Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1119
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica della comunicazione di avvenuta liquidazione ex art. 36/ter del D.P.R. 600/1973

    L'Ufficio ha documentato l'avvenuta notifica della comunicazione di avvenuta liquidazione, spedita all'ufficio postale e depositata presso l'ufficio postale per temporanea assenza del contribuente, con successiva restituzione al mittente per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa

    Il ricorrente ha prodotto quietanze di versamenti, ma non ha fornito elementi per dimostrare la riconducibilità di tali versamenti alla pretesa dell'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1119
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo