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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/08/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1574/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1574/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 4 aprile 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Carola Sommariva
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio a Viagrande (CT) in data 7 agosto 2004,
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viagrande, Parte II,
Serie A, N. 39, Anno 2004, e che dalla loro unione sono nati a Catania i figli Per_1
(il 20 settembre 2005, maggiorenne e non economicamente autosufficiente) e
(il 4 agosto 2009, minorenne). R_
I coniugi hanno allegato che la sig.ra lavora come docente di sostegno presso Pt_2
l'istituto superiore “Lorenzo Cobianchi” di Verbania con contratto a tempo indeterminato, mentre il sig. lavora come docente presso l'istituto Parte_1 comprensivo “Giovanni Segantini” di Cavalese con contratto a tempo indeterminato.
I ricorrenti hanno rappresentato che il sig. vive insieme ai figli nella casa Parte_1 familiare in locazione sita a Cavalese (TN) in via Marco n. 39, mentre la sig.ra Pt_2 si è trasferita per motivi di lavoro a Verbania dove ha acquistato un appartamento
(contraendo un mutuo con rata mensile di € 453,00) in comproprietà con il figlio
(il quale ha potuto procedere all'acquisto grazie al denaro paterno). I coniugi Per_1 hanno dato atto che la proprietà del sig. ad oggi è concessa in locazione Parte_1 per uso turistico con probabilità di trasformazione in locazione annuale.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che i coniugi vivono già in luoghi separati.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento
Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
2. Il figlio minore arà affidato in via congiunta ai signori R_ Parte_2
e , con collocazione presso la residenza di quest'ultimo nella casa Parte_1 coniugale sita in Via Marco n. 39, Cavalese.
3. Le decisioni di maggior interesse del figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute e comunque di ogni e altra decisione di particolare importanza
2 saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. L'alloggio coniugale, in locazione, sito in Cavalese (TN), Via Marco n. 39 (arredi
e corredi compresi), resterà in uso esclusivo al signor con i figli, facendo Parte_1 obbligo alla sig.ra di prelevare i suoi effetti personali e di restituire tutte le Pt_2 chiavi di casa al momento della pronuncia della separazione consensuale dei coniugi.
Il canone di locazione dell'appartamento familiare dove vivono i figli resterà interamente a carico del sig. . Parte_1
5. Quanto al regime di visita per il figlio minorenne, considerata la distanza della sig.ra dalla casa familiare, le parti concordano nello stabilire un ampio Pt_2 diritto di visita in favore della madre, genitore non collocatario, con massima flessibilità da parte del padre rispetto alle giornate di visita. I genitori si accorderanno di volta in volta sulle visite in base ai rispettivi impegni nonché a quelli del figlio minore.
La madre si recherà a Cavalese in visita ai figli con cadenza bimestrale e ogni qualvolta ne farà richiesta. I genitori concordano che il figlio minore potrà raggiungere la casa materna a Verbania nelle giornate e nei fine settimana che verranno di volta in volta concordati e ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta.
Anche per le vacanze estive, natalizie e pasquali i genitori dichiarano che verranno concordate in base agli impegni di ciascun genitore e agli impegni del minore con ampia flessibilità. R_
6. Ciascun genitore sosterrà le spese di mantenimento dei figli nel rispettivo periodo di permanenza dei figli presso di sé.
7. Le spese straordinarie (es. spese mediche non mutuabili, per attività sportive, di svago, per il tempo libero, extrascolastiche, di vacanza e quant'altro) saranno sostenute nella misura del 100% da parte del padre sig. . Parte_1
8. I predetti impegni economici avranno a valere sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e potranno essere rivisti, anche precedentemente, in base alle esigenze dei figli e alla disponibilità economica dei genitori.
3
9. I ricorrenti si dichiarano autosufficienti e di non aver da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rapporti pregressi.
10.Ciascun coniuge resterà nella piena e totale disponibilità del rispettivo autoveicolo.
11.In relazione ai contributi da parte di enti pubblici, l'assegno unico statale, legato
a parametro ISEE, spetterà al 100% alla madre, mentre l'assegno unico provinciale, legato al parametro ICEF, e l'assegno familiare spetteranno al 100% al padre con decorrenza immediata. Le eventuali quote esentasse per il figlio spetteranno ad entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
12. Ordinare al Comune di Viagrande (CT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
13. Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti solidalmente responsabili”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1574/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 4 aprile 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Carola Sommariva
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 esposto di aver contratto matrimonio a Viagrande (CT) in data 7 agosto 2004,
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viagrande, Parte II,
Serie A, N. 39, Anno 2004, e che dalla loro unione sono nati a Catania i figli Per_1
(il 20 settembre 2005, maggiorenne e non economicamente autosufficiente) e
(il 4 agosto 2009, minorenne). R_
I coniugi hanno allegato che la sig.ra lavora come docente di sostegno presso Pt_2
l'istituto superiore “Lorenzo Cobianchi” di Verbania con contratto a tempo indeterminato, mentre il sig. lavora come docente presso l'istituto Parte_1 comprensivo “Giovanni Segantini” di Cavalese con contratto a tempo indeterminato.
I ricorrenti hanno rappresentato che il sig. vive insieme ai figli nella casa Parte_1 familiare in locazione sita a Cavalese (TN) in via Marco n. 39, mentre la sig.ra Pt_2 si è trasferita per motivi di lavoro a Verbania dove ha acquistato un appartamento
(contraendo un mutuo con rata mensile di € 453,00) in comproprietà con il figlio
(il quale ha potuto procedere all'acquisto grazie al denaro paterno). I coniugi Per_1 hanno dato atto che la proprietà del sig. ad oggi è concessa in locazione Parte_1 per uso turistico con probabilità di trasformazione in locazione annuale.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che i coniugi vivono già in luoghi separati.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento
Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
2. Il figlio minore arà affidato in via congiunta ai signori R_ Parte_2
e , con collocazione presso la residenza di quest'ultimo nella casa Parte_1 coniugale sita in Via Marco n. 39, Cavalese.
3. Le decisioni di maggior interesse del figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute e comunque di ogni e altra decisione di particolare importanza
2 saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. L'alloggio coniugale, in locazione, sito in Cavalese (TN), Via Marco n. 39 (arredi
e corredi compresi), resterà in uso esclusivo al signor con i figli, facendo Parte_1 obbligo alla sig.ra di prelevare i suoi effetti personali e di restituire tutte le Pt_2 chiavi di casa al momento della pronuncia della separazione consensuale dei coniugi.
Il canone di locazione dell'appartamento familiare dove vivono i figli resterà interamente a carico del sig. . Parte_1
5. Quanto al regime di visita per il figlio minorenne, considerata la distanza della sig.ra dalla casa familiare, le parti concordano nello stabilire un ampio Pt_2 diritto di visita in favore della madre, genitore non collocatario, con massima flessibilità da parte del padre rispetto alle giornate di visita. I genitori si accorderanno di volta in volta sulle visite in base ai rispettivi impegni nonché a quelli del figlio minore.
La madre si recherà a Cavalese in visita ai figli con cadenza bimestrale e ogni qualvolta ne farà richiesta. I genitori concordano che il figlio minore potrà raggiungere la casa materna a Verbania nelle giornate e nei fine settimana che verranno di volta in volta concordati e ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta.
Anche per le vacanze estive, natalizie e pasquali i genitori dichiarano che verranno concordate in base agli impegni di ciascun genitore e agli impegni del minore con ampia flessibilità. R_
6. Ciascun genitore sosterrà le spese di mantenimento dei figli nel rispettivo periodo di permanenza dei figli presso di sé.
7. Le spese straordinarie (es. spese mediche non mutuabili, per attività sportive, di svago, per il tempo libero, extrascolastiche, di vacanza e quant'altro) saranno sostenute nella misura del 100% da parte del padre sig. . Parte_1
8. I predetti impegni economici avranno a valere sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e potranno essere rivisti, anche precedentemente, in base alle esigenze dei figli e alla disponibilità economica dei genitori.
3
9. I ricorrenti si dichiarano autosufficienti e di non aver da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rapporti pregressi.
10.Ciascun coniuge resterà nella piena e totale disponibilità del rispettivo autoveicolo.
11.In relazione ai contributi da parte di enti pubblici, l'assegno unico statale, legato
a parametro ISEE, spetterà al 100% alla madre, mentre l'assegno unico provinciale, legato al parametro ICEF, e l'assegno familiare spetteranno al 100% al padre con decorrenza immediata. Le eventuali quote esentasse per il figlio spetteranno ad entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
12. Ordinare al Comune di Viagrande (CT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
13. Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti solidalmente responsabili”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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