Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03954/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3954 del 2025, proposto da
CA NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Agropoli, via Granatelle 14;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
PER L'OTTEMPERANZA
della sentenza TAR Lombardia Milano n° 2750/2025, pronunciata dalla Sezione Quinta in data 15 luglio 2025, passata in giudicato, con la quale è stato ordinato all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia il rilascio della documentazione richiesta con istanza del 20 dicembre 2024, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. FA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è in servizio in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso l’ICS RT EC di Milano, ed in assegnazione provvisoria presso la provincia di Avellino.
In data 25 marzo 2024, nell’ambito della procedura di mobilità per l’anno 2024/2025, ha presentato domanda di assegnazione per la provincia di Avellino, dove la ricorrente risiede, per ricongiungersi al marito e ai due figli minori.
La ricorrente espone che in un primo momento le era stato assegnato il punteggio di 131 punti, ma che nel provvedimento di approvazione finale di cui al decreto RU 0003554 del 27 maggio 2024, le è stato assegnato il minor punteggio di 115 punti, di cui punti 99 per titoli ed esperienza lavorativa e 16 punti per un solo figlio minore.
La ricorrente per questa ragione ha quindi avviato un contenzioso innanzi al Giudice del Lavoro di Benevento il quale ha respinto la richiesta di adozione di un provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c..
La ricorrente espone altresì di aver presentato all’Ufficio scolastico per la Lombardia in data 20 dicembre 2024, una domanda di accesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo la seguente documentazione:
“ 1. comunicazione inviata in data 22 aprile 2024 via mail, all’indirizzo fede1401@hotmail.it contenente la notifica della convalida della domanda di trasferimento interprovinciale, con relativa originaria di convalida ed assegnazione di punteggio;
2. Documentazione, contestuale alla comunicazione del 22 aprile 2024, e caricata nella medesima data sul sito istanze online nella pagina utente della sig.ra NT, contenente l’assegnazione del punteggio relativo alla domanda di trasferimento interprovinciale della sig.ra NT;
3. Formale attestazione da parte del Funzionario Responsabile della “formazione, comunicazione e caricamento di una prima lettera di convalida del 22 aprile 2024 con destinataria la sig.ra NT CA”;
4. Formale attestazione da parte del Funzionario Responsabile dell’ufficio dell’“impossibilità di rinvenimento della documentazione indicata ai punti 1 e 2”, con indicazione specifica delle attività di ricerca espletate, fermo restando l’obbligo di mettere a disposizione la documentazione rinvenuta, anche se parziale ”.
A fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione rispetto all’istanza presentata, la ricorrente ha proposto innanzi a questo Tribunale il ricorso r.g. n. 254 del 2025, ex art. 116 cod. proc. amm., che è stato accolto con sentenza di questa Sezione 22 luglio 2025, n. 2750, con la quale è stato ordinato all’Amministrazione di rilasciare copia della documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
La ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato, rispettivamente, il 20 ed il 22 ottobre 2025, a fronte della non completa ostensione di tutta la documentazione richiesta, chiede l’integrale ottemperanza alla sentenza, passata in giudicato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con un atto di mera forma, depositando una relazione redatta dall’Ufficio X dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e della documentazione.
Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Rispetto al ricorso per l’ottemperanza deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l’Amministrazione, seppure tardivamente e solo in giudizio, ha depositato tutta la documentazione richiesta.
La sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza ha statuito l’insufficienza dell’affermazione allora contenuta negli scritti difensivi dell’Amministrazione circa la non reperibilità della documentazione richiesta, e che “ al fine di dimostrare l'oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e, quindi, di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull'Amministrazione in base alla normativa primaria in tema di accesso, non è sufficiente la mera dichiarazione che i documenti non siano stati trovati onde escludere la possibilità dell'accesso documentale, essendo necessario che l'Amministrazione rilasci una vera e propria attestazione, di cui si assume la responsabilità, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati; in questo secondo caso, quali ricerche siano state eseguite avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione e quali siano le concrete ragioni del mancato reperimento dei documenti (T.A.R. Milano, sez. II, 30 luglio 2020, n. 1468, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 5 febbraio 2024, n. 108) ”.
In sede procedimentale, prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, l’Amministrazione aveva già comunicato al legale della parte ricorrente la nota dell’Ufficio X dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia del 1° settembre 2025, con cui si attesta che “ In riferimento all’oggetto, l’Ufficio scrivente conferma l’impossibilità di reperire dal sistema informativo la notifica originaria relativa al punteggio attribuito erroneamente. La motivazione, come riferito dalla competente DGSIS, è che la tabella di sistema contenente il dato in questione non è oggetto di backup.
Tuttavia, se l’interesse della Sua assistita è quello di conoscere il punteggio che le era stato attribuito inizialmente (nel caso in cui la mail di notifica non sia più in suo possesso) si comunica che l’Ufficio è disponibile a ricostruire, dal fascicolo, tutti i conteggi effettuati ”, nonché un prospetto conteggi che ricostruisce il punteggio attribuito alla ricorrente nella prima convalida e il diverso punteggio attribuito nella convalida definitiva, accompagnati da alcune note esplicative che chiariscono le ragioni per le quali, in base ai dati contenuti nella domanda presentata dall’interessata, l’Amministrazione è giunta all’attribuzione del punteggio definitivamente riconosciuto alla ricorrente.
Solo in giudizio l’Amministrazione ha depositato anche la nota del 28 agosto 2025, richiamata per relationem dalla nota del 1° settembre 2025 dell’Ufficio X dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con la quale l’Ufficio III del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione Generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, attesta a sua volta che “ in nessun modo è possibile recuperare la lettera di notifica del 22/04/2024 in quanto la tabella di sistema contenente il dato in questione, per motivi tecnici, non è oggetto di backup, ed in ogni caso le politiche di data retention prevedono un periodo massimo di un anno ”.
Il Collegio ritiene che con il deposito di tale ultima nota, prima non comunicata alla parte ricorrente perché erroneamente ritenuta dall’Amministrazione – come dalla stessa specificato nella relazione depositata in giudizio – atto interno non ostensibile, sia stata data completa esecuzione alla sentenza da ottemperare e che pertanto debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti è infondata la tesi prospettata dalla parte ricorrente nell’ultima memoria depositata in giudizio secondo cui l’Amministrazione sarebbe ancora inadempiente perché ha accompagnato il prospetto dei conteggi con delle brevi note esplicative delle ragioni che hanno determinato il punteggio attribuito con il provvedimento finale, in quanto sono comunque presenti i dati di cui è stato chiesto l’accesso, con la conseguenza che la relativa istanza risulta soddisfatta, mentre non sono rinvenibili nell’ordinamento norme o principi in base ai quali l’ostensione di tali dati dovrebbe necessariamente sottostare a delle forme particolari prive di commenti, valutazioni o spiegazioni da parte dell’Amministrazione che li rilascia.
Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in quanto la sentenza da ottemperare era stata già stata eseguita dall’Amministrazione, seppur in modo non totalmente completo, prima della proposizione del ricorso di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA IE, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA IE |
IL SEGRETARIO