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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 06/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza del 9.1.2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (C.F. ), con il patrocinio C.F._4 Parte_5 C.F._5 dell'avv. CERELLA ANTONINO, come da procura in atti;
ATTORI contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 8.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in qualità di proprietari, ciascuno per i diritti e le quote Parte_4 Parte_5 loro spettanti, di unità immobiliari ricompresi nell'immobile ubicato in San Salvo alla Via Stingi n.
39/C, identificato in Catasto al foglio n. 11 – particella n. 5803, all'esito del procedimento
Pag. 1 a 5 instaurato ai sensi dell'art.696 c.p.c. e rubricato al n. 657/2021 RG del Tribunale di Vasto, hanno convenuto in giudizio al fine di vederla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni da essi patiti in ragione dei gravi difetti e vizi di costruzione imputabili alla società convenuta, così come quantificati dal c.t.u. in sede di a.t.p., oltre che al pagamento delle spese di lite di entrambi i giudizi.
La società convenuta, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio, pertanto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 6.9.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito della trattazione, vista la natura documentale, la causa è giunta alla odierna decisione.
****
La domanda è infondata, per difetto di prova in ordine alla imputabilità alla odierna convenuta degli asseriti danni di cui gli attori reclamano ristoro.
Come si evince dalla documentazione in atti e dalla relazione di c.t.u., l'intero immobile è stato edificato in forza del Permesso di Costruire n. 59/2009 e delle successive varianti segnalate con
S.C.I.A. n. 134/2012 e S.C.I.A. n. 11/2013, presentati da Immobiliare Altieri s.r.l., che figura, altresì, quale ditta esecutrice della realizzazione del fabbricato (cfr. Allegato A c.t.u. e pag. 12
c.t.u.).
Come si evince, poi, dai singoli atti di compravendita immobiliare (fatta eccezione per quello di
), in cui Immobiliare Altieri s.r.l. risulta parte venditrice, le opere Parte_3 compravendute non sono state interessate da interventi edilizi necessitanti ulteriori licenze, concessioni, permessi o denunce di inizio attività e la società venditrice ha depositato domanda di agibilità presso il comune di San Salvo obbligandosi, nei confronti dell'acquirente, a ottenere la detta agibilità. Sempre nei richiamati atti di compravendita, , nella sua qualità di Controparte_1 rappresentante legale di Immobiliare Altieri s.r.l., ha dichiarato la piena proprietà delle unità immobiliari in capo alla citata società (cfr. artt. 5 atti di compravendita pag. 23 e ss. doc. 3 atto di citazione).
Dall'esame dell'atto di compravendita in favore di si evince, invece, che l'unità Parte_3 immobiliare in questione è stata venduta dalla Controparte_1 che a sua volta ha acquistato l'immobile da Immobiliare Altieri s.r.l. (cfr. art. 5 atti di compravendita pag. 23 e ss. doc. 3 atto di citazione).
Pag. 2 a 5 Nel corpo del detto atto, all'art. 5 dell'accordo, è poi chiarito “la predetta società “IMMOBILIARE
ALTIERI S.R.L.”, realizzò lo scheletro dell'intero fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto su area pervenuta in virtù di atto di compravendita per Notaio di San Persona_1
Salvo in data 9 luglio 2009 rep. n. 49105, trascritto a Chieti in data 16 luglio 2009 ai nn.
13333/8709, da , nato a [...] in data [...] e , nata Controparte_2 Controparte_3
a Palmoli in data 26 luglio 1938”.
Secondo la tesi attorea, da tale assunto si ricaverebbe la responsabilità della odierna convenuta in ordine ai gravi difetti presentati dal complesso immobiliare. Ritiene, tuttavia, il giudicante che quanto specificato nell'atto di compravendita in favore di non sia sufficiente al Parte_3 fine di fondare una responsabilità, anche solo di natura concorrente, della società convenuta nel presente giudizio per i danni subìti.
Ciò sulla base di diversi ordini di ragioni. In primo luogo, si osserva che in nessuno dei titoli edilizi depositati figura la società odierna convenuta, bensì la Controparte_1 sola Immobiliare Altieri s.r.l.
In secondo luogo, si rileva che l'inciso dell'atto di compravendita richiamato da parte attorea, nulla chiarisce in ordine ad un eventuale coinvolgimento della s.a.s. nel completamento delle opere. Ed infatti tale formula, pur chiarendo la realizzazione da parte della s.r.l. del solo “scheletro dell'intero fabbricato”, non precisa che lo stesso sia stato ultimato dall'odierna convenuta che, sulla base degli atti, risulta mera acquirente dell'unità immobiliare, successivamente alienata a
. Parte_3
Gli ulteriori titoli edilizi citati nel predetto atto di compravendita, SCIA dell'8.11.2016 e permesso di costruire n. 41/2018, non sono stati depositati in giudizio, cosicché risulta preclusa al giudicante ogni verifica in concreto in ordine ad un eventuale coinvolgimento della società convenuta.
La realizzazione dell'intero fabbricato da parte di Immobiliare Altieri s.r.l. e quindi la sua esclusiva responsabilità è, inoltre, confermata dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio svolta in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n.657/21 del Tribunale di Vasto, la quale ha accertato “la responsabilità di tali danni deve essere imputata esclusivamente alla Ditta esecutrice delle opere, Immobiliare Altieri S.r.l, società intestataria anche dei relativi titoli edilizi”
(pag.12) nonché dalla consulenza tecnica di parte depositata in sede di A.T.P., nella quale è specificato “Il fabbricato, per l'intero, è stato realizzato dalla società “Immobiliare Altieri S.r.l.”
Pag. 3 a 5 negli anni 2009 – 2013 su terreno da essa acquistato con atto del notaio di San Persona_1
Salvo in data 9 luglio 2009 n. 49.105 di repertorio, registrato a Vasto in data 14 luglio 2009 al n.
2956” (all.1 pag.3).
Di tale stato di cose appare, inoltre, altresì consapevole la stessa parte attrice, atteso che le diffide stragiudiziali inoltrate risultano indirizzate alla Immobiliare Altieri s.r.l. (doc.2) e che si tratta della società evocata nel giudizio per A.T.P., ove è indicata quale unica responsabile dei danni, salvo poi indirizzare le notifica del ricorso alla Controparte_1
Nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, poi, ad essere identificata quale società realizzatrice delle unità immobiliari, nel periodo 2009-2013, nonché responsabile dei danni patiti è la
(pag.2), salvo, poi, identificare nell'atto conclusivo – a Controparte_1 preclusioni assertive e istruttorie maturate – quale società realizzatrice delle unità immobiliari, nel periodo 2009-2013, la società Immobiliare Altieri s.r.l. (pag.2). La diversità tra le due persone giuridiche è, d'altra parte, evidente dalle stesse allegazioni di parte attrice allorquando deduce che tale ultima società, con atto iscritto presso il registro delle imprese il 9.7.2018, ha cambiato la propria denominazione in Immobiliare Romano s.r.l. (pag.6), producendone, peraltro tardivamente, la visura camerale (dalla quale emerge detta variazione di denominazione).
Del tutto inammissibili in quanto tardive, oltre che in alcun modo provate, poi, si appalesano le allegazioni in ordine ad una presunta cessione occulta di azienda, avanzate dagli attori in sede di note conclusive (pagg.8 e ss.).
È, altresì, priva di pregio l'ulteriore circostanza per cui la titolarità passiva della convenuta emergerebbe dal fatto che questa si sarebbe occupata, nelle more dell'A.T.P., dei successivi interventi di manutenzione, non trovando tale affermazione conferma in nessuno degli atti allegati. Ed infatti, sia nel verbale di sopralluogo che nell'elaborato del c.t.u., pur essendo presente il riferimento all'esecuzione di lavori volti alla risistemazione delle aree danneggiate, non è presente alcuna specificazione in merito al soggetto che avrebbe proceduto agli stessi.
Alla luce delle superiori considerazioni, si palesa il difetto di titolarità passiva in capo alla società convenuta rispetto alla pretesa attorea. Ciò determina il rigetto integrale della domanda.
Nulla sulle spese di lite, non essendosi costituita la parte vittoriosa e non avendo così sostenuto alcuna spesa legale.
Pag. 4 a 5 Le spese relative alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p. sono poste interamente a carico di parte attrice, vista la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla sulle spese;
- pone le spese della c.t.u. espletata nel procedimento per a.t.p. n. R.G. 657/2021, liquidate come da separato decreto, interamente a carico di parte attrice.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza del 9.1.2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (C.F. ), con il patrocinio C.F._4 Parte_5 C.F._5 dell'avv. CERELLA ANTONINO, come da procura in atti;
ATTORI contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 8.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in qualità di proprietari, ciascuno per i diritti e le quote Parte_4 Parte_5 loro spettanti, di unità immobiliari ricompresi nell'immobile ubicato in San Salvo alla Via Stingi n.
39/C, identificato in Catasto al foglio n. 11 – particella n. 5803, all'esito del procedimento
Pag. 1 a 5 instaurato ai sensi dell'art.696 c.p.c. e rubricato al n. 657/2021 RG del Tribunale di Vasto, hanno convenuto in giudizio al fine di vederla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni da essi patiti in ragione dei gravi difetti e vizi di costruzione imputabili alla società convenuta, così come quantificati dal c.t.u. in sede di a.t.p., oltre che al pagamento delle spese di lite di entrambi i giudizi.
La società convenuta, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio, pertanto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 6.9.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito della trattazione, vista la natura documentale, la causa è giunta alla odierna decisione.
****
La domanda è infondata, per difetto di prova in ordine alla imputabilità alla odierna convenuta degli asseriti danni di cui gli attori reclamano ristoro.
Come si evince dalla documentazione in atti e dalla relazione di c.t.u., l'intero immobile è stato edificato in forza del Permesso di Costruire n. 59/2009 e delle successive varianti segnalate con
S.C.I.A. n. 134/2012 e S.C.I.A. n. 11/2013, presentati da Immobiliare Altieri s.r.l., che figura, altresì, quale ditta esecutrice della realizzazione del fabbricato (cfr. Allegato A c.t.u. e pag. 12
c.t.u.).
Come si evince, poi, dai singoli atti di compravendita immobiliare (fatta eccezione per quello di
), in cui Immobiliare Altieri s.r.l. risulta parte venditrice, le opere Parte_3 compravendute non sono state interessate da interventi edilizi necessitanti ulteriori licenze, concessioni, permessi o denunce di inizio attività e la società venditrice ha depositato domanda di agibilità presso il comune di San Salvo obbligandosi, nei confronti dell'acquirente, a ottenere la detta agibilità. Sempre nei richiamati atti di compravendita, , nella sua qualità di Controparte_1 rappresentante legale di Immobiliare Altieri s.r.l., ha dichiarato la piena proprietà delle unità immobiliari in capo alla citata società (cfr. artt. 5 atti di compravendita pag. 23 e ss. doc. 3 atto di citazione).
Dall'esame dell'atto di compravendita in favore di si evince, invece, che l'unità Parte_3 immobiliare in questione è stata venduta dalla Controparte_1 che a sua volta ha acquistato l'immobile da Immobiliare Altieri s.r.l. (cfr. art. 5 atti di compravendita pag. 23 e ss. doc. 3 atto di citazione).
Pag. 2 a 5 Nel corpo del detto atto, all'art. 5 dell'accordo, è poi chiarito “la predetta società “IMMOBILIARE
ALTIERI S.R.L.”, realizzò lo scheletro dell'intero fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto su area pervenuta in virtù di atto di compravendita per Notaio di San Persona_1
Salvo in data 9 luglio 2009 rep. n. 49105, trascritto a Chieti in data 16 luglio 2009 ai nn.
13333/8709, da , nato a [...] in data [...] e , nata Controparte_2 Controparte_3
a Palmoli in data 26 luglio 1938”.
Secondo la tesi attorea, da tale assunto si ricaverebbe la responsabilità della odierna convenuta in ordine ai gravi difetti presentati dal complesso immobiliare. Ritiene, tuttavia, il giudicante che quanto specificato nell'atto di compravendita in favore di non sia sufficiente al Parte_3 fine di fondare una responsabilità, anche solo di natura concorrente, della società convenuta nel presente giudizio per i danni subìti.
Ciò sulla base di diversi ordini di ragioni. In primo luogo, si osserva che in nessuno dei titoli edilizi depositati figura la società odierna convenuta, bensì la Controparte_1 sola Immobiliare Altieri s.r.l.
In secondo luogo, si rileva che l'inciso dell'atto di compravendita richiamato da parte attorea, nulla chiarisce in ordine ad un eventuale coinvolgimento della s.a.s. nel completamento delle opere. Ed infatti tale formula, pur chiarendo la realizzazione da parte della s.r.l. del solo “scheletro dell'intero fabbricato”, non precisa che lo stesso sia stato ultimato dall'odierna convenuta che, sulla base degli atti, risulta mera acquirente dell'unità immobiliare, successivamente alienata a
. Parte_3
Gli ulteriori titoli edilizi citati nel predetto atto di compravendita, SCIA dell'8.11.2016 e permesso di costruire n. 41/2018, non sono stati depositati in giudizio, cosicché risulta preclusa al giudicante ogni verifica in concreto in ordine ad un eventuale coinvolgimento della società convenuta.
La realizzazione dell'intero fabbricato da parte di Immobiliare Altieri s.r.l. e quindi la sua esclusiva responsabilità è, inoltre, confermata dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio svolta in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n.657/21 del Tribunale di Vasto, la quale ha accertato “la responsabilità di tali danni deve essere imputata esclusivamente alla Ditta esecutrice delle opere, Immobiliare Altieri S.r.l, società intestataria anche dei relativi titoli edilizi”
(pag.12) nonché dalla consulenza tecnica di parte depositata in sede di A.T.P., nella quale è specificato “Il fabbricato, per l'intero, è stato realizzato dalla società “Immobiliare Altieri S.r.l.”
Pag. 3 a 5 negli anni 2009 – 2013 su terreno da essa acquistato con atto del notaio di San Persona_1
Salvo in data 9 luglio 2009 n. 49.105 di repertorio, registrato a Vasto in data 14 luglio 2009 al n.
2956” (all.1 pag.3).
Di tale stato di cose appare, inoltre, altresì consapevole la stessa parte attrice, atteso che le diffide stragiudiziali inoltrate risultano indirizzate alla Immobiliare Altieri s.r.l. (doc.2) e che si tratta della società evocata nel giudizio per A.T.P., ove è indicata quale unica responsabile dei danni, salvo poi indirizzare le notifica del ricorso alla Controparte_1
Nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, poi, ad essere identificata quale società realizzatrice delle unità immobiliari, nel periodo 2009-2013, nonché responsabile dei danni patiti è la
(pag.2), salvo, poi, identificare nell'atto conclusivo – a Controparte_1 preclusioni assertive e istruttorie maturate – quale società realizzatrice delle unità immobiliari, nel periodo 2009-2013, la società Immobiliare Altieri s.r.l. (pag.2). La diversità tra le due persone giuridiche è, d'altra parte, evidente dalle stesse allegazioni di parte attrice allorquando deduce che tale ultima società, con atto iscritto presso il registro delle imprese il 9.7.2018, ha cambiato la propria denominazione in Immobiliare Romano s.r.l. (pag.6), producendone, peraltro tardivamente, la visura camerale (dalla quale emerge detta variazione di denominazione).
Del tutto inammissibili in quanto tardive, oltre che in alcun modo provate, poi, si appalesano le allegazioni in ordine ad una presunta cessione occulta di azienda, avanzate dagli attori in sede di note conclusive (pagg.8 e ss.).
È, altresì, priva di pregio l'ulteriore circostanza per cui la titolarità passiva della convenuta emergerebbe dal fatto che questa si sarebbe occupata, nelle more dell'A.T.P., dei successivi interventi di manutenzione, non trovando tale affermazione conferma in nessuno degli atti allegati. Ed infatti, sia nel verbale di sopralluogo che nell'elaborato del c.t.u., pur essendo presente il riferimento all'esecuzione di lavori volti alla risistemazione delle aree danneggiate, non è presente alcuna specificazione in merito al soggetto che avrebbe proceduto agli stessi.
Alla luce delle superiori considerazioni, si palesa il difetto di titolarità passiva in capo alla società convenuta rispetto alla pretesa attorea. Ciò determina il rigetto integrale della domanda.
Nulla sulle spese di lite, non essendosi costituita la parte vittoriosa e non avendo così sostenuto alcuna spesa legale.
Pag. 4 a 5 Le spese relative alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p. sono poste interamente a carico di parte attrice, vista la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla sulle spese;
- pone le spese della c.t.u. espletata nel procedimento per a.t.p. n. R.G. 657/2021, liquidate come da separato decreto, interamente a carico di parte attrice.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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