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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7732/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7732/2022 tra
Parte_1
Pt_1 Pt_1
Parte_2
Parte_3
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 12 marzo 2025 alle ore 11,15 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to POMPONI EMANUELE anche in Parte_1 sostituzione dell'avv. POMPONI GIULIA
Per l'avv.to LONGO GIANCARLO CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Pomponi si riporta agli atti ed in particolare alla comparsa conclusionale e memoria di replica in atti confermando le conclusioni come già rese. Chiede che la causa venga decisa.
pagina 1 di 7 L'avv. Longo si riporta alla comparsa conclusionale già depositata in atti ed alla documentazione già versata e conclude come in atti. Chiede che il processo venga introitato per la decisione.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7732/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. POMPONI EMANUELE e dell'avv. POMPONI GIULIA
) PARTE ATTRICE C.F._4
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO GIANCARLO CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO 36 20135 MILANOpresso il difensore avv. LONGO GIANCARLO
Oggetto: somministrazione
Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “ Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Firenze, In via principale, 1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società e dai suoi Soci in Parte_1
favore della società opposta per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo opposto e CP_1
conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1789/2022 del 04/05/2022 emesso dal Tribunale di
Firenze (R.G. 5047/2022), pubblicato il 05/05/2022; In via riconvenzionale, 2) condannare CP_1
a restituire a tutte le somme che ha pagato a in
[...] Parte_1 Parte_1 CP_1
più di quanto contrattualmente dovuto in relazione alla fornitura di energia elettrica che per il solo periodo dal 01/02/2019 al 31/01/2020 sono da quantificarsi in € 2.099,98 o nella somma minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare, oltre interessi legali fino al dì del pagamento, con
pagina 3 di 7 riserva di richiedere a il pagamento anche delle maggiori somme pagate con CP_1
riferimento al periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019. In ogni caso, 3) condannare la società al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre spese CP_1
generali 15%, I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.”
Parte opposta ha così concluso: “ Voglia l'Illustrissimo Tribunale Intestato, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare: - rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare”, svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
1789/2022 (R.G. 5047/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze;
nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento dell'importo pari ad € 5.121,28 e/o di ogni somma maggiore e/o minore dovuta alla convenuta opposta in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica presso i locali commerciali univocamente associati alla società opponente, oggetto di somministrazione da parte della convenuta opposta, siti in - 53036 Poggibonsi (SI), alla Via dei Gelsi
n. 11, locali – questi – univocamente identificati dal POD (punto di prelievo) avente il seguente codice alfanumerico: IT001E00244437, nel periodo di competenza Enegan Società per Azioni cristallizzato nei documenti contabili azionati nel procedimento monitorio (cfr. doc. n. 3 – 4 – 5), quale corrispettivo dovuto alla convenuta opposta in conseguenza della somministrazione di energia elettrica in favore della controparte contrattuale, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
in ogni caso: condannare parte opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è
pagina 4 di 7 sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova tuttavia evidenziare che la causa istruita da altro Giudice è stata rimessa sul ruolo affinché le parti potessero precisare le conclusioni innanzi a questo Giudice, a cui il fascicolo è stato assegnato per esigenze organizzative dell'Ufficio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, cosicché nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture di beni o servizi , spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, pur costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, valere quale fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita.
Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. 5 giugno 2011, n. 17050; Cass. 13 giugno 2006, n. 13651; Cass. 20
pagina 5 di 7 maggio 2004, n. 9593; Cass. 28 aprile 2004, n. 8126; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14891; Cass. 23 giugno
1997, n. 5573).
Orbene, nel caso in esame la parte opponente che non ha contestato l'esistenza del rapporto inter partes, ha invece contestato che le fatture oggetto del monitorio fossero state formate in base ai consumi effettivi della società ed ha altresì eccepito di aver regolarmente pagato ogni importo Pt_1
dovuto ad , contestando la mancanza di prova in ordine al credito ingiunto. CP_1
Tali contestazioni oneravano parte opposta della prova dell'esecuzione della prestazione e della corrispondenza di quanto indicato nelle proprie fatture con quanto rilevato in fase di lettura effettiva e poiché “actore non probante, reus absolvitur”, solo allora l'opponente avrebbe dovuto provare le proprie eccezioni. Ebbene, a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente, ha prodotto CP_1
in atti idonea documentazione attestante i flussi di energia forniti dal distributore ad per il POD CP_1
(punto di consegna fisico dell'energia elettrica) della società opponente. Precisamente ha prodotto in atti, su ordine di esibizione ex art. 210 cpc disposto dal precedente istruttore a carico di E
Distribuzione, dichiarazione certificatoria attestante, al di là di ogni ragionevole dubbio, la titolarità della somministrazione, relativa al POD IT001E00244437 univocamente associato all'opponente, di nel periodo di competenza oggetto di fatturazione da parte della deducente (cfr. nota CP_1
deposito del 04.09.2023), e contestuale dichiarazione certificatoria delle misure dei prelievi di energia elettrica effettivamente trasportati e dispacciati dalla società di distribuzione EDISTRIBUZIONE
S.p.A. durante tutto il periodo di competenza di a seguito di rilevazione di lettura del CP_1
contatore (cfr. nota di deposito del 04.09.2023).
Ciò posto, la su cui incombeva l'onere di dare la prova del rapporto contrattuale, CP_1 dell'esistenza del credito e della esecuzione della prestazione, ha dimostrato i fatti costitutivi della propria domanda, posti alla base della richiesta di ingiunzione mentre le contestazioni mosse da parte opponente sono rimaste prive di prova. Al contrario l'opponente non ha fornito prova in questo processo del proprio adempimento rispetto all'obbligazione di pagamento sul medesimo gravante né tantomeno ha fornito la prova di fatti modificativi piuttosto che estintivi della suddetta obbligazione.
Conclusivamente il decreto ingiuntivo opposto va confermato mentre va rigettata poiché non provata la domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente.
pagina 6 di 7 Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato al riguardo che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con una decurtazione del 50% relativamente alla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma cpc ma non è stata svolta alcuna attività e con applicazione dei minimi tenuto conto del limitato thema decidendum in causa di natura prettamente documentale e considerato il limitato numero di udienze.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente cosi provvede:
1) rigetta l'opposizione e pertanto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1789/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna Parte_1 Parte_1 [...]
, in via solidale, al pagamento delle spese di lite che si Parte_2 Parte_3
liquidano in Euro 1.065,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge,
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,27 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7732/2022 tra
Parte_1
Pt_1 Pt_1
Parte_2
Parte_3
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 12 marzo 2025 alle ore 11,15 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to POMPONI EMANUELE anche in Parte_1 sostituzione dell'avv. POMPONI GIULIA
Per l'avv.to LONGO GIANCARLO CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Pomponi si riporta agli atti ed in particolare alla comparsa conclusionale e memoria di replica in atti confermando le conclusioni come già rese. Chiede che la causa venga decisa.
pagina 1 di 7 L'avv. Longo si riporta alla comparsa conclusionale già depositata in atti ed alla documentazione già versata e conclude come in atti. Chiede che il processo venga introitato per la decisione.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7732/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. POMPONI EMANUELE e dell'avv. POMPONI GIULIA
) PARTE ATTRICE C.F._4
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO GIANCARLO CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO 36 20135 MILANOpresso il difensore avv. LONGO GIANCARLO
Oggetto: somministrazione
Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “ Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Firenze, In via principale, 1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società e dai suoi Soci in Parte_1
favore della società opposta per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo opposto e CP_1
conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1789/2022 del 04/05/2022 emesso dal Tribunale di
Firenze (R.G. 5047/2022), pubblicato il 05/05/2022; In via riconvenzionale, 2) condannare CP_1
a restituire a tutte le somme che ha pagato a in
[...] Parte_1 Parte_1 CP_1
più di quanto contrattualmente dovuto in relazione alla fornitura di energia elettrica che per il solo periodo dal 01/02/2019 al 31/01/2020 sono da quantificarsi in € 2.099,98 o nella somma minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare, oltre interessi legali fino al dì del pagamento, con
pagina 3 di 7 riserva di richiedere a il pagamento anche delle maggiori somme pagate con CP_1
riferimento al periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019. In ogni caso, 3) condannare la società al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre spese CP_1
generali 15%, I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.”
Parte opposta ha così concluso: “ Voglia l'Illustrissimo Tribunale Intestato, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare: - rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare”, svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
1789/2022 (R.G. 5047/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze;
nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento dell'importo pari ad € 5.121,28 e/o di ogni somma maggiore e/o minore dovuta alla convenuta opposta in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia elettrica presso i locali commerciali univocamente associati alla società opponente, oggetto di somministrazione da parte della convenuta opposta, siti in - 53036 Poggibonsi (SI), alla Via dei Gelsi
n. 11, locali – questi – univocamente identificati dal POD (punto di prelievo) avente il seguente codice alfanumerico: IT001E00244437, nel periodo di competenza Enegan Società per Azioni cristallizzato nei documenti contabili azionati nel procedimento monitorio (cfr. doc. n. 3 – 4 – 5), quale corrispettivo dovuto alla convenuta opposta in conseguenza della somministrazione di energia elettrica in favore della controparte contrattuale, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
in ogni caso: condannare parte opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è
pagina 4 di 7 sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova tuttavia evidenziare che la causa istruita da altro Giudice è stata rimessa sul ruolo affinché le parti potessero precisare le conclusioni innanzi a questo Giudice, a cui il fascicolo è stato assegnato per esigenze organizzative dell'Ufficio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, cosicché nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture di beni o servizi , spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, pur costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, valere quale fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita.
Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. 5 giugno 2011, n. 17050; Cass. 13 giugno 2006, n. 13651; Cass. 20
pagina 5 di 7 maggio 2004, n. 9593; Cass. 28 aprile 2004, n. 8126; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14891; Cass. 23 giugno
1997, n. 5573).
Orbene, nel caso in esame la parte opponente che non ha contestato l'esistenza del rapporto inter partes, ha invece contestato che le fatture oggetto del monitorio fossero state formate in base ai consumi effettivi della società ed ha altresì eccepito di aver regolarmente pagato ogni importo Pt_1
dovuto ad , contestando la mancanza di prova in ordine al credito ingiunto. CP_1
Tali contestazioni oneravano parte opposta della prova dell'esecuzione della prestazione e della corrispondenza di quanto indicato nelle proprie fatture con quanto rilevato in fase di lettura effettiva e poiché “actore non probante, reus absolvitur”, solo allora l'opponente avrebbe dovuto provare le proprie eccezioni. Ebbene, a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente, ha prodotto CP_1
in atti idonea documentazione attestante i flussi di energia forniti dal distributore ad per il POD CP_1
(punto di consegna fisico dell'energia elettrica) della società opponente. Precisamente ha prodotto in atti, su ordine di esibizione ex art. 210 cpc disposto dal precedente istruttore a carico di E
Distribuzione, dichiarazione certificatoria attestante, al di là di ogni ragionevole dubbio, la titolarità della somministrazione, relativa al POD IT001E00244437 univocamente associato all'opponente, di nel periodo di competenza oggetto di fatturazione da parte della deducente (cfr. nota CP_1
deposito del 04.09.2023), e contestuale dichiarazione certificatoria delle misure dei prelievi di energia elettrica effettivamente trasportati e dispacciati dalla società di distribuzione EDISTRIBUZIONE
S.p.A. durante tutto il periodo di competenza di a seguito di rilevazione di lettura del CP_1
contatore (cfr. nota di deposito del 04.09.2023).
Ciò posto, la su cui incombeva l'onere di dare la prova del rapporto contrattuale, CP_1 dell'esistenza del credito e della esecuzione della prestazione, ha dimostrato i fatti costitutivi della propria domanda, posti alla base della richiesta di ingiunzione mentre le contestazioni mosse da parte opponente sono rimaste prive di prova. Al contrario l'opponente non ha fornito prova in questo processo del proprio adempimento rispetto all'obbligazione di pagamento sul medesimo gravante né tantomeno ha fornito la prova di fatti modificativi piuttosto che estintivi della suddetta obbligazione.
Conclusivamente il decreto ingiuntivo opposto va confermato mentre va rigettata poiché non provata la domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente.
pagina 6 di 7 Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato al riguardo che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con una decurtazione del 50% relativamente alla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma cpc ma non è stata svolta alcuna attività e con applicazione dei minimi tenuto conto del limitato thema decidendum in causa di natura prettamente documentale e considerato il limitato numero di udienze.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente cosi provvede:
1) rigetta l'opposizione e pertanto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1789/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna Parte_1 Parte_1 [...]
, in via solidale, al pagamento delle spese di lite che si Parte_2 Parte_3
liquidano in Euro 1.065,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge,
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,27 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 7 di 7