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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1889/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 26/02/2020 al n.
1889/2020 R.G., avente ad oggetto: bancario – opposizione a decreto ingiuntivo n.
3457/2019, reso il 24/11/2019, dal Tribunale di Salerno, e vertente
TRA
Parte_1
Avv. BASILE LUIGI
- opponente -
E
Controparte_1
Avv. BARBARO ALESSANDRO
Avv. TINUZZO LUIGI
Avv. SORRENTI ALESSIA
pagina 1 di 4 - opposta –
RAGIONE DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la ha chiesto ed ottenuto Controparte_1
dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 3457/2019, reso il
24/11/2019, nei confronti di Parte_1 Persona_1
, poi deceduta;
[...]
che l'opponente ha proposto formale e tempestiva opposizione, eccependo, anche alla luce delle comparse conclusionali,
l'improcedibilità per mancata comparizione personale della parte durante il procedimento di mediazione obbligatoria, nonché
l'indeterminatezza del credito;
che la società opposta si è costituita in giudizio, ribadendo la fondatezza del decreto ingiuntivo;
ritenuta priva di fondamento la eccepita improcedibilità per il non corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
che, invero, la parte lamenta la irregolarità del procedimento sostanzialmente da un lato perché lei stessa non presente personalmente, dall'altro perché l'opposta non sarebbe stata legittimata ad agire in quel frangente;
che entrambe le doglianze appaiono senz'altro prive di pregio, in primo luogo perché l'assenza (non giustificata) della parte stessa pacificamente non paralizza il procedimento;
secondariamente, non solo le parti possono essere rappresentate anche dal procuratore costituito (ancora di più nel caso si tratti di società, quale è la opposta), ma nel caso in esame era anche presente la l.r.p.t. dott.ssa
Persona_2
pagina 2 di 4 rilevato che, nel merito, le contestazioni si basano su eccezioni generiche e non supportate da alcun elemento probatorio;
che, difatti, la ha prodotto la documentazione utile a sostegno CP_1
della pretesa, rilevandosi in atti il contratto di apertura di carta di credito debitamente sottoscritto, gli estratti conto ex art. 50 T.U.B. e quant'altro; rilevato, altresì, che gli opponenti non hanno mai contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto e l'erogazione della somma in esso stabilita, da considerare circostanze provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; che il credito vantato dalla società è certo, liquido ed esigibile ovvero presenta i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta delle risultanze dell'estratto conto allegato a sostegno della domanda di pagamento, che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non già attraverso la generica affermazione di nulla dovere (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 12169 del 15.09.2000 – Rv. 540174-01); che, invero, parte opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa, ma ha solo dedotto contestazioni generiche e mere affermazioni di principio, prive di riscontro nel rapporto concreto;
che, infine, la opponente non ha integrato la sua domanda neanche con una consulenza tecnica di parte che potesse corroborare le sue ragioni, contribuendo a rendere la sua domanda generica ed indeterminata, non potendo il giudicante procedere ad una indagine pagina 3 di 4 in tal senso, senza che la parte provveda a provare le sue doglianze o a renderle perlomeno plausibili;
ritenuto, pertanto, che l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione indicata in dispositivo;
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 3457/2019, reso il 24/11/2019, dal Tribunale di
Salerno;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla soc. opposta, liquidandole in complessivi euro,
2.540,00 oltre il 15% di spese generali, IVA, CAP e accessori di legge.
Si comunichi.
Salerno, lì 01/04/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Roberto Ricciardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 26/02/2020 al n.
1889/2020 R.G., avente ad oggetto: bancario – opposizione a decreto ingiuntivo n.
3457/2019, reso il 24/11/2019, dal Tribunale di Salerno, e vertente
TRA
Parte_1
Avv. BASILE LUIGI
- opponente -
E
Controparte_1
Avv. BARBARO ALESSANDRO
Avv. TINUZZO LUIGI
Avv. SORRENTI ALESSIA
pagina 1 di 4 - opposta –
RAGIONE DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la ha chiesto ed ottenuto Controparte_1
dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 3457/2019, reso il
24/11/2019, nei confronti di Parte_1 Persona_1
, poi deceduta;
[...]
che l'opponente ha proposto formale e tempestiva opposizione, eccependo, anche alla luce delle comparse conclusionali,
l'improcedibilità per mancata comparizione personale della parte durante il procedimento di mediazione obbligatoria, nonché
l'indeterminatezza del credito;
che la società opposta si è costituita in giudizio, ribadendo la fondatezza del decreto ingiuntivo;
ritenuta priva di fondamento la eccepita improcedibilità per il non corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
che, invero, la parte lamenta la irregolarità del procedimento sostanzialmente da un lato perché lei stessa non presente personalmente, dall'altro perché l'opposta non sarebbe stata legittimata ad agire in quel frangente;
che entrambe le doglianze appaiono senz'altro prive di pregio, in primo luogo perché l'assenza (non giustificata) della parte stessa pacificamente non paralizza il procedimento;
secondariamente, non solo le parti possono essere rappresentate anche dal procuratore costituito (ancora di più nel caso si tratti di società, quale è la opposta), ma nel caso in esame era anche presente la l.r.p.t. dott.ssa
Persona_2
pagina 2 di 4 rilevato che, nel merito, le contestazioni si basano su eccezioni generiche e non supportate da alcun elemento probatorio;
che, difatti, la ha prodotto la documentazione utile a sostegno CP_1
della pretesa, rilevandosi in atti il contratto di apertura di carta di credito debitamente sottoscritto, gli estratti conto ex art. 50 T.U.B. e quant'altro; rilevato, altresì, che gli opponenti non hanno mai contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto e l'erogazione della somma in esso stabilita, da considerare circostanze provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; che il credito vantato dalla società è certo, liquido ed esigibile ovvero presenta i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta delle risultanze dell'estratto conto allegato a sostegno della domanda di pagamento, che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non già attraverso la generica affermazione di nulla dovere (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 12169 del 15.09.2000 – Rv. 540174-01); che, invero, parte opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa, ma ha solo dedotto contestazioni generiche e mere affermazioni di principio, prive di riscontro nel rapporto concreto;
che, infine, la opponente non ha integrato la sua domanda neanche con una consulenza tecnica di parte che potesse corroborare le sue ragioni, contribuendo a rendere la sua domanda generica ed indeterminata, non potendo il giudicante procedere ad una indagine pagina 3 di 4 in tal senso, senza che la parte provveda a provare le sue doglianze o a renderle perlomeno plausibili;
ritenuto, pertanto, che l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione indicata in dispositivo;
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 3457/2019, reso il 24/11/2019, dal Tribunale di
Salerno;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla soc. opposta, liquidandole in complessivi euro,
2.540,00 oltre il 15% di spese generali, IVA, CAP e accessori di legge.
Si comunichi.
Salerno, lì 01/04/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Roberto Ricciardi
pagina 4 di 4