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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 03/07/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 177/2023 R.G.
promossa
da
, C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
1.05.1956 a EL ON (RC) e residente a [...]/007, rappresentata e difesa - anche disgiuntamente fra loro - dall'Avv. Roberto Apuzzo (C.F.
– Fax: 0471/513853 – PEC: C.F._2
e dall'Avv. Vito Apuzzo (C.F. Email_1
- Fax 0471/513853 - PEC: C.F._3
entrambi del Foro di Bolzano, giusta procura Email_2
ad litem del 06.07.2021 già prodotta separatamente ex lege nel procedimento di primo grado sub RG 3546/2021 Tribunale di
1 Bolzano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale di questi ultimi sito in 39100 Bolzano, Corso Italia 13/M
- appellante -
contro
C.F./P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Bolzano (BZ), Via Bruno Buozzi n. 30, ed elettivamente domiciliata in Trento, Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi (C.F. – PEC C.F._4
che la rappresenta e Email_3
difende in forza della procura alle liti rilasciata su separato supporto cartaceo in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata -
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione di Bolzano,
ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento del presente gravame e quindi in riforma della sentenza n°
657/2023 del 21.08.2023 resa nel procedimento civile sub R.G.
3546/2021 Tribunale di Bolzano, notificata ad istanza dell'appellata via PEC in data 05.10.2023:
2 1) per i motivi in narrativa ovvero per ogni altra ragione di diritto, accertare che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra sono ascrivibili ad esclusiva Parte_1
colpa e responsabilità, ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., della CF/PIVA , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Via Buozzi n. 30, 39100 Bolzano (BZ), in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condannare quest'ultima all'integrale risarcimento degli stessi, nello specifico € 32.945,00- per invalidità permanente, € 5.719,00-
per invalidità temporanea, € 7.000,00- per la personalizzazione del danno biologico, € 5.000,00- per perdita di chance lavorative ed € 1.220,00- per rimborso spese mediche e così in totale € 51.884,00- o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare equa e di giustizia, anche in virtù di una eventuale corresponsabilità dell'appellante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo come per legge;
2) in via istruttoria e anche a parziale modifica dell'ordinanza del 16.01.2023 del Tribunale di Bolzano, ammettere consulenza tecnica (medica) d'ufficio per la quantificazione dei danni così
come richiesta da parte odierna appellante in primo grado e ad ogni altro effetto di legge;
3) condannare parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14 ed oltre agli accessori di
3 legge, con distrazione in favore del difensore degli onorari non riscossi e delle spese anticipate ex art. 93 c.p.c.; in subordine,
compensare integralmente le spese di giudizio;
del procuratore di parte appellata:
- in via principale: confermare la sentenza n. 657/2023
pubblicata il 21.08.2023 dal Tribunale di Bolzano – dott.ssa
Daniela Pol (procedimento n.r.g. 3546/2021) e per l'effetto rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227
cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio comprese spese generali 15%,
C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Il 19.09.2019 verso le ore 19,00 è Parte_1
caduta scendendo la scala interna del supermercato Despar di proprietà di in via Parma n. 52 a Bolzano. Controparte_1
Con citazione d.d. 26.10.2021 la danneggiata ha agito davanti al Tribunale di Bolzano assumendo la responsabilità
4 della proprietaria ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. per essere scivolata su un gradino, la cui pedana presentava il bordo anteriore irregolare a causa di una sbrecciatura sulla quale aveva poggiato il piede.
In esito alla caduta deduce l'attrice di aver riportato la frattura del malleolo esterno della caviglia destra oltre ad un duplice focolaio emorragico cerebrale in sede atipica (temporale sinistro e frontale destro).
Durante la degenza ospedaliera, necessitata dall'intervento chirurgico di riduzione della frattura, non aveva potuto partecipare a due colloqui di lavoro.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno materiale ed immateriale riportato in esito al sinistro e indicato nell'importo di € 51.884,00.
2. Costituitasi, la convenuta ha declinato ogni responsabilità.
Ha escluso la pericolosità della cosa in custodia e, di conseguenza, il nesso causale tra la stessa e la caduta occorsa all'attrice.
In particolare, ha osservato che la scala era dotata di corrimano e che era molto largo il gradino, il bordo del quale,
sulla pedana, presentava la sbrecciatura denunciata dall'attrice.
La sbrecciatura aveva un'estensione di pochi centimetri ed era lateralmente defilata sul margine sinistro della pedata
5 proprio in prossimità del corrimano.
L'irregolarità non rappresentava, perciò, un'insidia e,
proprio per la sua defilata posizione sull'ampio gradino, era facilmente evitabile.
L'insussistente pericolosità della scala induceva, pertanto,
a concludere che la caduta si fosse verificata per mera disattenzione dell'attrice, la quale, per soddisfare i criteri d'imputazione della responsabilità da lei stessa fatti valere (art. 2051 e art. 2043 c.c.), era comunque tenuta a provare di aver poggiato il piede sul gradino proprio nel preciso tratto di pochi centimetri dove lo spigolo era irregolare.
Quanto al danno di cui l'attrice chiedeva riparazione, la convenuta ha osservato come il duplice focolaio emorragico cerebrale fosse stato accertato oltre un mese dopo il sinistro, il che faceva dubitare del nesso causale con la caduta.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed assunte le prove orali dalle stesse offerte, il Tribunale ha deciso la causa con la sentenza n. 657, pubblicata il 21.08.2023, con la quale ha rigettato la domanda dell'attrice condannandola al pagamento delle spese del grado.
Accertate le condizioni della scala come risultanti dall'acquisita documentazione fotografica e dalle assunte testimonianze, il Tribunale ha negato che la caduta conseguente ad una scivolata dell'attrice su uno degli scalini potesse essere derivata dall'irregolarità del relativo spigolo,
6 risultata effettivamente minima rispetto al sicuro piano d'appoggio offerto dalla profonda e soprattutto larga superficie della pedata.
Ha, pertanto, escluso che la scala fosse connotata da una situazione di oggettivo pericolo in ragione delle sue caratteristiche, tale quindi da rendere il sinistro molto probabile.
Ha ritenuto, piuttosto, che questo fosse riconducibile alla condotta dell'attrice, incauta nello scendere la scala senza servirsi del corrimano in prossimità del quale era dimostrato si trovasse la ben visibile irregolarità del gradino.
La minima insidia, ad avviso del Tribunale, sarebbe stata facilmente neutralizzabile utilizzando il dispositivo di sicurezza.
Con riguardo alle lesioni ripostate dall'attrice, il Tribunale
ha osservato che le emorragie in zona atipica erano state diagnosticate all'attrice circa un mese dopo la caduta.
Tanto già di per sé dimostrava l'assenza di derivazione causale dal sinistro senza la necessità di condurre in proposito un'indagine eziologica mediate consulenza medica.
4. Avverso questa pronuncia ha interposto appello l'attrice con citazione d.d. 04.11.2023. Parte_1
Si è costituita l'appellata chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
14.05.2025.
7 5. L'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver mancato di applicare correttamente alla fattispecie i criteri d'imputazione della responsabilità stabiliti dall'art. 2051 c.c. e dall'art. 2043 c.c..
Sostiene l'appellante che le evidenze istruttorie avevano dimostrato tanto l'irregolarità dello scalino quanto il fatto che l'attrice era caduta poggiando il piede proprio sulla relativa pedata, lo spigolo della quale era risultato sbrecciato, il che era sufficiente per ritenere dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
La sussistenza del nesso di derivazione causale, ad avviso dell'appellante, trovava altresì riscontro nella perizia medica da lei dimessa in primo grado, la quale asseverava la compatibilità
delle lesioni da lei riportate con la descritta dinamica della caduta.
Ha proseguito l'appellante osservando che l'irregolarità
dello scalino era insidiosa perché non facilmente visibile dato che non era stata in alcun modo segnalata.
L'omessa riparazione del gradino e l'omessa segnalazione dell'insidia da parte della custode valevano, pertanto, quale comportamento colposo idoneo a soddisfare anche l'ulteriore criterio d'imputazione della responsabilità stabilito dall'art. 2043 c.c..
Con riguardo all'addebito d'imprudenza mossole sul ritenuto inutilizzo del corrimano, l'appellante ha lamentato il
8 travisamento della prova da parte del Tribunale osservando che dalle deposizioni testimoniali assunte tale circostanza non era affatto emersa.
Infine, l'appellante si duole per la mancata assunzione di
CTU medica, trattandosi dell'unico mezzo istruttorio che avrebbe consentito di stabilire affidabilmente l'origine eziologica delle lesioni personali da lei ripostate.
6. Le censure possono essere trattate congiuntamente perché hanno tutte ad oggetto il tema dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e l'indagine sulla causa della caduta occorsa all'attrice, odierna appellante.
Esse sono infondate per le seguenti considerazioni.
7. Va premesso che presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è la prova della derivazione causale del sinistro dallo stato della cosa in custodia e che non
è sufficiente per poter ravvisare il nesso causale la mera circostanza che, laddove si è verificato l'infortunio fosse presente un gradino danneggiato se non venga anche accertato che l'infortunio si è verificato a causa di questa circostanza.
Tanto si desume da C. n. 20986/2023: “In tema di
responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza
in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica
dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova -
gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con
conseguente esclusione della responsabilità del custode”.
9 Inoltre, C. n. 12760/2024 ha rimarcato l'essenzialità
dell'allegazione e della dimostrazione della dinamica del sinistro da parte del danneggiato: “Ai fini del riconoscimento della
responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato
deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto
nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè,
la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato
dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal
fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si
collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo
contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare
l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti
e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti,
determinano lo sviluppo di un evento”.
Nello stesso senso anche C. n. 33129/2024 ha affermato:
“Il danneggiato deve provare il rapporto causale tra la cosa
custodita e l'evento dannoso. Non è sufficiente dimostrare
genericamente che il sinistro e la cosa custodita si collocano nello
stesso contesto;
è necessario dimostrare l'effettiva dinamica
dell'accadimento”.
Nella motivazione della pronuncia da ultimo cit. si leggono anche i seguenti passaggi testuali.
“… alla ricostruzione dell'accadimento procede il giudice di
ufficio in base al materiale istruttorio a disposizione ed in esito
alle attività assertive e probatorie dell'onerato danneggiato,
10 senza che vi sia necessità, per il custode convenuto, di eccepire il
caso fortuito.
(…)
Nel diritto civile, diversamente da quanto accade
nell'ambito penalistico, ciò che viene imputato al responsabile
non è il fatto illecito in sé, bensì il danno. In quest'ottica, il nesso
di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto
illecito. Pertanto, "in tema di responsabilità da cose in custodia ex
art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente
sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di
ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso
causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della
responsabilità del custode" (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio
2023, n. 20986).
(…)
È principio assodato che il "più probabile che non"
costituisce lo standard probatorio in materia civile. Questo
implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità
che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto
vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi
negativa, sicché, tra queste due il giudice deve scegliere quella
che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica
superiore all'altra. Questa regola rileva, quanto al nesso causale,
nel caso di multifattorialità sulla produzione dell'evento dannoso,
allorché sullo stesso esistano diversi enunciati che denuncino il
11 fatto in modi diversi.
Il principio del "più probabile che non", speculare e più
attenuato a quello dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" in campo
penalistico, non può tuttavia estendersi fino a ritenere esistente
una prova sul nesso causale che non è stata fornita. In
mancanza di detti elementi probatori, nonché in presenza della
multifattorialità sopra citata, il principio in discorso non può
leggersi come una mera equazione matematica. Esso, infatti, non
impone al giudice di ritenere causalmente provato un fatto sol
perché non è prevista dalle norme civilistiche la necessaria prova
oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, nella decisione, il
Giudice deve usare il proprio prudente apprezzamento, ai sensi
dell'art. 116 cod. proc. civ., potendo essere spinto anche a
ritenere non causalmente provato un fatto pur laddove abbia
raggiunto la soglia del "più probabile che non"”.
8. Nell'atto di citazione d.d. 26.10.2021, introduttivo del primo grado del presente giudizio, l'allora attrice ha descritto come segue la dinamica dell'incidente.
“In data 19.09.2019 verso le ore 19,00 la sig.ra Pt_1
si trovava nel supermercato Despar, di proprietà della
[...]
sito in Bolzano, in via Parma n. 52 (angolo via CP_1
Sassari), per fare la spesa, in compagnia della sorella
[...]
. Pt_2
Per scendere al piano inferiore dell'esercizio, la sig.ra
utilizzava la scala interna, ma perdeva Parte_1
12 l'equilibrio e cadeva dalle scale.
La caduta era causata da uno scalino danneggiato,
mancante della parte esterna/spigolo d'appoggio della battuta,
che lo rendeva estremamente pericoloso, gradino sul quale aveva
appoggiato il piede, come risulta dalle allegate foto (v. doc. 1)”.
9. L'istruttoria espletata in primo grado ha dato evidenza delle seguenti circostanze.
In particolare, la documentazione fotografica dimessa dalla convenuta/appellata rappresenta la parte irregolare del gradino (cfr. fotografie n. 2 e 2bis), ed offre, inoltre, la visione d'insieme dell'intera scalinata (cfr. foto n. 1).
La pedata del gradino per tutta la sua larghezza è
rivestita da sei piastrelle, tutte di uguale misura, e soltanto una di queste presenta in effetti lo spigolo esterno sbrecciato.
Si tratta dell'ultima piastrella all'estrema sinistra del gradino.
Poiché è parzialmente sormontata dalla struttura metallica che funge da corrimano, tale piastrella è solo in parte calpestabile.
Deriva che, di fatto, la descritta irregolarità riguarda il bordo anteriore del gradino per meno di un sesto della sua larghezza complessiva, senza peraltro che la sbrecciatura dello spigolo in alcun modo abbia compromesso i cinque solchi trasversali presenti sulla piastrella con funzione antisdrucciolo.
Alla luce di questi rilievi merita conferma l'accertamento
13 del Tribunale, laddove afferma che la sbrecciatura dello spigolo della pedata del gradino è minima rispetto alle dimensioni dell'intero suo piano d'appoggio.
10. Quanto alla dinamica dell'incidente, occorre anzitutto osservare come l'unica persona presente al fatto fosse Parte_2
sorella dell'infortunata.
[...]
Sulla persona della dichiarante occorre, anzitutto,
osservare come si tratti della sorella della vittima, sicché il rapporto di parentela con la parte in causa richiede una valutazione prudenziale della deposizione testimoniale da lei resa.
Interrogata sul cap. c) formulato nella memoria istruttoria d.d. 09.04.2022 di parte attrice dal seguente tenore: “vero che la
signora scivolava sulle scale del punto vendita Parte_1
Despar di via Parma, n. 52 (BZ) in corrispondenza di uno scalino
danneggiato, il quel risultava mancante dello spigolo d'appoggio
della battuta come da foto sub doc. 1 che le si rammostra” la testa si limitava a rispondere “è vero” (cfr. verbale d'udienza d.d.
15.12.2022”.
Peraltro, la teste è stata escussa anche sui capitoli di parte convenuta formulati nella memoria istruttoria d.d.
02.05.2022 in particolare su quelli di seguito trascritti.
“2) indichi il teste lo spazio che intercorre tra lo scalino di
cui al quesito sub 1 e il punto in cui si trovava a terra la signora
il giorno 19.09.2019, alle ore 19,00 presso il Parte_1
14 punto vendita Despar, via Parma n. 52”
La teste ha risposto:
“Mia sorella è scivolata nello scalino che ho già prima
indicato, e scivolando è caduta sullo scalino successivo riuscendo
ad attaccarsi con la mano sinistra al corrimano”.
“3) dica il teste se il giorno 19.09.2019, alle ore 19,00
presso il punto vendita Despar, via Parma n. 52, nel discendere
la scala interna la signora si reggeva al Parte_1
corrimano”.
La teste ha risposto:
“Non so rispondere perché mi trovavo alla destra di mia
sorella, ricordo però che nel cadere lei è riuscita ad afferrare la
ringhiera del corrimano”.
Di per sé il narrato della teste offre una minima capacità
dimostrativa.
Le uniche circostanze da lei con precisione riferite riguardano, da un lato, la modalità della caduta, che sarebbe consistita in una scivolata, e, dall'altro, il gradino, quello cioè
irregolare, dove la scivolata si sarebbe verificata.
La teste non ha, invece, riferito che la sorella è scivolata perché aveva poggiato il piede sullo spigolo sbrecciato del gradino.
Su questa circostanza, essenziale ai fini dell'accertamento del nesso causale, la deposizione teste è scarsamente rappresentativa, essendosi la teste limitata a confermare che la
15 vittima è scivolata “in corrispondenza di uno scalino
danneggiato”, senza che ciò significhi inequivocamente che la scivolata è dipesa dal fatto di aver poggiato il piede proprio sulla sbrecciatura dello spigolo.
Si è detto che la sbrecciatura dello spigolo era localizzata all'estrema sinistra del gradino in prossimità del corrimano.
Risulta dalla documentazione medica e dalla perizia di parte prodotta dall'attrice/appellante che la lesione da lei riportata è consistita nella frattura del malleolo della caviglia destra.
Tanto rilevato, la teste non ha indicato alcun elemento che consenta di chiarire come la vittima abbia potuto fratturarsi la caviglia destra scivolando dopo aver poggiato il piede sullo spigolo sbrecciato che si trovava all'estremità sinistra del gradino.
Inoltre, è significativo il rilievo che la teste abbia riferito di essersi trovata sulla scala alla destra della vittima e, perciò, di non aver potuto vedere se essa si reggeva al corrimano posto alla sua sinistra.
È, quindi, del tutto verosimile che la teste, a causa della posizione da lei occupata rispetto a quella della vittima, non abbia saputo dettagliare la dinamica della caduta della sorella perché si è trovata nell'impossibilità di vedere se effettivamente essa abbia poggiato il piede sulla sbrecciatura dello spigolo che,
al pari del corrimano, si trovava sulla parte sinistra del gradino,
16 la visuale della quale le era perclusa.
È di tutta evidenza come la descrizione della dinamica dell'incidente offerta dalla teste non sia affatto analitica.
Deriva che il narrato della teste non è concludente e ciò
non solo per la qualità personale della teste, non perfettamente terza rispetto alle parti in causa, ma soprattutto perché
intrinsecamente scarno.
11. Le denunciate lacune istruttorie non sono colmate dall'asseverazione, contenuta nella perizia medica prodotta dall'attrice/appellante, che le lesioni da lei riportate sono compatibili con la dinamica del sinistro secondo le modalità da lei allegate.
L'affermata compatibilità della frattura alla caviglia destra riportata dall'attrice/appellante con la dinamica dell'incidente è
idonea ad integrare, al massimo, una prova dell'evento dannoso, ma non dell'intera catena causale.
Nemmeno l'indagine medica chiarisce, infatti, come la vittima abbia potuto infortunarsi alla caviglia destra scivolando sullo spigolo irregolare che si trovava all'estrema sinistra del gradino.
12. Conclusivamente le emergenze istruttorie non confortano la tesi dell'attrice/appellante secondo la quale la sua caduta dalla scala è stata causalmente provocata dalla riscontrata irregolarità di uno dei gradini della scalinata, della quale la convenuta/appellata era custode ai fini
17 dell'applicazione dell'art. 2051 c.c..
Non soccorre la sua tesi nemmeno il principio del "più
probabile che non" che, come ha chiarito la S.C., non può
estendersi fino a ritenere esistente una prova sul nesso causale che non è stata fornita.
13. La convenuta/appellata va assolta anche dall'imputazione sorretta sul disposto dell'art. 2043 c.c..
Anche assumendo il comportamento negligente della custode che non ha provveduto né a riparare lo spigolo del gradino, né a segnalarne l'irregolarità, non essendo provata la precisa dinamica del sinistro non è possibile affermare che l'incidente sia causalmente riconducibile alla descritta condotta colposa.
14. Infine, va disattesa anche la doglianza relativa alla mancata indagine medica.
Il Tribunale ha disatteso l'istanza di CTU sul rilievo che le emorragie alla testa siano stati accertate dopo un mese dalla caduta dell'attrice e alla luce di questo dato di fatto ha escluso il nesso causale con il sinistro.
L'accertamento in ordine a tale circostanza perde di rilievo una volta escluso che il sinistro sia imputabile all'attrice/convenuta.
15. Le spese del grado vanno a carico della parte appellante soccombente.
Sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa di €
18 51.884,00.
Tenuto conto della non complessità del giudizio appare congrua l'applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 657/2023 del 21.08.2023 del Tribunale di Bolzano,
così provvede
1. disattende l'appello
2. condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano
[...]
nell'importo complessivo di € 3.993,95 oltre IVA e CAP e spese successive necessarie, con distrazione in favore del difensore antistatrio;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 02.07.2025.
19 Il Presidente
Il Consigliere estensore
Dott. Isabella Martin
Dott. Tullio Joppi
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 177/2023 R.G.
promossa
da
, C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
1.05.1956 a EL ON (RC) e residente a [...]/007, rappresentata e difesa - anche disgiuntamente fra loro - dall'Avv. Roberto Apuzzo (C.F.
– Fax: 0471/513853 – PEC: C.F._2
e dall'Avv. Vito Apuzzo (C.F. Email_1
- Fax 0471/513853 - PEC: C.F._3
entrambi del Foro di Bolzano, giusta procura Email_2
ad litem del 06.07.2021 già prodotta separatamente ex lege nel procedimento di primo grado sub RG 3546/2021 Tribunale di
1 Bolzano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale di questi ultimi sito in 39100 Bolzano, Corso Italia 13/M
- appellante -
contro
C.F./P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Bolzano (BZ), Via Bruno Buozzi n. 30, ed elettivamente domiciliata in Trento, Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi (C.F. – PEC C.F._4
che la rappresenta e Email_3
difende in forza della procura alle liti rilasciata su separato supporto cartaceo in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata -
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione di Bolzano,
ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento del presente gravame e quindi in riforma della sentenza n°
657/2023 del 21.08.2023 resa nel procedimento civile sub R.G.
3546/2021 Tribunale di Bolzano, notificata ad istanza dell'appellata via PEC in data 05.10.2023:
2 1) per i motivi in narrativa ovvero per ogni altra ragione di diritto, accertare che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra sono ascrivibili ad esclusiva Parte_1
colpa e responsabilità, ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., della CF/PIVA , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Via Buozzi n. 30, 39100 Bolzano (BZ), in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condannare quest'ultima all'integrale risarcimento degli stessi, nello specifico € 32.945,00- per invalidità permanente, € 5.719,00-
per invalidità temporanea, € 7.000,00- per la personalizzazione del danno biologico, € 5.000,00- per perdita di chance lavorative ed € 1.220,00- per rimborso spese mediche e così in totale € 51.884,00- o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare equa e di giustizia, anche in virtù di una eventuale corresponsabilità dell'appellante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo come per legge;
2) in via istruttoria e anche a parziale modifica dell'ordinanza del 16.01.2023 del Tribunale di Bolzano, ammettere consulenza tecnica (medica) d'ufficio per la quantificazione dei danni così
come richiesta da parte odierna appellante in primo grado e ad ogni altro effetto di legge;
3) condannare parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14 ed oltre agli accessori di
3 legge, con distrazione in favore del difensore degli onorari non riscossi e delle spese anticipate ex art. 93 c.p.c.; in subordine,
compensare integralmente le spese di giudizio;
del procuratore di parte appellata:
- in via principale: confermare la sentenza n. 657/2023
pubblicata il 21.08.2023 dal Tribunale di Bolzano – dott.ssa
Daniela Pol (procedimento n.r.g. 3546/2021) e per l'effetto rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227
cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio comprese spese generali 15%,
C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Il 19.09.2019 verso le ore 19,00 è Parte_1
caduta scendendo la scala interna del supermercato Despar di proprietà di in via Parma n. 52 a Bolzano. Controparte_1
Con citazione d.d. 26.10.2021 la danneggiata ha agito davanti al Tribunale di Bolzano assumendo la responsabilità
4 della proprietaria ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. per essere scivolata su un gradino, la cui pedana presentava il bordo anteriore irregolare a causa di una sbrecciatura sulla quale aveva poggiato il piede.
In esito alla caduta deduce l'attrice di aver riportato la frattura del malleolo esterno della caviglia destra oltre ad un duplice focolaio emorragico cerebrale in sede atipica (temporale sinistro e frontale destro).
Durante la degenza ospedaliera, necessitata dall'intervento chirurgico di riduzione della frattura, non aveva potuto partecipare a due colloqui di lavoro.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno materiale ed immateriale riportato in esito al sinistro e indicato nell'importo di € 51.884,00.
2. Costituitasi, la convenuta ha declinato ogni responsabilità.
Ha escluso la pericolosità della cosa in custodia e, di conseguenza, il nesso causale tra la stessa e la caduta occorsa all'attrice.
In particolare, ha osservato che la scala era dotata di corrimano e che era molto largo il gradino, il bordo del quale,
sulla pedana, presentava la sbrecciatura denunciata dall'attrice.
La sbrecciatura aveva un'estensione di pochi centimetri ed era lateralmente defilata sul margine sinistro della pedata
5 proprio in prossimità del corrimano.
L'irregolarità non rappresentava, perciò, un'insidia e,
proprio per la sua defilata posizione sull'ampio gradino, era facilmente evitabile.
L'insussistente pericolosità della scala induceva, pertanto,
a concludere che la caduta si fosse verificata per mera disattenzione dell'attrice, la quale, per soddisfare i criteri d'imputazione della responsabilità da lei stessa fatti valere (art. 2051 e art. 2043 c.c.), era comunque tenuta a provare di aver poggiato il piede sul gradino proprio nel preciso tratto di pochi centimetri dove lo spigolo era irregolare.
Quanto al danno di cui l'attrice chiedeva riparazione, la convenuta ha osservato come il duplice focolaio emorragico cerebrale fosse stato accertato oltre un mese dopo il sinistro, il che faceva dubitare del nesso causale con la caduta.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed assunte le prove orali dalle stesse offerte, il Tribunale ha deciso la causa con la sentenza n. 657, pubblicata il 21.08.2023, con la quale ha rigettato la domanda dell'attrice condannandola al pagamento delle spese del grado.
Accertate le condizioni della scala come risultanti dall'acquisita documentazione fotografica e dalle assunte testimonianze, il Tribunale ha negato che la caduta conseguente ad una scivolata dell'attrice su uno degli scalini potesse essere derivata dall'irregolarità del relativo spigolo,
6 risultata effettivamente minima rispetto al sicuro piano d'appoggio offerto dalla profonda e soprattutto larga superficie della pedata.
Ha, pertanto, escluso che la scala fosse connotata da una situazione di oggettivo pericolo in ragione delle sue caratteristiche, tale quindi da rendere il sinistro molto probabile.
Ha ritenuto, piuttosto, che questo fosse riconducibile alla condotta dell'attrice, incauta nello scendere la scala senza servirsi del corrimano in prossimità del quale era dimostrato si trovasse la ben visibile irregolarità del gradino.
La minima insidia, ad avviso del Tribunale, sarebbe stata facilmente neutralizzabile utilizzando il dispositivo di sicurezza.
Con riguardo alle lesioni ripostate dall'attrice, il Tribunale
ha osservato che le emorragie in zona atipica erano state diagnosticate all'attrice circa un mese dopo la caduta.
Tanto già di per sé dimostrava l'assenza di derivazione causale dal sinistro senza la necessità di condurre in proposito un'indagine eziologica mediate consulenza medica.
4. Avverso questa pronuncia ha interposto appello l'attrice con citazione d.d. 04.11.2023. Parte_1
Si è costituita l'appellata chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
14.05.2025.
7 5. L'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver mancato di applicare correttamente alla fattispecie i criteri d'imputazione della responsabilità stabiliti dall'art. 2051 c.c. e dall'art. 2043 c.c..
Sostiene l'appellante che le evidenze istruttorie avevano dimostrato tanto l'irregolarità dello scalino quanto il fatto che l'attrice era caduta poggiando il piede proprio sulla relativa pedata, lo spigolo della quale era risultato sbrecciato, il che era sufficiente per ritenere dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
La sussistenza del nesso di derivazione causale, ad avviso dell'appellante, trovava altresì riscontro nella perizia medica da lei dimessa in primo grado, la quale asseverava la compatibilità
delle lesioni da lei riportate con la descritta dinamica della caduta.
Ha proseguito l'appellante osservando che l'irregolarità
dello scalino era insidiosa perché non facilmente visibile dato che non era stata in alcun modo segnalata.
L'omessa riparazione del gradino e l'omessa segnalazione dell'insidia da parte della custode valevano, pertanto, quale comportamento colposo idoneo a soddisfare anche l'ulteriore criterio d'imputazione della responsabilità stabilito dall'art. 2043 c.c..
Con riguardo all'addebito d'imprudenza mossole sul ritenuto inutilizzo del corrimano, l'appellante ha lamentato il
8 travisamento della prova da parte del Tribunale osservando che dalle deposizioni testimoniali assunte tale circostanza non era affatto emersa.
Infine, l'appellante si duole per la mancata assunzione di
CTU medica, trattandosi dell'unico mezzo istruttorio che avrebbe consentito di stabilire affidabilmente l'origine eziologica delle lesioni personali da lei ripostate.
6. Le censure possono essere trattate congiuntamente perché hanno tutte ad oggetto il tema dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e l'indagine sulla causa della caduta occorsa all'attrice, odierna appellante.
Esse sono infondate per le seguenti considerazioni.
7. Va premesso che presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è la prova della derivazione causale del sinistro dallo stato della cosa in custodia e che non
è sufficiente per poter ravvisare il nesso causale la mera circostanza che, laddove si è verificato l'infortunio fosse presente un gradino danneggiato se non venga anche accertato che l'infortunio si è verificato a causa di questa circostanza.
Tanto si desume da C. n. 20986/2023: “In tema di
responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza
in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica
dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova -
gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con
conseguente esclusione della responsabilità del custode”.
9 Inoltre, C. n. 12760/2024 ha rimarcato l'essenzialità
dell'allegazione e della dimostrazione della dinamica del sinistro da parte del danneggiato: “Ai fini del riconoscimento della
responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato
deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto
nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè,
la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato
dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal
fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si
collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo
contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare
l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti
e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti,
determinano lo sviluppo di un evento”.
Nello stesso senso anche C. n. 33129/2024 ha affermato:
“Il danneggiato deve provare il rapporto causale tra la cosa
custodita e l'evento dannoso. Non è sufficiente dimostrare
genericamente che il sinistro e la cosa custodita si collocano nello
stesso contesto;
è necessario dimostrare l'effettiva dinamica
dell'accadimento”.
Nella motivazione della pronuncia da ultimo cit. si leggono anche i seguenti passaggi testuali.
“… alla ricostruzione dell'accadimento procede il giudice di
ufficio in base al materiale istruttorio a disposizione ed in esito
alle attività assertive e probatorie dell'onerato danneggiato,
10 senza che vi sia necessità, per il custode convenuto, di eccepire il
caso fortuito.
(…)
Nel diritto civile, diversamente da quanto accade
nell'ambito penalistico, ciò che viene imputato al responsabile
non è il fatto illecito in sé, bensì il danno. In quest'ottica, il nesso
di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto
illecito. Pertanto, "in tema di responsabilità da cose in custodia ex
art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente
sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di
ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso
causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della
responsabilità del custode" (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio
2023, n. 20986).
(…)
È principio assodato che il "più probabile che non"
costituisce lo standard probatorio in materia civile. Questo
implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità
che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto
vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi
negativa, sicché, tra queste due il giudice deve scegliere quella
che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica
superiore all'altra. Questa regola rileva, quanto al nesso causale,
nel caso di multifattorialità sulla produzione dell'evento dannoso,
allorché sullo stesso esistano diversi enunciati che denuncino il
11 fatto in modi diversi.
Il principio del "più probabile che non", speculare e più
attenuato a quello dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" in campo
penalistico, non può tuttavia estendersi fino a ritenere esistente
una prova sul nesso causale che non è stata fornita. In
mancanza di detti elementi probatori, nonché in presenza della
multifattorialità sopra citata, il principio in discorso non può
leggersi come una mera equazione matematica. Esso, infatti, non
impone al giudice di ritenere causalmente provato un fatto sol
perché non è prevista dalle norme civilistiche la necessaria prova
oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, nella decisione, il
Giudice deve usare il proprio prudente apprezzamento, ai sensi
dell'art. 116 cod. proc. civ., potendo essere spinto anche a
ritenere non causalmente provato un fatto pur laddove abbia
raggiunto la soglia del "più probabile che non"”.
8. Nell'atto di citazione d.d. 26.10.2021, introduttivo del primo grado del presente giudizio, l'allora attrice ha descritto come segue la dinamica dell'incidente.
“In data 19.09.2019 verso le ore 19,00 la sig.ra Pt_1
si trovava nel supermercato Despar, di proprietà della
[...]
sito in Bolzano, in via Parma n. 52 (angolo via CP_1
Sassari), per fare la spesa, in compagnia della sorella
[...]
. Pt_2
Per scendere al piano inferiore dell'esercizio, la sig.ra
utilizzava la scala interna, ma perdeva Parte_1
12 l'equilibrio e cadeva dalle scale.
La caduta era causata da uno scalino danneggiato,
mancante della parte esterna/spigolo d'appoggio della battuta,
che lo rendeva estremamente pericoloso, gradino sul quale aveva
appoggiato il piede, come risulta dalle allegate foto (v. doc. 1)”.
9. L'istruttoria espletata in primo grado ha dato evidenza delle seguenti circostanze.
In particolare, la documentazione fotografica dimessa dalla convenuta/appellata rappresenta la parte irregolare del gradino (cfr. fotografie n. 2 e 2bis), ed offre, inoltre, la visione d'insieme dell'intera scalinata (cfr. foto n. 1).
La pedata del gradino per tutta la sua larghezza è
rivestita da sei piastrelle, tutte di uguale misura, e soltanto una di queste presenta in effetti lo spigolo esterno sbrecciato.
Si tratta dell'ultima piastrella all'estrema sinistra del gradino.
Poiché è parzialmente sormontata dalla struttura metallica che funge da corrimano, tale piastrella è solo in parte calpestabile.
Deriva che, di fatto, la descritta irregolarità riguarda il bordo anteriore del gradino per meno di un sesto della sua larghezza complessiva, senza peraltro che la sbrecciatura dello spigolo in alcun modo abbia compromesso i cinque solchi trasversali presenti sulla piastrella con funzione antisdrucciolo.
Alla luce di questi rilievi merita conferma l'accertamento
13 del Tribunale, laddove afferma che la sbrecciatura dello spigolo della pedata del gradino è minima rispetto alle dimensioni dell'intero suo piano d'appoggio.
10. Quanto alla dinamica dell'incidente, occorre anzitutto osservare come l'unica persona presente al fatto fosse Parte_2
sorella dell'infortunata.
[...]
Sulla persona della dichiarante occorre, anzitutto,
osservare come si tratti della sorella della vittima, sicché il rapporto di parentela con la parte in causa richiede una valutazione prudenziale della deposizione testimoniale da lei resa.
Interrogata sul cap. c) formulato nella memoria istruttoria d.d. 09.04.2022 di parte attrice dal seguente tenore: “vero che la
signora scivolava sulle scale del punto vendita Parte_1
Despar di via Parma, n. 52 (BZ) in corrispondenza di uno scalino
danneggiato, il quel risultava mancante dello spigolo d'appoggio
della battuta come da foto sub doc. 1 che le si rammostra” la testa si limitava a rispondere “è vero” (cfr. verbale d'udienza d.d.
15.12.2022”.
Peraltro, la teste è stata escussa anche sui capitoli di parte convenuta formulati nella memoria istruttoria d.d.
02.05.2022 in particolare su quelli di seguito trascritti.
“2) indichi il teste lo spazio che intercorre tra lo scalino di
cui al quesito sub 1 e il punto in cui si trovava a terra la signora
il giorno 19.09.2019, alle ore 19,00 presso il Parte_1
14 punto vendita Despar, via Parma n. 52”
La teste ha risposto:
“Mia sorella è scivolata nello scalino che ho già prima
indicato, e scivolando è caduta sullo scalino successivo riuscendo
ad attaccarsi con la mano sinistra al corrimano”.
“3) dica il teste se il giorno 19.09.2019, alle ore 19,00
presso il punto vendita Despar, via Parma n. 52, nel discendere
la scala interna la signora si reggeva al Parte_1
corrimano”.
La teste ha risposto:
“Non so rispondere perché mi trovavo alla destra di mia
sorella, ricordo però che nel cadere lei è riuscita ad afferrare la
ringhiera del corrimano”.
Di per sé il narrato della teste offre una minima capacità
dimostrativa.
Le uniche circostanze da lei con precisione riferite riguardano, da un lato, la modalità della caduta, che sarebbe consistita in una scivolata, e, dall'altro, il gradino, quello cioè
irregolare, dove la scivolata si sarebbe verificata.
La teste non ha, invece, riferito che la sorella è scivolata perché aveva poggiato il piede sullo spigolo sbrecciato del gradino.
Su questa circostanza, essenziale ai fini dell'accertamento del nesso causale, la deposizione teste è scarsamente rappresentativa, essendosi la teste limitata a confermare che la
15 vittima è scivolata “in corrispondenza di uno scalino
danneggiato”, senza che ciò significhi inequivocamente che la scivolata è dipesa dal fatto di aver poggiato il piede proprio sulla sbrecciatura dello spigolo.
Si è detto che la sbrecciatura dello spigolo era localizzata all'estrema sinistra del gradino in prossimità del corrimano.
Risulta dalla documentazione medica e dalla perizia di parte prodotta dall'attrice/appellante che la lesione da lei riportata è consistita nella frattura del malleolo della caviglia destra.
Tanto rilevato, la teste non ha indicato alcun elemento che consenta di chiarire come la vittima abbia potuto fratturarsi la caviglia destra scivolando dopo aver poggiato il piede sullo spigolo sbrecciato che si trovava all'estremità sinistra del gradino.
Inoltre, è significativo il rilievo che la teste abbia riferito di essersi trovata sulla scala alla destra della vittima e, perciò, di non aver potuto vedere se essa si reggeva al corrimano posto alla sua sinistra.
È, quindi, del tutto verosimile che la teste, a causa della posizione da lei occupata rispetto a quella della vittima, non abbia saputo dettagliare la dinamica della caduta della sorella perché si è trovata nell'impossibilità di vedere se effettivamente essa abbia poggiato il piede sulla sbrecciatura dello spigolo che,
al pari del corrimano, si trovava sulla parte sinistra del gradino,
16 la visuale della quale le era perclusa.
È di tutta evidenza come la descrizione della dinamica dell'incidente offerta dalla teste non sia affatto analitica.
Deriva che il narrato della teste non è concludente e ciò
non solo per la qualità personale della teste, non perfettamente terza rispetto alle parti in causa, ma soprattutto perché
intrinsecamente scarno.
11. Le denunciate lacune istruttorie non sono colmate dall'asseverazione, contenuta nella perizia medica prodotta dall'attrice/appellante, che le lesioni da lei riportate sono compatibili con la dinamica del sinistro secondo le modalità da lei allegate.
L'affermata compatibilità della frattura alla caviglia destra riportata dall'attrice/appellante con la dinamica dell'incidente è
idonea ad integrare, al massimo, una prova dell'evento dannoso, ma non dell'intera catena causale.
Nemmeno l'indagine medica chiarisce, infatti, come la vittima abbia potuto infortunarsi alla caviglia destra scivolando sullo spigolo irregolare che si trovava all'estrema sinistra del gradino.
12. Conclusivamente le emergenze istruttorie non confortano la tesi dell'attrice/appellante secondo la quale la sua caduta dalla scala è stata causalmente provocata dalla riscontrata irregolarità di uno dei gradini della scalinata, della quale la convenuta/appellata era custode ai fini
17 dell'applicazione dell'art. 2051 c.c..
Non soccorre la sua tesi nemmeno il principio del "più
probabile che non" che, come ha chiarito la S.C., non può
estendersi fino a ritenere esistente una prova sul nesso causale che non è stata fornita.
13. La convenuta/appellata va assolta anche dall'imputazione sorretta sul disposto dell'art. 2043 c.c..
Anche assumendo il comportamento negligente della custode che non ha provveduto né a riparare lo spigolo del gradino, né a segnalarne l'irregolarità, non essendo provata la precisa dinamica del sinistro non è possibile affermare che l'incidente sia causalmente riconducibile alla descritta condotta colposa.
14. Infine, va disattesa anche la doglianza relativa alla mancata indagine medica.
Il Tribunale ha disatteso l'istanza di CTU sul rilievo che le emorragie alla testa siano stati accertate dopo un mese dalla caduta dell'attrice e alla luce di questo dato di fatto ha escluso il nesso causale con il sinistro.
L'accertamento in ordine a tale circostanza perde di rilievo una volta escluso che il sinistro sia imputabile all'attrice/convenuta.
15. Le spese del grado vanno a carico della parte appellante soccombente.
Sono liquidate avuto riguardo ad un valore di causa di €
18 51.884,00.
Tenuto conto della non complessità del giudizio appare congrua l'applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 657/2023 del 21.08.2023 del Tribunale di Bolzano,
così provvede
1. disattende l'appello
2. condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano
[...]
nell'importo complessivo di € 3.993,95 oltre IVA e CAP e spese successive necessarie, con distrazione in favore del difensore antistatrio;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 02.07.2025.
19 Il Presidente
Il Consigliere estensore
Dott. Isabella Martin
Dott. Tullio Joppi
20