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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/09/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
NRG 167/2022
Tribunale di Biella
Davanti al giudice onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 15 settembre 2025 è chiamata la causa promossa da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t. sig. iscritta al ruolo nell'anno 2022 al numero 167. Parte_2
L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il procuratore di parte attrice ha depositato note conclusive autorizzate e note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. Nulla risulta esser stato depositato da parte convenuta. Occorre a tal proposito rilevare - come da prevalente giurisprudenza in tema (cfr per tutte Cass. ordinanza n. 13524/2022) - che la mancata precisazione delle conclusioni da parte di una parte in un processo civile non comporta una rinuncia alle domande originariamente poste, ma piuttosto una presunzione che le conclusioni precedenti rimangano valide intendendosi, pertanto, richiamate.
Il giudice si ritira per deliberare
All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico
- dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 537/2021 RG n. 1324/2021 emesso dal Tribunale di Biella in data 20.12.2021 notificato in data 12.1.2022 con cui era ingiunto il pagamento dell'importo di € 25.740,00 oltre a interessi come da domanda e alle spese di procedura. A sostegno della propria opposizione deduceva l'infondatezza del credito azionato per grave inadempimento di controparte consistenza nella mancata esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti e ritardo nella consegna delle stesse.
Conseguentemente chiedeva in via principale nel merito revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere le domande avversarie in quanto infondate in atto e in diritto. Sul presupposto del ritardo nella consegna delle opere avanzava, altresì domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 11.310.00 dovuta quale penale contrattualmente stabilita (€ 30,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 31mo giorno di ritardo dalla data di consegna dei lavori fissata il 31.12.2019) o la diversa somma accertanda in corso di causa. Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto CP_1
quanto ex adverso dedotto allegando la fondatezza della pretesa creditoria non ritenendo sussistente alcun ritardo a sè addebitabile, quanto piuttosto alla sostituzione del direttore dei lavori avvenuta su accordo delle parti e alla conseguente dilatazione dei tempi di consegna. Conseguentemente chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte al pagamento della somma ingiunta. In subordine la condanna di controparte al pagamento del giusto e provato e, in ogni caso, chiedeva il rigetto della riconvenzionale avversaria.
Giova preliminarmente precisare che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbire (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
1.Premessa: Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario processo di cognizione che si svolge secondo le regole del procedimento ordinario con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso. In tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, ciò in quanto non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova poiché non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre in termini sostanziali è il creditore (opposto, convenuto in senso processuale) che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato ex art. 2697 cod. civ., mentre al debitore (opponente, attore in senso processuale) compete di addurre eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito;
talchè le difese con le quali il debitore miri ad evidenziare l'inesistenza, invalidità o non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel procedimento d'ingiunzione) ma configurano delle eccezioni (ex multis Cass. 22.4.2003 n.6421).
2. La vicenda oggetto di causa. Appare opportuno brevemente sintetizzare la vicenda oggetto di causa ai fini della miglior comprensione delle ragioni della decisione. Nel dicembre 2018 le odierne parti in causa acquistarono dai signori e Parte_3 [...]
un complesso immobiliare sito in Tollegno, via Garibaldi 27. più precisamente: Parte_4 il signor acquistava un alloggio al primo piano, un alloggio al secondo piano con Pt_1
soprastante sottotetto a nudo (tetto con accesso da scala propria) due vani cantina e un vano Contr disimpegno, acquistava due alloggi al piano terreno, uno al primo piano, uno al secondo, tre vani cantina, due vani disimpegno. Con contratto di appalto in data 2 maggio. Contr 2019 il signor affidava a la ristrutturazione delle unità immobiliari di sua Pt_1 proprietà. Detto contratto prevedeva quale corrispettivo l'importo fisso e invariabile di euro
117.000, IVA esclusa da corrispondersi in 5 rate di euro 23.400 ciascuna da pagarsi alle scadenze contrattualmente stabilite. Il contratto prevedeva, altresì, l'inizio lavori entro il 6 maggio 2019 con conclusione degli stessi e consegna degli immobili entro e non oltre il
31/12/2019 stabilendo in caso di ritardo una penale di euro 30,00 giornalieri a partire dal trentunesimo giorno di ritardo rispetto alla scadenza stabilita per la consegna dell'immobile.
Il signor provvedeva a versare la prima rata con bonifico in data 18.6.2019 Nel Pt_1
marzo 2020 provvedeva al versamento della seconda rata nonostante le demolizioni e le opere di muratura cui la rata si riferiva non fossero state ultimate. Secondo la Contr prospettazione di parte attrice seguivano una serie di inadempimenti da parte di consistenti nella mancata presentazione della CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e conseguente pagamento (da parte dell'esponente contrariamente alle pattuizioni contrattuali) degli oneri in sanatoria, mancato completamento delle opere murarie, mancata posa degli impianti, mancata richiesta dei permessi per la civilizzazione del sottotetto, mancato pagamento dei professionisti coinvolti (direttore lavori e consulente Contr termoidraulico). In spregio agli accordi intercorsi - prosegue parte attrice – la el luglio
2020 emetteva la fattura 48/2020 (oggetto del provvedimento monitorio qui opposto) che avrebbe dovuto essere emessa solo a completamento degli impianti. A fronte delle doglianze di parte attrice , nell'agosto 2020 controparte abbandonava il cantiere. Detta ricostruzione non è condivisa da parte convenuta opposta che asserisce la debenza delle Contr somme ingiunte non ritenendo addebitabile a sè alcun ritardo. Ed invero, llega che la fattura oggetto del monitorio è stata emessa secondo gli accordi intercorsi ovvero a stato avanzamento lavori (avvenuta posa degli impianti ovvero, secondo la prassi edilizia, posa dei cavidotti e delle scatole relative agli impianti idrico sanitario, elettrico e di scarico fognario). Secondo la prospettazione di parte convenuta i ritardi nella esecuzione dei lavori sono riconducibili alle inadempienze del tecnico incaricato concordemente dalle parti di effe4ttuare la progettazione e la direzione dei lavori: allega che solo nell'ottobre 2019 il geom. comunicava le modalità operative dei lavori il cui inizio sarebbe stato Pt_3
posticipato al nuovo anno posto che la commissione edilizia avrebbe esaminato il progetto solo a dicembre 2019. Sulla base di ciò le parti – prosegue parte convenuta – concordavano di dare comunque inizio ai lavori nonostante la mancata presentazione della . A Pt_5
seguito di rinuncia all'incarico - avvenuta nel novembre 2019 - da parte del geom. , nel Pt_3 dicembre 2019 le parti incaricavano un nuovo tecnico individuato nel geom. con CP_2
inevitabile dilatazione temporale per la consegna dei lavori rispetto alla scadenza contrattuale prevista. Conclude, pertanto, parte convenuta deducendo che il mancato rispetto delle scadenze contrattuali sarebbe stato effetto della comune volontà delle parti mentre, per quanto riguarda la mancata realizzazione delle opere consistenti nella scala Contr non vi sarebbe alcuna inadempienza di non rientrando detta opera in quelle in muratura oggetto del contratto di appalto. Conseguentemente l'eccezione di inadempimento svolta da parte attrice non risulta fondata così come la richiesta avanzata in via riconvenzionale del pagamento della penale per il ritardo.
3. La pretesa creditoria e le eccezioni di parte opponente. Preliminarmente si osserva che risulta incontestata, e, pertanto, pacifica in causa, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la realizzazione delle opere meglio specificate nel contratto di appalto in atti e da ritenersi qui integralmente richiamate. Ciò posto, sulla base di principi in tema di ripartizione dell'onere della prova sovra richiamati, occorre valutare la fondatezza dei fatti estintivi, modificativi e impeditivi posti da parte attrice a sostegno della propria opposizione. Dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla perizia del geom.
risulta una sospensione dei lavori all''agosto 2020 con conseguente mancata CP_3
realizzazione delle seguenti opere: realizzazione scala di accesso al piano sottotetto, fornitura e posa in opera degli impianti, fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, realizzazione di tutti gli intonaci, realizzazione di pavimenti e relativi sottofondi e rivestimenti, fornitura e posa in opera di serramenti esterni e porte interne, forniture, posa in opera di apparecchi sanitari nei servizi igienici
a. Le evidenze processuali. La situazione descritta in ricorso ha trovato conferma nelle risultanze della consulenza tecnica disposta dal Giudice. Ed invero, l'ausiliario del Giudice ha confermato che al momento del sopralluogo (ottobre 2023), la situazione dei luoghi risultava la medesima di quanto allegato in ricorso. In particolare “ non risulta realizzata la scala di accesso al piano sottotetto, gli impianti non risultano posati se non ad eccezione di alcuni corrugati, non risultano posate soglie davanzali, risultano mancanti gli intonaci in tutti i locali, così come la realizzazione di sottofondi e rivestimenti ad eccezione di un locale. Al primo piano nessun serramento esterno interno risulta essere stato posato, ed inoltre non sono presenti apparecchi sanitari nei servizi igienici, difatti è presente solo una cassetta di scarico da incasso tipo geberit di un wc...(vedi relazione peritale pag. 4) . Prosegue il CTU affermando che, nonostante il signor abbia versato la seconda rata concordata alla posa degli impianti le lavorazioni Pt_1
concordate non risultavano essere state eseguite poiché risultavano eseguite solo posa dei Il principiocorrugati impiantistici, posa di una vaschetta di scarico wc, realizzazione di una sola porzione di sottofondo di un locale, lavori che il CTU quantifica, approssimativamente, nell'importo di euro 4000,00 (a fronte di euro 23.400,00 versati quale seconda rata - vedi
CTU pag. 5). Le conclusioni del CTU – dalle quali non v'è motivo per discostarsi essendo frutto di una obiettiva analisi dei luoghi ed essendo sorrette da congrua motivazione – inducono a concludere per la fondatezza delle eccezioni di parte attrice la cui eccezione di inadempimento appare pienamente legittima.
b.L'eccezione di inadempimento. Ed invero, come è noto secondo il disposto di cui all'art.1460 cod. civ. nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Il principio trova fondamento nel nesso di interdipendenza che, nei contratti a prestazioni corrispettive, lega le opposte prestazioni e risponde all'esigenza di simultaneità di esecuzione: in tale contesto l'eccezione di inadempimento configura uno strumento accordato alla parte che voglia salvaguardare i propri interessi nell'ambito della conservazione del rapporto. L'inadempimento della parte che giustifica la sospensione della prestazione dell'altro contraente presuppone che l'obbligazione si riferisca a prestazione scadente prima o simultaneamente rispetto a quella di colui che si avvale del potere di autotutela. A parere di chi scrive nella fattispecie in esame ricorrono i suddetti requisiti posto che il mancato pagamento delle rate a stato avanzamento lavori si presenta strettamente collegato dal punto di vista logico e cronologico con la mancata esecuzione/ultimazione dei lavori concordati per la fase in questione.
4. La domanda riconvenzionale. Sul presupposto della gravità dell'inadempimento parte attrice ha avanzato domanda riconvenzionale volta all'accertamento e alla declaratoria di risoluzione del contratto di appalto e al conseguente al pagamento del complessivo importo di euro 11.310,00 a titolo di penale calcolato in base alle pattuizioni contrattuali. La domanda appare fondata nei termini che seguono. Dall'istruttoria espletata emerge il grave inadempimento di controparte consistente nel mancato completamento dei lavori e nell'abbandono del cantiere a far tempo dall'agosto 2020 con conseguente mancata consegna dei lavori come contrattualmente previsto alla data del 31.12.2019. Parte convenuta ritiene non imputabile a sé alcun grave ritardo sul presupposto che, stante la rinuncia all'incarico da parte del Direttore dei lavori individuato su accordo delle parti e della necessità di provvedere alla sua sostituzione, ciò avrebbe concordato uno slittamento dei lavori condiviso dalle parti. Detta argomentazione difensiva - contestata da controparte e, come tale non pacifica in causa e richiedente adeguata prova - non appare cogliere nel segno poiché la parte non ha provato né offerto di provare i propri assunti risultando, invece, documentalmente (vedi contratto di appalto prodotto sub 2) l'onere dell'appaltatore di occuparsi delle pratiche tecniche e amministrative risultando irrilevante che l'individuazione di un tecnico e/o direttore dei lavori dovesse avvenire di comune accordo delle parti. A fronte di tale comportamento inadempiente di parte convenuta il signor
– ritenuto il venir meno dell'interesse alla prestazione contrattuale - in data Pt_1 11.2.2021 diffidava controparte ad adempiere ritenendo, in difetto, il contratto risolto avvalendosi delle specifiche clausole risolutive espresse di cui ai punti 14 e 31 del contratto
(vedi doc.prod. sub.9 e 10). Giova, innanzitutto rilevare che secondo costante giurisprudenza l'inadempimento di una delle parti che, a norma dell'art. 1460 cod. civ. fa venir meno il dovere dell'altra di adempiere alla propria obbligazione può, in pari temo, far venir meno anche l'interesse di questa al mantenimento del contratto e giustificare la risoluzione di esso ex art. 1453 cod. civ. Non sussiste, pertanto, incompatibilità tra la proposizione di exceptio inadimpleti contractus e la domanda di risoluzione (cfr per tutte Cass.
70/1107). Ciò posto, le previsioni contrattuali disponevano l'applicabilità di una penale giornaliera di € 30,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 31mo giorno successivo alla data di consegna dei lavori: tenuto conto del ritardo nella consegna dei lavori di 407 giorni
(ovvero dal 31.12.2019 al 11.2.2021) applicate le tempistiche previste risultano nel caso di specie 377 giorni di ritardo e così complessivamente € 11.310,00 la cui debenza può considerarsi provata in causa per le argomentazioni espresse. Concordemente con quanto rilevato da parte attrice, posto che il CTU ha quantificato l'ammontare delle opere eseguite Contro da nell'importo di € 4000,00 (a fronte del versamento della rata di € 23.400,00 di cui a Contr lavorazioni non eseguite/eseguite solo in parte) residua un credito a favore di i pari importo rispetto al quale appare ragionevole disporre la compensazione così come richiesto così che l'importo dovuto a parte attrice risulta pari a € 7310,00.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita e/o disattesa.
5.Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 e successive modificazioni (applicandosi le nuove tariffe - giusto il disposto degli artt. 6 e 7 DM n. 147/2022 - esclusivamente alle prestazioni esaurite successivamente alla loro entrata in vigore cfr. Cass. ordinanza n. 33482 del 14.11.2022), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività concretamente svolta in € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria, e così complessivi € 4916,00 per compensi, oltre a
Iva , Cap ex lege e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. Cit. e anticipazioni documentate. Vengono poste definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU liquidate come da decreto in data 23.7.2024. Quanto alle spese di CTP deve ritenersi pacificamente applicabile il principio della soccombenza e ciò in quanto “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto (cfr ex multis Cass. 15.10.2024 n.
26729) , ed avendo la parte allegato e documentato di aver sostenuto la relativa spesa avrà diritto al rimborso di € 704,55 (vedi doc.prod. allegato alle note conclusive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento dell'opposizione proposta revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
537/2021 RG n. 1324/202 emesso dal Tribunale di Biella in data 20.12.2021
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta accerta e dichiara risolto il contratto di appalto stipulato tra le parti per grave e reiterato inadempimento di CP_1
e, per l'effetto, condanna l pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
di € 7310,00 per le motivazioni in narrativa
3. dichiara tenuta e come tale condanna P.IVA ) in persona del legale CP_4 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede in Milano a rimborsare a (c. f. Parte_1
) le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € C.F._1
4916,00 oltre ad IVA CAP e rimborso spese forfettarie e anticipazioni documentate.
4. Pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU liquidate come da decreto in data 23.7.2024.
5. Pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTP pari a € 704,55.
Così deciso in Biella in data 15 settembre 2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Rita Buccetti
Tribunale di Biella
Davanti al giudice onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 15 settembre 2025 è chiamata la causa promossa da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t. sig. iscritta al ruolo nell'anno 2022 al numero 167. Parte_2
L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il procuratore di parte attrice ha depositato note conclusive autorizzate e note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. Nulla risulta esser stato depositato da parte convenuta. Occorre a tal proposito rilevare - come da prevalente giurisprudenza in tema (cfr per tutte Cass. ordinanza n. 13524/2022) - che la mancata precisazione delle conclusioni da parte di una parte in un processo civile non comporta una rinuncia alle domande originariamente poste, ma piuttosto una presunzione che le conclusioni precedenti rimangano valide intendendosi, pertanto, richiamate.
Il giudice si ritira per deliberare
All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico
- dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 537/2021 RG n. 1324/2021 emesso dal Tribunale di Biella in data 20.12.2021 notificato in data 12.1.2022 con cui era ingiunto il pagamento dell'importo di € 25.740,00 oltre a interessi come da domanda e alle spese di procedura. A sostegno della propria opposizione deduceva l'infondatezza del credito azionato per grave inadempimento di controparte consistenza nella mancata esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti e ritardo nella consegna delle stesse.
Conseguentemente chiedeva in via principale nel merito revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere le domande avversarie in quanto infondate in atto e in diritto. Sul presupposto del ritardo nella consegna delle opere avanzava, altresì domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 11.310.00 dovuta quale penale contrattualmente stabilita (€ 30,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 31mo giorno di ritardo dalla data di consegna dei lavori fissata il 31.12.2019) o la diversa somma accertanda in corso di causa. Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto CP_1
quanto ex adverso dedotto allegando la fondatezza della pretesa creditoria non ritenendo sussistente alcun ritardo a sè addebitabile, quanto piuttosto alla sostituzione del direttore dei lavori avvenuta su accordo delle parti e alla conseguente dilatazione dei tempi di consegna. Conseguentemente chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte al pagamento della somma ingiunta. In subordine la condanna di controparte al pagamento del giusto e provato e, in ogni caso, chiedeva il rigetto della riconvenzionale avversaria.
Giova preliminarmente precisare che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbire (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
1.Premessa: Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario processo di cognizione che si svolge secondo le regole del procedimento ordinario con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso. In tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, ciò in quanto non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova poiché non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre in termini sostanziali è il creditore (opposto, convenuto in senso processuale) che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato ex art. 2697 cod. civ., mentre al debitore (opponente, attore in senso processuale) compete di addurre eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito;
talchè le difese con le quali il debitore miri ad evidenziare l'inesistenza, invalidità o non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel procedimento d'ingiunzione) ma configurano delle eccezioni (ex multis Cass. 22.4.2003 n.6421).
2. La vicenda oggetto di causa. Appare opportuno brevemente sintetizzare la vicenda oggetto di causa ai fini della miglior comprensione delle ragioni della decisione. Nel dicembre 2018 le odierne parti in causa acquistarono dai signori e Parte_3 [...]
un complesso immobiliare sito in Tollegno, via Garibaldi 27. più precisamente: Parte_4 il signor acquistava un alloggio al primo piano, un alloggio al secondo piano con Pt_1
soprastante sottotetto a nudo (tetto con accesso da scala propria) due vani cantina e un vano Contr disimpegno, acquistava due alloggi al piano terreno, uno al primo piano, uno al secondo, tre vani cantina, due vani disimpegno. Con contratto di appalto in data 2 maggio. Contr 2019 il signor affidava a la ristrutturazione delle unità immobiliari di sua Pt_1 proprietà. Detto contratto prevedeva quale corrispettivo l'importo fisso e invariabile di euro
117.000, IVA esclusa da corrispondersi in 5 rate di euro 23.400 ciascuna da pagarsi alle scadenze contrattualmente stabilite. Il contratto prevedeva, altresì, l'inizio lavori entro il 6 maggio 2019 con conclusione degli stessi e consegna degli immobili entro e non oltre il
31/12/2019 stabilendo in caso di ritardo una penale di euro 30,00 giornalieri a partire dal trentunesimo giorno di ritardo rispetto alla scadenza stabilita per la consegna dell'immobile.
Il signor provvedeva a versare la prima rata con bonifico in data 18.6.2019 Nel Pt_1
marzo 2020 provvedeva al versamento della seconda rata nonostante le demolizioni e le opere di muratura cui la rata si riferiva non fossero state ultimate. Secondo la Contr prospettazione di parte attrice seguivano una serie di inadempimenti da parte di consistenti nella mancata presentazione della CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e conseguente pagamento (da parte dell'esponente contrariamente alle pattuizioni contrattuali) degli oneri in sanatoria, mancato completamento delle opere murarie, mancata posa degli impianti, mancata richiesta dei permessi per la civilizzazione del sottotetto, mancato pagamento dei professionisti coinvolti (direttore lavori e consulente Contr termoidraulico). In spregio agli accordi intercorsi - prosegue parte attrice – la el luglio
2020 emetteva la fattura 48/2020 (oggetto del provvedimento monitorio qui opposto) che avrebbe dovuto essere emessa solo a completamento degli impianti. A fronte delle doglianze di parte attrice , nell'agosto 2020 controparte abbandonava il cantiere. Detta ricostruzione non è condivisa da parte convenuta opposta che asserisce la debenza delle Contr somme ingiunte non ritenendo addebitabile a sè alcun ritardo. Ed invero, llega che la fattura oggetto del monitorio è stata emessa secondo gli accordi intercorsi ovvero a stato avanzamento lavori (avvenuta posa degli impianti ovvero, secondo la prassi edilizia, posa dei cavidotti e delle scatole relative agli impianti idrico sanitario, elettrico e di scarico fognario). Secondo la prospettazione di parte convenuta i ritardi nella esecuzione dei lavori sono riconducibili alle inadempienze del tecnico incaricato concordemente dalle parti di effe4ttuare la progettazione e la direzione dei lavori: allega che solo nell'ottobre 2019 il geom. comunicava le modalità operative dei lavori il cui inizio sarebbe stato Pt_3
posticipato al nuovo anno posto che la commissione edilizia avrebbe esaminato il progetto solo a dicembre 2019. Sulla base di ciò le parti – prosegue parte convenuta – concordavano di dare comunque inizio ai lavori nonostante la mancata presentazione della . A Pt_5
seguito di rinuncia all'incarico - avvenuta nel novembre 2019 - da parte del geom. , nel Pt_3 dicembre 2019 le parti incaricavano un nuovo tecnico individuato nel geom. con CP_2
inevitabile dilatazione temporale per la consegna dei lavori rispetto alla scadenza contrattuale prevista. Conclude, pertanto, parte convenuta deducendo che il mancato rispetto delle scadenze contrattuali sarebbe stato effetto della comune volontà delle parti mentre, per quanto riguarda la mancata realizzazione delle opere consistenti nella scala Contr non vi sarebbe alcuna inadempienza di non rientrando detta opera in quelle in muratura oggetto del contratto di appalto. Conseguentemente l'eccezione di inadempimento svolta da parte attrice non risulta fondata così come la richiesta avanzata in via riconvenzionale del pagamento della penale per il ritardo.
3. La pretesa creditoria e le eccezioni di parte opponente. Preliminarmente si osserva che risulta incontestata, e, pertanto, pacifica in causa, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la realizzazione delle opere meglio specificate nel contratto di appalto in atti e da ritenersi qui integralmente richiamate. Ciò posto, sulla base di principi in tema di ripartizione dell'onere della prova sovra richiamati, occorre valutare la fondatezza dei fatti estintivi, modificativi e impeditivi posti da parte attrice a sostegno della propria opposizione. Dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla perizia del geom.
risulta una sospensione dei lavori all''agosto 2020 con conseguente mancata CP_3
realizzazione delle seguenti opere: realizzazione scala di accesso al piano sottotetto, fornitura e posa in opera degli impianti, fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, realizzazione di tutti gli intonaci, realizzazione di pavimenti e relativi sottofondi e rivestimenti, fornitura e posa in opera di serramenti esterni e porte interne, forniture, posa in opera di apparecchi sanitari nei servizi igienici
a. Le evidenze processuali. La situazione descritta in ricorso ha trovato conferma nelle risultanze della consulenza tecnica disposta dal Giudice. Ed invero, l'ausiliario del Giudice ha confermato che al momento del sopralluogo (ottobre 2023), la situazione dei luoghi risultava la medesima di quanto allegato in ricorso. In particolare “ non risulta realizzata la scala di accesso al piano sottotetto, gli impianti non risultano posati se non ad eccezione di alcuni corrugati, non risultano posate soglie davanzali, risultano mancanti gli intonaci in tutti i locali, così come la realizzazione di sottofondi e rivestimenti ad eccezione di un locale. Al primo piano nessun serramento esterno interno risulta essere stato posato, ed inoltre non sono presenti apparecchi sanitari nei servizi igienici, difatti è presente solo una cassetta di scarico da incasso tipo geberit di un wc...(vedi relazione peritale pag. 4) . Prosegue il CTU affermando che, nonostante il signor abbia versato la seconda rata concordata alla posa degli impianti le lavorazioni Pt_1
concordate non risultavano essere state eseguite poiché risultavano eseguite solo posa dei Il principiocorrugati impiantistici, posa di una vaschetta di scarico wc, realizzazione di una sola porzione di sottofondo di un locale, lavori che il CTU quantifica, approssimativamente, nell'importo di euro 4000,00 (a fronte di euro 23.400,00 versati quale seconda rata - vedi
CTU pag. 5). Le conclusioni del CTU – dalle quali non v'è motivo per discostarsi essendo frutto di una obiettiva analisi dei luoghi ed essendo sorrette da congrua motivazione – inducono a concludere per la fondatezza delle eccezioni di parte attrice la cui eccezione di inadempimento appare pienamente legittima.
b.L'eccezione di inadempimento. Ed invero, come è noto secondo il disposto di cui all'art.1460 cod. civ. nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Il principio trova fondamento nel nesso di interdipendenza che, nei contratti a prestazioni corrispettive, lega le opposte prestazioni e risponde all'esigenza di simultaneità di esecuzione: in tale contesto l'eccezione di inadempimento configura uno strumento accordato alla parte che voglia salvaguardare i propri interessi nell'ambito della conservazione del rapporto. L'inadempimento della parte che giustifica la sospensione della prestazione dell'altro contraente presuppone che l'obbligazione si riferisca a prestazione scadente prima o simultaneamente rispetto a quella di colui che si avvale del potere di autotutela. A parere di chi scrive nella fattispecie in esame ricorrono i suddetti requisiti posto che il mancato pagamento delle rate a stato avanzamento lavori si presenta strettamente collegato dal punto di vista logico e cronologico con la mancata esecuzione/ultimazione dei lavori concordati per la fase in questione.
4. La domanda riconvenzionale. Sul presupposto della gravità dell'inadempimento parte attrice ha avanzato domanda riconvenzionale volta all'accertamento e alla declaratoria di risoluzione del contratto di appalto e al conseguente al pagamento del complessivo importo di euro 11.310,00 a titolo di penale calcolato in base alle pattuizioni contrattuali. La domanda appare fondata nei termini che seguono. Dall'istruttoria espletata emerge il grave inadempimento di controparte consistente nel mancato completamento dei lavori e nell'abbandono del cantiere a far tempo dall'agosto 2020 con conseguente mancata consegna dei lavori come contrattualmente previsto alla data del 31.12.2019. Parte convenuta ritiene non imputabile a sé alcun grave ritardo sul presupposto che, stante la rinuncia all'incarico da parte del Direttore dei lavori individuato su accordo delle parti e della necessità di provvedere alla sua sostituzione, ciò avrebbe concordato uno slittamento dei lavori condiviso dalle parti. Detta argomentazione difensiva - contestata da controparte e, come tale non pacifica in causa e richiedente adeguata prova - non appare cogliere nel segno poiché la parte non ha provato né offerto di provare i propri assunti risultando, invece, documentalmente (vedi contratto di appalto prodotto sub 2) l'onere dell'appaltatore di occuparsi delle pratiche tecniche e amministrative risultando irrilevante che l'individuazione di un tecnico e/o direttore dei lavori dovesse avvenire di comune accordo delle parti. A fronte di tale comportamento inadempiente di parte convenuta il signor
– ritenuto il venir meno dell'interesse alla prestazione contrattuale - in data Pt_1 11.2.2021 diffidava controparte ad adempiere ritenendo, in difetto, il contratto risolto avvalendosi delle specifiche clausole risolutive espresse di cui ai punti 14 e 31 del contratto
(vedi doc.prod. sub.9 e 10). Giova, innanzitutto rilevare che secondo costante giurisprudenza l'inadempimento di una delle parti che, a norma dell'art. 1460 cod. civ. fa venir meno il dovere dell'altra di adempiere alla propria obbligazione può, in pari temo, far venir meno anche l'interesse di questa al mantenimento del contratto e giustificare la risoluzione di esso ex art. 1453 cod. civ. Non sussiste, pertanto, incompatibilità tra la proposizione di exceptio inadimpleti contractus e la domanda di risoluzione (cfr per tutte Cass.
70/1107). Ciò posto, le previsioni contrattuali disponevano l'applicabilità di una penale giornaliera di € 30,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 31mo giorno successivo alla data di consegna dei lavori: tenuto conto del ritardo nella consegna dei lavori di 407 giorni
(ovvero dal 31.12.2019 al 11.2.2021) applicate le tempistiche previste risultano nel caso di specie 377 giorni di ritardo e così complessivamente € 11.310,00 la cui debenza può considerarsi provata in causa per le argomentazioni espresse. Concordemente con quanto rilevato da parte attrice, posto che il CTU ha quantificato l'ammontare delle opere eseguite Contro da nell'importo di € 4000,00 (a fronte del versamento della rata di € 23.400,00 di cui a Contr lavorazioni non eseguite/eseguite solo in parte) residua un credito a favore di i pari importo rispetto al quale appare ragionevole disporre la compensazione così come richiesto così che l'importo dovuto a parte attrice risulta pari a € 7310,00.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita e/o disattesa.
5.Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 e successive modificazioni (applicandosi le nuove tariffe - giusto il disposto degli artt. 6 e 7 DM n. 147/2022 - esclusivamente alle prestazioni esaurite successivamente alla loro entrata in vigore cfr. Cass. ordinanza n. 33482 del 14.11.2022), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività concretamente svolta in € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria, e così complessivi € 4916,00 per compensi, oltre a
Iva , Cap ex lege e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. Cit. e anticipazioni documentate. Vengono poste definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU liquidate come da decreto in data 23.7.2024. Quanto alle spese di CTP deve ritenersi pacificamente applicabile il principio della soccombenza e ciò in quanto “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto (cfr ex multis Cass. 15.10.2024 n.
26729) , ed avendo la parte allegato e documentato di aver sostenuto la relativa spesa avrà diritto al rimborso di € 704,55 (vedi doc.prod. allegato alle note conclusive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento dell'opposizione proposta revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
537/2021 RG n. 1324/202 emesso dal Tribunale di Biella in data 20.12.2021
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta accerta e dichiara risolto il contratto di appalto stipulato tra le parti per grave e reiterato inadempimento di CP_1
e, per l'effetto, condanna l pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
di € 7310,00 per le motivazioni in narrativa
3. dichiara tenuta e come tale condanna P.IVA ) in persona del legale CP_4 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede in Milano a rimborsare a (c. f. Parte_1
) le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € C.F._1
4916,00 oltre ad IVA CAP e rimborso spese forfettarie e anticipazioni documentate.
4. Pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU liquidate come da decreto in data 23.7.2024.
5. Pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTP pari a € 704,55.
Così deciso in Biella in data 15 settembre 2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Rita Buccetti