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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 849/2021 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 23/03/2021 al n. 849/2021
R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Vietri di Potenza n. 27/2021, depositata in data 05/02/2021 e notificata in data 16/02/2021, iscritta a ruolo con R.G. n. 121/2019;
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Rosaria Ditolve e Rosita Leone, insieme con i quali elettivamente domicilia presso la Filiale di ubicata in Potenza alla via Pt_1
Grippo s.n.c.;
APPELLANTE
E
- già già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ugo Sorrentino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via Diaz n. 47;
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F.: ), rappresentata e _4 C.F._1 difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Antonio Macellaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Balvano (PZ) al C.so Garibaldi n. 1;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI 1 PROC. N. 849/2021 R.G.
All'udienza del 18/09/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Vietri di Potenza n. 27/2021, depositata in data 05/02/2021 e notificata in data 16/02/2021, con la quale il primo giudice, esaminata la domanda proposta da (volta a conseguire il risarcimento del danno per _4
l'errata negoziazione di assegni circolari non trasferibili ad ella intestati ma mai riscossi) ai danni di e da quest'ultima estesa, previa Controparte_5
richiesta e conseguita vocatio, a , così statuiva: “1) rigetta la Parte_1
domanda nei confronti di in persona del legale Controparte_6
rapp.te p.t.; 2) dichiara la terza chiamata, in persona Parte_1 del leg. rapp.te p.t., responsabile della negoziazione dell'assegno circolare in domanda in violazione dell'art. 43 RD 1736-1993 e, per l'effetto, la condanna al pagamento di € 388,68 in favore di oltre _4 rivalutazione monetaria dall'11/4/2006 ed interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata a decorrere dalla predetta data al saldo;
3) condanna la predetta terza al pagamento delle spese di lite che liquida in: a) € 43,00 per spese ed € 1.000,00 per compenso professionale, in favore dell'attore, con attribuzione al procuratore attoreo quale antistatario, oltre accessori di legge (IVA, CPA); b) € 850,00 per compenso professionale, nonché accessori di legge (IVA, CPA), in favore della convenuta in persona del leg. rapp.te p.t.”. Controparte_6
1.1. Il gravame veniva affidato ai seguenti motivi: a) incompetenza territoriale del giudice di prime cure;
b) prescrizione dell'azione di ripetizione;
c) non corretta valutazione degli obblighi gravanti sulla Banca trattaria - di per sé non esonerata per l'utilizzo del sistema di pagamento di c.d. check truncation – e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, secondo i relativi standard di diligenza professionale, da parte della negoziatrice . Parte_1
1.2. In ragione di tanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria
2 PROC. N. 849/2021 R.G.
istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello, rigettare la domanda prodotta dalla sig.ra
nei confronti di _4 Parte_1
Condannare altresì gli appellati al pagamento delle spese e competenze di lite dell'intero giudizio, nonché alla restituzione di quanto già versato da in esecuzione della sentenza di primo grado”. Pt_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 05/07/2021, si costituiva nel presente giudizio l'appellata , eccependo la Controparte_5
nullità del gravame per indeterminatezza del petitum e l'infondatezza nel merito dei motivi di appello, chiedendone il rigetto.
3. Si costituiva altresì l'appellata – con comparsa _4
depositata il 23/09/2021 – eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., la nullità del gravame per indeterminatezza del petitum e l'infondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
4. La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 18/09/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, deve rilevarsi come l'odierno gravame risulti in parte inammissibile e in parte infondato, in ragione di quanto si dirà infra.
6. Anzitutto, è d'uopo rimarcare come la questio iuris si attagli ad una controversia di valore non superiore ad € 1.100,00, in quanto il tema del contendere è relativo all'illegittima negoziazione di due assegni, ciascuno dei quali del valore di € 388,68.
6.1. Da ciò consegue che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 secondo comma c.p.c. (il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro…)
e nell'articolo 339 terzo comma c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 1 del Decreto legislativo n. 40 del 2006 applicabile ratione temporis al presente giudizio in virtù della norma transitoria dettata dall'articolo 27 del suddetto Decreto legislativo, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data successiva al 3 Marzo 2006 - stabilisce che le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per
3 PROC. N. 849/2021 R.G.
violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia: quindi, le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula "violazione delle norme sul procedimento" comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del 2013).
Altrimenti a dirsi, allorquando il valore della causa rientri nel limite di cui al comma secondo dell'art. 113 c.p.c., la giurisdizione del giudice di pace sarà ad equità necessaria, e le relative pronunce saranno contestabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al comma 3 dell'art. 339 c.p.c.
(Cass. n. 6410/2013; Cass. n. 19050/2017).
Peraltro, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata o meno secondo equità (e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 339 c.p.c.) occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma soltanto al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. (si vedano, ex multis, Cass,
n, 4890/2007; Cass. n. 9432/2012; Cass. n. 3290/2018).
6.2. Orbene, chiarito che la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, e pertanto la relativa decisione risulta avversabile soltanto mediante l'appello a critica vincolata di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c. (posto che il valore della causa
è inferiore alla soglia di € 1.100,00), è agevole rilevare come, nel caso di specie, debbano dichiararsi inammissibili i motivi di appello diversi da quello con cui l'appellante ha contestato la competenza territoriale del primo giudice, ovvero quelli relativi alla prescrizione dell'azione di ripetizione e alla non corretta valutazione degli obblighi gravanti sulla trattaria, in quanto questi ultimi non rientrano fra i casi, “esclusivi”, CP_7 in cui l'art. 339, co. 3, c.p.c. consente eccezionalmente l'appello avverso le pronunce ex art. 113, co. 2, c.p.c.
E' pacifico, infatti, che la parte appellante abbia richiesto al Tribunale una nuova valutazione della domanda e una rimeditazione delle statuizioni
4 PROC. N. 849/2021 R.G.
assunte in primo grado in ordine alle responsabilità rinvenienti dalla negoziazione dell'assegno oggetto di causa, con una reformatio in fatto e in diritto, tuttavia, qui preclusa poiché implicante una rivalutazione della fattispecie sostanziale già sottoposta all'esame del primo giudicante e non involgente la violazione delle norme e dei principi menzionati dall'art. 339, co. 3, c.p.c. [non essendo stata invocata la violazione di una specifica
“norma di rango costituzionale” o “comunitario”, occorrendo rammentare che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello c.d. limitato di cui al predetto art. 339, co. 3, c.p.c. (v., in termini, Trib. Bari, 1° ottobre 2014, in Leggi
d'Italia.it), è insufficiente “una mera censura al percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata”, una dedotta “violazione di legge” ovvero “una critica alla regula iuris concretamente applicata”]; non si rinviene, poi, nel corpo dell'impugnazione, né una chiara enucleazione di quali siano gli eventuali principi regolatori violati [i quali, peraltro, non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (si veda Cassazione civile sez. III,
23/11/2022, n.34432)], né di come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga eventualmente in contrasto con essi (Cass. n.
284/2007; Cass. n. 8466/2010).].
6.3. Non può che conseguirne la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello riassunti ai punti b) e c) del n. 1.1. della presente motivazione.
6.4. A tale conclusione, peraltro, non osta la circostanza che tale inammissibilità non sia stata eccepita dagli appellati (se non, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata nell'interesse di _4
, in quanto è pacifico il principio per cui l'inammissibilità dell'appello
[...]
(proposto avverso alle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità), attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21110 del 31/10/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22256 del 25/09/2017).
A ciò si aggiunga che, vertendo tale circostanza sui presupposti dell'impugnazione e, dunque, costituendo questione di puro diritto, non è tampoco soggetta al divieto della decisione sulla base di argomenti non
5 PROC. N. 849/2021 R.G.
sottoposti al previo contraddittorio delle parti di cui all'art. 101 co. 2 c.p.c.
(Cass. n. 15019/2016, secondo cui è consentito che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito;
analogamente si vedano anche Cass. n. 16049/2018, n. 22778/2019, n.
11724/2021, n. 1617/2022).
7. Viceversa è da ritenersi ammissibile il profilo di doglianza afferente alla competenza territoriale, rientrando pacificamente quest'ultima nell'ambito delle “violazione delle norme sul procedimento” di cui all'art. 339, co. 3, c.p.c., (in tal senso, ex plurimis, Cass. 27356/2017; Cass.
34524/2021; Cass. 769/2021).
Cionondimeno, tale motivo di appello risulta infondato e, come tale, meritevole di reiezione in ragione di quanto segue.
La pretesa originativa del procedimento di prime cure tra le mosse dal pagamento di due assegni, muniti della clausola di non trasferibilità, a persona diversa dagli effettivi beneficiari indicati dal titolo, in violazione dell'art. 43 del R.D. n. 1736/1933.
Tale fattispecie si inquadra nel novero delle obbligazioni pecuniarie, e da tanto deriva, come diretto precipitato applicativo, l'utilizzabilità, a scelta della parte attrice, del forum destinatae solutionis previsto dall'art. 20
c.p.c., il quale, nel caso di obbligazioni pecuniarie, coincide, ai sensi del comma 3 dell'art. 1182 c.c., con il domicilio del creditore;
ciò si verifica, in particolare, in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore (come nel caso che ci occupa) abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. 32692/2019; Cass. 10837/2011).
Onde, si ricava che il primo giudice ha fatto corretta applicazione della normativa e dei principi sottesi, correttamente inquadrando la fattispecie prospettatagli e bene individuando il criterio di collegamento radicativo della propria competenza territoriale, rinvenendosi il domicilio degli attori creditori in Balvano, ricadente nel mandamento dell'Ufficio del CP_8
Giudice di Pace di Vietri di Potenza.
6 PROC. N. 849/2021 R.G.
La correttezza dell'operato del giudice di prime cure si apprezza altresì se si inquadra la domanda attorea nell'alveo della responsabilità da inadempimento, vertendosi, nel caso de quo, in una ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale, come ormai in via consolidata sostenuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “La responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito a persona diversa dal beneficiario del titolo, in violazione di uno specifico disposto normativo,
l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, … ha natura contrattuale, così come predicato dalla teoria del contatto sociale qualificato, contatto che è da intendere come un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico e dal quale derivano doveri di correttezza e buona fede;
esso è ravvisabile ogniqualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto sul corretto espletamento di un preesistente, specifico dovere di protezione volontariamente assunto, come quello di far sì che il titolo di credito sia introdotto nel circuito di pagamento bancario nel rispetto delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso” (così Cassazione civile Sez. Un.,
21/05/2018, n.12478).
Infatti, è principio consolidato quello per il quale, in caso di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – nel quale, per le ragioni anzidette, deve ricondursi la vicenda per cui è causa – la determinazione del foro competente è individuata non già nel luogo ove si
è verificato l'inadempimento, bensì in quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione (così Cass. ordinanza n. 24353/2016; Cass.
6762/2014; Cass. 21910/200), ovvero, per quanto supra già esposto, presso il domicilio del creditore oggi appellato.
In ragione di quanto anzidetto, va rigettato il motivo di appello afferente alla pretesa incompetenza territoriale, e per l'effetto la sentenza quivi impugnata va totalmente confermata.
8. Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, su cui pronunciarsi solo in ordine al presente grado di giudizio [attesa la conferma della sentenza appellata e il difetto di motivata impugnativa a tal riguardo – né incidentale, né principale (v., da ultimo, Cass. civ., 18 marzo 2021, n. 7611
7 PROC. N. 849/2021 R.G.
e Cass. civ., 13 luglio 2020, n. 14916], in applicazione del principio di soccombenza esse vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM
55/14 parametrati al disputatum (scaglione fino ad € 1.100,00), escludendo la fase di trattazione/istruttoria perché non svolta, con attribuzione in favore del procuratore dell'appellata dichiaratosi antistatario. _4
9. Stante la reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 849/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il motivo d'appello relativo all'incompetenza territoriale e dichiara inammissibili i residui motivi d'appello, e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata nella presente sede;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente grado di _4 giudizio, che si liquidano in € 462,00 per onorari della difesa, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente grado Controparte_6 di giudizio, che si liquidano in € 462,00 per onorari della difesa;
4. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, lì 07/01/2025.
Il Giudice
8 PROC. N. 849/2021 R.G.
Dott. Generoso Valitutti
9
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 23/03/2021 al n. 849/2021
R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Vietri di Potenza n. 27/2021, depositata in data 05/02/2021 e notificata in data 16/02/2021, iscritta a ruolo con R.G. n. 121/2019;
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Rosaria Ditolve e Rosita Leone, insieme con i quali elettivamente domicilia presso la Filiale di ubicata in Potenza alla via Pt_1
Grippo s.n.c.;
APPELLANTE
E
- già già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ugo Sorrentino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via Diaz n. 47;
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F.: ), rappresentata e _4 C.F._1 difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Antonio Macellaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Balvano (PZ) al C.so Garibaldi n. 1;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI 1 PROC. N. 849/2021 R.G.
All'udienza del 18/09/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Vietri di Potenza n. 27/2021, depositata in data 05/02/2021 e notificata in data 16/02/2021, con la quale il primo giudice, esaminata la domanda proposta da (volta a conseguire il risarcimento del danno per _4
l'errata negoziazione di assegni circolari non trasferibili ad ella intestati ma mai riscossi) ai danni di e da quest'ultima estesa, previa Controparte_5
richiesta e conseguita vocatio, a , così statuiva: “1) rigetta la Parte_1
domanda nei confronti di in persona del legale Controparte_6
rapp.te p.t.; 2) dichiara la terza chiamata, in persona Parte_1 del leg. rapp.te p.t., responsabile della negoziazione dell'assegno circolare in domanda in violazione dell'art. 43 RD 1736-1993 e, per l'effetto, la condanna al pagamento di € 388,68 in favore di oltre _4 rivalutazione monetaria dall'11/4/2006 ed interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata a decorrere dalla predetta data al saldo;
3) condanna la predetta terza al pagamento delle spese di lite che liquida in: a) € 43,00 per spese ed € 1.000,00 per compenso professionale, in favore dell'attore, con attribuzione al procuratore attoreo quale antistatario, oltre accessori di legge (IVA, CPA); b) € 850,00 per compenso professionale, nonché accessori di legge (IVA, CPA), in favore della convenuta in persona del leg. rapp.te p.t.”. Controparte_6
1.1. Il gravame veniva affidato ai seguenti motivi: a) incompetenza territoriale del giudice di prime cure;
b) prescrizione dell'azione di ripetizione;
c) non corretta valutazione degli obblighi gravanti sulla Banca trattaria - di per sé non esonerata per l'utilizzo del sistema di pagamento di c.d. check truncation – e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, secondo i relativi standard di diligenza professionale, da parte della negoziatrice . Parte_1
1.2. In ragione di tanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria
2 PROC. N. 849/2021 R.G.
istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello, rigettare la domanda prodotta dalla sig.ra
nei confronti di _4 Parte_1
Condannare altresì gli appellati al pagamento delle spese e competenze di lite dell'intero giudizio, nonché alla restituzione di quanto già versato da in esecuzione della sentenza di primo grado”. Pt_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 05/07/2021, si costituiva nel presente giudizio l'appellata , eccependo la Controparte_5
nullità del gravame per indeterminatezza del petitum e l'infondatezza nel merito dei motivi di appello, chiedendone il rigetto.
3. Si costituiva altresì l'appellata – con comparsa _4
depositata il 23/09/2021 – eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., la nullità del gravame per indeterminatezza del petitum e l'infondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
4. La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 18/09/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, deve rilevarsi come l'odierno gravame risulti in parte inammissibile e in parte infondato, in ragione di quanto si dirà infra.
6. Anzitutto, è d'uopo rimarcare come la questio iuris si attagli ad una controversia di valore non superiore ad € 1.100,00, in quanto il tema del contendere è relativo all'illegittima negoziazione di due assegni, ciascuno dei quali del valore di € 388,68.
6.1. Da ciò consegue che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 secondo comma c.p.c. (il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro…)
e nell'articolo 339 terzo comma c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 1 del Decreto legislativo n. 40 del 2006 applicabile ratione temporis al presente giudizio in virtù della norma transitoria dettata dall'articolo 27 del suddetto Decreto legislativo, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data successiva al 3 Marzo 2006 - stabilisce che le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per
3 PROC. N. 849/2021 R.G.
violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia: quindi, le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula "violazione delle norme sul procedimento" comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del 2013).
Altrimenti a dirsi, allorquando il valore della causa rientri nel limite di cui al comma secondo dell'art. 113 c.p.c., la giurisdizione del giudice di pace sarà ad equità necessaria, e le relative pronunce saranno contestabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al comma 3 dell'art. 339 c.p.c.
(Cass. n. 6410/2013; Cass. n. 19050/2017).
Peraltro, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata o meno secondo equità (e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 339 c.p.c.) occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma soltanto al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. (si vedano, ex multis, Cass,
n, 4890/2007; Cass. n. 9432/2012; Cass. n. 3290/2018).
6.2. Orbene, chiarito che la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, e pertanto la relativa decisione risulta avversabile soltanto mediante l'appello a critica vincolata di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c. (posto che il valore della causa
è inferiore alla soglia di € 1.100,00), è agevole rilevare come, nel caso di specie, debbano dichiararsi inammissibili i motivi di appello diversi da quello con cui l'appellante ha contestato la competenza territoriale del primo giudice, ovvero quelli relativi alla prescrizione dell'azione di ripetizione e alla non corretta valutazione degli obblighi gravanti sulla trattaria, in quanto questi ultimi non rientrano fra i casi, “esclusivi”, CP_7 in cui l'art. 339, co. 3, c.p.c. consente eccezionalmente l'appello avverso le pronunce ex art. 113, co. 2, c.p.c.
E' pacifico, infatti, che la parte appellante abbia richiesto al Tribunale una nuova valutazione della domanda e una rimeditazione delle statuizioni
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assunte in primo grado in ordine alle responsabilità rinvenienti dalla negoziazione dell'assegno oggetto di causa, con una reformatio in fatto e in diritto, tuttavia, qui preclusa poiché implicante una rivalutazione della fattispecie sostanziale già sottoposta all'esame del primo giudicante e non involgente la violazione delle norme e dei principi menzionati dall'art. 339, co. 3, c.p.c. [non essendo stata invocata la violazione di una specifica
“norma di rango costituzionale” o “comunitario”, occorrendo rammentare che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello c.d. limitato di cui al predetto art. 339, co. 3, c.p.c. (v., in termini, Trib. Bari, 1° ottobre 2014, in Leggi
d'Italia.it), è insufficiente “una mera censura al percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata”, una dedotta “violazione di legge” ovvero “una critica alla regula iuris concretamente applicata”]; non si rinviene, poi, nel corpo dell'impugnazione, né una chiara enucleazione di quali siano gli eventuali principi regolatori violati [i quali, peraltro, non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (si veda Cassazione civile sez. III,
23/11/2022, n.34432)], né di come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga eventualmente in contrasto con essi (Cass. n.
284/2007; Cass. n. 8466/2010).].
6.3. Non può che conseguirne la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello riassunti ai punti b) e c) del n. 1.1. della presente motivazione.
6.4. A tale conclusione, peraltro, non osta la circostanza che tale inammissibilità non sia stata eccepita dagli appellati (se non, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata nell'interesse di _4
, in quanto è pacifico il principio per cui l'inammissibilità dell'appello
[...]
(proposto avverso alle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità), attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21110 del 31/10/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22256 del 25/09/2017).
A ciò si aggiunga che, vertendo tale circostanza sui presupposti dell'impugnazione e, dunque, costituendo questione di puro diritto, non è tampoco soggetta al divieto della decisione sulla base di argomenti non
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sottoposti al previo contraddittorio delle parti di cui all'art. 101 co. 2 c.p.c.
(Cass. n. 15019/2016, secondo cui è consentito che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito;
analogamente si vedano anche Cass. n. 16049/2018, n. 22778/2019, n.
11724/2021, n. 1617/2022).
7. Viceversa è da ritenersi ammissibile il profilo di doglianza afferente alla competenza territoriale, rientrando pacificamente quest'ultima nell'ambito delle “violazione delle norme sul procedimento” di cui all'art. 339, co. 3, c.p.c., (in tal senso, ex plurimis, Cass. 27356/2017; Cass.
34524/2021; Cass. 769/2021).
Cionondimeno, tale motivo di appello risulta infondato e, come tale, meritevole di reiezione in ragione di quanto segue.
La pretesa originativa del procedimento di prime cure tra le mosse dal pagamento di due assegni, muniti della clausola di non trasferibilità, a persona diversa dagli effettivi beneficiari indicati dal titolo, in violazione dell'art. 43 del R.D. n. 1736/1933.
Tale fattispecie si inquadra nel novero delle obbligazioni pecuniarie, e da tanto deriva, come diretto precipitato applicativo, l'utilizzabilità, a scelta della parte attrice, del forum destinatae solutionis previsto dall'art. 20
c.p.c., il quale, nel caso di obbligazioni pecuniarie, coincide, ai sensi del comma 3 dell'art. 1182 c.c., con il domicilio del creditore;
ciò si verifica, in particolare, in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore (come nel caso che ci occupa) abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. 32692/2019; Cass. 10837/2011).
Onde, si ricava che il primo giudice ha fatto corretta applicazione della normativa e dei principi sottesi, correttamente inquadrando la fattispecie prospettatagli e bene individuando il criterio di collegamento radicativo della propria competenza territoriale, rinvenendosi il domicilio degli attori creditori in Balvano, ricadente nel mandamento dell'Ufficio del CP_8
Giudice di Pace di Vietri di Potenza.
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La correttezza dell'operato del giudice di prime cure si apprezza altresì se si inquadra la domanda attorea nell'alveo della responsabilità da inadempimento, vertendosi, nel caso de quo, in una ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale, come ormai in via consolidata sostenuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “La responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito a persona diversa dal beneficiario del titolo, in violazione di uno specifico disposto normativo,
l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, … ha natura contrattuale, così come predicato dalla teoria del contatto sociale qualificato, contatto che è da intendere come un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico e dal quale derivano doveri di correttezza e buona fede;
esso è ravvisabile ogniqualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto sul corretto espletamento di un preesistente, specifico dovere di protezione volontariamente assunto, come quello di far sì che il titolo di credito sia introdotto nel circuito di pagamento bancario nel rispetto delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso” (così Cassazione civile Sez. Un.,
21/05/2018, n.12478).
Infatti, è principio consolidato quello per il quale, in caso di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – nel quale, per le ragioni anzidette, deve ricondursi la vicenda per cui è causa – la determinazione del foro competente è individuata non già nel luogo ove si
è verificato l'inadempimento, bensì in quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione (così Cass. ordinanza n. 24353/2016; Cass.
6762/2014; Cass. 21910/200), ovvero, per quanto supra già esposto, presso il domicilio del creditore oggi appellato.
In ragione di quanto anzidetto, va rigettato il motivo di appello afferente alla pretesa incompetenza territoriale, e per l'effetto la sentenza quivi impugnata va totalmente confermata.
8. Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, su cui pronunciarsi solo in ordine al presente grado di giudizio [attesa la conferma della sentenza appellata e il difetto di motivata impugnativa a tal riguardo – né incidentale, né principale (v., da ultimo, Cass. civ., 18 marzo 2021, n. 7611
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e Cass. civ., 13 luglio 2020, n. 14916], in applicazione del principio di soccombenza esse vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM
55/14 parametrati al disputatum (scaglione fino ad € 1.100,00), escludendo la fase di trattazione/istruttoria perché non svolta, con attribuzione in favore del procuratore dell'appellata dichiaratosi antistatario. _4
9. Stante la reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 849/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il motivo d'appello relativo all'incompetenza territoriale e dichiara inammissibili i residui motivi d'appello, e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata nella presente sede;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente grado di _4 giudizio, che si liquidano in € 462,00 per onorari della difesa, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente grado Controparte_6 di giudizio, che si liquidano in € 462,00 per onorari della difesa;
4. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, lì 07/01/2025.
Il Giudice
8 PROC. N. 849/2021 R.G.
Dott. Generoso Valitutti
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