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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1119/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240062808824000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2024
0062808824 notificata in data 09.10.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in base all'iscrizione a ruolo eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.R.PE.F. per il periodo d'imposta dell'anno 2020, ha lamentato l'omessa notifica della comunicazione di avvenuta liquidazione ex art. 36/ter del D.P.R.
600/1973, l'infondatezza della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore si è costituito in giudizio insistendo sul proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'Ufficio impositore, costituendosi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica della comunicazione di avvenuta liquidazione come prevede l'art. 36/ter del D.P.R. 600/73. In particolare risulta che l'atto è stato spedito mediante la consegna all'Ufficio Postale in data 17.11.2023 e per la temporanea assenza del contribuente, per due tentativi di notifica, è stata depositata presso l'ufficio postale e successivamente è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. Pertanto il motivo del ricorso appare infondato e va respinto.
Sul secondo motivo del ricorso va rilevato che il ricorrente ha prodotto le quietanze di versamenti effettuati in data 30.06.2021 ed in data 05.11.2021 ma non sono stati prodotti gli elementi necessari a dimostrare la riconducibilità di detti versamenti alla pretesa avanzata dall'ente impositore. Quindi il motivo del ricorso appare infondato e va respinto.
In conclusione il ricorso va respinto. Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto della concreta questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Catania, 14. gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240062808824000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2024
0062808824 notificata in data 09.10.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in base all'iscrizione a ruolo eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.R.PE.F. per il periodo d'imposta dell'anno 2020, ha lamentato l'omessa notifica della comunicazione di avvenuta liquidazione ex art. 36/ter del D.P.R.
600/1973, l'infondatezza della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore si è costituito in giudizio insistendo sul proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'Ufficio impositore, costituendosi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica della comunicazione di avvenuta liquidazione come prevede l'art. 36/ter del D.P.R. 600/73. In particolare risulta che l'atto è stato spedito mediante la consegna all'Ufficio Postale in data 17.11.2023 e per la temporanea assenza del contribuente, per due tentativi di notifica, è stata depositata presso l'ufficio postale e successivamente è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. Pertanto il motivo del ricorso appare infondato e va respinto.
Sul secondo motivo del ricorso va rilevato che il ricorrente ha prodotto le quietanze di versamenti effettuati in data 30.06.2021 ed in data 05.11.2021 ma non sono stati prodotti gli elementi necessari a dimostrare la riconducibilità di detti versamenti alla pretesa avanzata dall'ente impositore. Quindi il motivo del ricorso appare infondato e va respinto.
In conclusione il ricorso va respinto. Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto della concreta questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Catania, 14. gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo