione tempestiva delle cartelle e sosteneva che la prescrizione fosse stata interrotta da due comunicazioni del 2009.
L non si costituiva nel giudizio, pur essendo stata Controparte_3 ritualmente chiamata.
Dalla documentazione prodotta dall' , emergevano due atti di sollecito: uno CP_1 notificato nel maggio 2009, uno notificato nel luglio 2009, entrambi però consegnati a persone diverse dal destinatario, come risultante dagli avvisi di ricevimento.
Non veniva prodotta alcuna prova della notifica delle cartelle richiamate nell'intimazione.
******
1. Sulla ammissibilità dell'opposizione all'intimazione
Secondo costante giurisprudenza (Cass. SS.UU. 19704/2015; Cass. 11794/2016; Cass.
27863/2018), l'intimazione di pagamento è: autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999; sindacabile quando si deducano mancanza di notifica delle cartelle o prescrizione dei crediti.
Nel caso di specie, né né hanno offerto prova CP_1 Controparte_3 della notifica delle cartelle sottese.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dall' è pertanto infondata. CP_1
2. Sull'efficacia interruttiva degli atti del 2009
I due solleciti prodotti dall' risultano: risalenti al 2009, notificati a persona diversa CP_1 dal destinatario, privi di ulteriori tentativi o completamento della procedura.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass., sez. lav., n. 18049/2019; Cass. n.
6130/2021), la notifica consegnata a soggetto estraneo al nucleo familiare o non
2 convivente rende l'atto inesistente o comunque inidoneo a produrre effetti, inclusa l'interruzione della prescrizione.
Gli atti del 2009, pertanto, sono inefficaci.
3. Sulla prescrizione dei crediti
Ai crediti previdenziali si applica la prescrizione quinquennale ex art. 3, L. 335/1995.
Le cartelle risultano asseritamente notificate nel gennaio e marzo 2010, ma tali notifiche non sono state provate.
In assenza di notifica valida: la cartella non diviene definitiva, il termine di prescrizione decorre quantomeno dal ruolo o comunque dall'asserita data di notifica non opponibile al contribuente.
L'intimazione è del novembre 2019, dunque oltre cinque anni anche considerando le date indicate.
Poiché non è stata provata la notifica delle cartelle, gli atti del 2009 sono inefficaci;
non sono stati prodotti ulteriori atti interruttivi;
pertanto, tutti i crediti iscritti nelle cartelle risultano prescritti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali indicati nelle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento n. 139201990032449726000;
3. Annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
4. Condanna l al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 14/11/2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2093/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. NICOLA COSTANZO Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1 resistente nonchè
Controparte_2
IN PERSONA DEL L.R.P.T.
[...]
Resistente - contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 novembre 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 139201990032449726000, notificata il 9 novembre 2019, riferita alle seguenti cartelle esattoriali:
1. cartella n. 139200900051911860001, per euro 6.759,95, contributi 2004-2007;
2. cartella n. 13920090007749603000, per euro 6.742,75, contributi 2005-2008;
1 3. cartella n. 13920090010161636000, per euro 5.509,20, contributi 2004-2008.
Il ricorrente chiedeva dichiararsi estinti i crediti per intervenuta prescrizione.
Si costituiva solo l' , che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancata CP_1 impugnazione tempestiva delle cartelle e sosteneva che la prescrizione fosse stata interrotta da due comunicazioni del 2009.
L non si costituiva nel giudizio, pur essendo stata Controparte_3 ritualmente chiamata.
Dalla documentazione prodotta dall' , emergevano due atti di sollecito: uno CP_1 notificato nel maggio 2009, uno notificato nel luglio 2009, entrambi però consegnati a persone diverse dal destinatario, come risultante dagli avvisi di ricevimento.
Non veniva prodotta alcuna prova della notifica delle cartelle richiamate nell'intimazione.
******
1. Sulla ammissibilità dell'opposizione all'intimazione
Secondo costante giurisprudenza (Cass. SS.UU. 19704/2015; Cass. 11794/2016; Cass.
27863/2018), l'intimazione di pagamento è: autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999; sindacabile quando si deducano mancanza di notifica delle cartelle o prescrizione dei crediti.
Nel caso di specie, né né hanno offerto prova CP_1 Controparte_3 della notifica delle cartelle sottese.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dall' è pertanto infondata. CP_1
2. Sull'efficacia interruttiva degli atti del 2009
I due solleciti prodotti dall' risultano: risalenti al 2009, notificati a persona diversa CP_1 dal destinatario, privi di ulteriori tentativi o completamento della procedura.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass., sez. lav., n. 18049/2019; Cass. n.
6130/2021), la notifica consegnata a soggetto estraneo al nucleo familiare o non
2 convivente rende l'atto inesistente o comunque inidoneo a produrre effetti, inclusa l'interruzione della prescrizione.
Gli atti del 2009, pertanto, sono inefficaci.
3. Sulla prescrizione dei crediti
Ai crediti previdenziali si applica la prescrizione quinquennale ex art. 3, L. 335/1995.
Le cartelle risultano asseritamente notificate nel gennaio e marzo 2010, ma tali notifiche non sono state provate.
In assenza di notifica valida: la cartella non diviene definitiva, il termine di prescrizione decorre quantomeno dal ruolo o comunque dall'asserita data di notifica non opponibile al contribuente.
L'intimazione è del novembre 2019, dunque oltre cinque anni anche considerando le date indicate.
Poiché non è stata provata la notifica delle cartelle, gli atti del 2009 sono inefficaci;
non sono stati prodotti ulteriori atti interruttivi;
pertanto, tutti i crediti iscritti nelle cartelle risultano prescritti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali indicati nelle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento n. 139201990032449726000;
3. Annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
4. Condanna l al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 14/11/2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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