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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1815/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
29.9.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. BUSINARO GIULIA, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Padova (PD), Via Berchet n. 6/A
con tro
, quale titolare della ditta EVO'S, Controparte_1
– resistente -
rappresentato e difeso dall'Avv. TASCA MATTEO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Caneve 77 - Venezia
O G G ETTO : appren di stato .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via principale:
1 Accertata e dichiarata, per le ragioni espresse in atto, la nullità /o illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato il 18 novembre 2021, conseguentemente
Accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni espresse in narrativa, la costituzione tra le parti di causa,
con effetto dal 18.11.2021, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno ex art. 2094 c.c. e quindi il diritto delle ricorrente ad essere inquadrata al III° livello del CCNL per i dipendenti di acconciature, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, e/o con diverso livello di giustizia, e conseguentemente a beneficiare ab origine
(dal 18.11.2021) del relativo trattamento economico e normativo e, per l'effetto,
Condannare la ditta , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturare dal 18.11.2021 al
25.02.2022 (retribuzione ordinaria, ferie e festività non godute, scatti di anzianità, permessi e rol,
TFR) nella somma lorda di euro 23.727,09, e/o la diversa maggiore e/o minore somma che verrà
accertata di giustizia.
In subordine
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in narrativa, la costituzione tra le parti in causa,
con effetto dal 18.11.2021, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, ex art. 2094 c.c. e quindi il diritto delle ricorrente ad essere inquadrata al III° livello del
CCNL per i dipendenti di acconciature, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, e/o con diverso livello di giustizia, e conseguentemente a beneficiare ab origine (dal
18.11.2021) del relativo trattamento economico e normativo e, per l'effetto,
condannare la ditta al pagamento del lavoro supplementare svolto dalla Controparte_1
ricorrente dal 18.11.2021 al 25.02.2021 nell'importo che si andrà ad accertare a seguito della
espletanda CTU contabile di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre interessi e previa rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa
Per parte resistente:
Nel merito: respingersi ogni domanda avanzata da in quanto infondata in Parte_1
fatto e diritto.
2 CP_ In via subordinata: ridursi l'eventuale condanna della resistente nei limiti delle somme che saranno accertate come dovute all'esito del giudizio e tenuto conto dell'inquadramento della lavoratrice alò 5° o 4° livello.
Spese rifuse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta
Evo's, facente capo al convenuto, dal 18.11.2021 al 25.2.2023, ivi inquadrata come apprendista, attività preceduta da tirocinio formativo intercorso dall'11.5.2021 al
7.11.2021. Sosteneva di aver svolto mansioni riconducibili a quelle di estetista, per le quali aveva già acquisito qualificazione, senza alcuna supervisione e formazione tale da legittimare il ricorso alla tipologia dell'apprendistato, nonché di aver prestato attività
lavorativa a full time e non nel minore orario part time indicato in contratto (dalle 9 alle
15 per 5 giorni alla settimana, per un totale di 30 ore settimanali) e retribuito nelle buste paga. Concludeva dunque affinché, accertata l'instaurazione tra le parti di un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time – o in subordine part time con svolgimento di lavoro supplementare -, la società convenuta fosse condannata a corrisponderle le conseguenti differenze retributive, come quantificate in ricorso in relazione alla domanda principale in € 23.727,09.
2. Costituendosi in giudizio il convenuto sosteneva la legittimità formale e sostanziale del contratto di apprendistato, negando dunque la sussistenza di differenze retributive che comunque in subordine sosteneva dovessero essere semmai quantificate in relazione al
4° o 5° livello del CCNL;
contestava comunque la quantificazione delle differenze retributive operata in ricorso.
3. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
3 4. La ricorrente contesta la legittimità del contratto di apprendistato intercorso tra le parti dal 18.11.2021 al 25.2.2023.
5. In primo luogo la stessa sostiene che il contratto di apprendistato fosse carente della causa formativa, in quanto ella aveva già acquisito la relativa qualifica, avendo seguito un corso professionalizzante triennale presso l'Istituto di specializzazione Victort TMG (doc. 2
ric.) nonché svolto un periodo di tirocinio formativo presso la medesima azienda dall'11.5.2021 al 7.11.2021, durante il quale aveva svolto le medesime mansioni di estetista.
6. Tali circostanze, seppure da ritenersi provate – documentalmente la prima ed attraverso l'istruttoria testimoniale la seconda, avendo solo la teste riferito che la ricorrente Tes_1
abbia svolto anche mansioni di parrucchiera, in contrasto con quanto dichiarato dagli altri testi -, non sono ad avviso del giudicante decisive.
7. Entrambe le esperienze infatti attengono ad aspetti formativi pre-lavorativi, carenti dunque di quelle caratteristiche tipicamente lavorative che connotano il contatto di apprendistato, che pur avendo finalità formativa è un contratto di lavoro vero e proprio.
Inoltre la ricorrente ha stipulato un contratto di “apprendistato professionalizzante” ex art. 44 D.Lgs. 81/15, che non è volto alla acquisizione di una mera “qualifica” o “diploma professionale” bensì di una “qualificazione professionale ai fini contrattuali” (cfr. artt. 43
e 44 D.Lgs. 81/15, che differenziano le fattispecie), tant'è vero che l'apprendistato professionalizzante è esplicitamente previsto anche per chi abbia già acquisito una
“qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005,”
proprio come la ricorrente (si veda il chiaro tenore dell'art. 44).
8. Sotto altro profilo, la ricorrente sostiene l'illegittimità del contratto di apprendistato in quanto ella avrebbe goduto di autonomia incompatibile con la fattispecie contrattuale ed il rapporto non sarebbe stato caratterizzato da quella modalità e finalità formativa che costituisce ragione delle sue peculiarità e deroghe alla normativa ordinaria, in particolare sotto il profilo retributivo.
4 9. Reputa peraltro il giudicante che l'istruttoria svolta consenta di ritenere dimostrato che il rapporto ha avuto nel concreto un contenuto anche formativo tale da legittimare il ricorso all'apprendistato.
10. Si consideri che la stessa ricorrente ammette di aver svolto attività lavorativa nel negozio della ditta convenuta fino all'estate 2022 insieme a , moglie del Persona_1
convenuto, cui era deputata nella sostanza la gestione della parte dedicata ad attività di estetista – il marito era impiegato invece nell'attività di parrucchiere, che si svolgeva in un locale attiguo -, la quale aveva da contratto il ruolo di tutor nei confronti della ricorrente. I testimoni escussi hanno riferito che la almeno in questo periodo era Tes_1
frequentemente presente nel negozio, anche se per quanto dichiarato da alcuni testi non per l'intera giornata, e che per eventuali problemi era sempre reperibile dalla . Pt_1
Quanto al rapporto con la clientela, è emerso che la effettuava da sola alcuni Pt_1
trattamenti ma ciò non è in contrasto con la circostanza, pure dichiarata dai testi
, – che frequentavano la zona dedicata ai trattamenti Tes_2 Tes_1 Tes_3
estetici – di una supervisione sostanzialmente continuativa della . Tes_1
11. Quanto al periodo dall'estate del 2022, si deduce in ricorso di una sostanziale assenza della nel negozio, sicché la ricorrente avrebbe operato in competa autonomia Tes_1
provvedendo anche alla formazione della stagista tirocinante nel Persona_2
settore estetica da novembre 2022.
11.1 In giudizio questa prospettazione è stata smentita dalle dichiarazioni dei testi Tes_2
e (la teste invece si riferisce necessariamente al periodo fino Tes_1 Tes_3 Tes_4
a giugno 2022), pur in contrasto sul punto con le testimonianze di e di CP_3 Tes_5
(quest'ultimo peraltro ha riferito delle poche occasioni in cui si è recato al negozio per trattamenti estetici nel periodo settembre/ottobre – gennaio 2023). Deve tuttavia rilevarsi che alcuni elementi consentono di ritenere che tanto gli uni che gli altri hanno più o meno inconsapevolmente amplificato rispettivamente presenza ed assenza della , la quale: Tes_1
5 - non poteva essere stata quasi sempre assente nel periodo in questione, in particolare considerando le notevoli assenze della ricorrente attestate dalle buste paga ad ottobre
(assenza di 21 giorni per infortunio);
- non poteva essere sempre presente nel negozio, perché in stato avanzato di gravidanza
(partorirà il 28.12.2022) e madre di un figlio di 3 anni con tutte le esigenze del caso;
- dalla chat intercorrente tra la ricorrente e la (doc. 6 ric.) si trae conferma di Tes_1
ciò, essendo da lì ricavabili plurime occasioni in cui la dava istruzioni alla Tes_1
ricorrente quanto ad apertura o la ricorrente comunicava orari di chiusura –
evidentemente, la tutor in quelle circostanze non era presente, quantomeno per parte della giornata -, sia però di un contesto fino a dicembre 2022 di frequente presenza della tutor, la quale infatti in più giornate scrive alla ricorrente di stare arrivando al negozio, o che avrebbe fatto lei determinati trattamenti.
12. Escluso dunque che la ricorrente svolgesse da agosto 2022, con regolarità, attività in negozio in assenza della , la chat allo stesso tempo restituisce un rapporto Tes_1
comunque continuativamente caratterizzato da istruzioni, verifiche, supervisione da parte della nei confronti della ricorrente – si consideri che molto spesso la Tes_1
inviava alla foto relative ai trattamenti fatti, ricevendone commenti e Pt_1 Tes_1
correzioni -. E' poi pacifico e documentato che per il mese di dicembre 2022, a fronte delle prevedibili maggiori assenze della per l'approssimarsi della data del parto, Tes_1
venne richiesto alla di redigere dei rapportini quotidiani. Pt_1
13. Ciò consente di ritenere provata l'esistenza effettiva di un tutoraggio e di quella formazione che doveva caratterizzare il rapporto di apprendistato, sicché è infondata e va rigetta la domanda di accertamento di un ordinario rapporto di lavoro tra le parti.
14. Uguale sorte seguono le pretese azionate in ricorso in relazione all'orario di lavoro: le deduzioni di parte ricorrente non sono state dimostrate, in quanto i testimoni hanno tutti riferito che l'orario effettivo dipendeva dalle tempistiche degli appuntamenti fissati, con variabilità sia nell'orario di inizio che di fine attività lavorativa da parte della , Pt_1
6 ed è pure emerso che nel 2022 venne introdotto un ulteriore giorno di chiusura, oltre alla domenica ed al lunedì (il mercoledì, cfr. deposizione circostanza che Tes_2
trova conferma anche nella chat sub doc. 6 ric.).
15. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
16. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della esistenza di elementi istruttori connotati da una certa ambiguità.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 07/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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