Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 815/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cateno Di Dio La Legge;
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfio Lo Vecchio;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 218, pubblicata il 14 marzo 2024, il giudice unico del Tribunale di
Caltagirone rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da nei confronti di e regolava le spese secondo il principio Parte_1 Controparte_1 della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia il tribunale, rilevava che “..... vero è che non risulta in contestazione la sussistenza del rapporto di somministrazione per la fornitura di gas ed energia elettrica presso l'utenza sita in San Cono, in via Roma n.17, codice cliente n.
849947118 - POD IT001E94634060 (cfr. allegati n. 1 bis e 2 bis alla comparsa di costituzione e risposta), né l'interruzione del servizio, ciò nondimeno tali dati rimangono insufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto è rimasto privo di adeguata prova il danno non patrimoniale ricondotto all'interruzione suddetta ....... ferma restando
l'astratta risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale - non è stata provata in concreto una lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti che sia risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. ...... anche volendo prescindere dalla durata del distacco (comunque limitata ad un massimo di tre mesi), è dirimente la considerazione che non è stato provato un danno passibile di risarcimento. La prova della sussistenza dei relativi presupposti è stata, infatti, affidata alla prova testimoniale articolata dall'attrice nella seconda memoria istruttoria, ritenuta superflua con ordinanza del 15/5/2018 e, in effetti, generica e inidonea a dimostrare la significativa compromissione della sfera non patrimoniale dell'attrice, tale da legittimare, in coerenza con i principi giurisprudenziali sopra richiamati, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Posta, infatti,
l'irrisarcibilità del danno in re ipsa, la circostanza che, per la durata del distacco, l'attrice si sia dovuta recare presso l'abitazione della madre in Caltagirone con il marito e la figlia per attendere alle esigenze della vita quotidiana – cui unicamente erano finalizzate le prove orali articolate – non integra in sé una lesione giuridicamente apprezzabile del fare a-reddituale della persona”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 13 giugno 2024, sulla base di cinque ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter del 18 marzo 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha affermato che “pur avendo, infatti, l'attrice dedotto che il distacco dell'energia elettrica sarebbe avvenuto nell'aprile del 2015, la successiva puntuale allegazione di secondo cui nel mese di aprile sarebbe stata operata CP_1 unicamente la riduzione della potenza, mentre l'interruzione della somministrazione sarebbe avvenuta solo a far data dal 3/6/2015 (e quindi si sarebbe protratta solo per un mese), non
è stata specificamente contestata da ". Parte_1
Ad avviso dell'appellante tale parte della sentenza è errata perchè l'appellante sin dal ricorso ex art. 700 cpc ha contestato e sostenuto che il distacco della fornitura è stata di circa 3 mesi, circostanza ribadita in citazione, nelle memorie ex art. 183 cpc e nelle comparse ex art. 190 cpc;
che, comunque, la riduzione al 15% della potenza, nulla nei fatti avrebbe cambiato, in quanto tale riduzione non consentirebbe l'utilizzo degli apparecchi elettrici, a parte qualche lampadina.
Col secondo motivo , l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto che “... non è stata provata in concreto una lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti che sia risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.”
Ad avviso dell'appellante, la sospensione di tre mesi non può mai essere considerata un mero fastidio o disagio, ma una grave offesa, prolungata ed illegittima, che comporta il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Col terzo motivo, l'appellante censura sentenza laddove il primo giudice ha affermato che "La prova della sussistenza dei relativi presupposti è stata, infatti, affidata alla prova testimoniale articolata dall'attrice nella seconda memoria istruttoria, ritenuta superflua con ordinanza del 15/5/2018 e, in effetti, generica e inidonea a dimostrare la significativa compromissione della sfera non patrimoniale dell'attrice".
Sostiene che la prova per testi non è stata ammessa dal precedente G.I. perchè vertente su fatti non contestati, provati ed accertati pure in sede cautelare.
Col quarto motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto non provato il reclamato danno non patrimoniale.
Sostiene che il distacco della fornitura di energia elettrica ha inciso profondamente sulle condizioni di vita familiare compromettendo l'interesse al pieno godimento della tranquillità e serenità familiare;
che la e la sua famiglia hanno dovuto essere Pt_1 ospitati in casa di altri, non potendo usufruire della casa familiare per soddisfare le esigenze di carattere igienico ed alimentare della famiglia;
che tali circostanze sono state accertate già in sede di procedimento ex art. 700 cpc e non specificamente contestate.
Col quinto motivo, parte appellante deduce l'errata valutazione degli elementi probatori.
Sostiene che i fatti dedotto in citazione devono ritenersi provati anche in via presuntiva;
che il tribunale avrebbe dovuto considerare la situazione fattuale provata sin dalla fase cautelare, ossia una famiglia lasciata per mesi senza elettricità con una bimba minore, ed applicare i fatti notori, le presunzioni, i fatti di comune esperienza.
I mezzi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono fondati.
Osserva anzitutto la Corte che condivisibilmente il primo giudice ha richiamato il principio, applicabile anche alla controversia in esame, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sentenza n. 13674 del 13/06/2006).
Muovendo dal principio testè enunciato, altrettanto condivisibilmente il tribunale, senza per ciò attirarsi censura alcuna, ha rilevato che “..... non risulta in contestazione la sussistenza del rapporto di somministrazione per la fornitura di gas ed energia elettrica presso l'utenza sita in San Cono, in via Roma n.17, codice cliente n. 849947118 - POD
IT001E94634060 ...... né l'interruzione del servizio ....”.
Peraltro, richiamando le argomentazioni svolte in sede di procedimento ex art. 700 cpc promosso dalla al fine di ottenere l'immediato ripristino della fornitura di energia Pt_1 elettrica, rileva la Corte l'illegittimità del distacco per inosservanza della disciplina di costituzione in mora del debitore, stabilita dalla delibera AEEG n. 04/08 e 67/2013, mancando in atti la prova della ricezione del preavviso di distacco.
Non è, di contra, condivisibile l'apprezzamento del primo giudice in relazione alle conseguenze pregiudizievoli che l'inadempimento attribuito ad ha Controparte_1 cagionato alla e segnatamente l'assunto secondo cui “.... non è stata provata in Pt_1 concreto una lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti che sia risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.”.
Giova anzitutto evidenziare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha ritenuto, nel contesto di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., che il danno non patrimoniale possa essere risarcito anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale, sempre che sia stato leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e ha chiarito che anche il danno non patrimoniale da contratto (tra gli altri, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione) è risarcibile se lede diritti inviolabili della persona e se la condotta tenuta dal danneggiante superi quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria: il diritto deve essere inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio, e la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un certo grado di tolleranza anche delle illegittime condotte altrui (Cass. S.U. 26972-26975/2008).
Ora, nel caso di specie, la mancata erogazione, per un notevole lasso di tempo, dal
15 aprile 2015 al 9 luglio 2015, dell'energia elettrica nella casa di abitazione ha provocato indubbiamente disagi e turbamenti all'attrice, che ha potuto svolgere con grande difficoltà le normali attività quotidiane, rappresentando la somministrazione dell'energia elettrica un
“bisogno della vita”, disagi che si sono protratti per cerca tre mesi e, dunque, oltre ogni ragionevole termine legato alla necessità di eseguire le verifiche tecniche del caso.
Non è revocabile in dubbio che la riattivazione della somministrazione dell'energia elettrica, avvenuta, peraltro, solo a seguito di accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc proposto dalla , costituisce una condotta che ha superato sicuramente quella soglia Pt_1 di gravità che consente la tutela risarcitoria nei termini sopra specificati, tenuto conto del lasso di tempo per cui si è protratta, oggettivamente eccessivo (circa tre mesi).
Non può, quindi, condividersi l'apprezzamento del giudice di prime cure che ha escluso l'esistenza di un danno risarcibile, ritenendo non grave e bagatellare “... la circostanza che, per la durata del distacco, l'attrice si sia dovuta recare presso l'abitazione della madre in Caltagirone con il marito e la figlia per attendere alle esigenze della vita quotidiana”. Deve, al contrario, ritenersi che tale condotta abbia presumibilmente comportato consistenti ripercussioni negative sulle dinamiche abituali e relazionali della vita dell'attrice (dovendosi spostare presso la casa della madre per usufruire di tutti gli apparecchi per i quali è necessaria l'alimentazione elettrica). Ciò ha sicuramente leso il diritto della titolare della utenza all'estrinsecazione della propria persona nel pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e nella vita di relazione (in tal senso, in materia di somministrazione, cfr. Cass. sez. III, 22/12/2015 n. 25731).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va condannata al Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al pregiudizio psicologico e ai disagi subiti dalla , configurandosi, nella specie, la responsabilità da inadempimento Pt_1 contrattuale nei confronti dell'utente.
In ordine al quantum debeatur, posto che, nella fattispecie, il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., utilizzando quale parametro di riferimento l'indennizzo previsto dall' nel caso di ritardo nell'attivazione delle utenze CP_2 domestiche, si ritiene congruo e giusto liquidare il danno per i pregiudizi psicologici e per i disagi conseguenti al prolungato ritardo nella riattivazione del servizio nella misura di €
1.700,00, pari a circa € 20,00 al giorno.
Il danno così liquidato è attualizzato e comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 1.100,01-
5.200,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare in prossimità dei minimi di tariffa i compensi relativi alla fase di trattazione e istruttoria del presente grado, attesa la modesta attività difensiva svolta.
Tali spese vanno liquidate in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la Pt_1 al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da avverso la sentenza n. 218, pubblicata il 14 marzo 2024, del Parte_1 giudice unico del Tribunale di Caltagirone, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, condanna
[...]
, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni CP_1 Parte_1 non patrimoniali da quest'ultima subiti, della somma di euro 1.700,00.
Condanna a rifondere, in favore dell'Erario, le spese di entrambi i Controparte_1 gradi del giudizio, che liquida: a) quanto al primo grado, in complessivi € 2552,00 (ivi compresi €. 425,00 per la fase di studio, €. 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 2419,00 (ivi compresi €. 536,00 per la fase di studio, €. 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 10 giugno 2025. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena