Art. 28.
Gli articoli 56 e 57 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:
"Ai titolari delle parrocchie della citta' di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue L. 735.000 dal 1 luglio 1973 gravante sul bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue L. 1.250.000 a decorrere sempre dal 1 luglio 1973.
Per il periodo di tempo anteriore la maggiore misura e' quella stabilita in base alle leggi all'epoca in vigore".
Gli articoli 56 e 57 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:
"Ai titolari delle parrocchie della citta' di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue L. 735.000 dal 1 luglio 1973 gravante sul bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue L. 1.250.000 a decorrere sempre dal 1 luglio 1973.
Per il periodo di tempo anteriore la maggiore misura e' quella stabilita in base alle leggi all'epoca in vigore".