Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 971
CA
Sentenza 27 giugno 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Catania, Sezione Seconda Civile, ha pronunciato sentenza in riforma della decisione del Tribunale di Caltagirone, accogliendo l'appello proposto da una persona fisica contro una società fornitrice di energia elettrica. La controversia verteva sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'interruzione della fornitura di energia elettrica presso l'abitazione dell'appellante. Il Tribunale di prime cure aveva rigettato la domanda, ritenendo insufficiente la prova del danno non patrimoniale, pur riconoscendo la sussistenza del rapporto di somministrazione e l'interruzione del servizio. L'appellante aveva sollevato cinque motivi di censura: il primo riguardava l'errata valutazione della durata del distacco, contestando l'affermazione del primo giudice circa la mancata specifica contestazione da parte della società; il secondo motivo contestava la ritenuta insussistenza di una lesione di diritti inviolabili della persona ai sensi dell'art. 2059 c.c.; il terzo motivo criticava il rigetto della prova testimoniale ritenuta superflua e inidonea; il quarto motivo lamentava la mancata prova del danno non patrimoniale, sostenendo che il distacco aveva inciso profondamente sulla vita familiare; il quinto motivo deduceva l'errata valutazione degli elementi probatori, invocando l'applicazione di presunzioni e fatti notori. La società appellata si era costituita in giudizio resistendo al gravame.

La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza impugnata e condannando la società appellata al risarcimento dei danni non patrimoniali. In primo luogo, la Corte ha confermato la condivisibile statuizione del primo giudice circa la prova della fonte del diritto e l'inadempimento della controparte, nonché la sussistenza del rapporto di somministrazione e l'interruzione del servizio, non contestati. Ha inoltre rilevato l'illegittimità del distacco per inosservanza della disciplina di costituzione in mora del debitore, mancando la prova della ricezione del preavviso. La Corte ha ritenuto non condivisibile l'apprezzamento del primo giudice in relazione alle conseguenze pregiudizievoli subite dall'appellante, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, qualora sia leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e la condotta superi una soglia di gravità. Nel caso di specie, la mancata erogazione dell'energia elettrica per circa tre mesi, dal 15 aprile al 9 luglio 2015, è stata ritenuta lesiva del diritto dell'utente all'estrinsecazione della propria persona nel pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e nella vita di relazione, comportando disagi e turbamenti che hanno superato la soglia di tollerabilità. Pertanto, la domanda attorea è stata accolta, condannando la società al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati equitativamente in € 1.700,00. Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono state poste a carico della società appellata e liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'appellante al patrocinio gratuito.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 971
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
    Numero : 971
    Data del deposito : 27 giugno 2025

    Testo completo