CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1274/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US RO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3945/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457177 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457177 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457177 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457177 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457177 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 730/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3945/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401457177, notificato da Roma TA in data 08.11.2024, relativo ad omessa dichiarazione Ta.Ri. per gli anni dal 2018 al 2023, chiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce di aver inviato in data 01.12.2024, un'istanza di autotutela, nella quale faceva presente che l'imposta richiesta con l'atto impugnato, relativa agli anni dal 2018 al 2023, era stata già corrisposta con avvisi di pagamento intestati al padre Nominativo_1, deceduto in Roma il 25.01.2012; evidenzia ancora che dal giorno 01.10.2022, a seguito di separazione giudiziale, l'immobile è stato assegnato alla ex moglie Nominativo_2, la quale vi risiede congiuntamente ai miei tre figli e conseguentemente, da tale data è tenuta al pagamento della Tariffa Rifiuti.
Roma TA non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.546 del 31/12/1992, in quanto il ricorrente non ha documentato l'avvenuta notifica del ricorso a Roma TA.
Alla stregua delle su esposte motivazioni consegue l'assoluta irrilevanza delle censure mosse dalla ricorrente.
Non si dispone per le spese poiché l'Ufficio non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US RO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3945/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457177 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457177 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457177 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457177 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457177 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 730/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3945/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401457177, notificato da Roma TA in data 08.11.2024, relativo ad omessa dichiarazione Ta.Ri. per gli anni dal 2018 al 2023, chiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce di aver inviato in data 01.12.2024, un'istanza di autotutela, nella quale faceva presente che l'imposta richiesta con l'atto impugnato, relativa agli anni dal 2018 al 2023, era stata già corrisposta con avvisi di pagamento intestati al padre Nominativo_1, deceduto in Roma il 25.01.2012; evidenzia ancora che dal giorno 01.10.2022, a seguito di separazione giudiziale, l'immobile è stato assegnato alla ex moglie Nominativo_2, la quale vi risiede congiuntamente ai miei tre figli e conseguentemente, da tale data è tenuta al pagamento della Tariffa Rifiuti.
Roma TA non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.546 del 31/12/1992, in quanto il ricorrente non ha documentato l'avvenuta notifica del ricorso a Roma TA.
Alla stregua delle su esposte motivazioni consegue l'assoluta irrilevanza delle censure mosse dalla ricorrente.
Non si dispone per le spese poiché l'Ufficio non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.