Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2023, proposto da
IA DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia, n. 24;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo e Andrea Taccari, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego n. 2693/2022 adottato dal Comune di Firenze il 10 novembre 2022, notificato il 14 novembre 2022;
- di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresi l'art. 198, comma 9 del Regolamento edilizio approvato con deliberazione C.C. n. 47/2007, nonché la disposizione comunale del 19 novembre 2015 e la scheda edilizia del 10 ottobre 2022, allo stato ignote ma richiamate per relationem dal suddetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora IA DI premesso: 1) di essere proprietaria di un immobile ad uso residenziale posto nel Comune di Firenze, via di Scandicci n. 247; 2) di aver presentato in data 10 dicembre 2004, una domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa alla definizione degli illeciti edilizi ai sensi della L.R. n. 53/2004 per un intervento di ristrutturazione edilizia in totale difformità alla C.E. n° 447/99 e C.E. 203/2000 che ha comportato anche la realizzazione di un garage e locali tecnici interrati, oltre a modifiche all’esteriore aspetto dell’immobile; 3) che con il provvedimento di cui in epigrafe il comune di Firenze, assumendo che il calcolo della volumetria della costruzione abusiva ai sensi 198, comma 9 del Regolamento edilizio approvato con deliberazione C.C. n. 47/2007, secondo dovrebbe essere effettuato applicando il regolamento edilizio tipo elaborato dalla Regione Toscana nel 1980, ha respinto la domanda di sanatoria in quanto la stessa supererebbe il limite dei 100 mc previsto dalla l.r.t. 53/2003 e perché, in ogni caso, l modifiche interne ed esterne sull’unità immobiliare contrasterebbero con l’art. 2, comma 1, lett. b) della medesima legge regionale.
Tutto ciò premesso la Sig.ra RD impugna l’atto negativo per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che sulla istanza di condono si sarebbe formato il silenzio assenso per inutile decorso del termine biennale ai sensi dell’art. 32, comma 37 del D.L. n. 269/2003.
La censura è priva di fondamento alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui, l’istituto del silenzio assenso, non essendo richiamato dalla legge regionale n. 53 del 2003, che aveva il potere di dettare una disciplina del condono anche relativa alla forma dei provvedimenti, non opera nei procedimenti di sanatoria avviati in base ad essa con la conseguenza che la mancata definizione della pratica nei termini previsti comporta l’integrazione della diversa fattispecie del silenzio inadempimento (Cons. Stato, VII, n. 5749/2025).
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce che il comune di Firenze, facendo leva sul regolamento regionale tipo del 1980, avrebbe errato nel comprendere nel calcolo volumetrico anche i locali interrati in quanto gli stessi non produrrebbero carico urbanistico.
La censura è priva di fondamento atteso che la richiamata legge regionale n. 53 del 2003, nell’escludere la sanabilità degli abusi edilizi comportanti incrementi volumetrici superiori a 100 mc, non opera alcuna distinzione fra volumi fuori terra ed interrati e non introduce nemmeno implicitamente una esenzione dal limite basata sul criterio del carico urbanistico che rileva solo ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione.
La giurisprudenza ha peraltro avuto modo di chiarire che salvo diversa previsione dei regolamenti locali locali tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno (T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 16/03/2017, n. 1503).
Il ricorrente deduce altresì che dalla motivazione del provvedimento non sarebbe dato evincere le ragioni per cui la applicazione delle norme contenute nel regolamento regionale tipo del 1980 comporterebbero un computo volumetrico eccedente il limite del 100 mc anche in ragione del fatto che, in base al predetto articolato, i volumi interrati dovrebbero essere calcolati solo nella percentuale del 30%.
Anche tale censura è infondata atteso che trattandosi di un elemento vincolato della fattispecie l’onere di motivazione poteva essere assolto anche mediante un mero richiamo alla normativa primaria e secondaria rilevante e, in ogni caso, il comune di Firenze nelle sue memorie ha puntualmente dimostrato come la applicazione dei parametri previsti dal regolamento tipo comporti il superamento del limite previsto dalla l.r.t. 65/2014.
La ricorrente replica che a conforto dei calcoli volumetrici non sarebbe stata prodotta una scheda istruttoria, ma tale rilievo non è conferente in quanto il calcolo effettuato in memoria dall’Ente ha natura puntuale e si riferisce ad elementi fattuali e giuridici facilmente verificabili alla luce della disciplina invocata e del progetto presentato. Sarebbe stato quindi onere della parte che ha agito in giudizio contestarne, con altrettanta puntualità, la correttezza.
Nel motivo di ricorso viene altresì dedotto che il regolamento edilizio del 2007 nella parte in cui, attraverso il rinvio ai parametri di calcolo del volume previsti nel regolamento tipo del 1980, innova i criteri vigenti al momento della presentazione della domanda di condono, sarebbe illegittimo in quanto contrastante con il principio del legittimo affidamento.
La censura è inammissibile per genericità e difetto di interesse.
La ricorrente, infatti, non ha dimostrato, né in sede procedimentale, né in sede processuale, che applicando i criteri previsti dal regolamento edilizio del 1999, vigente al momento della entrata in vigore della legge regionale n. 53 del 2003, si sarebbe giunti ad un risultato diverso ed a lei più favorevole.
Il rigetto del predetto motivo comporta l’assorbimento dei restanti in virtù del noto principio giurisprudenziale secondo cui per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (Consiglio di Stato sez. III, 3/09/2025, n. 7188).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge ai sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO MA BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | TO MA BU |
IL SEGRETARIO