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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2066/2017+1049/2018
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Teresa Spanu, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Sassari, Via Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, Via Dante n. 23, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Rossana Ruiu, elettivamente domiciliata in Sassari, Piazza Università n. 21;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
1.12.2017 e rubricato al n. R.G. 2066/2017, ha convenuto Parte_1 in giudizio i soggetti riportati in epigrafe, al fine di sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Il ricorrente ha dedotto, in qualità di Professore Associato presso il Dipartimento di
Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche, di svolgere dall'1.7.2007 attività assistenziale di ortopedico presso l'OU DI SA, con incarico di elevata competenza professionale – C2.
3. Parte ricorrente ha rappresentato che in data 7.3.2013 veniva sottoscritto tra l e CP_2
l il protocollo attuativo del d.lgs. n. 517/1999 con Controparte_1 riferimento al personale universitario che presta attività assistenziale nell'azienda ospedaliera, in attuazione del precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra l e CP_2 la Regione Sardegna in data 11.10.2004.
4. Parte ricorrente ha poi allegato di aver richiesto in data 23.1.2014 all'OU DI SA di conoscere l'ammontare del trattamento economico spettantegli in base all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999; in riscontro l avrebbe trasmesso un prospetto CP_1 economico con riferimento al periodo 1.7.2007 – 31.12.2011, con le seguenti voci poste alla base dei conteggi: retribuzione di posizione minima unificata, differenza minima unificata, indennità di specificità medica, indennità di esclusività del rapporto, retribuzione aziendale.
5. Parte ricorrente ha tuttavia lamentato che detta convenuta non abbia poi corrisposto il relativo trattamento economico.
6. Inoltre, in ricorso viene allegato che l'OU DI SA comunicava ulteriormente che sarebbe stata riconosciuta la retribuzione di risultato e la rivalutazione dell'indennità di posizione variabile aziendale per il periodo 1.7.2007 – 31.1.2009 e seguenti, a conguaglio di quanto già erogato.
7. Con successiva richiesta del 7.1.2015, parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spettanze anche all a decorrere dal gennaio Controparte_2
2000. Con nota di riscontro del 15.4.2015, quest'ultima avrebbe riconosciuto l'adeguamento alle prescrizioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, ma posticipato la decorrenza delle stesse all'1.1.2011, facendo riferimento al protocollo stipulato il
7.3.2013.
8. Parte ricorrente ha quindi proposto la presente azione, chiedendo il pagamento delle indennità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 relativamente al periodo 1.7.2007 –
1.1.2017, per un credito di € 35.395,40.
9. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni:
“1) previo accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e
2 dello svolgimento in favore della OU di Sassari dell'incarico di elevata competenza professionale (CAT C2), accertare e dichiarare il diritto del Prof. Parte_1
a godere del pieno trattamento economico retributivo, e ai connessi incrementi stipendiali comunque spettantigli ovvero indennità di specificità medica, retribuzione di posizione minima unificata, differenza minima unificata, retribuzione e posizione variabile, indennità di esclusività e retribuzione di risultato;
2) per l'effetto condannare l e l Controparte_2 [...]
per quanto di competenza, al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di euro 35.395,40 per differenze per indennità ex art. 6 D. Lgs 517/99, relative al periodo dal 1.07.2007 al 1.01.2017, e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre la corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
10. Si è ritualmente costituita in giudizio l Controparte_2 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo, nonché la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda azionata dalla parte ricorrente. Nel merito la convenuta ha eccepito la prescrizione delle differenze vantata in ricorso e comunque chiesto il rigetto dello stesso, ritenendolo infondato.
11. Si è altresì costituita l Controparte_1 eccependo la prescrizione dei crediti azionati in ricorso. Ha poi in ogni caso contestato la pretesa azionata, sostenendo di aver correttamente corrisposto le spettanze dovute, e comunque rilevato che onerata del pagamento, insieme all , sarebbe anche la CP_2
Regione Sardegna, dovendo quest'ultima mettere a disposizione le somme per coprire tali oneri, come disposto nel protocollo del 16.9.2004, e a cui avrebbe dovuto essere esteso il contraddittorio.
12. Con successivo ricorso depositato in data 14.6.2018 e iscritto al n. R.G. 1049/2018, parte ricorrente, premesso quanto già rappresentato nel precedente ricorso, ha convenuto in giudizio l'OU e richiesto il pagamento di ulteriori € 34.475,55 a titolo di conguaglio per l'indennità di posizione variabile per il periodo 2007-2013, come da delibere dell'OU n.
162 del 20.2.2014 e n. 376 del 2014, nonché € 2.830,40 a titolo di differenze sul premio di
3 risultato per gli anni 2007-2013, tenendo conto delle delibere dell'OU n. 168 del
21.2.2014, n. 337 del 23.4.2014 e n. 284 del 3.8.2016.
13. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“1) previo, ove ritenuto necessario, l'accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e dello svolgimento in favore della OU di Sassari dell'incarico di elevata competenza professionale (CAT C2), accertare e dichiarare il diritto del Prof. a godere del pieno trattamento economico Parte_1 retributivo, e dei connessi incrementi stipendiali spettantigli in forza degli atti aziendali e degli accordi su richiamati;
2) per l'effetto condannare l per quanto di Controparte_1 competenza, al pagamento della complessiva somma di euro 37.304,95, per differenze retributive per indennità di posizione variabile anni 2007-2013 (pari ad euro 34.474,55) e premio di risultato anni 2007-2013 (pari ad euro 2.830,40), e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre la corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
14. L'OU di Sassari si è costituita anche in tale giudizio, eccependo preliminarmente la duplicazione delle pretese azionate da parte ricorrente, e per il resto riproponendo le medesime eccezioni e argomentazioni articolate nella precedente memoria difensiva.
15. Disposta la riunione dei giudizi, mutata plurime volte la persona del giudice, tentata senza esito positivo la conciliazione e rinunciata la domanda di regolarizzazione contributiva, la decisione viene assunta all'esito della discussione tra le parti all'udienza del 16 dicembre
2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
16. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata da parte dell Controparte_2
17. Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5,comma 2, del d.lgs. n.
517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da
4 quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale;
pertanto, qualora la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass. civ., Sez. Unite, n. 8633 del 07/05/2020).
18. Pertanto, sussiste la giurisdizione ordinaria rispetto alla domanda di pagamento delle indennità azionata da parte ricorrente in virtù dello svolgimento di attività assistenziale, inerendo al rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria.
19. Sempre in via preliminare, ma di merito, occorre respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall Controparte_2
20. Invero, si osserva che, come posto in luce anche dalla Corte d'Appello di Sassari nella sentenza n. 123/2021, è stato recentemente confermato il “costante orientamento di questa
Corte di legittimità (vedi, in particolare: Cass. SU 9 maggio 2016, n. 9279; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8521; Cass. SU 22 dicembre 2009, n. 26960; Cass. SU 15 maggio 2012,
n. 7503; Cass. SU 6 maggio 2013, n. 10406; Cass. 7 marzo 2014 n. 5325; Cass. 24 maggio 2013 n. 12908; nonché la successiva giurisprudenza di questa Corte che si è uniformata a Cass. SU n. 9279 del 2016: Cass. 8 novembre 2017, n. 26480; Cass. 19 marzo 2018, n. 6794; Cass. 7 marzo 2018, n. 5388; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4631;
Cass. 17 agosto 2018, n. 20771; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27377 e molte altre più recenti) che […] ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva sia dell sia CP_2 della corrispondente in riferimento alla gestione del Controparte_1 personale universitario “strutturato” nel Servizio sanitario nazionale che, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera;
che nella giurisprudenza citata […] sono stati affermati principi di portata generale, con riguardo alla gestione del suddetto personale;
che è stato, in primo luogo sottolineato, che l'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra
[...]
[...] [...]
e che prevedono la loro collaborazione per l'esercizio della Controparte_3 funzione sanitaria, dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla all'Università, per cui la Parte_2 soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici considerati;
che con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 è stata prevista l'istituzione di Aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 sono stati definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, stabilendosi con l'art. 4 di quest'ultimo d.lgs. che l'organo amministrativo dell'Azienda ospedaliera universitaria (il
Direttore generale) ed il Presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal Presidente della Regione d'intesa con il Rettore;
che, inoltre, ai sensi del successivo art. 7, comma 1: “al sostegno economico finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall sia dal Fondo CP_2 sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le
Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta ...”; che, pertanto, dall'esame della normativa che disciplina l'attività delle Università e delle
Aziende ospedaliere emerge che i rapporti fra tali due enti “configurano una vera e propria cogestione” informata al principio di leale cooperazione (vedi anche: Cass. 27 ottobre 2017, n. 25670); che in Cass. SU 29 maggio 2012 n. 8521 è stato, in particolare, affermato che il personale universitario “strutturato” nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell'Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario sia per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario sia per gli altri emolumenti di spettanza, come quelli derivanti dal riconoscimento del diritto all'attribuzione delle funzioni assistenziali mediche ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, di cui si discute nella presente controversia;
che, infatti, la
6 sussistenza del rapporto di impiego con l'Università se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere gli emolumenti di spettanza, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass. S.U. 15 giugno 2000 n. 439), non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l' ) cui debba invece Controparte_1 ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari “strutturati” in organismi distinti dall'Università” (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 13408 del 2020).
21. Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito di recente, evidenziandosi che nelle controversie promosse dai dipendenti delle università, in servizio come dirigenti medici delle aziende ospedaliere universitarie, sussiste la legittimazione passiva solidale e concorrente dell'azienda universitaria e dell'università, atteso che i rapporti fra i due soggetti, come emergenti dalla normativa che ne disciplina la rispettiva attività, configurano una vera e propria “cogestione”, che fonda la legittimazione processuale di entrambi sul piano delle obbligazioni passive nell'ambito del rapporto di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., n. 16826 del 23/06/2025).
22. Venendo al merito della controversia, va dato atto della sopravvenienza costituita dall'integrale pagamento in corso di causa dell'indennità di posizione variabile (come oggetto di ricalcolo e conguaglio) e di risultato richieste da parte ricorrente per gli anni
2007-2013, secondo quanto allegato dalle parti e confermato dalla documentazione da ultimo prodotta con le note conclusive (cedolino, deliberazioni e documentazione contabile).
23. Cessa pertanto rispetto alle stesse la materia del contendere;
quanto alle presenti controversie, risulta pertanto totalmente adempiuto il credito richiesto con il ricorso n.
R.G. 1049/2018.
24. Ulteriore sopravvenienza è costituita dal pagamento in corso di causa dell'importo di €
17.231,15 a titolo di arretrati sull'indennità assistenziale ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per gli anni 2009/2011.
25. Sul punto, parte ricorrente lamenta comunque che tale pagamento sarebbe solo parziale, posto che l'indennità avrebbe dovuto essere corrisposta sin dalla data di costituzione dell e comunque per l'intero periodo fino Controparte_4
7 all'1.1.2017. D'altra parte, l'OU invece sostiene che tale versamento sarebbe integralmente satisfattivo della pretesa azionata dalla parte ricorrente.
26. Per dirimere la questione è necessario analizzare la normativa che disciplina il trattamento economico del personale di area medica dipendente delle Università che svolge attività assistenziale nelle strutture del sistema sanitario nazionale. A tal fine può richiamarsi l'efficace ricostruzione svolta da Cass. n. 12952/2022, recentemente ribadita da Cass. n.
11940/2025:
“5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un'indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa.
Già l'art. 4 della legge n. 213/1971 aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle le somme necessarie per dotare di personale le unità a CP_2 direzione universitaria e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un'indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità ( art. 4, comma 2, l. n. 213/1971: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici).
5.2. Il criterio perequativo, emerso all'esito di un articolato iter parlamentare della richiamata legge n. 213/1971 ( cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 ( che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali
(questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n.
126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità ) e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dall'art. 102 del
8 d.P.R. n. 382/1980 che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell'attività assistenziale assumono « per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale», al comma 2 aggiunge che al predetto personale «è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761».
5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l'individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (art. 31, comma 4, d.P.R. n.
761/1979), per i docenti ed i ricercatori è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che «il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale ».
Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dall'art. 63 e dalla tabella allegata al d.P.R. n. 761/1979, poi ripresa dal d.P.R. n. 384/1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica).
5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perché con l'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto l'inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 229/1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (art. 15, commi da
4 e 6, del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n. 229/1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell'inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i
9 parametri indicati dall'art. 51 del CCNL 5.12.1996. Successivamente, a partire dal CCNL
8.6.2000, ha previsto, all'art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell'incarico ricoperto.
5.5. In questo mutato contesto si è inserito il d.lgs. n. 517/1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e
Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all'art. 6: « 1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività CP_5 integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del
10 trattamento economico integrativo.».
La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato.
Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980,
e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità.
Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Sanitario CP_3 CP_3
La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica.
5.6. L'art. 1 del richiamato d.lgs. n. 517/1999, stabilisce che «L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio»
(comma 1), ed aggiunge che detti protocolli d'intesa sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento statali aventi la finalità, tra l'altro, di «d) indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo 2, nonché delle per quanto concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di Parte_3
11 essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi ...». Aggiunge il successivo comma 3 che «i protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.».
5.7. Le linee guida previste dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 517/1999 sono state adottate con il d.P.C.M. 24 maggio 2001, il cui art. 3, comma 2, oltre a richiamare la disciplina del trattamento economico del personale dettata dall'art. 6 dello stesso decreto, aggiunge che «Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999».
5.8. Dal quadro normativo sopra riassunto emerge, dunque, che l'entrata in vigore del nuovo regime è condizionata da una molteplicità di adempimenti (conferenza Stato
Regioni, adozione delle linee guide ministeriali, intesa fra Regione ed , CP_2 modifica dell'atto aziendale, graduazione delle funzioni assistenziali attribuite ai docenti universitari) che coinvolgono una pluralità di soggetti, e ciò spiega perché in più parti del territorio nazionale le Aziende non sono state in grado di adeguare prontamente alla nuova disciplina il trattamento economico corrisposto al personale universitario impegnato nelle attività assistenziali […]
6. Si tratta, allora, di stabilire se nelle more del complesso processo di adeguamento alla nuova disciplina possa continuare a produrre effetti, ed eventualmente in quali termini e con quali modalità, il previgente regime, o se, invece, l'abrogazione dell'art. 102 del d.P.R. n. 383/1980, disposta dal comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, impedisca l'invocata ultrattività, facendo salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento e, quindi, unicamente le posizioni individuali già acquisite dal personale
12 universitario in servizio presso le aziende ospedaliere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Fra le due tesi si pone, poi, quella intermedia, pure avanzata dalla giurisprudenza amministrativa, di un differimento solo momentaneo dell'effetto abrogativo, per un arco temporale predeterminato, individuato in quello quinquennale indicato dall'art. 3, comma
2, del d.P.C.M. 24 maggio 2001. Quest'ultima opzione interpretativa, peraltro, va senz'altro esclusa, perché non considera che la legge non fissa alcun termine per l'entrata in vigore del nuovo regime con la conseguenza che la stessa non può essere integrata da un atto derivato, intervenuto su una materia estranea ai temi indicati dall'art. 1 del d.lgs. n. 517/1999. Tornando, quindi alle due opzioni iniziali, va detto che la seconda tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, fa leva sul tenore letterale della norma in commento, ma produce l'effetto, non solo di cristallizzare per il personale universitario il trattamento retributivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa, rendendolo insensibile alle successive dinamiche contrattuali dell'area della dirigenza medica, ma anche di privare del trattamento perequativo i professori ed i ricercatori universitari assegnati a svolgere l'attività assistenziale dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 517/1999 e prima dell'attuazione del nuovo regime. Questi ultimi, infatti, secondo detta tesi, non avrebbero alcun trattamento da conservare e non potrebbero invocare né lo strumento perequativo previsto dalla disciplina vigente, che richiede l'adozione di provvedimenti attuativi, né quello assicurato dall'art. 102, in quanto ormai abrogato.
Si tratta, quindi, di un'opzione interpretativa che, nel privilegiare il dato testuale, conduce ad un risultato esegetico contrastante con la ratio e la finalità dell'intervento normativo, con il quale, si è già detto, il legislatore ha ribadito la necessità della perequazione ed ha solo modificato il criterio di quantificazione, al fine di adeguare l'indennità al nuovo assetto della dirigenza medica.
D'altro canto l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale desume l'immediata abrogazione del previgente regime da un dato letterale solo apparentemente univoco perché, se è vero che, al comma 2, la conservazione del trattamento economico di equiparazione è riferita a quello «in godimento», espressione che parrebbe evocare solo l'erogazione già in atto, è parimenti indubbio che il comma 4 non abroga né l'art. 31 del
13 d.P.R. n. 761/ 1979 né l'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 nella sua interezza, perché limita l'effetto abrogativo alle sole parti «che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo». Perché la disposizione abbia un senso si deve ritenere che il legislatore non abbia inteso ricomprendere nell'abrogazione il comma 1, secondo cui il personale universitario impegnato nell'attività di assistenza è titolare dei medesimi diritti e degli stessi doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale, né il diritto alla perequazione in sé che, oltre a discendere dalla riconosciuta parità di diritti e di doveri, è sancito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, non toccato dall'effetto abrogativo, nella parte in cui prevede che il trattamento retributivo del personale universitario debba essere commisurato a quello dei dipendenti delle unità sanitarie locali «di pari funzioni, mansioni e anzianità».
Ragioni di ordine testuale e sistematico inducono, pertanto, il Collegio a ritenere che il legislatore, nel prevedere che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1» attraverso l'utilizzo improprio dell'espressione «in godimento» abbia inteso assicurare, nelle more dell'attuazione del nuovo regime,
l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità.
6.1. Si tratta di una conclusione che si armonizza con quella alla quale le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute nell'affrontare la questione, analoga ma non coincidente, dell'applicazione delle tabelle di equiparazione previste per il personale universitario non docente dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, in relazione alla quale è stato ritenuto, in attesa dell'adozione di un nuovo regime, il carattere dinamico, non statico, delle corrispondenze, dal quale è stata tratta la conseguenza che queste ultime dovessero essere applicate tenendo conto, da un lato, dei mutamenti intervenuti per effetto dell'adozione di un nuovo sistema di classificazione, dall'altro, però, della necessità di perequare il trattamento retributivo senza mai tralasciare la parità di funzioni, mansioni e anzianità ( Cass. S.U. n. 9276/2016 e Cass. S.U. n. 8521/2012).
14 6.2. Il criterio di corrispondenza indicato dal richiamato art. 102 va quindi applicato innanzitutto tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal
CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello ( art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica, nel secondo livello l'XI), e dal CCNL 8.6.2000 quanto alle conseguenze dell'inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta.
L'ammontare dell'assegno perequativo va poi quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e di anzianità”.
27. In estrema sintesi, quindi, fino all'entrata in vigore dell'accordo attuativo del protocollo d'intesa, le indennità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 non sono dovute al personale universitario che svolge attività assistenziale, continuando a trovare applicazione la normativa previgente rispetto all'assegno perequativo.
28. Nel caso di specie, si osserva che il protocollo d'intesa è stato stipulato tra Regione
Sardegna e il 16.9.2004; dopo la seguente Parte_4 premessa:
“Il presente protocollo si inserisce nell'ambito delle previsioni del D. Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni e del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n.
517, ed è finalizzato a promuovere disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra il servizio sanitario regionale e le Parte_4
Il medesimo protocollo definisce, inoltre, le linee guida della
[...] partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale. La stipula del presente protocollo impegna la Regione e le Parte_4 alla programmazione concertata delle attività assistenziali nelle aziende di
[...] riferimento anche tenendo conto della programmazione delle attività di didattica e di ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia”, all'art. 11, comma 5, ha previsto che:
“Al personale universitario di cui al precedente comma 1 [n.d.r. professori universitari, ricercatori e assistenti del ruolo] compete il trattamento economico tabellare a carico dell'università e, ove spettante, il compenso di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 517/ del 1999
15 A carico dell'azienda. Detti trattamenti sono erogati nel limite delle risorse attribuite nel corso dell'anno 2003, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 517 del 1999. Ha detto personale compete, inoltre, ove ne sussistano le condizioni, il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 15 quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, e successiva integrazione modificazioni. In attesa della determinazione del trattamento economico di cui all'articolo 6 citato, e conservato il trattamento economico di equiparazione in godimento. I provvedimenti di applicazione ed il calcolo del trattamento economico aggiuntivo relativo ai mesi di competenza di cui al presente comma sono predisposti dall'azienda e da quest'ultima versati, con le relative provviste, all'università, che ne prende atto e provvede relativo pagamento”.
29. In data 7.3.2013 è poi stata sottoscritta l'attuazione tra l e Controparte_2
l ove il ricorrente era impiegato, con stipula Controparte_1 del “protocollo applicativo dell'art. 6 del D. Lgs. n. 517/99 per il personale universitario che presta attività assistenziale, formativa e di ricerca presso l'Aou di Sassari”.
30. In tale sede le parti hanno così concordato, all'art. 2:
“1. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, l'OU
Sassari metterà a regime stipendiale l'indennità assistenziale al personale medico universitario sulla base dell'art 6 del D.Lgs 517/99 e dell'art. 4 del DPCM 24.05.01, con effetto a decorrere dal 1.01.2011.
2. A far data dal 01.01.2011 al personale docente e ricercatore, oltre al trattamento economico universitario e ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro
(guardie mediche, straordinari, indennità di rischio radiologico, etc.), ove spettanti,
l'OU di Sassari riconosce:
a. un trattamento aggiuntivo, graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, comprensivo di: aa) della indennità di specificità medica;
ab) della retribuzione individuale di anzianità; ac) dell'indennità di posizione;
ad) dell'incarico di direzione /dipartimento, struttura complessa, struttura semplice dipartimentale, struttura semplice, professionale) come previsto per la dirigenza medica nei rispettivi CCNL del
S.S.N.
b. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia , appropriatezza ed
16 efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
c. L'indennità di posizione prevista dall'art. 6 comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 517/99 potrà, a seguito di valutazione contestuale, essere considerata per intero senza tener conto di eventuali quote conglobate nello stipendio tabellare della dirigenza medica del
S.S.N. In applicazione delle disposizioni di Legge richiamate, la quota di indennità di posizione che dal 31.12.2003 è stata conglobata nello stipendio tabellare della dirigenza medica del pari ad euro 542,59 mensili lorde, integrerà le voci di cui ai punti a) e CP_5
b).
d. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera a) e comma 2, seconda parte, del D.Lgs n. 517/99, i trattamenti economici aggiuntivi di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere conservati anche nella eventualità che vengano conglobati , in tutto o in parte, nello stipendio tabellare della dirigenza medica del S.S.N. nei successivi CCNL della Dirigenza Sanità.
e. Le indennità di cui ai punti a), b) e c) verranno uniformate a quelle riconosciute alla
Dirigenza Medica nell'eventualità in cui il valore di tali indennità subisca degli incrementi a seguito di accordi contrattuali decentrati con la componente medica del
S.S.N., in servizio presso l'Azienda”.
31. Il protocollo individua quindi la decorrenza del riconoscimento dell'indennità ex art. 6
d.lgs. n. 517/1999 al personale universitario impiegato in attività assistenziale al 1° gennaio 2011, accordando quindi una retrodatazione rispetto alla data di effettiva stipula dell'accordo; sulla base della normativa richiamata non sussistono ragioni per impedire l'applicazione retroattiva di tale disciplina, che riconosce comunque un trattamento di maggior favore per il lavoratore.
32. Da quanto evidenziato, si deve anzitutto dedurre che parte ricorrente non può vantare alcunché con riferimento al periodo antecedente all'1.1.2011 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999.
33. Né potrebbe invocarsi alcun riconoscimento di debito, come invocato dalla parte ricorrente. Si osserva che la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si
17 riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
4.2. Ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una Pubblica Amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass.
n.25435 del 2007). Vi è, inoltre, necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l'Amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n.1834 del 1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall'art.1988, cod. civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n. 8643 del 2003;
Cass. n. 25435 del 2007).
4.3. Il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall'organo capace di impegnare all'esterno l'ente. Non hanno valenza ricognitiva gli atti interni, quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese, quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza (cfr., sia pure con riferimento ad altri contesti,
Cass. n. 24710 del 2015 e Cass. n. 16576 del 2008)” (Cass. civ., n. 23155 del 2023).
34. Ebbene, il riscontro del dirigente amministrativo dell'OU di Sassari (doc. 7 fasc.
18 ricorrente) in cui viene indicato alla parte ricorrente il trattamento economico
“eventualmente” spettante con riferimento all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n.
517/1999 è privo dei caratteri per impegnare l'Ente, in quanto i) non contiene l'inequivocabile volontà di riconoscere il credito altrui, ii) non proviene dall'organo a ciò deputato, iii) non vi è rapporto fondamentale che giustifica l'esborso, non applicandosi l'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, iv) è comunque privo dei requisiti formali sopra riferiti.
35. In merito al periodo successivo, ricadente sotto l'ombrello del protocollo attuativo del
7.3.2013, secondo quanto risulta dallo stesso riscontro dell'OU alla richiesta del ricorrente, si è precisato che il trattamento di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 (doc. 7 fasc. ricorrente) dovuto alla parte ricorrente dall'1.1.2011 è così composto:
- indennità di specificità medica per € 7.746,85;
- retribuzione di posizione minima unificata per € 3.330,73;
- differenza minima unificata per € 1.071,72:
- retribuzione di posizione variabile aziendale per € 1.901,31;
- indennità di esclusività di rapporto per € 12.791,61.
36. Quanto alla retribuzione di posizione variabile aziendale, con successiva comunicazione dell'Università del 15.4.2015 (doc. 10 fasc. ricorrente), si è precisato che dal 2011
l'importo ammontava ad € 7.901,31.
37. Sicché, tenuto conto delle voci sopra indicate, il CTP di parte ricorrente, con i conteggi prodotti unitamente al ricorso e non specificamente contestati dalle convenute, ha determinato l'importo complessivo annuale dell'indennità assistenziale, che ammonta ad €
35.579,07 (32.842,22/12*13mensilità).
38. Con riferimento al 2011, secondo quanto emerge dai cedolini paga in atti (doc. 12 fasc. ricorrente) e dalle stesse dichiarazioni rese dal CTP dell'OU in udienza, alla parte ricorrente è stata riconosciuta l'indennità perequativa e non quella ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999. Tale circostanza è riconosciuta dalla stessa resistente, tant'è che con il cedolino di marzo 2023 ha versato l'importo complessivo di € 17.231,15, a titolo di indennità assistenziale per gli anni 2009-2011 (doc. produzione ricorrente del 4.11.2025), operando un conguaglio rispetto a quanto versato in precedenza.
39. Dalla documentazione prodotta poi dall'OU (memoria del 7.11.2025) risulta che l'indennità assistenziale versata in arretrato rispetto al 2011 ammonta ad € 8.248,23,
19 importo di conguaglio che emerge anche dalla tabella allegata al protocollo del 7.3.2013.
40. Ebbene, esaminando i conteggi originariamente prodotti da parte ricorrente, che avevano ad oggetto le differenze calcolate tra quanto percepito a titolo di indennità perequativa e quanto da ricevere a titolo di indennità assistenziale ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.
517/1999 (nelle cinque componenti sopra elencate), il pagamento sopravvenuto degli arretrati con il cedolino di marzo 2023 è integralmente satisfattivo, vantando differenze per il minor importo di € 7.601,31 (doc. 11 fasc. ricorrente).
41. Quanto al 2012, l'importo conteggiato a titolo di percepito a titolo di indennità di equiparazione, per € 19.580,86, deve essere incrementato di € 9.498,21, versati a conguaglio per indennità assistenziale con il cedolino di dicembre 2013 (doc. 12 fasc. ricorrente), secondo quanto emerge altresì dalla stessa tabella allegata al protocollo summenzionato.
42. Nell'anno in questione, allora, il ricorrente ha già ricevuto un importo di € 29.078,21; ne consegue l'esistenza di una differenza di € 6.499,98, rispetto all'indennità assistenziale da percepire nell'anno 2012.
43. Per quanto concerne il 2013, annualità in cui a decorrere dal mese di maggio la convenuta ha iniziato ad erogare l'indennità ai sensi del d.lgs. n. 517/1999 (cfr. doc. 12 fasc. ricorrente), occorre scorporare dal percepito l'importo versato a dicembre 2013 quale conguaglio per l'indennità assistenziale dovuta nel 2012; sicché, a fronte della percezione di un'indennità complessiva di € 29.079,07, residua dai conteggi una differenza di €
6.500,00.
44. Tali importi sono stati poi liquidati, secondo quanto risulta sempre dal cedolino di marzo
2023, a titolo di conguaglio sulla retribuzione variabile aziendale, avendo l'OU corrisposto € 6.500,00 annuali.
45. Invero, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente e risultante dai cedolini prodotti,
l'OU ha correttamente conteggiato tale voce solo a partire da ottobre 2014, incrementando l'indennità ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per € 500,00.
46. Pertanto, il residuo per gli anni 2012 e 2013 è stato versato in corso di causa, in forza del conguaglio sulla retribuzione di posizione variabile aziendale, quale componente del trattamento complessivo ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999
47. Quanto al periodo dal 2014 in poi, dai conteggi prodotti da parte ricorrente
20 originariamente, non risulta alcuna differenza per indennità assistenziale, nella misura in cui l'OU ha posto il pagamento a regime della medesima a decorrere dall'ottobre dello stesso anno, tenendo anche in considerazione l'incremento rispetto alla retribuzione di posizione variabile aziendale.
48. Per tutte le ragioni evidenziate, non sussiste allora alcun credito residuo in capo alla parte ricorrente al di là di quanto già corrisposto in corso di causa.
49. Rimane quindi assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute.
50. Le spese di lite tra la parte ricorrente e l possono essere integralmente CP_2 compensate, stante l'adempimento in corso di causa da parte dell Controparte_1
delle indennità dovute a parte ricorrente.
[...]
51. Quanto alle spese tra quest'ultima e l'OU, appare equo disporne una compensazione per la metà alla luce dello spontaneo, sebbene tardivo, adempimento della resistente e del parziale rigetto della domanda;
seguono quindi la soccombenza per la restante metà e sono poste a carico dell nella misura indicata in dispositivo, Controparte_1 liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande attinenti al pagamento dell'indennità di posizione variabile, al premio di risultato e all'indennità ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per l'anno 2011;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite in misura della metà e, per l'effetto, condanna l
[...] al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente della restante metà, che liquida in € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. SPANU MARIA TERESA.
Sassari, 16/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
21
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Teresa Spanu, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Sassari, Via Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, Via Dante n. 23, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Rossana Ruiu, elettivamente domiciliata in Sassari, Piazza Università n. 21;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
1.12.2017 e rubricato al n. R.G. 2066/2017, ha convenuto Parte_1 in giudizio i soggetti riportati in epigrafe, al fine di sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Il ricorrente ha dedotto, in qualità di Professore Associato presso il Dipartimento di
Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche, di svolgere dall'1.7.2007 attività assistenziale di ortopedico presso l'OU DI SA, con incarico di elevata competenza professionale – C2.
3. Parte ricorrente ha rappresentato che in data 7.3.2013 veniva sottoscritto tra l e CP_2
l il protocollo attuativo del d.lgs. n. 517/1999 con Controparte_1 riferimento al personale universitario che presta attività assistenziale nell'azienda ospedaliera, in attuazione del precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra l e CP_2 la Regione Sardegna in data 11.10.2004.
4. Parte ricorrente ha poi allegato di aver richiesto in data 23.1.2014 all'OU DI SA di conoscere l'ammontare del trattamento economico spettantegli in base all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999; in riscontro l avrebbe trasmesso un prospetto CP_1 economico con riferimento al periodo 1.7.2007 – 31.12.2011, con le seguenti voci poste alla base dei conteggi: retribuzione di posizione minima unificata, differenza minima unificata, indennità di specificità medica, indennità di esclusività del rapporto, retribuzione aziendale.
5. Parte ricorrente ha tuttavia lamentato che detta convenuta non abbia poi corrisposto il relativo trattamento economico.
6. Inoltre, in ricorso viene allegato che l'OU DI SA comunicava ulteriormente che sarebbe stata riconosciuta la retribuzione di risultato e la rivalutazione dell'indennità di posizione variabile aziendale per il periodo 1.7.2007 – 31.1.2009 e seguenti, a conguaglio di quanto già erogato.
7. Con successiva richiesta del 7.1.2015, parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spettanze anche all a decorrere dal gennaio Controparte_2
2000. Con nota di riscontro del 15.4.2015, quest'ultima avrebbe riconosciuto l'adeguamento alle prescrizioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, ma posticipato la decorrenza delle stesse all'1.1.2011, facendo riferimento al protocollo stipulato il
7.3.2013.
8. Parte ricorrente ha quindi proposto la presente azione, chiedendo il pagamento delle indennità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 relativamente al periodo 1.7.2007 –
1.1.2017, per un credito di € 35.395,40.
9. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni:
“1) previo accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e
2 dello svolgimento in favore della OU di Sassari dell'incarico di elevata competenza professionale (CAT C2), accertare e dichiarare il diritto del Prof. Parte_1
a godere del pieno trattamento economico retributivo, e ai connessi incrementi stipendiali comunque spettantigli ovvero indennità di specificità medica, retribuzione di posizione minima unificata, differenza minima unificata, retribuzione e posizione variabile, indennità di esclusività e retribuzione di risultato;
2) per l'effetto condannare l e l Controparte_2 [...]
per quanto di competenza, al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di euro 35.395,40 per differenze per indennità ex art. 6 D. Lgs 517/99, relative al periodo dal 1.07.2007 al 1.01.2017, e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre la corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
10. Si è ritualmente costituita in giudizio l Controparte_2 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo, nonché la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda azionata dalla parte ricorrente. Nel merito la convenuta ha eccepito la prescrizione delle differenze vantata in ricorso e comunque chiesto il rigetto dello stesso, ritenendolo infondato.
11. Si è altresì costituita l Controparte_1 eccependo la prescrizione dei crediti azionati in ricorso. Ha poi in ogni caso contestato la pretesa azionata, sostenendo di aver correttamente corrisposto le spettanze dovute, e comunque rilevato che onerata del pagamento, insieme all , sarebbe anche la CP_2
Regione Sardegna, dovendo quest'ultima mettere a disposizione le somme per coprire tali oneri, come disposto nel protocollo del 16.9.2004, e a cui avrebbe dovuto essere esteso il contraddittorio.
12. Con successivo ricorso depositato in data 14.6.2018 e iscritto al n. R.G. 1049/2018, parte ricorrente, premesso quanto già rappresentato nel precedente ricorso, ha convenuto in giudizio l'OU e richiesto il pagamento di ulteriori € 34.475,55 a titolo di conguaglio per l'indennità di posizione variabile per il periodo 2007-2013, come da delibere dell'OU n.
162 del 20.2.2014 e n. 376 del 2014, nonché € 2.830,40 a titolo di differenze sul premio di
3 risultato per gli anni 2007-2013, tenendo conto delle delibere dell'OU n. 168 del
21.2.2014, n. 337 del 23.4.2014 e n. 284 del 3.8.2016.
13. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“1) previo, ove ritenuto necessario, l'accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e dello svolgimento in favore della OU di Sassari dell'incarico di elevata competenza professionale (CAT C2), accertare e dichiarare il diritto del Prof. a godere del pieno trattamento economico Parte_1 retributivo, e dei connessi incrementi stipendiali spettantigli in forza degli atti aziendali e degli accordi su richiamati;
2) per l'effetto condannare l per quanto di Controparte_1 competenza, al pagamento della complessiva somma di euro 37.304,95, per differenze retributive per indennità di posizione variabile anni 2007-2013 (pari ad euro 34.474,55) e premio di risultato anni 2007-2013 (pari ad euro 2.830,40), e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre la corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
14. L'OU di Sassari si è costituita anche in tale giudizio, eccependo preliminarmente la duplicazione delle pretese azionate da parte ricorrente, e per il resto riproponendo le medesime eccezioni e argomentazioni articolate nella precedente memoria difensiva.
15. Disposta la riunione dei giudizi, mutata plurime volte la persona del giudice, tentata senza esito positivo la conciliazione e rinunciata la domanda di regolarizzazione contributiva, la decisione viene assunta all'esito della discussione tra le parti all'udienza del 16 dicembre
2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
16. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata da parte dell Controparte_2
17. Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5,comma 2, del d.lgs. n.
517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da
4 quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale;
pertanto, qualora la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass. civ., Sez. Unite, n. 8633 del 07/05/2020).
18. Pertanto, sussiste la giurisdizione ordinaria rispetto alla domanda di pagamento delle indennità azionata da parte ricorrente in virtù dello svolgimento di attività assistenziale, inerendo al rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria.
19. Sempre in via preliminare, ma di merito, occorre respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall Controparte_2
20. Invero, si osserva che, come posto in luce anche dalla Corte d'Appello di Sassari nella sentenza n. 123/2021, è stato recentemente confermato il “costante orientamento di questa
Corte di legittimità (vedi, in particolare: Cass. SU 9 maggio 2016, n. 9279; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8521; Cass. SU 22 dicembre 2009, n. 26960; Cass. SU 15 maggio 2012,
n. 7503; Cass. SU 6 maggio 2013, n. 10406; Cass. 7 marzo 2014 n. 5325; Cass. 24 maggio 2013 n. 12908; nonché la successiva giurisprudenza di questa Corte che si è uniformata a Cass. SU n. 9279 del 2016: Cass. 8 novembre 2017, n. 26480; Cass. 19 marzo 2018, n. 6794; Cass. 7 marzo 2018, n. 5388; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4631;
Cass. 17 agosto 2018, n. 20771; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27377 e molte altre più recenti) che […] ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva sia dell sia CP_2 della corrispondente in riferimento alla gestione del Controparte_1 personale universitario “strutturato” nel Servizio sanitario nazionale che, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera;
che nella giurisprudenza citata […] sono stati affermati principi di portata generale, con riguardo alla gestione del suddetto personale;
che è stato, in primo luogo sottolineato, che l'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra
[...]
[...] [...]
e che prevedono la loro collaborazione per l'esercizio della Controparte_3 funzione sanitaria, dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla all'Università, per cui la Parte_2 soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici considerati;
che con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 è stata prevista l'istituzione di Aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 sono stati definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, stabilendosi con l'art. 4 di quest'ultimo d.lgs. che l'organo amministrativo dell'Azienda ospedaliera universitaria (il
Direttore generale) ed il Presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal Presidente della Regione d'intesa con il Rettore;
che, inoltre, ai sensi del successivo art. 7, comma 1: “al sostegno economico finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall sia dal Fondo CP_2 sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le
Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta ...”; che, pertanto, dall'esame della normativa che disciplina l'attività delle Università e delle
Aziende ospedaliere emerge che i rapporti fra tali due enti “configurano una vera e propria cogestione” informata al principio di leale cooperazione (vedi anche: Cass. 27 ottobre 2017, n. 25670); che in Cass. SU 29 maggio 2012 n. 8521 è stato, in particolare, affermato che il personale universitario “strutturato” nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell'Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario sia per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario sia per gli altri emolumenti di spettanza, come quelli derivanti dal riconoscimento del diritto all'attribuzione delle funzioni assistenziali mediche ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, di cui si discute nella presente controversia;
che, infatti, la
6 sussistenza del rapporto di impiego con l'Università se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere gli emolumenti di spettanza, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass. S.U. 15 giugno 2000 n. 439), non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l' ) cui debba invece Controparte_1 ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari “strutturati” in organismi distinti dall'Università” (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 13408 del 2020).
21. Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito di recente, evidenziandosi che nelle controversie promosse dai dipendenti delle università, in servizio come dirigenti medici delle aziende ospedaliere universitarie, sussiste la legittimazione passiva solidale e concorrente dell'azienda universitaria e dell'università, atteso che i rapporti fra i due soggetti, come emergenti dalla normativa che ne disciplina la rispettiva attività, configurano una vera e propria “cogestione”, che fonda la legittimazione processuale di entrambi sul piano delle obbligazioni passive nell'ambito del rapporto di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., n. 16826 del 23/06/2025).
22. Venendo al merito della controversia, va dato atto della sopravvenienza costituita dall'integrale pagamento in corso di causa dell'indennità di posizione variabile (come oggetto di ricalcolo e conguaglio) e di risultato richieste da parte ricorrente per gli anni
2007-2013, secondo quanto allegato dalle parti e confermato dalla documentazione da ultimo prodotta con le note conclusive (cedolino, deliberazioni e documentazione contabile).
23. Cessa pertanto rispetto alle stesse la materia del contendere;
quanto alle presenti controversie, risulta pertanto totalmente adempiuto il credito richiesto con il ricorso n.
R.G. 1049/2018.
24. Ulteriore sopravvenienza è costituita dal pagamento in corso di causa dell'importo di €
17.231,15 a titolo di arretrati sull'indennità assistenziale ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per gli anni 2009/2011.
25. Sul punto, parte ricorrente lamenta comunque che tale pagamento sarebbe solo parziale, posto che l'indennità avrebbe dovuto essere corrisposta sin dalla data di costituzione dell e comunque per l'intero periodo fino Controparte_4
7 all'1.1.2017. D'altra parte, l'OU invece sostiene che tale versamento sarebbe integralmente satisfattivo della pretesa azionata dalla parte ricorrente.
26. Per dirimere la questione è necessario analizzare la normativa che disciplina il trattamento economico del personale di area medica dipendente delle Università che svolge attività assistenziale nelle strutture del sistema sanitario nazionale. A tal fine può richiamarsi l'efficace ricostruzione svolta da Cass. n. 12952/2022, recentemente ribadita da Cass. n.
11940/2025:
“5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un'indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa.
Già l'art. 4 della legge n. 213/1971 aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle le somme necessarie per dotare di personale le unità a CP_2 direzione universitaria e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un'indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità ( art. 4, comma 2, l. n. 213/1971: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici).
5.2. Il criterio perequativo, emerso all'esito di un articolato iter parlamentare della richiamata legge n. 213/1971 ( cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 ( che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali
(questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n.
126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità ) e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dall'art. 102 del
8 d.P.R. n. 382/1980 che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell'attività assistenziale assumono « per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale», al comma 2 aggiunge che al predetto personale «è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761».
5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l'individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (art. 31, comma 4, d.P.R. n.
761/1979), per i docenti ed i ricercatori è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che «il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale ».
Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dall'art. 63 e dalla tabella allegata al d.P.R. n. 761/1979, poi ripresa dal d.P.R. n. 384/1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica).
5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perché con l'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto l'inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 229/1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (art. 15, commi da
4 e 6, del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n. 229/1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell'inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i
9 parametri indicati dall'art. 51 del CCNL 5.12.1996. Successivamente, a partire dal CCNL
8.6.2000, ha previsto, all'art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell'incarico ricoperto.
5.5. In questo mutato contesto si è inserito il d.lgs. n. 517/1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e
Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all'art. 6: « 1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività CP_5 integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del
10 trattamento economico integrativo.».
La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato.
Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980,
e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità.
Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Sanitario CP_3 CP_3
La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica.
5.6. L'art. 1 del richiamato d.lgs. n. 517/1999, stabilisce che «L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio»
(comma 1), ed aggiunge che detti protocolli d'intesa sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento statali aventi la finalità, tra l'altro, di «d) indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo 2, nonché delle per quanto concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di Parte_3
11 essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi ...». Aggiunge il successivo comma 3 che «i protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.».
5.7. Le linee guida previste dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 517/1999 sono state adottate con il d.P.C.M. 24 maggio 2001, il cui art. 3, comma 2, oltre a richiamare la disciplina del trattamento economico del personale dettata dall'art. 6 dello stesso decreto, aggiunge che «Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire, comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999».
5.8. Dal quadro normativo sopra riassunto emerge, dunque, che l'entrata in vigore del nuovo regime è condizionata da una molteplicità di adempimenti (conferenza Stato
Regioni, adozione delle linee guide ministeriali, intesa fra Regione ed , CP_2 modifica dell'atto aziendale, graduazione delle funzioni assistenziali attribuite ai docenti universitari) che coinvolgono una pluralità di soggetti, e ciò spiega perché in più parti del territorio nazionale le Aziende non sono state in grado di adeguare prontamente alla nuova disciplina il trattamento economico corrisposto al personale universitario impegnato nelle attività assistenziali […]
6. Si tratta, allora, di stabilire se nelle more del complesso processo di adeguamento alla nuova disciplina possa continuare a produrre effetti, ed eventualmente in quali termini e con quali modalità, il previgente regime, o se, invece, l'abrogazione dell'art. 102 del d.P.R. n. 383/1980, disposta dal comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, impedisca l'invocata ultrattività, facendo salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento e, quindi, unicamente le posizioni individuali già acquisite dal personale
12 universitario in servizio presso le aziende ospedaliere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Fra le due tesi si pone, poi, quella intermedia, pure avanzata dalla giurisprudenza amministrativa, di un differimento solo momentaneo dell'effetto abrogativo, per un arco temporale predeterminato, individuato in quello quinquennale indicato dall'art. 3, comma
2, del d.P.C.M. 24 maggio 2001. Quest'ultima opzione interpretativa, peraltro, va senz'altro esclusa, perché non considera che la legge non fissa alcun termine per l'entrata in vigore del nuovo regime con la conseguenza che la stessa non può essere integrata da un atto derivato, intervenuto su una materia estranea ai temi indicati dall'art. 1 del d.lgs. n. 517/1999. Tornando, quindi alle due opzioni iniziali, va detto che la seconda tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, fa leva sul tenore letterale della norma in commento, ma produce l'effetto, non solo di cristallizzare per il personale universitario il trattamento retributivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa, rendendolo insensibile alle successive dinamiche contrattuali dell'area della dirigenza medica, ma anche di privare del trattamento perequativo i professori ed i ricercatori universitari assegnati a svolgere l'attività assistenziale dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 517/1999 e prima dell'attuazione del nuovo regime. Questi ultimi, infatti, secondo detta tesi, non avrebbero alcun trattamento da conservare e non potrebbero invocare né lo strumento perequativo previsto dalla disciplina vigente, che richiede l'adozione di provvedimenti attuativi, né quello assicurato dall'art. 102, in quanto ormai abrogato.
Si tratta, quindi, di un'opzione interpretativa che, nel privilegiare il dato testuale, conduce ad un risultato esegetico contrastante con la ratio e la finalità dell'intervento normativo, con il quale, si è già detto, il legislatore ha ribadito la necessità della perequazione ed ha solo modificato il criterio di quantificazione, al fine di adeguare l'indennità al nuovo assetto della dirigenza medica.
D'altro canto l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale desume l'immediata abrogazione del previgente regime da un dato letterale solo apparentemente univoco perché, se è vero che, al comma 2, la conservazione del trattamento economico di equiparazione è riferita a quello «in godimento», espressione che parrebbe evocare solo l'erogazione già in atto, è parimenti indubbio che il comma 4 non abroga né l'art. 31 del
13 d.P.R. n. 761/ 1979 né l'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 nella sua interezza, perché limita l'effetto abrogativo alle sole parti «che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo». Perché la disposizione abbia un senso si deve ritenere che il legislatore non abbia inteso ricomprendere nell'abrogazione il comma 1, secondo cui il personale universitario impegnato nell'attività di assistenza è titolare dei medesimi diritti e degli stessi doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale, né il diritto alla perequazione in sé che, oltre a discendere dalla riconosciuta parità di diritti e di doveri, è sancito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, non toccato dall'effetto abrogativo, nella parte in cui prevede che il trattamento retributivo del personale universitario debba essere commisurato a quello dei dipendenti delle unità sanitarie locali «di pari funzioni, mansioni e anzianità».
Ragioni di ordine testuale e sistematico inducono, pertanto, il Collegio a ritenere che il legislatore, nel prevedere che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1» attraverso l'utilizzo improprio dell'espressione «in godimento» abbia inteso assicurare, nelle more dell'attuazione del nuovo regime,
l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità.
6.1. Si tratta di una conclusione che si armonizza con quella alla quale le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute nell'affrontare la questione, analoga ma non coincidente, dell'applicazione delle tabelle di equiparazione previste per il personale universitario non docente dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, in relazione alla quale è stato ritenuto, in attesa dell'adozione di un nuovo regime, il carattere dinamico, non statico, delle corrispondenze, dal quale è stata tratta la conseguenza che queste ultime dovessero essere applicate tenendo conto, da un lato, dei mutamenti intervenuti per effetto dell'adozione di un nuovo sistema di classificazione, dall'altro, però, della necessità di perequare il trattamento retributivo senza mai tralasciare la parità di funzioni, mansioni e anzianità ( Cass. S.U. n. 9276/2016 e Cass. S.U. n. 8521/2012).
14 6.2. Il criterio di corrispondenza indicato dal richiamato art. 102 va quindi applicato innanzitutto tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal
CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello ( art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica, nel secondo livello l'XI), e dal CCNL 8.6.2000 quanto alle conseguenze dell'inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta.
L'ammontare dell'assegno perequativo va poi quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e di anzianità”.
27. In estrema sintesi, quindi, fino all'entrata in vigore dell'accordo attuativo del protocollo d'intesa, le indennità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 non sono dovute al personale universitario che svolge attività assistenziale, continuando a trovare applicazione la normativa previgente rispetto all'assegno perequativo.
28. Nel caso di specie, si osserva che il protocollo d'intesa è stato stipulato tra Regione
Sardegna e il 16.9.2004; dopo la seguente Parte_4 premessa:
“Il presente protocollo si inserisce nell'ambito delle previsioni del D. Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni e del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n.
517, ed è finalizzato a promuovere disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra il servizio sanitario regionale e le Parte_4
Il medesimo protocollo definisce, inoltre, le linee guida della
[...] partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale. La stipula del presente protocollo impegna la Regione e le Parte_4 alla programmazione concertata delle attività assistenziali nelle aziende di
[...] riferimento anche tenendo conto della programmazione delle attività di didattica e di ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia”, all'art. 11, comma 5, ha previsto che:
“Al personale universitario di cui al precedente comma 1 [n.d.r. professori universitari, ricercatori e assistenti del ruolo] compete il trattamento economico tabellare a carico dell'università e, ove spettante, il compenso di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 517/ del 1999
15 A carico dell'azienda. Detti trattamenti sono erogati nel limite delle risorse attribuite nel corso dell'anno 2003, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 517 del 1999. Ha detto personale compete, inoltre, ove ne sussistano le condizioni, il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 15 quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, e successiva integrazione modificazioni. In attesa della determinazione del trattamento economico di cui all'articolo 6 citato, e conservato il trattamento economico di equiparazione in godimento. I provvedimenti di applicazione ed il calcolo del trattamento economico aggiuntivo relativo ai mesi di competenza di cui al presente comma sono predisposti dall'azienda e da quest'ultima versati, con le relative provviste, all'università, che ne prende atto e provvede relativo pagamento”.
29. In data 7.3.2013 è poi stata sottoscritta l'attuazione tra l e Controparte_2
l ove il ricorrente era impiegato, con stipula Controparte_1 del “protocollo applicativo dell'art. 6 del D. Lgs. n. 517/99 per il personale universitario che presta attività assistenziale, formativa e di ricerca presso l'Aou di Sassari”.
30. In tale sede le parti hanno così concordato, all'art. 2:
“1. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, l'OU
Sassari metterà a regime stipendiale l'indennità assistenziale al personale medico universitario sulla base dell'art 6 del D.Lgs 517/99 e dell'art. 4 del DPCM 24.05.01, con effetto a decorrere dal 1.01.2011.
2. A far data dal 01.01.2011 al personale docente e ricercatore, oltre al trattamento economico universitario e ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro
(guardie mediche, straordinari, indennità di rischio radiologico, etc.), ove spettanti,
l'OU di Sassari riconosce:
a. un trattamento aggiuntivo, graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, comprensivo di: aa) della indennità di specificità medica;
ab) della retribuzione individuale di anzianità; ac) dell'indennità di posizione;
ad) dell'incarico di direzione /dipartimento, struttura complessa, struttura semplice dipartimentale, struttura semplice, professionale) come previsto per la dirigenza medica nei rispettivi CCNL del
S.S.N.
b. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia , appropriatezza ed
16 efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
c. L'indennità di posizione prevista dall'art. 6 comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 517/99 potrà, a seguito di valutazione contestuale, essere considerata per intero senza tener conto di eventuali quote conglobate nello stipendio tabellare della dirigenza medica del
S.S.N. In applicazione delle disposizioni di Legge richiamate, la quota di indennità di posizione che dal 31.12.2003 è stata conglobata nello stipendio tabellare della dirigenza medica del pari ad euro 542,59 mensili lorde, integrerà le voci di cui ai punti a) e CP_5
b).
d. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera a) e comma 2, seconda parte, del D.Lgs n. 517/99, i trattamenti economici aggiuntivi di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere conservati anche nella eventualità che vengano conglobati , in tutto o in parte, nello stipendio tabellare della dirigenza medica del S.S.N. nei successivi CCNL della Dirigenza Sanità.
e. Le indennità di cui ai punti a), b) e c) verranno uniformate a quelle riconosciute alla
Dirigenza Medica nell'eventualità in cui il valore di tali indennità subisca degli incrementi a seguito di accordi contrattuali decentrati con la componente medica del
S.S.N., in servizio presso l'Azienda”.
31. Il protocollo individua quindi la decorrenza del riconoscimento dell'indennità ex art. 6
d.lgs. n. 517/1999 al personale universitario impiegato in attività assistenziale al 1° gennaio 2011, accordando quindi una retrodatazione rispetto alla data di effettiva stipula dell'accordo; sulla base della normativa richiamata non sussistono ragioni per impedire l'applicazione retroattiva di tale disciplina, che riconosce comunque un trattamento di maggior favore per il lavoratore.
32. Da quanto evidenziato, si deve anzitutto dedurre che parte ricorrente non può vantare alcunché con riferimento al periodo antecedente all'1.1.2011 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999.
33. Né potrebbe invocarsi alcun riconoscimento di debito, come invocato dalla parte ricorrente. Si osserva che la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si
17 riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
4.2. Ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una Pubblica Amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass.
n.25435 del 2007). Vi è, inoltre, necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l'Amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n.1834 del 1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall'art.1988, cod. civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n. 8643 del 2003;
Cass. n. 25435 del 2007).
4.3. Il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall'organo capace di impegnare all'esterno l'ente. Non hanno valenza ricognitiva gli atti interni, quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese, quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza (cfr., sia pure con riferimento ad altri contesti,
Cass. n. 24710 del 2015 e Cass. n. 16576 del 2008)” (Cass. civ., n. 23155 del 2023).
34. Ebbene, il riscontro del dirigente amministrativo dell'OU di Sassari (doc. 7 fasc.
18 ricorrente) in cui viene indicato alla parte ricorrente il trattamento economico
“eventualmente” spettante con riferimento all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n.
517/1999 è privo dei caratteri per impegnare l'Ente, in quanto i) non contiene l'inequivocabile volontà di riconoscere il credito altrui, ii) non proviene dall'organo a ciò deputato, iii) non vi è rapporto fondamentale che giustifica l'esborso, non applicandosi l'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, iv) è comunque privo dei requisiti formali sopra riferiti.
35. In merito al periodo successivo, ricadente sotto l'ombrello del protocollo attuativo del
7.3.2013, secondo quanto risulta dallo stesso riscontro dell'OU alla richiesta del ricorrente, si è precisato che il trattamento di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 (doc. 7 fasc. ricorrente) dovuto alla parte ricorrente dall'1.1.2011 è così composto:
- indennità di specificità medica per € 7.746,85;
- retribuzione di posizione minima unificata per € 3.330,73;
- differenza minima unificata per € 1.071,72:
- retribuzione di posizione variabile aziendale per € 1.901,31;
- indennità di esclusività di rapporto per € 12.791,61.
36. Quanto alla retribuzione di posizione variabile aziendale, con successiva comunicazione dell'Università del 15.4.2015 (doc. 10 fasc. ricorrente), si è precisato che dal 2011
l'importo ammontava ad € 7.901,31.
37. Sicché, tenuto conto delle voci sopra indicate, il CTP di parte ricorrente, con i conteggi prodotti unitamente al ricorso e non specificamente contestati dalle convenute, ha determinato l'importo complessivo annuale dell'indennità assistenziale, che ammonta ad €
35.579,07 (32.842,22/12*13mensilità).
38. Con riferimento al 2011, secondo quanto emerge dai cedolini paga in atti (doc. 12 fasc. ricorrente) e dalle stesse dichiarazioni rese dal CTP dell'OU in udienza, alla parte ricorrente è stata riconosciuta l'indennità perequativa e non quella ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999. Tale circostanza è riconosciuta dalla stessa resistente, tant'è che con il cedolino di marzo 2023 ha versato l'importo complessivo di € 17.231,15, a titolo di indennità assistenziale per gli anni 2009-2011 (doc. produzione ricorrente del 4.11.2025), operando un conguaglio rispetto a quanto versato in precedenza.
39. Dalla documentazione prodotta poi dall'OU (memoria del 7.11.2025) risulta che l'indennità assistenziale versata in arretrato rispetto al 2011 ammonta ad € 8.248,23,
19 importo di conguaglio che emerge anche dalla tabella allegata al protocollo del 7.3.2013.
40. Ebbene, esaminando i conteggi originariamente prodotti da parte ricorrente, che avevano ad oggetto le differenze calcolate tra quanto percepito a titolo di indennità perequativa e quanto da ricevere a titolo di indennità assistenziale ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.
517/1999 (nelle cinque componenti sopra elencate), il pagamento sopravvenuto degli arretrati con il cedolino di marzo 2023 è integralmente satisfattivo, vantando differenze per il minor importo di € 7.601,31 (doc. 11 fasc. ricorrente).
41. Quanto al 2012, l'importo conteggiato a titolo di percepito a titolo di indennità di equiparazione, per € 19.580,86, deve essere incrementato di € 9.498,21, versati a conguaglio per indennità assistenziale con il cedolino di dicembre 2013 (doc. 12 fasc. ricorrente), secondo quanto emerge altresì dalla stessa tabella allegata al protocollo summenzionato.
42. Nell'anno in questione, allora, il ricorrente ha già ricevuto un importo di € 29.078,21; ne consegue l'esistenza di una differenza di € 6.499,98, rispetto all'indennità assistenziale da percepire nell'anno 2012.
43. Per quanto concerne il 2013, annualità in cui a decorrere dal mese di maggio la convenuta ha iniziato ad erogare l'indennità ai sensi del d.lgs. n. 517/1999 (cfr. doc. 12 fasc. ricorrente), occorre scorporare dal percepito l'importo versato a dicembre 2013 quale conguaglio per l'indennità assistenziale dovuta nel 2012; sicché, a fronte della percezione di un'indennità complessiva di € 29.079,07, residua dai conteggi una differenza di €
6.500,00.
44. Tali importi sono stati poi liquidati, secondo quanto risulta sempre dal cedolino di marzo
2023, a titolo di conguaglio sulla retribuzione variabile aziendale, avendo l'OU corrisposto € 6.500,00 annuali.
45. Invero, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente e risultante dai cedolini prodotti,
l'OU ha correttamente conteggiato tale voce solo a partire da ottobre 2014, incrementando l'indennità ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per € 500,00.
46. Pertanto, il residuo per gli anni 2012 e 2013 è stato versato in corso di causa, in forza del conguaglio sulla retribuzione di posizione variabile aziendale, quale componente del trattamento complessivo ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999
47. Quanto al periodo dal 2014 in poi, dai conteggi prodotti da parte ricorrente
20 originariamente, non risulta alcuna differenza per indennità assistenziale, nella misura in cui l'OU ha posto il pagamento a regime della medesima a decorrere dall'ottobre dello stesso anno, tenendo anche in considerazione l'incremento rispetto alla retribuzione di posizione variabile aziendale.
48. Per tutte le ragioni evidenziate, non sussiste allora alcun credito residuo in capo alla parte ricorrente al di là di quanto già corrisposto in corso di causa.
49. Rimane quindi assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute.
50. Le spese di lite tra la parte ricorrente e l possono essere integralmente CP_2 compensate, stante l'adempimento in corso di causa da parte dell Controparte_1
delle indennità dovute a parte ricorrente.
[...]
51. Quanto alle spese tra quest'ultima e l'OU, appare equo disporne una compensazione per la metà alla luce dello spontaneo, sebbene tardivo, adempimento della resistente e del parziale rigetto della domanda;
seguono quindi la soccombenza per la restante metà e sono poste a carico dell nella misura indicata in dispositivo, Controparte_1 liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande attinenti al pagamento dell'indennità di posizione variabile, al premio di risultato e all'indennità ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per l'anno 2011;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite in misura della metà e, per l'effetto, condanna l
[...] al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente della restante metà, che liquida in € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. SPANU MARIA TERESA.
Sassari, 16/12/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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