TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 605
TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso per inutile decorso del termine biennale

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, affermando che l'istituto del silenzio assenso non opera nei procedimenti di sanatoria avviati sulla base della legge regionale n. 53 del 2003, in quanto non richiamato da tale normativa. La mancata definizione della pratica nei termini previsti integra la fattispecie del silenzio inadempimento.

  • Rigettato
    Erroneo calcolo volumetrico dei locali interrati

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, specificando che la legge regionale n. 53 del 2003 non distingue tra volumi fuori terra e interrati ai fini del limite di 100 mc e non prevede esenzioni basate sul carico urbanistico. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria, salvo diversa previsione dei regolamenti locali. Il Comune ha dimostrato nelle sue memorie il superamento del limite.

  • Inammissibile
    Illegittimità del Regolamento edilizio del 2007 per contrasto con il principio del legittimo affidamento

    La Corte ha dichiarato la censura inammissibile per genericità e difetto di interesse, poiché la ricorrente non ha dimostrato che l'applicazione dei criteri del regolamento edilizio del 1999 (vigente al momento dell'entrata in vigore della L.R. 53/2003) avrebbe portato a un risultato a lei più favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 605
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 605
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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