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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 855 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. PROCOPIO TERESINA parte ricorrente contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: parte ricorrente ha concluso sul vincolo come in verbale di udienza del 26/02/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 18/03/2024 proponeva Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale domanda contestuale di separazione e scioglimento del matrimonio civile contratto in Compiano (PR) il 25/08/2019 con CP_1
unione dalla quale in data 19/12/2022 nasceva il figlio;
la ri-
[...] Per_1
corrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulando, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la ge- stione del figlio minore e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati a controparte ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la condizione di accertata irreperi- bilità del resistente.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 26/02/2025, presente la sola parte ricorrente, il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperi- re il tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio;
la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo e discussa nella camera di consiglio del 28/02/2025.
§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria sul punto, può rilevarsi come il tenore degli atti difensivi della ricorrente e le dichiarazioni dalla stessa rese innanzi al Giudice delegato attestino, in modo inequivocabile, il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le parti e la pronuncia di scioglimento del matrimonio, occorre rimettere la causa in istrut- toria.
Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rin- viata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronunzia la separazione personale fra i coniugi Parte_2
pagina 2 di 3 , nata a [...] il [...], e , nato a Pt_3 Controparte_1
MILANO (MI) il 03/02/1978, unitisi in matrimonio a Compiano (PR) il
25/08/2019 con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune, al n. 1, Parte 1, dell'anno 2019;
2. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Compiano (PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 28/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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