TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7167 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa M. Rosaria Elmino, all'udienza del 9 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato a norma dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7130 RG dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Ciccarelli e C.F._1
RO Di EN come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1 Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t- rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Sofia Lizzi elett.te dom.to presso la provinciale in CP_1
Napoli alla via De Gasperi 55, Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 20 marzo 2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente esponeva: che in data 27/07/2023 aveva presentato domanda di assegno sociale per far fronte alle proprie necessità quotidiane, a sostegno della quale dichiarava di essere cittadina italiana e residente stabilmente nel territorio nazionale;
di aver superato i 67 anni di età; di essere legalmente separata dal marito di non Parte_2 percepire alcun assegno di mantenimento;
di non essere ricoverata presso alcun Istituto di cura;
di non possedere alcun tipo di reddito;
che tuttavia con provvedimento datato 11/10/2023, l' aveva respinto la domanda CP_1 poiché l'istante non aveva presentato la documentazione utile all'accertamento del diritto alla prestazione;
che aveva presentato ricorso avverso il provvedimento di reiezione, rimasto senza riscontro. Ribadiva di avere diritto alla prestazione “assegno sociale” in quanto possedeva tutti i requisiti richiesti dalla legge ed affermava che in sede di separazione dal proprio coniuge non era stato previsto alcun assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo. Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il beneficio assistenziale dell'assegno sociale, stante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, sesto comma, della L. n. 335/1995; per l'effetto, condannare in persona del proprio legale CP_1 rappresentante pro tempore, a liquidare e corrispondere detto assegno sociale a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 120° giorno successivo” con vittoria di spese ed attribuzione. Si costituiva l' chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della CP_1 domanda. Non essendo necessaria ulteriore istruttoria la causa era rinviata per la discussione all'odierna udienza. Udite le conclusioni delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Il ricorso va rigettato per mancata prova dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione. Nella fattispecie la ricorrente risulta separata dal marito con accordo redatto innanzi all'Ufficiale di stato civile del comune di Quarto del 18 luglio 2023 (cfr. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con relative annotazioni, in atti). Tale procedura semplificata, introdotta dall'art. 12 del DL n. 132/2014, convertito in Legge 162/2014 può essere utilizzata quando: il matrimonio è stato celebrato in forma civile o in forma religiosa;
uno dei due coniugi è residente nel Comune dinanzi al quale viene redatto l'accordo; non vi sono figli minori, maggiorenni portatori di handicap grave ovvero figli economicamente non autosufficienti. L'accordo in parola, inoltre, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, mentre sia in ipotesi di separazione consensuale che di divorzio è possibile inserire, nell'accordo stesso, l'obbligo di pagamento di un assegno periodico a carico di uno dei coniugi. La legge difatti parla di “patti di trasferimento” patrimoniale, ma non invece della previsione di erogazioni economiche periodiche ai fini di assicurare il mantenimento al coniuge privo di redditi propri, le quali pertanto possono formare validamente oggetto dell'accordo stipulato innanzi all'Ufficiale di stato civile. Ulteriore previsione è quella del comma 3 dello stesso articolo, secondo cui, trascorsi almeno 30 giorni dalla firma dell'accordo, entrambi i coniugi si dovranno ripresentare davanti all'USC al fine di confermarlo (“…Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo”).
Nella fattispecie parte ricorrente non ha prodotto copia del testo dell'accordo di separazione redatto nelle forme di cui innanzi, impedendo in tal modo di verificare la mancata previsione di corresponsione in proprio favore di un assegno di mantenimento da parte del coniuge separato,
[...]
e del relativo importo;
la domanda amministrativa per l'assegno Pt_2 sociale risulta poi presentata prima del decorso del termine di trenta giorni per la conferma dell'accordo di separazione (cfr. supra), ed in mancanza di ulteriore documentazione. In aggiunta, agli atti del giudizio è stata prodotta soltanto un'attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla mancata presentazione di dichiarazione dei redditi da parte della ricorrente dal 2021, (cfr. in atti), nonché una certificazione anagrafica 2024 in cui compare – nel nucleo familiare della stessa – tale , classe 85, di cui non risulta quale Persona_1 sia la eventuale parentela con la ricorrente;
ed invero con riguardo a tale persona non è stata fornita alcuna indicazione circa l'eventuale possesso di redditi e/o circa l'obbligo dello stesso al mantenimento della ricorrente in virtù di vincoli parentali. Dal canto suo l' resistente ha invece prodotto attestazione relativa CP_2 all'applicazione di una trattenuta fiscale per familiari a carico con riguardo alla pensione percepita dal marito della ricorrente e riferita al periodo nov. 2024, successivo alla separazione (cfr. in atti).
A fronte di tale complessivo quadro istruttorio documentale, e tenuto conto:
- che l'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in caso di separazione, di mancata percezione di assegni di mantenimento è a carico della parte istante;
- che la circostanza della mancata previsione del versamento di un eventuale assegno mensile di mantenimento da parte del coniuge separato poteva essere accertata soltanto tramite la produzione del testo dell'accordo di separazione di cui innanzi;
- che tale situazione non era ricavabile ex officio dall' dalla consultazione di banche dati relative alle dichiarazioni CP_1 fiscali annuali degli assistiti;
- che alcuna dichiarazione fiscale, peraltro, risulta presentata dalla ricorrente per il periodo in considerazione (cfr. cert. Ag Entrate di cui innanzi), il ricorso proposto va pertanto rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in vista del tenore della autocertificazione reddituale di cui all'art 152 disp att. cpc
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese di lite Napoli 9 ottobre 2025 Il Giudice Dott. Maria Rosaria Elmino
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa M. Rosaria Elmino, all'udienza del 9 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato a norma dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7130 RG dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Ciccarelli e C.F._1
RO Di EN come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1 Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t- rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Sofia Lizzi elett.te dom.to presso la provinciale in CP_1
Napoli alla via De Gasperi 55, Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 20 marzo 2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente esponeva: che in data 27/07/2023 aveva presentato domanda di assegno sociale per far fronte alle proprie necessità quotidiane, a sostegno della quale dichiarava di essere cittadina italiana e residente stabilmente nel territorio nazionale;
di aver superato i 67 anni di età; di essere legalmente separata dal marito di non Parte_2 percepire alcun assegno di mantenimento;
di non essere ricoverata presso alcun Istituto di cura;
di non possedere alcun tipo di reddito;
che tuttavia con provvedimento datato 11/10/2023, l' aveva respinto la domanda CP_1 poiché l'istante non aveva presentato la documentazione utile all'accertamento del diritto alla prestazione;
che aveva presentato ricorso avverso il provvedimento di reiezione, rimasto senza riscontro. Ribadiva di avere diritto alla prestazione “assegno sociale” in quanto possedeva tutti i requisiti richiesti dalla legge ed affermava che in sede di separazione dal proprio coniuge non era stato previsto alcun assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo. Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il beneficio assistenziale dell'assegno sociale, stante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, sesto comma, della L. n. 335/1995; per l'effetto, condannare in persona del proprio legale CP_1 rappresentante pro tempore, a liquidare e corrispondere detto assegno sociale a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 120° giorno successivo” con vittoria di spese ed attribuzione. Si costituiva l' chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della CP_1 domanda. Non essendo necessaria ulteriore istruttoria la causa era rinviata per la discussione all'odierna udienza. Udite le conclusioni delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Il ricorso va rigettato per mancata prova dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione. Nella fattispecie la ricorrente risulta separata dal marito con accordo redatto innanzi all'Ufficiale di stato civile del comune di Quarto del 18 luglio 2023 (cfr. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con relative annotazioni, in atti). Tale procedura semplificata, introdotta dall'art. 12 del DL n. 132/2014, convertito in Legge 162/2014 può essere utilizzata quando: il matrimonio è stato celebrato in forma civile o in forma religiosa;
uno dei due coniugi è residente nel Comune dinanzi al quale viene redatto l'accordo; non vi sono figli minori, maggiorenni portatori di handicap grave ovvero figli economicamente non autosufficienti. L'accordo in parola, inoltre, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, mentre sia in ipotesi di separazione consensuale che di divorzio è possibile inserire, nell'accordo stesso, l'obbligo di pagamento di un assegno periodico a carico di uno dei coniugi. La legge difatti parla di “patti di trasferimento” patrimoniale, ma non invece della previsione di erogazioni economiche periodiche ai fini di assicurare il mantenimento al coniuge privo di redditi propri, le quali pertanto possono formare validamente oggetto dell'accordo stipulato innanzi all'Ufficiale di stato civile. Ulteriore previsione è quella del comma 3 dello stesso articolo, secondo cui, trascorsi almeno 30 giorni dalla firma dell'accordo, entrambi i coniugi si dovranno ripresentare davanti all'USC al fine di confermarlo (“…Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo”).
Nella fattispecie parte ricorrente non ha prodotto copia del testo dell'accordo di separazione redatto nelle forme di cui innanzi, impedendo in tal modo di verificare la mancata previsione di corresponsione in proprio favore di un assegno di mantenimento da parte del coniuge separato,
[...]
e del relativo importo;
la domanda amministrativa per l'assegno Pt_2 sociale risulta poi presentata prima del decorso del termine di trenta giorni per la conferma dell'accordo di separazione (cfr. supra), ed in mancanza di ulteriore documentazione. In aggiunta, agli atti del giudizio è stata prodotta soltanto un'attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla mancata presentazione di dichiarazione dei redditi da parte della ricorrente dal 2021, (cfr. in atti), nonché una certificazione anagrafica 2024 in cui compare – nel nucleo familiare della stessa – tale , classe 85, di cui non risulta quale Persona_1 sia la eventuale parentela con la ricorrente;
ed invero con riguardo a tale persona non è stata fornita alcuna indicazione circa l'eventuale possesso di redditi e/o circa l'obbligo dello stesso al mantenimento della ricorrente in virtù di vincoli parentali. Dal canto suo l' resistente ha invece prodotto attestazione relativa CP_2 all'applicazione di una trattenuta fiscale per familiari a carico con riguardo alla pensione percepita dal marito della ricorrente e riferita al periodo nov. 2024, successivo alla separazione (cfr. in atti).
A fronte di tale complessivo quadro istruttorio documentale, e tenuto conto:
- che l'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in caso di separazione, di mancata percezione di assegni di mantenimento è a carico della parte istante;
- che la circostanza della mancata previsione del versamento di un eventuale assegno mensile di mantenimento da parte del coniuge separato poteva essere accertata soltanto tramite la produzione del testo dell'accordo di separazione di cui innanzi;
- che tale situazione non era ricavabile ex officio dall' dalla consultazione di banche dati relative alle dichiarazioni CP_1 fiscali annuali degli assistiti;
- che alcuna dichiarazione fiscale, peraltro, risulta presentata dalla ricorrente per il periodo in considerazione (cfr. cert. Ag Entrate di cui innanzi), il ricorso proposto va pertanto rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in vista del tenore della autocertificazione reddituale di cui all'art 152 disp att. cpc
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese di lite Napoli 9 ottobre 2025 Il Giudice Dott. Maria Rosaria Elmino