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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13518 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52784/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52784/2018 promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Alessandro Flammini
Parte attrice
Contro
in persona del Direttore p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Laurenti
Parte convenuta
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Giorgio Pasquali
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. l'associazione
Pag. 1 di 5 adiva l'intestato Tribunale nei confronti di Parte_1 [...]
e impugnando la cartella di pagamento n. Controparte_1 CP_2
09720170133208792000 per l'importo di € 226.353,21.
1.1.In particolare, l'attrice esponeva che la cartella era stata notificata presso la residenza di “persona attualmente estranea CP_3 Persona_1
all' e, comunque, diversa dal legale rappresentante della stessa” e che nessun Parte_1
atto prodromico era comunque mai stato notificato all' Parte_1
1.2.Contestava, inoltre, che la cartella di pagamento relativo ad un credito privatistico fosse comunque sprovvista di titolo esecutivo.
2.1. Si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di CP_2
legittimazione passiva rispetto all'impugnazione della cartella di pagamento, essendo quest'ultima un atto di esclusiva competenza del concessionario.
2.2. Rispetto all'asserita omessa notificazione degli atti prodromici, esponeva di aver ritualmente notificato la Determinazione dirigenziale n. 641/2016 a autoqualificatosi legale rappresentante dell'Associazione Parte_2
incaricato al ritiro.
2.3. Esponeva, inoltre, che la Determinazione Dirigenziale era CP_2
stata emessa nel pieno rispetto del R.D. n. 639/1910 e che, pertanto, era del tutto inconferente la contestazione da parte dell' ssenza di un Parte_3
titolo esecutivo.
3.1. Si costituiva eccependo il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione, rappresentando che la notifica della cartella di pagamento era stata correttamente notificata e concludendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - in via preliminare 1) rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato per insussistenza e/o mancanza delle condizioni necessarie per la tutela cautelare nonché per insussistenza e/o mancanza di motivazioni;
- nel merito, A) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
per i motivi esposti in narrativa;
B) in via subordinata, respingere la domanda
[...]
proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- In ogni caso con vittoria
Pag. 2 di 5 di spese competenze ed onorari”.
4. Deve preliminarmente osservarsi che l'azione svolta dall' per Parte_1
come si palesa nelle conclusioni rassegnate, è diretta a contestare l'omessa notifica della Determinazione Dirigenziale, con funzione di opposizione all'esecuzione volta a contrastare l'asserita illegittimità dell'iscrizione a ruolo (da ultimo, Cass. sez. II, n. 11571/2025) per assenza sub specie di nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del titolo esecutivo e, da quanto emerge dalle conclusioni, nonché dalla lettura complessiva dell'atto non contiene una domanda volta a contestare la sussistenza del credito indicato nell'ordinanza ingiunzione né un'opposizione nei confronti di quest'ultima né ancora una domanda di accertamento negativo del credito. Deve precisarsi, infatti, che sebbene parte attrice nella parte narrativa dell'atto svolga incidentalmente alcune contestazioni riguardanti la sussistenza del credito, l'assunto -come si vedrà di seguito, smentito dalla documentazione in atti- è di non essere stata messa in condizione di conoscere l'ingiunzione per difetto di notifica, né gli atti prodromici, limitandosi con l'odierno giudizio a opporsi alla cartella di pagamento per insussistenza del titolo esecutivo, tanto da riservarsi di ampliare le contestazioni in seguito, una volta conosciuto il titolo esecutivo. D'altra parte, in tal senso depone anche l'intitolazione dell'atto introduttivo come “atto di opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, 1° comma, c.p.c.”.
5. Ciò premesso, va preliminarmente osservato che entrambi i convenuti devono ritenersi legittimati passivi in considerazione del tenore delle domande avanzate dall'attrice che involgono, appunto, sia vizi propri della notifica della cartella di pagamento sia contestazioni circa l'effettiva sussistenza del titolo esecutivo.
5.1. Nella prospettazione di parte attrice, infatti, la cartella di pagamento sarebbe stata emanata appunto in assenza del titolo esecutivo, necessario attesa la natura privatistica del credito.
5.2.Invero, “la cd. ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 ha
Pag. 3 di 5 "duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo potere di autoaccertamento e autotutela, e di precetto, con la conseguenza che dalla mancata proposizione dell'opposizione nel termine di cui al citato regio decreto non discendono effetti di natura processuale ma solo la irretrattabilità del credito, qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato” (Cass. 26 maggio 2003 n. 8335).
5.3. È, infatti, lo stesso R.D. n. 639/1910, all'art. 2, comma 1, a prevedere espressamente che “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la soma dovuta”.
5.4.Decorso infruttuosamente il termine indicato, dunque, è la stessa norma citata a consentire l'esecuzione.
5.5.Orbene, nel caso di specie, vi è prova in atti che la Determinazione
Dirigenziale con la quale si ingiungeva il pagamento dei canoni rivalutati e non pagati, come quantificati e richiesti, oltre interessi, sia stata correttamente notificata in data 11.11.2016 (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di , dovendosi ritenere del tutto valida la notifica CP_2
effettuata presso la sede della persona giuridica da colui che si qualifica come legale rappresentante incaricato del ritiro.
6.Ciò premesso, dunque, in punto di sussistenza del titolo esecutivo, deve osservarsi che risulta, altresì, correttamente notificata la cartella di pagamento.
6.1.Invero, è la stessa attrice ad aver depositato prova della notifica della cartella di pagamento (docc. 2 e 3) presso la residenza di , Controparte_4
soggetto indicato come “primo presidente dell'associazione” nello stesso atto costitutivo registrato (doc. 5 di parte attrice).
6.2.Sul punto deve osservarsi che, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, in difetto di denunce di variazione della persona del rappresentante legale, deve essere individuato come soggetto legittimato a rappresentare l'associazione il rappresentante indicato negli atti comunicati all'Amministrazione, anche ove eventualmente cessato, non essendo nemmeno
Pag. 4 di 5 sufficiente la prova che, dopo la dedotta cessazione, altri abbia agito in nome e per conto dell'ente, potendo questi aver agito come un ulteriore legale rappresentante ovvero come rappresentante apparente (Cass. sez. V, n.
1028/2024).
6.3.La notifica, pertanto, deve ritenersi perfezionata. Come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità pertanto, “una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e che l'atto sia stato restituito al notificante, questi può certamente riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza”(Cass. sez. VI, n. 24061/2021), ciò che appunto è accaduto nel caso di specie.
6.4.L'opposizione deve ritenersi, dunque, infondata e le domande di parte attrice devono essere rigettate.
7.Attesa l'evoluzione del quadro giurisprudenziale che ha interessato le questioni esaminate dall'introduzione del presente giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; spese compensate
Così è deciso in Roma in data 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52784/2018 promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Alessandro Flammini
Parte attrice
Contro
in persona del Direttore p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Laurenti
Parte convenuta
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Giorgio Pasquali
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. l'associazione
Pag. 1 di 5 adiva l'intestato Tribunale nei confronti di Parte_1 [...]
e impugnando la cartella di pagamento n. Controparte_1 CP_2
09720170133208792000 per l'importo di € 226.353,21.
1.1.In particolare, l'attrice esponeva che la cartella era stata notificata presso la residenza di “persona attualmente estranea CP_3 Persona_1
all' e, comunque, diversa dal legale rappresentante della stessa” e che nessun Parte_1
atto prodromico era comunque mai stato notificato all' Parte_1
1.2.Contestava, inoltre, che la cartella di pagamento relativo ad un credito privatistico fosse comunque sprovvista di titolo esecutivo.
2.1. Si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di CP_2
legittimazione passiva rispetto all'impugnazione della cartella di pagamento, essendo quest'ultima un atto di esclusiva competenza del concessionario.
2.2. Rispetto all'asserita omessa notificazione degli atti prodromici, esponeva di aver ritualmente notificato la Determinazione dirigenziale n. 641/2016 a autoqualificatosi legale rappresentante dell'Associazione Parte_2
incaricato al ritiro.
2.3. Esponeva, inoltre, che la Determinazione Dirigenziale era CP_2
stata emessa nel pieno rispetto del R.D. n. 639/1910 e che, pertanto, era del tutto inconferente la contestazione da parte dell' ssenza di un Parte_3
titolo esecutivo.
3.1. Si costituiva eccependo il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione, rappresentando che la notifica della cartella di pagamento era stata correttamente notificata e concludendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - in via preliminare 1) rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato per insussistenza e/o mancanza delle condizioni necessarie per la tutela cautelare nonché per insussistenza e/o mancanza di motivazioni;
- nel merito, A) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
per i motivi esposti in narrativa;
B) in via subordinata, respingere la domanda
[...]
proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- In ogni caso con vittoria
Pag. 2 di 5 di spese competenze ed onorari”.
4. Deve preliminarmente osservarsi che l'azione svolta dall' per Parte_1
come si palesa nelle conclusioni rassegnate, è diretta a contestare l'omessa notifica della Determinazione Dirigenziale, con funzione di opposizione all'esecuzione volta a contrastare l'asserita illegittimità dell'iscrizione a ruolo (da ultimo, Cass. sez. II, n. 11571/2025) per assenza sub specie di nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del titolo esecutivo e, da quanto emerge dalle conclusioni, nonché dalla lettura complessiva dell'atto non contiene una domanda volta a contestare la sussistenza del credito indicato nell'ordinanza ingiunzione né un'opposizione nei confronti di quest'ultima né ancora una domanda di accertamento negativo del credito. Deve precisarsi, infatti, che sebbene parte attrice nella parte narrativa dell'atto svolga incidentalmente alcune contestazioni riguardanti la sussistenza del credito, l'assunto -come si vedrà di seguito, smentito dalla documentazione in atti- è di non essere stata messa in condizione di conoscere l'ingiunzione per difetto di notifica, né gli atti prodromici, limitandosi con l'odierno giudizio a opporsi alla cartella di pagamento per insussistenza del titolo esecutivo, tanto da riservarsi di ampliare le contestazioni in seguito, una volta conosciuto il titolo esecutivo. D'altra parte, in tal senso depone anche l'intitolazione dell'atto introduttivo come “atto di opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, 1° comma, c.p.c.”.
5. Ciò premesso, va preliminarmente osservato che entrambi i convenuti devono ritenersi legittimati passivi in considerazione del tenore delle domande avanzate dall'attrice che involgono, appunto, sia vizi propri della notifica della cartella di pagamento sia contestazioni circa l'effettiva sussistenza del titolo esecutivo.
5.1. Nella prospettazione di parte attrice, infatti, la cartella di pagamento sarebbe stata emanata appunto in assenza del titolo esecutivo, necessario attesa la natura privatistica del credito.
5.2.Invero, “la cd. ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 ha
Pag. 3 di 5 "duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo potere di autoaccertamento e autotutela, e di precetto, con la conseguenza che dalla mancata proposizione dell'opposizione nel termine di cui al citato regio decreto non discendono effetti di natura processuale ma solo la irretrattabilità del credito, qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato” (Cass. 26 maggio 2003 n. 8335).
5.3. È, infatti, lo stesso R.D. n. 639/1910, all'art. 2, comma 1, a prevedere espressamente che “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la soma dovuta”.
5.4.Decorso infruttuosamente il termine indicato, dunque, è la stessa norma citata a consentire l'esecuzione.
5.5.Orbene, nel caso di specie, vi è prova in atti che la Determinazione
Dirigenziale con la quale si ingiungeva il pagamento dei canoni rivalutati e non pagati, come quantificati e richiesti, oltre interessi, sia stata correttamente notificata in data 11.11.2016 (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di , dovendosi ritenere del tutto valida la notifica CP_2
effettuata presso la sede della persona giuridica da colui che si qualifica come legale rappresentante incaricato del ritiro.
6.Ciò premesso, dunque, in punto di sussistenza del titolo esecutivo, deve osservarsi che risulta, altresì, correttamente notificata la cartella di pagamento.
6.1.Invero, è la stessa attrice ad aver depositato prova della notifica della cartella di pagamento (docc. 2 e 3) presso la residenza di , Controparte_4
soggetto indicato come “primo presidente dell'associazione” nello stesso atto costitutivo registrato (doc. 5 di parte attrice).
6.2.Sul punto deve osservarsi che, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, in difetto di denunce di variazione della persona del rappresentante legale, deve essere individuato come soggetto legittimato a rappresentare l'associazione il rappresentante indicato negli atti comunicati all'Amministrazione, anche ove eventualmente cessato, non essendo nemmeno
Pag. 4 di 5 sufficiente la prova che, dopo la dedotta cessazione, altri abbia agito in nome e per conto dell'ente, potendo questi aver agito come un ulteriore legale rappresentante ovvero come rappresentante apparente (Cass. sez. V, n.
1028/2024).
6.3.La notifica, pertanto, deve ritenersi perfezionata. Come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità pertanto, “una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e che l'atto sia stato restituito al notificante, questi può certamente riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza”(Cass. sez. VI, n. 24061/2021), ciò che appunto è accaduto nel caso di specie.
6.4.L'opposizione deve ritenersi, dunque, infondata e le domande di parte attrice devono essere rigettate.
7.Attesa l'evoluzione del quadro giurisprudenziale che ha interessato le questioni esaminate dall'introduzione del presente giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; spese compensate
Così è deciso in Roma in data 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
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