Articolo 1 della Legge 21 luglio 2000, n. 202
Versione
8 agosto 2000
Art. 1. 1. Il Presidente della Corte dei conti e' nominato tra i magistrati della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza.
2. In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente della Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione della Corte dei conti piu' anziano nella qualifica.
3. La nomina del Presidente della Corte dei conti ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.
Entrata in vigore il 8 agosto 2000
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