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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 952/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. TUFO MARCO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. TUFO MARCO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_3 C.F._4 dell'avv. TUFO MARCO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA Parte_4 C.F._5 e dell'avv. TUFO MARCO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio Pt_5 Parte_6 C.F._6 dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. TUFO MARCO ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTE ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FUSO RICCARDO e dell'avv. DI MATTEO ANTONELLA ( VIA MIGLIERA 42 80071 ANACAPRI;
C.F._7 Parte_7 ( ) VIA SAN GENNARO 79 81100 CASERTA;
, elettivamente domiciliato in C.F._8 PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA 50 00186 ROMApresso il difensore avv. FUSO RICCARDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2024 i ricorrenti in epigrafe identificati citano a giudizio la davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Controparte_1 giudice del lavoro chiedendo accertarsi il diritto di ciascuno di essi al pagamento della quota fissa del premio aziendale variabile per l'anno 2022 nella misura da quantificarsi in separato giudizio.
A sostegno della domanda i ricorrenti allegano che:
1 - sono tutti dipendenti della convenuta appartenenti alla cd “area artistica”; CP_1
- il contratto integrativo aziendale stipulato il 7 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 16 settembre 2014 prevede all'art. 30 della “Parte economica” il cosiddetto “Premio Aziendale
Variabile” riservandolo “al solo personale appartenente all'Area Artistica”, distinguendo nello stesso due quote, una assoggettata nell'an al requisito del raggiungimento del pareggio di bilancio (prevista dal comma IV del suddetto art 30) e l'altra fissa nell'an e variabile solo nel quantum, prevista dal successivo VII comma;
- l'esistenza delle due quote (fissa e variabile) del premio in questione è confermata dal contenuto di un atto denominato “addendum al contratto integrativo aziendale del 7 gennaio
2014” stipulato dalle parti collettive in data 10 marzo 2015 nella quale e' dichiarato “ La direzione precisa quanto segue: in riferimento all'art. 30 comma 7 del CIA conferma che 'al fine di implementare la programmazione con la certezza preventiva di spesa e di assicurare
l'aumento delle alzate di sipario senza ulteriori costi aggiuntivi, ma mantenendo comunque un equivalente livello salariale che consenta di garantire la qualità artistica finora raggiunta',
l'azienda si impegna a corrispondere la “parte c.d. fissa minima garantita” del PAV per l'anno
2015 secondo i seguenti importi…”. Il comma prosegue chiarendo che viceversa “la parte c.d. variabile del PAV…non verrà corrisposta in quanto non ricorrono ad oggi le condizioni contrattuali come previste dallo stesso articolo 30 comma 4 e che qui di seguito si riporta: “Il conto economico dell'esercizio dovrà risultare quanto meno in pareggio una volta che
l'eventuale ammontare a titolo di PAV sia stato iscritto a Conto economico;
in altre parole
l'ammontare eventuale del PAV riconosciuto dovrà essere compatibile con il pareggio di bilancio, così come sopra descritto e verrà comunque erogato con la mensilità del mese di luglio dell'anno successivo” ;.
La convenuta , tempestivamente costituitasi, contestava decisamente la domanda CP_1 sostenendo che il diritto non era dovuto poiché il riconoscimento della voce retributiva azionata era condizionato al raggiungimento del pareggio di bilancio, condizione pacificamente non avveratasi.
In ogni caso le allegazioni contenute in ricorso non erano idonee a fondare il diritto atteso che non risultavano individuati elementi costitutivi dello stesso quali l'assenza di sostituzioni, la presenza in servizio del singolo dipendente e l'esistenza di alzate di sipario utili ai fini FUS
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
2 Risulta dagli atti di causa che la voce retributiva oggetto di domanda costituisca un trattamento economico aggiuntivo previsto dal Contratto integrativo aziendale stipulato nell'ambito del piano di Risanamento presentato dalla convenuta ai sensi dell'art. 11 d.l. 8 agosto 2013, n. CP_1
91, convertito con modificazioni dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112 (in quanto tale sottoposto al controllo della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la quale ha certificato l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio).
E' pacifico in atti che la convenuta nel 2022 non abbia raggiunto il pareggio di CP_1 bilancio e che al contrario avesse un disavanzo di € 5.999.658 ( cfr allegazioni convenuta non contestate).
Tali dati sono sufficienti a motivare il rigetto della domanda.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", (secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.pc cfr tra le altre Cass. Sez. 5 -
, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019) si osserva quanto segue.
Anche qualora l'interpretazione dell'art 30 del CIA data dai ricorrenti fosse corretta e si concludesse, quindi, che nel 2014 le parti abbiano concordato che per le annualità successive una quota del premio aziendale variabile dovesse essere versata pur nell'ipotesi di bilancio negativo, la previsione contrattuale non sarebbe invocabile in quanto in contrasto con il chiaro dettato dell'art 24 comma 3 quater del DL 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
Tale norma ( sopravvenuta all'accordo ) dispone infatti, nella parte che qui interessa, che “Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico- sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
3 a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello”.
La norma- tuttora vigente non essendo ancora stata approvata la preannunciata la revisione
“dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche” - non può dirsi incostituzionale in quanto :
- non incide sulla libertà sindacale non comportando il blocco delle attività dì contrattazione collettiva in materia salariale, sempre possibile su base nazionale anche in assenza di pareggio di bilancio;
- non vi sono elementi in atti né compiute allegazioni in ricorso dai quali desumere che la limitazione imposta comporti la violazione dell'art 36 COST, rendendo la retribuzione dei ricorrenti non conforme alla quantità e qualità della prestazione resa
Ne consegue che, nel caso di specie, ove come si è detto è pacifico che la nell'anno CP_1
2022 non abbia raggiunto il pareggio di bilancio e che la voce retributiva azionata costituisca un trattamento economico aggiuntivo previsto dalla contrattazione di secondo livello, la domanda non può essere accolta.
La novità della questione e la particolare difficoltà di interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa le spese
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 952/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. TUFO MARCO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. TUFO MARCO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e Parte_3 C.F._4 dell'avv. TUFO MARCO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTE ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA Parte_4 C.F._5 e dell'avv. TUFO MARCO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTE ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio Pt_5 Parte_6 C.F._6 dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. TUFO MARCO ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CONTE ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FUSO RICCARDO e dell'avv. DI MATTEO ANTONELLA ( VIA MIGLIERA 42 80071 ANACAPRI;
C.F._7 Parte_7 ( ) VIA SAN GENNARO 79 81100 CASERTA;
, elettivamente domiciliato in C.F._8 PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA 50 00186 ROMApresso il difensore avv. FUSO RICCARDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 aprile 2024 i ricorrenti in epigrafe identificati citano a giudizio la davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Controparte_1 giudice del lavoro chiedendo accertarsi il diritto di ciascuno di essi al pagamento della quota fissa del premio aziendale variabile per l'anno 2022 nella misura da quantificarsi in separato giudizio.
A sostegno della domanda i ricorrenti allegano che:
1 - sono tutti dipendenti della convenuta appartenenti alla cd “area artistica”; CP_1
- il contratto integrativo aziendale stipulato il 7 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 16 settembre 2014 prevede all'art. 30 della “Parte economica” il cosiddetto “Premio Aziendale
Variabile” riservandolo “al solo personale appartenente all'Area Artistica”, distinguendo nello stesso due quote, una assoggettata nell'an al requisito del raggiungimento del pareggio di bilancio (prevista dal comma IV del suddetto art 30) e l'altra fissa nell'an e variabile solo nel quantum, prevista dal successivo VII comma;
- l'esistenza delle due quote (fissa e variabile) del premio in questione è confermata dal contenuto di un atto denominato “addendum al contratto integrativo aziendale del 7 gennaio
2014” stipulato dalle parti collettive in data 10 marzo 2015 nella quale e' dichiarato “ La direzione precisa quanto segue: in riferimento all'art. 30 comma 7 del CIA conferma che 'al fine di implementare la programmazione con la certezza preventiva di spesa e di assicurare
l'aumento delle alzate di sipario senza ulteriori costi aggiuntivi, ma mantenendo comunque un equivalente livello salariale che consenta di garantire la qualità artistica finora raggiunta',
l'azienda si impegna a corrispondere la “parte c.d. fissa minima garantita” del PAV per l'anno
2015 secondo i seguenti importi…”. Il comma prosegue chiarendo che viceversa “la parte c.d. variabile del PAV…non verrà corrisposta in quanto non ricorrono ad oggi le condizioni contrattuali come previste dallo stesso articolo 30 comma 4 e che qui di seguito si riporta: “Il conto economico dell'esercizio dovrà risultare quanto meno in pareggio una volta che
l'eventuale ammontare a titolo di PAV sia stato iscritto a Conto economico;
in altre parole
l'ammontare eventuale del PAV riconosciuto dovrà essere compatibile con il pareggio di bilancio, così come sopra descritto e verrà comunque erogato con la mensilità del mese di luglio dell'anno successivo” ;.
La convenuta , tempestivamente costituitasi, contestava decisamente la domanda CP_1 sostenendo che il diritto non era dovuto poiché il riconoscimento della voce retributiva azionata era condizionato al raggiungimento del pareggio di bilancio, condizione pacificamente non avveratasi.
In ogni caso le allegazioni contenute in ricorso non erano idonee a fondare il diritto atteso che non risultavano individuati elementi costitutivi dello stesso quali l'assenza di sostituzioni, la presenza in servizio del singolo dipendente e l'esistenza di alzate di sipario utili ai fini FUS
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
2 Risulta dagli atti di causa che la voce retributiva oggetto di domanda costituisca un trattamento economico aggiuntivo previsto dal Contratto integrativo aziendale stipulato nell'ambito del piano di Risanamento presentato dalla convenuta ai sensi dell'art. 11 d.l. 8 agosto 2013, n. CP_1
91, convertito con modificazioni dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112 (in quanto tale sottoposto al controllo della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la quale ha certificato l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio).
E' pacifico in atti che la convenuta nel 2022 non abbia raggiunto il pareggio di CP_1 bilancio e che al contrario avesse un disavanzo di € 5.999.658 ( cfr allegazioni convenuta non contestate).
Tali dati sono sufficienti a motivare il rigetto della domanda.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", (secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.pc cfr tra le altre Cass. Sez. 5 -
, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019) si osserva quanto segue.
Anche qualora l'interpretazione dell'art 30 del CIA data dai ricorrenti fosse corretta e si concludesse, quindi, che nel 2014 le parti abbiano concordato che per le annualità successive una quota del premio aziendale variabile dovesse essere versata pur nell'ipotesi di bilancio negativo, la previsione contrattuale non sarebbe invocabile in quanto in contrasto con il chiaro dettato dell'art 24 comma 3 quater del DL 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
Tale norma ( sopravvenuta all'accordo ) dispone infatti, nella parte che qui interessa, che “Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico- sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
3 a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello”.
La norma- tuttora vigente non essendo ancora stata approvata la preannunciata la revisione
“dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche” - non può dirsi incostituzionale in quanto :
- non incide sulla libertà sindacale non comportando il blocco delle attività dì contrattazione collettiva in materia salariale, sempre possibile su base nazionale anche in assenza di pareggio di bilancio;
- non vi sono elementi in atti né compiute allegazioni in ricorso dai quali desumere che la limitazione imposta comporti la violazione dell'art 36 COST, rendendo la retribuzione dei ricorrenti non conforme alla quantità e qualità della prestazione resa
Ne consegue che, nel caso di specie, ove come si è detto è pacifico che la nell'anno CP_1
2022 non abbia raggiunto il pareggio di bilancio e che la voce retributiva azionata costituisca un trattamento economico aggiuntivo previsto dalla contrattazione di secondo livello, la domanda non può essere accolta.
La novità della questione e la particolare difficoltà di interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa le spese
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 3 luglio 2025
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